Congedo per vittime di violenza di genere: domanda online

​ Le domande di congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere dovranno essere presentate online. A comunicare la novità è l’Inps con la circolare n. 3 del 25 gennaio 2019, nella quale ricorda che il congedo, introdotto dal D.Lgs. n. 80/2015 e disciplinato dall’Istituto con la circolare n.65/2016, può essere fruito esclusivamente dalle lavoratrici – dipendenti, autonome, stagionali, domestiche – inserite nei percorsi di protezione, previsti dalla legge, per un periodo massimo di 90 giornate lavorative, fruibili nell’arco temporale di tre anni.

La presentazione della domanda online, a carico della lavoratrice, può avvenire ricorrendo a tre canali alternativi: il servizio on-line dedicato del sito dell’Inps, accessibile al percorso: “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Indennità a titolo di congedo per lavoratrici vittime di violenza di genere” con PIN dispositivo, SPID almeno di Livello 2 o CNS; chiamando il Contact Center Multicanale; mediante i patronati. Dopo aver compilato la richiesta, il sistema produrrà la ricevuta contenente il numero di protocollo in entrata e il rispettivo modello precompilato con i dati inseriti. Fermo restando quanto disposto dalla circolare n. 65/2016 in merito alla certificazione medico/amministrativa, il sistema consente di allegare in formato elettronico ogni ulteriore necessaria documentazione. L’Istituto precisa comunque che sarà ancora possibile presentare domanda in formato cartaceo solo fino al 31 marzo. A decorrere dal 1° aprile, infatti, l’impiego del canale telematico diventerà esclusivo. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

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