Nell’interpello n. 6 del 2018, il Ministero del Lavoro precisa che la stipula di un contratto di lavoro intermittente non esclude l’applicazione delle disposizioni in materia di lavoro straordinario e delle relative maggiorazioni retributive, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2003 e di quanto eventualmente previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.
Ai sensi del D.Lgs. n. 66 – si ribadisce nell’interpello -, la disciplina sull’orario di lavoro si applica a tutte le forme di lavoro subordinato con riferimento ai tempi in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro, e fatte salve solo le eccezioni espressamente contemplate agli articoli 2 e 16 del medesimo decreto, fra le quali non figura il lavoro a chiamata. Quest’ultimo, infatti, è disciplinato dal D.Lgs. n. 81 del 2015 che, analogamente al previgente D.Lgs. n. 276 del 2003 e alla circolare del Ministero del Lavoro n. 4/2005, prevede che il trattamento economico del lavoratore intermittente sia regolato dal principio di proporzionalità in base alla prestazione effettivamente eseguita, e dal principio di non discriminazione per il trattamento economico e normativo. Il lavoratore intermittente ha dunque diritto all’applicazione “proporzionale” degli istituti tipici del rapporto subordinato, come quelli relativi a retribuzione, ferie, malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)