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“LAVORA CALABRIA”: UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER EVITARE I LICENZIAMENTI

La Regione Calabria, con il presente avviso, intende sostenere le imprese calabresi che hanno subito gli effetti dell’emergenza Coronavirus, attraverso un sostegno al pagamento dei salari dei dipendenti, al fine di evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

I beneficiari sono le piccole e medie imprese, appartenenti ai settori che saranno esplicitati in fase di pubblicazione dell’Avviso, il cui fatturato nell’anno 2019 sia stato superiore a euro 150.000,00.

L’importo massimo dell’aiuto concedibile, sotto forma di contributo a fondo perduto, è determinato in funzione dell’appartenenza dell’impresa Beneficiaria alla classe di U.L.A. (Unità Lavorative Annue, ossia il numero complessivo di occupati in un anno all’interno di un’impresa), con riferimento all’esercizio 2019, per come esposto alla tabella di seguito riportata:

CLASSE DI ULA Massimale aiuto concedibile (euro)
Fino ad una ULA 2.500,00
Da 2 a 5 ULA 5.000,00
Da 6 a 9 ULA 9.000,00
Da 10 a 19 ULA 12.000,00
Da 20 in poi 15.000,00

L’aiuto concedibile non potrà essere superiore al 60% dei costi salariali lordi dell’impresa beneficiaria riferiti ad un periodo di quattro mesi a decorrere dal mese di aprile 2020 e comunque entro i mesi di agosto/settembre del corrente anno.

Le domande potranno essere presentate a partire dalla data indicata in fase di pubblicazione dell’Avviso, secondo le modalità che saranno previste e pubblicate sul sito Calabria Europa.

Le domande saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili. L’iter valutativo si concluderà a seguito della verifica della ricevibilità e ammissibilità delle istanze ricevute.

L’erogazione del contributo avverrà in unica soluzione, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione degli esiti della valutazione.

Chi beneficerà del contributo avrà l’obbligo del mantenimento occupazionale delle ULA dichiarate nella domanda per gli otto mesi successivi alla data di presentazione della stessa.

Fonte: http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/view/news/1220/index.html

riapri calabria

“RIAPRI CALABRIA”: Bonus a fondo perduto per le imprese calabresi

La Regione Calabria intende offrire un sostegno alla liquidità delle microimprese operanti sul territorio regionale, che hanno subito gli effetti dell’emergenza COVID-19 a seguito della sospensione dell’attività economica ai sensi dei D.P.C.M. 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto una tantum.

L’Avviso è finalizzato all’implementazione dell’Azione 3.2.1 – “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese”, dell’Asse III – Competitività dei sistemi produttivi del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020.

Possono presentare domanda le Microimprese che abbiano un fatturato compreso tra € 5.000,00 e € 150.000,00 nel corso dell’anno solare 2019, la cui attività economica è stata sospesa ai sensi dei D.P.C.M. 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 che operano nei settori di attività economica ammissibili riportati dall’Avviso e le microimprese artigiane operanti in tutti i settori iscritte nell’apposito Albo (art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443).

È ammessa per ciascuna impresa una sola domanda di contributo.

L’aiuto è concesso nella misura di un contributo a fondo perduto una tantum, pari a € 2.000,00 (duemila) per ciascuna impresa richiedente.

L’aiuto concedibile non eccede comunque il fabbisogno di liquidità determinatosi per effetto dell’emergenza COVID-19 come certificato da un professionista iscritto agli Albi (commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro).

La dotazione finanziaria disponibile è pari a € 40.000.000,00 (quaranta milioni).

Le domande potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso e compilate secondo il modulo che sarà disponibile sul sito http://www.calabriaeuropa.regione.calabria.it.

Le domande saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili. L’iter valutativo si concluderà a seguito della verifica della ricevibilità, ammissibilità e merito delle istanze ricevute.

L’erogazione del contributo concesso avverrà in unica soluzione successivamente all’ammissione a finanziamento.

Le domande ammesse, ma sprovviste in tutto o in parte di copertura finanziaria, potranno essere finanziate con le economie (es. rinunce) verificatesi successivamente.

Fonte http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/396/index.html

bando-rimborso-spese-acquisto-dpi-1

Bando INVITALIA Spa per il rimborso delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di DPI (dispositivi di protezione individuale)

FINALITA’. Sostegno alle imprese per le spese effettuate, a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale (DPI) sotto riportati:

  • mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
  • guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
  • dispositivi per protezione oculare;
  • indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
  • calzari e/o sovrascarpe;
  • cuffie e/o copricapi;
  • dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
  • detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

SPESE AMMISSIBILI. Le spese sostenute per i dispositivi sopra dettagliati non devono essere inferiore a 500,00 euro, nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso (rileva la data di emissione delle fatture oggetto di richiesta di rimborso), e devono essere effettuati attraverso conti correnti intestati all’impresa con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura. Si precisa che le spese non devono essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo.

RIMBORSO CONCEDIBILE. Il rimborso è nella misura del 100% delle spese ammissibili nel limite massimo di euro 500,00 per ciascun addetto dell’impresa cui sono destinati i DPI e, comunque, fino a un importo massimo per impresa di euro 150.000,00.

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. Le domande di rimborso devono essere presentate in modalità telematica, secondo una sequenza temporale articolata nelle seguenti tre fasi:

FASE 1 – PRENOTAZIONE DEL RIMBORSO nella pagina dedicata all’intervento “Impresa SIcura” della sezione https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal giorno 11 maggio 2020 ed entro il giorno 18 maggio 2020.

Le informazioni necessarie per poter procedere a finalizzare la prenotazione del rimborso sono le seguenti:

– codice fiscale dell’impresa proponente;

– codice fiscale del legale rappresentante, ovvero del titolare dell’impresa proponente o della persona giuridica in caso di impresa proponente amministrata da soggetti diversi dalle persone fisiche;

– importo da rimborsare.

FASE 2 – PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO CRONOLOGICO DELLE PRENOTAZIONI DEL RIMBORSO. Entro tre giorni dal termine finale per l’invio della prenotazione del rimborso, nella pagina dedicata all’intervento “Impresa SIcura” della sezione https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus è pubblicato l’elenco di tutte le prenotazioni correttamente inoltrate dalle imprese nell’ambito della fase 1 e, sulla base del predetto ordine cronologico di arrivo, sono riportate quelle collocate in posizione utile per l’ammissibilità a presentare domanda di rimborso.

FASE 3 – COMPILAZIONE E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI RIMBORSO

Le imprese la cui prenotazione risulta collocata, nell’elenco di cui alla fase 2, in posizione utile devono compilare la domanda di rimborso attraverso la procedura informatica raggiungibile nella pagina dedicata all’intervento “Impresa SIcura” della sezione https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus del sito web dell’Agenzia.

Le imprese sono tenute a presentare, pena la decadenza della prenotazione, la domanda di rimborso redatta attraverso la procedura informatica e contenente le informazioni indicate nell’apposito modello, disponibile, in visione, nella sopra indicata sezione del sito web dell’Agenzia, a partire dalle ore 10.00 del giorno 26 maggio 2020 ed entro le ore 17.00 del giorno 11 giugno 2020.

EROGAZIONE DEL RIMBORSO. Successivamente all’adozione del provvedimento di ammissione al rimborso, l’Agenzia procede all’erogazione dello stesso sul conto corrente indicato dall’impresa nella domanda di rimborso.

CONTROLLI. L’Agenzia, successivamente all’erogazione del rimborso, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di imprese, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dalle stesse in sede di richiesta di rimborso, la rispondenza delle fatture e il regolare pagamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente Bando, nonché il rispetto degli obblighi specifici connessi all’ammissione e all’erogazione del rimborso o indicati nel provvedimento di ammissione al rimborso.

IMPORTANTE:

Le comunicazioni inerenti il procedimento di cui al presente Bando sono trasmesse dall’Agenzia esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dell’impresa come risultante da Registro delle imprese.

Sul link  di invitalia spa https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/impresa-sicura si può approfondire l’argomento, consultando le faq ed alcuni articoli specifici, oltre che consultare il bando integrale .

 

Rinviati ti termini di presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga della Regione Calabria: il via lunedì 6 dalle ore 10

Il settore di competenza della Regione Calabria ha reso noto che il termine per la presentazione delle domande per l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga (ex art. 22 Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18) è stato differito alle ore 10:00 di lunedì 6 aprile 2020. https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17316

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INPS 600 euro per gli autonomi: la domanda on line, al telefono o tramite i patronati.

inps1Da domani, 1° aprile, sarà possibile inoltrare online le domande per ottenere l’indennità di 600 euro prevista dal decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia) per i professionisti e i lavoratori autonomi.
L’INPS con un comunicato stampa ribadisce che non si tratta di un click day e che le domande potranno essere inviate anche nei giorni successivi al 1° aprile, collegandosi al sito e cliccando sul banner dedicato che compare sulla Home page.
La domanda per ottenere il Bonus deve essere presentata telematicamente avvalendosi di una delle seguenti modalità:

  1. collegandosi con il sito dell’Istituto http://www.inps.it utilizzando con il PIN, con SPID, CIE e CNS;
  2. tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
  3. tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è prevista in favore di:

• liberi professionisti titolari di partita iva attiva al 23 febbraio, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
• lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa attivo al 23 febbraio, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
• lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie (sono compresi anche gli iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco);
• lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione diretta e non abbiano rapporti di lavoro al 17 marzo 2020;
• lavoratori del settore agricolo purché abbiano svolto nel 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e non siano titolari di pensione diretta;
• lavoratori dello spettacolo non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, corrispondenti a un reddito non superiore a 50.000 euro.

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Arriva in busta paga il premio di 100 euro per i lavoratori dipendenti

lavoroAi lavoratori dipendenti, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, spetta per il mese di marzo 2020 un premio pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese (il premio non concorre alla formazione del reddito).

I datori di lavoro riconoscono in via automatica il premio già con la retribuzione corrisposta nel mese di aprile, e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, portando in compensazione l’importo erogato.

Lo speciale premio è una misura prevista all’art. 63 dal Decreto Legge n.18/2020 Cura Italia.

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Le domande frequenti in caso sospensione del rapporto di lavoro con l’attivazione degli ammortizzatori sociali (covid-19) ordinari ed in deroga

ammortizzMa gli ammortizzatori sociali per affrontare il Covid-19 sono tutti uguali?
No. Esistono gli ordinari (CIGO – Cassa Integrazione Ordinaria e l’assegno ordinario) e quelli in deroga (CIGD – cassa integrazione in deroga).

Chi può richiedere la CIGO (Cassa integrazione ordinaria)?
Ai sensi dell’articolo 10 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, possono chiedere le integrazioni salariali ordinarie:
a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
i) imprese addette all’armamento ferroviario;
l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Chi può richiedere l’assegno ordinario?
Possono richiedere l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale (FIS) i datori di lavoro con più di cinque dipendenti che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del D. lgs n. 148/2015 (CIGO e CIGS) e che operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi. Possono richiedere l’assegno ordinario al Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato gli artigiani identificati con il codice con codice di autorizzazione “7B” (indipendentemente dalla regolarità contributiva).

Chi può richiedere la cassa integrazione in deroga?
I datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dagli ammortizzatori sociali ordinari (CIGO ed Assegno Ordinario).

Come e quando si presenta la domanda per l’accesso agli ammortizzatori sociali (CIGO, Assegno ordinario e CIGD) per “COVID-19 nazionale”?
Si presenta entro 4 mesi dall’inizio della sospensione in modo telematico, attivando preventivamente, a seconda della tipologia di ammortizzatore sociale e della tipologia di azienda, un’informativa e/o una consultazione sindacale. Successivamente si presenta agli enti preposti le richieste telematiche facendo attenzione alle caratteristiche delle singole aziende (in riferimento al campo di applicazione).

Ci sono limiti per le aziende?
L’unico limite sono le nove settimane che devono collocarsi nell’arco temporale 23.2.2020 – 31.8.2020.

Cosa devo fare per attivare la sospensione del rapporto di lavoro?
Trasmettere una comunicazione al dipendente ed attivare le procedure sindacali previste asseconda dell’ammortizzatore sociale. Successivamente si dovrà effettuare la comunicazione telematica all’INPS entro 4 mesi dall’inizio della sospensione. Importante avere contezza dei giorni effettivi di sospensione del rapporto di lavoro.

La sospensione deve essere effettuata per l’intera giornata oppure anche solo con una riduzione delle ore?
Può essere anche parziale. Si deve effettuare una scelta da comunicare alle organizzazioni sindacali ed agli enti preposti.

È previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS al lavoratore?
Nel caso degli ammortizzatori ordinari è previsto a semplice richiesta dell’azienda. Nel caso degli ammortizzatori in deroga è obbligatorio.

Nel caso di pagamento diretto dell’ammortizzatore sociale al dipendente come fa l’INPS a conoscere i riferimenti per effettuare il bonifico?
Il datore di lavoro deve inviare all’INPS il modello SR41 debitamente compilato con le informazioni utili per provvedere al pagamento delle spettanze (IBAN, ecc.). In caso di ritardo il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, a suo carico, direttamente gli importi al dipendente.

Gli ANF (assegno nucleo familiare) vengono erogati al dipendente durante la sospensione del lavoro con utilizzo degli ammortizzatori sociali?
Nel caso della cassa integrazione ordinaria ed in quella in deroga sì. Nel caso dell’assegno ordinario l’Inps (anche con l’ultima circolare n.47/2020) precisa che durante il periodo di percezione del beneficio non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare (a parere dello scrivente bisognerà attendere chiarimenti successivi in quanto appare un “nonsense”).

Nel caso di malattia durante un periodo di sospensione del rapporto di lavoro cosa accade?
Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista.

Posso sospendere il rapporto di lavoro utilizzando gli ammortizzatori sociali in caso di ferie pregresse?
L’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa al riconoscimento del beneficio.

Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro con utilizzo degli ammortizzatori sociali e contestuale scadenza di un contratto a termine cosa accade?
Il lavoratore riceverà il beneficio economico dell’ammortizzatore sociale fino alla scadenza del contratto.

Quanto percepirà il dipendete?
Il trattamento economico che surroga la retribuzione dei dipendenti sospesi ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali sotto riportati:

Trattamenti di integrazione salariale
Retribuzione inferiore o uguale a 2.159,48 (euro) spettano 998,18 (euro)
Retribuzione superiore a 2.159,48 (euro) spettano 1.199,72 (euro)

Sopra gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e la retribuzione lorda mensile (maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive) oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Trattamenti di integrazione salariale – settore edile
Retribuzione inferiore o uguale a 2.159,48 (euro) spettano 1.127,87 (euro)
Retribuzione superiore a 2.159,48 (euro) spettano 1.355,58 (euro)

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Arriva la tanto attesa circolare INPS che fornisce le indicazioni sulle procedure per gli ammortizzatori sociali COVID-19 (CIGO e assegno ordinario)

20140223-023743.jpgL’INPS con la circolare n. 47/2020 fornisce le tanto attese indicazioni sul decreto “Cura Italia” decreto-legge n. 18/2020 all’art.19 ha previsto, per i datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o l’accesso all’assegno ordinario.
I lavoratori interessati sono solo quelli che alla data del 23 febbraio 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione (nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro).
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 10 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, possono chiedere le integrazioni salariali ordinarie:
a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
i) imprese addette all’armamento ferroviario;
l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
Diversamente, possono richiedere l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale (FIS) i datori di lavoro con più di cinque dipendenti che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del D. lgs n. 148/2015 (CIGO e CIGS) e che operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi.
Le domande di CIGO e Assegno Ordinario possono essere trasmesse con la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane.
In relazione alla previsione normativa non è previsto l’obbligo di pagamento del contributo addizionale e, ai fini del computo della durata, non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale. Il trattamento in questione deroga per la durata massima complessiva dei trattamenti sia al limite dei 24 mesi (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) nel quinquennio mobile. Pertanto, possono richiedere il trattamento di CIGO e di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti di cui sopra.
I periodi autorizzati con causale “COVID-19 nazionale” sono neutralizzati ai fini di successive richieste di CIGO e di assegno ordinario.
Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, ma è necessario che gli stessi siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020 (resta confermato quanto sopra precisato in merito alle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto).
Dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015 per quanto attiene gli obblighi in materia sindacale, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
All’atto della presentazione della domanda di concessione dell’integrazione salariale ordinaria e dell’assegno ordinario, non deve essere data comunicazione all’INPS dell’esecuzione degli adempimenti di cui sopra, e l’Istituto potrà procedere alla adozione del provvedimento autorizzatorio, ove rispettati tutti gli altri requisiti.
Il termine di presentazione delle domande con causale “COVID-19 nazionale” è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa
dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Non deve essere allegata alla domanda la relazione tecnica di cui all’articolo 2 del D.M. n. 95442/2016, ma solo l’elenco dei lavoratori destinatari.
In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS; in conseguenza della particolare situazione di emergenza, in questo ultimo caso, le aziende potranno chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Si precisa, che per le aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, nonché per le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni, ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi (cfr. la circolare n. 38 del 12 marzo 2020) il trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 del decreto in esame, con causale “COVID-19 nazionale”, eventualmente richiesto, si aggiunge ai trattamenti richiesti, ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, utilizzando la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020”.
Pertanto, è possibile per le predette aziende richiedere l’integrazione salariale ordinaria e l’assegno ordinario per 13 settimane, con causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” e, per ulteriori 9 settimane, con causale “COVID-19 nazionale”. Se i periodi delle due domande con distinte causali sono coincidenti, è necessario che i lavoratori interessati dagli interventi siano differenti, mentre se i periodi richiesti non si sovrappongono i lavoratori possono essere gli stessi.
Le aziende che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario o hanno presentato domanda di CIGO o di assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi causale, possono richiedere comunque la CIGO o l’assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite. In caso di concessione, l’Istituto provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti. Resta fermo che le nuove autorizzazioni con causale “COVID-19 nazionale” possono essere concesse solo per periodi a decorrere dal 23 febbraio 2020 o da data successiva al 23 febbraio 2020, per massimo 9 settimane e non oltre il 31 agosto 2020.
Per intervenire sulle autorizzazioni già rilasciate o sulle domande da cancellare, saranno diramate alle Strutture territoriali apposite istruzioni operative con successivo messaggio.
Si fa presente che le domande di cassa integrazione ordinaria ed assegno ordinario, presentate erroneamente con causale “Emergenza COVID-19 d.l. 9/2020” da aziende non rientranti nel campo di applicazione del decreto-legge n. 9/2020, sono convertite d’ufficio, con elaborazione centrale, in domande con causale
“COVID-19 nazionale”, purché il periodo richiesto decorra dal 23 febbraio 2020 o da data successiva al 23 febbraio 2020 e per una durata complessiva comunque non superiore a 9 settimane.
Si evidenzia inoltre che, come già chiarito con il messaggio n. 3777/2019, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza di CIGO o assegno ordinario. Pertanto, si ribadisce che non occorre chiedere all’azienda i dati sulle ferie ancora da fruire dai lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale e che, per tale ragione, nella domanda di CIGO non è più presente il campo nel quale veniva fornito tale elemento informativo.
Infine, si richiama l’articolo 3, comma 7, del D.lgs n. 148/2015, ai sensi del quale “il trattamento di
integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”.
Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare.
Per quanto attiene il fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato si fa presente, inoltre, che il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato non prevede limiti dimensionali e che non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo.
Pertanto, in conclusione, l’unico requisito rilevante ai fini dell’accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è l’ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice di autorizzazione “7B”.
La domanda di accesso alle prestazioni per i due Fondi di solidarietà bilaterali alternativi oggi attivi non deve essere presentata all’INPS, ma direttamente presso i rispettivi Fondi. È importante sottolineare che, analogamente a tutti gli altri settori interessati dalla normativa speciale del decreto-legge n. 18/2020, anche per queste categorie di aziende dell’artigianato e dei lavoratori somministrati sarà possibile ricorrere esclusivamente all’ammortizzatore ordinario del settore e non alla cassa integrazione in deroga.

600 euro per i lavoratori autonomi ed i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria

Con la firma del decreto a cura dei Ministri competenti arriva anche per i professionisti iscritti agli ordini professionali l’indennità di euro 600 per il mese di marzo. Il beneficio, che non concorre alla formazione del reddito, è riconosciuto ai seguenti soggetti:
a) ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell’articolo 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le domande per l’ottenimento dell’indennità sono presentate da professionisti e lavoratori autonomi dal 1° aprile 2020 agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti (secondo lo schema predisposto dagli stessi enti) che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio provvedendo ad erogarlo all’interessato nel rispetto dei limiti di spesa fissati (l’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria).

Ai fini del presente beneficio il decreto specifica che si intende:
1. per cessazione dell’attività: la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
2. per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

“A proposito di…” aspettativa e distacco sindacale

Nel corso del mese di ottobre l’Inps è intervenuto sul tema dell’aspettativa e del distacco sindacale con una circolare e due messaggi, soffermandosi in particolare sulla contribuzione aggiuntiva a favore dei lavoratori interessati. Approfondiamo i contenuti dei provvedimenti e le ultime novità in materia oggi alle 15:30 su webradio.consulentidellavoro.it nella nuova puntata di “A proposito di…”, insieme a Beniamino Scarfone della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Nel corso della trasmissione, il nostro ospite illustrerà le indicazioni fornite dall’Istituto focalizzandosi in particolare su adempimenti e cambiamenti operativi. Appuntamento, dunque, sulla web radio dei Consulenti del Lavoro, alle 15:30. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)