La nozione di soggetto passivo è complessa e assume diversi contenuti. In linea di massima soggetti passivi del rapporto d imposta sono tutti coloro sottoposti alla potestà tributaria della pubblica amministrazione e che quindi pagano il tributo o, in caso d’inadempimento, subiscono l’esecuzione forzata. In concreto possono essere soggetti passivi tutti quelli che appartengono allo Stato in qualità di cittadini ovvero che, anche se stranieri, si trovino in una particolare relazione con lo Stato, relazione di carattere sia economico che personale.
Dunque, sono soggetti passivi nel diritto tributario:
– coloro sui quali è effettuato il prelievo tributario;
– responsabili del pagamento del tributo;
– coloro che devono subire l’esecuzione coatta in caso di mancato adempimento volontario.
Le tre situazioni, di solito, sono cumulate nel soggetto a cui fa capo il complesso di fatti che costituiscono il presupposto dell’imposta. In alcuni casi, però, tali situazioni si scindono e sono poste a carico di diversi soggetti, affinché il fisco possa conseguire più rapidamente e sicuramente il pagamento del tributo (tipico è il caso del sostituto d imposta).
Schematicamente possiamo riassumere che sono soggetti passivi del tributo:
– le persone fisiche
– le persone giuridiche
– secondo parte della dottrina, pure le organizzazioni di persone o beni prive di capacità giuridica ma considerate dalla legge in possesso di soggettività tributaria (es.: le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto si verifichi in modo unitario e autonomo. Testo unico delle imposte sul reddito).
La soggettività passiva comprende:
– la vera soggezione ai poteri di controllo;
– l’obbligo di adempiere al pagamento;
l’onere di adempiere per esercitare un potere o una facoltà (pagare l’imposta di bollo per poter ottenere copie legali di taluni documenti) l’interesse legittimo alla corretta applicazione della norma impositiva il dovere di assolvere gli obblighi prodromici (es. tenuta delle scritture contabili il diritto soggettivo di adire il giudice per le controversie inerenti al rapporto d’imposta.
Complessivamente, tutti i suddetti obblighi, di fare e di dare, del contribuente sono finalizzati a realizzare l’interesse pubblico del creditore.
I redditi da lavoro dipendente sono quelli che derivano da rapporti di lavoro dipendente (vale a dire lavoro svolto alle dipendenze e sotto la direzione di altri), compreso il lavoro prestato a domicilio, quando è considerato lavoro dipendente dalla normativa sul lavoro. Il legislatore altresì ha individuato anche redditi assimilati ed equiparati ai redditi di lavoro dipendente (le pensioni e gli assegni equipollenti, compresi gli emolumenti per cessazione di attività diverse da quelle di lavoro dipendente). Tra questi solo alcuni compensi danno diritto a fruire delle detrazioni per la produzione del reddito (compensi a soci di cooperative; indennità a carico di terzi; borse di studio; collaborazioni; remunerazioni e congrue dei sacerdoti; compensi per lavori socialmente utili; prestazioni pensionistiche erogate da forme complementari):
Costituiscono, inoltre, redditi di lavoro dipendente altri importi collegati alla retribuzione previsti dai ccnl, nonché le indennità, le somme o i valori percepiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente (es. cassa integrazione, indennità di disoccupazione, ecc.), comprese quelle derivanti da transazioni per cause di lavoro e le liberalità (eccedenti il limite di esenzione) erogate in relazione al rapporto di lavoro.