La riforma del lavoro avviata con la L. 92/2012 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017 risultano abrogati numerosi articoli della L. 223/1991:• l’articolo 5, commi 4, 5 e 6 che disciplina il versamento della tassa di ingresso alla mobilità;
• gli articoli da 6 a 9, che disciplinano le liste di mobilità, l’indennità di mobilità e le agevolazioni contributive per l’assunzione a tempo determinato dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
• l’articolo 11, comma 2, che disciplina la concessione di un’indennità di disoccupazione speciale edile al completamento delle opere pubbliche di grandi dimensioni;
• l’articolo 16, commi da 1 a 3, che stabilisce i requisiti per la concessione dell’indennità di mobilità e il versamento del contributo ordinario di finanziamento da parte dei datori di lavoro;
• l’articolo 25, comma 9, che regolamenta la concessione di agevolazioni contributive per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
La modifica legislativa che assume più rilevanza è senza dubbio l’abrogazione dell’indennità di mobilità riconosciuta oggi ai lavoratori:
a) che abbiano perso il posto di lavoro all’esito della procedura di mobilità, venendo meno il percorso prefigurato nel programma di Cigs;
b) che abbiano subito un licenziamento collettivo in conseguenza della cessazione dell’attività ovvero della riduzione o trasformazione dell’attività o del lavoro.
A decorrere dal 1° gennaio 2017 l’indennità NASpI diventa l’unico ammortizzatore sociale a sostegno del reddito dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perso involontariamente la propria occupazione, assorbendo così i vari trattamenti in vigore, compresa l’indennità di mobilità.
Con la definitiva abolizione del collocamento in mobilità, a decorrere dal 2017 le aziende non sono più tenute a versare all’Inps il relativo contributo previsto dall’articolo 5, comma 4, L. 223/1991, che viene sostituito dal ticket di licenziamento ex articolo 2, comma 31, L. 92/2012, in ossequio al principio affermato dalla Riforma Fornero, secondo il quale le aziende sono tenute all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla NASpI, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.