Scade il 30 aprile il termine per l’invio da parte delle aziende calabresi del rapporto sul personale all’Ufficio della consigliera regionale di parità

Le imprese con più di 100 dipendenti devono predisporre entro il 30 aprile 2014 il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile relativo al periodo 2012 – 2013 (D.Lgs. 198/2006).
Il Codice pari opportunità prevede questo strumento di rilevazione che obbliga le imprese con oltre cento dipendenti a dare conto di aspetti di rilievo circa la gestione del personale, quali le assunzioni, i licenziamenti, i passaggi di livello o di categoria, la formazione professionale e la retribuzione corrisposta a lavoratrici e lavoratori e altri ancora, tramite la compilazione di apposito modello da inviare all’Ufficio della Consigliere regionale di parità.
Sono destinatarie dell’obbligo di legge le aziende private; le aziende pubbliche, siano esse imprese a partecipazione statale, aziende autonome dello stato, aziende regionali e degli enti locali, aziende sanitarie locali; gli enti autonomi di gestione che amministrano le partecipazioni statali, enti pubblici economici.
In caso di mancata trasmissione del rapporto nei termini prescritti, su segnalazione delle Consigliere di parità regionali e/o delle rappresentanze sindacali, la direzione regionale del lavoro inviterà le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. Trascorso il termine e persistendo l’assenza della comunicazione potranno essere applicate sanzioni amministrative e, nei casi gravi, potrà essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.

Il rapporto deve essere trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU) ed alla Consigliera Regionale di Parità.

Scarica il modello rapporto situazione personale da inviare alla Consigliera Regionale di Parità della Regione Calabria all’indirizzo uff.cons.parita@regcal.it

Il riferimento normativo è l’art. 46 DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. 198

art. 46 D.Lgs. 198/2006
(Rapporto sulla situazione del personale)
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4)

1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
2. Il rapporto di cui al comma 1 è trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, che elaborano i relativi risultati trasmettendoli alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri (1).
3. Il rapporto è redatto in conformità alle indicazioni definite nell’ambito delle specificazioni di cui al comma 1 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto.
4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, la Direzione regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Nei casi più gravi può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.
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(1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. ff), D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5.

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