Obbligo dell’unicità della posizione contributiva aziendale

20140223-023743.jpgCon la circolare n. 172 del 31 dicembre 2010 l’Inps ha introdotto il principio dell’unicità della posizione contributiva. Tuttavia tale principio era stato sostanzialmente inattuato dai datori di lavoro in quanto non prevedeva conseguenze o sanzioni particolari in caso di mancato adeguamento.

L’Istituto di previdenza ritorna ora sull’argomento affermando la perentorietà del principio dell’unicità della posizione contributiva e dando ai datori di lavoro il termine del 31 dicembre 2014 per adeguarsi.

Pertanto, entro il 31 dicembre 2014, i datori di lavoro dovranno aprire le Unità operative nella procedura di Iscrizione Variazione on line e trasferire su esse i lavoratori attualmente gestiti con matricole separate. Decorso tale termine, le sedi Inps, dopo aver contattato i datori di lavoro interessati, chiuderanno d’ufficio le matricole. Durante il periodo transitorio, le sedi Inps non dovranno riattivare eventuali posizioni secondarie sospese, e non dovranno aprire nuove posizioni contributive aventi il medesimo inquadramento previdenziale della posizione principale già aperta.

Il principio dell’unicità della posizione contributiva, non fa venire meno le disposizioni che regolano l’apertura di distinte posizioni aziendali in relazione a obblighi contributivi differenziati in capo al medesimo datore di lavoro, come, ad esempio, è previsto per il personale inviato all’estero in paesi extracomunitari, sia convenzionato che non convenzionato, ovvero nel caso di svolgimento di attività multiple gestite in modo autonomo per le quali sono previsti distinti inquadramenti previdenziali.

tratto da Il Quotidiano Ipsoa, 19/07/2014

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