Nonostante la Cassazione continui a ritenere che le notifiche per posta effettuate da Equitalia siano valide, si allarga il numero dei giudici di merito che, invece, le ritengono nulle o inesistenti. Infatti dopo il Tribunale di Torino, la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, il Giudice di Pace di Genova, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce si aggiunge anche il Tribunale di Galatina, sezione distaccata del Tribunale di Lecce, che con la sent. n. 204/2013 ha ritenuto che: “è da considerarsi inesistente la notifica della cartella di pagamento compiuta da Equitalia mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L’agente della riscossione, infatti, non può più usarla dall’1 luglio 1999. Pertanto, tutte le notifiche successive a tale data sono da ritenersi invalide!”. Questa scelta parte dal presupposto che le modifiche subite nel tempo sul ruolo dell’agente della riscossione, un tempo “esattore”, abbia fatto perdere la facoltà di eseguire la notificazione mediante la lettera con ricevuta di ritorno.