A seguito dell’interpello n. 13/2014 concernente il campo di applicazione della normativa in oggetto indicata, si ritiene opportuno fornire alcuni indirizzi operativi volti anche ad un più efficace utilizzo della procedura “Lavoro estero” per il rilascio telematico dell’autorizzazione allo svolgimento del lavoro all’estero, e delle necessarie interrelazioni con il sistema delle comunicazioni obbligatorie.
Fermo restando che, come tra l’altro chiarito dall’interpello, i datori di lavoro, così come individuati dalla legge e comunque espressamente elencati nell’interpello, devono sottoporre alla scrivente Direzione generale la richiesta per il rilascio dell’autorizzazione numerica per l’assunzione e/o il trasferimento di lavoratori italiani o comunitari all’estero, occorre precisare quando tali richieste devono essere accompagnate dalla comunicazione telematica di assunzione (o trasferimento), da effettuare secondo quanto previsto dal D.M. 30 ottobre 2007.
Qualora il rapporto di lavoro, a prescindere dal luogo d’instaurazione, è regolato dal diritto nazionale, il datore di lavoro è obbligato ad inviare il modello UNILAV e, preventivamente, a richiedere l’autorizzazione al lavoro all’estero.
Al contrario se il rapporto di lavoro si instaura all’estero ed è regolato dal diritto locale non è dovuta né la comunicazione obbligatoria né, tantomeno, la richiesta di autorizzazione.
E’ del tutto evidente che nei casi di trasferimento dall’Italia all’estero, è sempre dovuta sia la comunicazione obbligatoria sia la richiesta di autorizzazione.
Pertanto la locuzione dell’interpello “si ritiene irrilevante la circostanza per cui il lavoratore debba essere assunto presso il datore di lavoro localizzato in Paese extra UE …” è riferita non già al luogo fisico d’instaurazione del rapporto di lavoro ma a quello a cui si riferisce il diritto che regola il rapporto di lavoro.
MINISTERO LAVORO nota 5 agosto 2014, n. 10039