“RIAPRI CALABRIA”: Bonus a fondo perduto per le imprese calabresi

riapri calabria La Regione Calabria intende offrire un sostegno alla liquidità delle microimprese operanti sul territorio regionale, che hanno subito gli effetti dell’emergenza COVID-19 a seguito della sospensione dell’attività economica ai sensi dei D.P.C.M. 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto una tantum.

L’Avviso è finalizzato all’implementazione dell’Azione 3.2.1 – “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese”, dell’Asse III – Competitività dei sistemi produttivi del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020.

Possono presentare domanda le Microimprese che abbiano un fatturato compreso tra € 5.000,00 e € 150.000,00 nel corso dell’anno solare 2019, la cui attività economica è stata sospesa ai sensi dei D.P.C.M. 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 che operano nei settori di attività economica ammissibili riportati dall’Avviso e le microimprese artigiane operanti in tutti i settori iscritte nell’apposito Albo (art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443).

È ammessa per ciascuna impresa una sola domanda di contributo.

L’aiuto è concesso nella misura di un contributo a fondo perduto una tantum, pari a € 2.000,00 (duemila) per ciascuna impresa richiedente.

L’aiuto concedibile non eccede comunque il fabbisogno di liquidità determinatosi per effetto dell’emergenza COVID-19 come certificato da un professionista iscritto agli Albi (commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro).

La dotazione finanziaria disponibile è pari a € 40.000.000,00 (quaranta milioni).

Le domande potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso e compilate secondo il modulo che sarà disponibile sul sito http://www.calabriaeuropa.regione.calabria.it.

Le domande saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili. L’iter valutativo si concluderà a seguito della verifica della ricevibilità, ammissibilità e merito delle istanze ricevute.

L’erogazione del contributo concesso avverrà in unica soluzione successivamente all’ammissione a finanziamento.

Le domande ammesse, ma sprovviste in tutto o in parte di copertura finanziaria, potranno essere finanziate con le economie (es. rinunce) verificatesi successivamente.

Fonte http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/396/index.html

Arriva in busta paga il premio di 100 euro per i lavoratori dipendenti

lavoroAi lavoratori dipendenti, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, spetta per il mese di marzo 2020 un premio pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese (il premio non concorre alla formazione del reddito).

I datori di lavoro riconoscono in via automatica il premio già con la retribuzione corrisposta nel mese di aprile, e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, portando in compensazione l’importo erogato.

Lo speciale premio è una misura prevista all’art. 63 dal Decreto Legge n.18/2020 Cura Italia.

Beniamino Scarfone e Giuseppe Buscema ospiti in WebRadio al Festival del Lavoro

Intervista rilasciata ai microfoni della WebTV dei Consulenti del Lavoro da Beniamino Scarfone e Giuseppe Buscema, coautori del libro “L’origine dello Stato sociale in Italia” ed ospiti al Festival del Lavoro 2019 al Mi.Co. di Milano.

Agevolazioni per le imprese che assumono

Con il “Programma Garanzia Giovani” lo Stato italiano ha definito e sviluppato una strategia articolata su un insieme di azioni.

Una di queste azioni è costituita dalla previsione, nel limite di risorse determinate, di un incentivo per le assunzioni di giovani con specifici requisiti.

Con decreto direttoriale dell’8 agosto 2014 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha disciplinato il suddetto incentivo, prevedendo – tra l’altro – che esso sia gestito dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

L’incentivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, e spetta per l’assunzione di giovani registrati al Programma “Garanzia Giovani” (giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni cosiddetti NEET  – Not [engaged  in] Education, Employment or Training).

Il bonus, che quindi viene erogato dall’Inps, varia da un minimo di 1.500 euro per il contratto inferiore a 12 mesi a un massimo di 6.000 euro per l’attivazione di un contratto a tempo indeterminato.

L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 – giorno successivo  alla pubblicazione del decreto direttoriale nella sezione legale del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – al 30 giugno 2017.

L’incentivo spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.

L’incentivo non spetta per i rapporti di apprendistato, di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.

In caso di rapporto a tempo parziale gli importi sono proporzionalmente ridotti: l’importo spettante si ottiene moltiplicando l’importo pieno per la percentuale che indica l’orario parziale rispetto all’orario normale.

L’incentivo è autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze; allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse – prima di effettuare l’eventuale assunzione o trasformazione – il decreto direttoriale prevede un particolare procedimento per la presentazione dell’istanza.

Per i rapporti di lavoro agricolo la misura dell’incentivo è subordinata alla circostanza che la prestazione lavorativa si svolga senza soluzione di continuità.

L’incentivo è subordinato:

  • alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:

–  l’adempimento degli obblighi contributivi;

–  l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

–  il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle   organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

 

  • all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012;

 

  • alla circostanza che il relativo importo non superi i limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato cosiddetti “de minimis”, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore (illustrati recentemente con la circolare n. 102 del 3 settembre 2014).

Ai sensi dell’art. 7, co. 3, del decreto, l’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione, siano essi di natura economica o contributiva.

In considerazione del carattere inderogabile della normativa previdenziale, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione della “garanzia giovani” e di sgravi contributivi in senso stretto (es.: sgravi per l’assunzione di disoccupati da almeno 24 mesi ex art. 8, co. 9, l. 407/1990, sgravi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ex l. 223/1991, sgravi ex art. 4, commi da 8 a 11, l. 92/2012), dovranno essere applicati gli sgravi in senso stretto; laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione della “garanzia giovani”  e di altri benefici non contributivi in senso stretto – anche se concretamente fruibili mediante conguaglio nelle denunce contributive (es.: benefici per l’assunzione di giovani genitori ex Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010,  di giovani tout court ex art. 1 dl 76/2013) – il datore di lavoro potrà scegliere quale incentivo chiedere.

Entro il 17 novembre andrà versato il contributo al Fondo di solidarietà residuale per l’integrazione salariale relativo al periodo di paga “ottobre 2014”.

Entro il 17 novembre andrà versato il contributo al Fondo di solidarietà residuale per l’integrazione salariale relativo al periodo di paga “ottobre 2014”. Per i contributi arretrati (da gennaio a settembre compreso), invece, la scadenza è il 16 dicembre. Nonostante i chiarimenti postumi dell’Inps restano ancora numerosi nodi da sciogliere.

Rientro anticipato nel luogo di lavoro

Ogni dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.

INPS messaggio 12 settembre 2014, n. 6973

Interpello: certificato casellario in caso di assunzione?

La Federalberghi – Federazione imprese italiane alberghi e turismo – ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2, D.Lgs. n. 39/2014, di attuazione della direttiva europea 2011/93/EU concernente la lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori.

In particolare l’istante domanda se, ai sensi della disposizione normativa citata, il datore di lavoro debba richiedere il certificato penale del casellario giudiziale nel caso di assunzione di personale per lo svolgimento di attività di portineria, ricevimento, amministrazione, cucina, bar, sala e pulizia dei piani che possano implicare un contatto con minori.

Si pone, altresì, la questione:

– relativa alla sussistenza o meno del predetto obbligo con riferimento al personale da adibire al medesimo reparto, laddove in azienda siano presenti tirocinanti e/o lavoratori minorenni;

– se l’obbligo sussista anche qualora la fattispecie prevista dalla legge si verifichi successivamente alla data di assunzione.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre muovere dalla lettura della disposizione di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014, ai sensi della quale “chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale” deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale da cui risulti l’assenza di condanne per gli illeciti sopra indicati.

Come chiarito da questo Ministero con circolare n. 9/2014, dalla lettura della norma si evince che l’adempimento in esame trova applicazione nell’ipotesi di assunzione di personale per lo svolgimento di attività professionali che abbiano come destinatari diretti i minori, ovvero nell’ambito di attività che implichino un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori.

Ne deriva che non rientrano, invece, nel campo di applicazione della norma “quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata”, anche se sia comunque possibile riscontrare la presenza di minori.

Si sottolinea, inoltre, come la medesima disposizione sancisca l’obbligo di richiesta del certificato in capo al datore di lavoro, fissandolo nel momento in cui quest’ultimo intenda impiegare il lavoratore e dunque esclusivamente prima di effettuare l’assunzione, ovvero nella misura in cui, venuto a scadenza il contratto, il datore di lavoro stipuli un nuovo contratto con lo stesso prestatore (cfr. nota interpretativa Ministero della giustizia – Ufficio legislativo).

Alla luce delle osservazioni sopra svolte, in risposta ai quesiti avanzati, si ritiene che nell’ipotesi di attività alberghiere occorre richiedere il certificato solo per quelle attività che involgano un contatto diretto esclusivamente con soggetti minori, come avviene ad esempio per l’addetto al c.d. miniclub o al babysitting, ecc., non riguardando invece le attività del settore afferenti al ricevimento, portineria, cucina, pulizia piani in quanto in tal caso la platea dei destinatari non è costituita soltanto da minori, né tantomeno risulta preventivamente determinabile.

Per le suddette ragioni, anche in presenza di tirocinanti o lavoratori minorenni in azienda, non si richiede al datore di lavoro l’assolvimento dell’obbligo in questione per il personale impiegato nella stessa unità produttiva, quand’anche addetto ad attività di tutoraggio, svolgendosi di norma tale ultima attività in via eventuale e, comunque, complementare all’attività lavorativa principale per il cui svolgimento il lavoratore è stato assunto.

Infine, si ribadisce che l’obbligo in questione sussiste al momento dell’assunzione del lavoratore e non anche nel caso in cui, nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, lo stesso sia successivamente spostato ad altra attività rientrante nel campo applicativo della disposizione. Del resto, l’art. 25-bis del D.P.R. n. 313/2002 – secondo cui “il certificato penale del casellario giudiziale (…..) deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona (…..)” – valutato unitamente alla lettera dell’art. 10, par. 2, della direttiva 2011/93/UE – secondo cui “gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i datori di lavoro, al momento dell’assunzione di una persona per attività (…..)” – induce a concludere nel senso anzidetto.

Così ha anche specificato il Ministero della giustizia – Ufficio legislativo, secondo cui “la norma pone l’obbligo a carico del datore di lavoro in riferimento al momento in cui inizia il rapporto di lavoro”.

MINISTERO LAVORO interpello 15 settembre 2014, n. 25

rinviati al 16/12/2014 il versamento dei contributi di solidarietà

Con riferimento alla circolare n. 100 /2014, avente ad oggetto il Fondo di solidarietà residuale di cui all’articolo 3, comma 19, della Legge n. 92/2012, tenuto conto delle difficoltà tecniche nell’aggiornamento delle procedure informatiche dell’Istituto, si comunica che le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014, entro il giorno 16 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

I limiti del voucher solo di carattere quantitativi

E’ possibile attivare sempre e comunque lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente di un limite di carattere economico e di conseguenza le possibili violazioni della disciplina in materia di lavoro accessorio attengono principalmente al superamento dei limiti quantitativi – e pertanto “qualificatori” – previsti, nonché all’utilizzo di voucher al di fuori del periodo consentito.

Secondo il Ministero del Lavoro non sembrano sussistere espliciti divieti in ordine all’utilizzo di personale tramite voucher con il quale, in passato, è stato intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato, anche con riferimento ad attività già svolte.

Resta ferma la possibilità che, sulla base delle specifiche circostanze del caso, quanto sopra possa configurare un comportamento elusivo di altre disposizioni di legge (ad es. utilizzo dei voucher con maturazione di un periodo di disoccupazione e successiva riassunzione dei medesimi lavoratori con conseguente godimento di benefici di carattere contributivo). vedi MINISTERO LAVORO nota 22 agosto 2014, n. 14742