Con la circolare n. 19 dell’11 dicembre 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce indicazioni operative sull’articolo 43 bis del “Decreto Genova”, D.L. n. 109/2018 convertito dalla Legge n. 130 del 2018. Le nuove norme prevedono due misure di riduzione del costo del lavoro: l’esonero dal pagamento delle quote di TFR relative alla retribuzione persa a seguito di riduzione oraria o sospensione dal lavoro e l’esclusione del versamento del ticket licenziamento per le società in fallimento o amministrazione straordinaria che fruiscono della Cigs negli anni 2019-2020 ai sensi dell’articolo 44 dello stesso Decreto. Per finanziare le due facilitazioni sono previsti 16 milioni di euro per ciascuno dei due anni interessati.
Accordo ministeriale e istanza di Cigs – spiega la circolare – saranno formulati sulla base dei dati forniti dai rappresentanti legali delle aziende coinvolte, le quali dovranno fornire anche una stima delle misure di esonero richieste. A tal fine, nella circolare sono indicati gli elementi utili ai fini del calcolo. L’ammissione agli esoneri sarà riportata nell’ambito del decreto di autorizzazione ministeriale al trattamento di Cigs adottato ai sensi dell’art. 44 del D.L. n. 109/2018. L’effettivo godimento dei benefici, invece, sarà disposto dall’Inps mediante apposita autorizzazione, da richiedere nel momento in cui si perfezionano tutti i requisiti per accedere agli esoneri.
Infine – si legge nella circolare – l’esonero delle quote di TFR collegate al trattamento Cigs fruito nell’anno 2019 potrà essere autorizzato dall’Inps nell’anno 2020, mentre per le quote di TFR relative all’anno 2020 nel 2021. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)