Sigarette elettroniche ed i divieti di fumo nei locali pubblici

L’Associazione bancaria italiana ha avanzato richiesta di interpello per conoscere se, a parere della Commissione, interpelli del Ministero del Lavoro, la normativa sul divieto di fumo sia estensibile anche alle c.d. “sigarette elettroniche”; in particolare ha richiesto se, alla luce delle informazioni scientifiche disponibili secondo cui le sigarette elettroniche con nicotina presentano potenziali livelli di assunzione per i quali non è possibile escludere rischi per la salute, il divieto di fumo, di cui alla legge n. 3/2003 debba essere esteso anche a tali dispositivi elettronici.

La Commissione, in analogia all’orientamento europeo esistente – richiamato anche dal parere n. 34955/CSC6 del 26 settembre 2012 dell’Istituto superiore di sanità – considera le sigarette elettroniche fuori dal campo di applicazione della direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco – in quanto non contenenti tabacco – ritiene che, in mancanza di una specifica previsione normativa, non sia applicabile alle sigarette elettroniche il divieto di fumo previsto dall’art. 51 della legge n. 3/2003 a tutela della salute dei non fumatori. (Vedi interpello 24/10/2013, n. 15)

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