intervalli temporali fra due contratti a termine… 10 e 20 giorni… 20 e 30 giorni… 60 e 90 giorni?!?!

Sono pervenuti a questo Ministero una serie di quesiti in ordine ai profili interpretativi della disposizione di cui all’art. 7, comma 1, lett. c) del D.L. n. 76/2013 convertito dalla legge n. 99/2013 sostitutivo dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 368/2001 in materia di intervalli temporali fra due contratti a termine.

Più specificatamente si chiede se gli accordi stipulati da parte della contrattazione collettiva anche aziendale che avevano ridotto la durata degli intervalli a 20 e 30 giorni – in deroga alla precedente formulazione del predetto art. 5, comma 3 che prevedeva una durata “ordinaria” di 60 e 90 giorni dei citati intervalli – conservino ancora la loro efficacia o siano stati superati dal nuovo dettato normativo.

Al riguardo si precisa che i predetti accordi vanno necessariamente contestualizzati nel quadro normativo previgente, che aveva allungato notevolmente la durata degli intervalli fra due contratti a termine e sono intervenuti a “flessibilizzare” la disciplina al momento vigente entro i limiti legali consentiti e cioè di 20 e 30 giorni in relazione alla durata infrasemestrale o ultrasemestrale dei relativi contratti.

Appare però evidente che tale regolamentazione contrattuale, allora di miglior favore, appare oggi superata a seguito del più recente intervento normativo che ha ridotto “in via ordinaria” lo spazio temporale tra due contratti a 10 e 20 giorni, superando – e in qualche modo “vanificando” – gli interventi di flessibilizzazione già posti in essere ed inevitabilmente legati a minimi di durata legale dell’interruzione (20 e 30 giorni) superiori agli attuali periodi normativamente previsti.

Quanto invece agli accordi collettivi stipulati a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. n. 76/2013 convertito dalla legge n. 99/2013, questi ultimi potranno validamente prevedere una riduzione o addirittura un azzeramento dei predetti intervalli di 10 e 20 giorni nelle ipotesi definite dalla disciplina pattizia con effetti “normativi” nei confronti di tutti i soggetti rientranti nel campo di applicazione dei citati accordi.

Resta ovviamente fermo che la contrattazione collettiva, nell’ambito della sua autonomia, possa prevedere intervalli anche di maggior durata ma, stante la valenza della previsione normativa in esame, tali disposizioni non potrebbero che produrre effetti sul piano “obbligatorio” e quindi esclusivamente nei confronti delle parti stipulanti.

vedi nota n.5426 del Ministero del Lavoro del 4 ottobre 2013, n. 5426

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