L’aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, per l’anno 2014, sono confermate al 26,72% nelle seguenti misure del 17,81% per il committente ed il 8,91% per il giornalista.
L’aliquota contributiva dovuta, invece, dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e continuativi che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche restano così stabilite: totale 17,00% di cui 11,33% a carico del committente ed 5,67% a carico del giornalista.
Per quanto riguarda, invece, i compensi per attività giornalistica svolta in forma autonoma diversi dalle collaborazioni coordinate e continuative (con o senza progetto), come meglio individuati nella citata circolare INPGI n. 5 del 10 marzo 2009, resta confermata la misura del contributo integrativo del 2% a carico del committente (D.Lgs. n. 103/1996), da erogare direttamente al giornalista.
Si ricorda che – a decorrere dal 1° gennaio 2012 – è venuta meno la facoltà di non iscrizione prevista per i soggetti con più di 65 anni di età (Art. 18, comma 11, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111). Di conseguenza, a decorrere dalla predetta data, il contributo integrativo del 2% di cui sopra dovrà essere erogato anche ai giornalisti ultra sessantacinquenni.
– Massimale imponibile
Per i giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa la contribuzione – determinata con le aliquote di cui sopra – è dovuta nel limite del massimale contributivo annuo di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Tale massimale, per l’anno 2014, è fissato in 100.123,00 euro.
Il predetto massimale contributivo è riferito, ovviamente, anche ai giornalisti che svolgono attività libero professionale assicurati presso la Gestione Previdenziale separata INPGI.
– Reddito minimo per l’accredito della contribuzione
L’accredito dei contributi mensili nelle posizioni assicurative dei singoli giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990. Tale minimale per l’anno 2014 è pari a 15.516,35 euro. Pertanto, nel caso in cui – alla fine dell’anno – il predetto minimale non fosse stato raggiunto si procederà ad una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione al contributo versato. Si precisa che il committente è tenuto a determinare la contribuzione dovuta all’INPGI sulla base dei compensi effettivamente corrisposti ai propri collaboratori e non è richiesto, quindi, l’adeguamento al predetto importo.
Il predetto minimale di reddito, ai fini dell’attribuzione dell’anzianità contributiva, si applica anche ai giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica libero professionale (ancorché senza partita IVA e/o mediante cessione del diritto d’autore).
INPGI circolare 15 gennaio 2014, n. 1