Rimborso 730 per soggetti privi di sostituto d’imposta – Redditi 2012

I lavoratori dipendenti che non hanno potuto usufruire dell’assistenza fiscale in assenza di un sostituto d’imposta che potesse effettuare il conguaglio, possono presentare, dal 2 al 30 settembre, la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730/2013 se dalla stessa risulta un esito contabile finale a credito.
Quest’anno è stata prevista questa possibilità per consente ai soggetti che, nell’attuale contesto di congiuntura economica, hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego, di ottenere in tempi rapidi il rimborso delle imposte, emergente dalla dichiarazione per l’anno 2012, senza attendere l’esito della liquidazione automatizzata della dichiarazione.
Considerando che il periodo in cui si svolge l’assistenza fiscale coincide con quello di effettuazione del secondo o unico acconto dell’Irpef e della cedolare secca, al fine di agevolare il contribuente negli adempimenti dovuti per la determinazione del credito, si tiene conto anche degli eventuali importi dovuti a detto titolo di secondo o unico acconto.
Per quanto riguarda le modalità operative, è prevista la tempistica necessaria per assicurare il rispetto dello svolgimento dell’attività di assistenza fiscale al fine di rendere possibile l’erogazione dei rimborsi da parte dell’amministrazione finanziaria anche prima dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui all’art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sulla base dei dati trasmessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale ferme restando le ordinarie attività di controllo automatizzato e formale sulle dichiarazioni.
Viene previsto, al fine di evitare il rimborso di importi di entità minima, mutuando quanto disposto dall’articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che non si erogano i rimborsi di importo non superiore a dodici euro; tuttavia il soggetto che presta l’assistenza fiscale potrà indicare tale credito nel quadro IMU, in modo da consentirne il riporto nella successiva dichiarazione.
Al riguardo va anche tenuto conto che la presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi del presente provvedimento è una facoltà per il contribuente, fermo restando per questi l’ordinario utilizzo del modello Unico.

Modalità di erogazione del credito
Le somme risultanti a credito dal prospetto di liquidazione, al netto degli importi dovuti a titolo di acconto nonché della parte di credito già utilizzata o che si intende utilizzare in compensazione per il pagamento di imposte non liquidate nella dichiarazione 730, sono rimborsate dall’Agenzia delle entrate. I rimborsi sono effettuati ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2000, sulla base dei dati trasmessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, ferme restando le successive ordinarie attività di controllo sulle dichiarazioni. Non si erogano i rimborsi di importo non superiore a dodici euro.

Adempimenti dei soggetti che prestano assistenza fiscale
a) Consegna al contribuente, entro il giorno 11 ottobre 2013, della copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
b) Trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 25 ottobre 2013, delle dichiarazioni predisposte unitamente al risultato finale.

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