INPS messaggio 7 agosto 2013, n. 12850
Con la circolare n. 111 del 24 luglio 2013 e con il successivo messaggio n. 12212 del 29 luglio 2013 sono stati illustrati i contenuti e le modalità operative riguardanti il beneficio contributivo previsto dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, per l’assunzione di:
– uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;
– donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
– donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
– donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.
A completamento delle indicazioni fornite, si fa presente quanto segue.
Il codice “55” – con cui i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens, una volta ammessi all’incentivo, devono denunciare il lavoratore assunto – è unico e si riferisce a tutte le diverse tipologie di lavoratori agevolati, di cui ai commi da 8 a 11 della citata legge n. 92/2012.
Si ricorda che detto codice deve essere valorizzato nell’elemento individuale “TipoContribuzione”.
Riguardo ai periodi di spettanza dell’agevolazione compresi tra “gennaio e luglio 2013”, i datori di lavoro – unitamente al recupero della differenza tra la contribuzione intera e quella agevolata (codice L431), provvederanno alla restituzione della percentuale riferita alle misure compensative non più spettante in relazione alla minore contribuzione versata.
A tal fine, saranno utilizzati i consueti codici di restituzione “M120” – “M121” -“M123” e “M124”. L’importo da restituire dovrà essere valorizzato, secondo le modalità note, nell’elemento “CausaleMCADeb” presente all’interno di “Denuncia individuale”, “GestioneTFR”, “MeseTFR”, “MisureCompensative”, “MisCompADebito”.
Anche le suddette operazioni di restituzione dovranno essere effettuate entro tre mesi a decorrere dal periodo di paga di agosto 2013.
Errata-corrige relativa al paragrafo 3.2.1 della circolare n. 111/2013
Si segnala la seguente correzione.
Il secondo esempio del paragrafo 3.2.1 della circolare n. 111/2013 è così formulato:
“Alfa:
– assume Tizio a tempo determinato per 3 mesi;
– dopo due mesi lo riassume per 3 mesi;
– allo scadere del secondo rapporto effettua la trasformazione a tempo indeterminato.”
Esso va sostituito con:
“Alfa:
– assume Tizio a tempo determinato per 3 mesi;
– dopo due mesi lo riassume per 4 mesi.”.
Infatti il diritto di precedenza – che, nell’esempio formulato, esclude l’incentivo per la trasformazione a tempo indeterminato – presuppone che venga complessivamente svolto un periodo di lavoro a tempo determinato superiore (e non anche pari) a sei mesi.