INPS 600 euro per gli autonomi: la domanda on line, al telefono o tramite i patronati.

inps1Da domani, 1° aprile, sarà possibile inoltrare online le domande per ottenere l’indennità di 600 euro prevista dal decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia) per i professionisti e i lavoratori autonomi.
L’INPS con un comunicato stampa ribadisce che non si tratta di un click day e che le domande potranno essere inviate anche nei giorni successivi al 1° aprile, collegandosi al sito e cliccando sul banner dedicato che compare sulla Home page.
La domanda per ottenere il Bonus deve essere presentata telematicamente avvalendosi di una delle seguenti modalità:

  1. collegandosi con il sito dell’Istituto http://www.inps.it utilizzando con il PIN, con SPID, CIE e CNS;
  2. tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
  3. tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è prevista in favore di:

• liberi professionisti titolari di partita iva attiva al 23 febbraio, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
• lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa attivo al 23 febbraio, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
• lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie (sono compresi anche gli iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco);
• lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione diretta e non abbiano rapporti di lavoro al 17 marzo 2020;
• lavoratori del settore agricolo purché abbiano svolto nel 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e non siano titolari di pensione diretta;
• lavoratori dello spettacolo non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, corrispondenti a un reddito non superiore a 50.000 euro.

Esonero contributo per le nuove assunzioni: il Ministero del Lavoro interviene sui possibili comportamenti elusivi negli appalti

ispettore del lavoroIl Ministero del Lavoro, con la circolare del 17 giugno 2015, n. 9960, ha inteso dare delle indicazioni rispetto a possibili atteggiamenti elusivi della nuova normativa che consente di usufruire di forti agevolazioni in caso di forme di occupazione stabile.

L’esonero in questione, previsto dalla legge di stabilità 2015, non spetta in talune ipotesi, fra cui le ipotesi relative “a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro”.

In altri termini, come chiarito anche dall’INPS con circ. n. 17/2015, l’esonero – è rivolto all’assunzione di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, risultano privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.

Ciò premesso, sono stati segnalati da alcune Direzioni territoriali del lavoro dei comportamenti elusivi, volti alla precostituzione artificiosa delle condizioni per poter godere del beneficio in questione.

In particolare sono state segnalate imprese committenti che disdettano contratti di appalto che interessano numerosi lavoratori i quali, trascorso un periodo di almeno sei mesi in cui continuano a prestare la medesima attività attraverso un contratto di somministrazione, vengono assunti a tempo indeterminato da una terza impresa appaltatrice, talvolta costituita appositamente, che può così godere dei benefici di cui alla L. n. 190/2014 e garantire al committente notevoli risparmi.

La fattispecie descritta, che rappresenta comunque solo un esempio dei comportamenti riscontrati sul territorio, apparentemente non in contrasto con la disciplina introdotta dal Legislatore, evidenzia però una condotta elusiva che viola nella sostanza i principi contenuti nella stessa L. n. 190/2014 che, come già ricordato, è finalizzata “a promuovere forme di occupazione stabile”.

Nello specifico, con questa circolare, il Ministero comunica che le DTL provvederanno ad effettuare specifiche azioni ispettive volte a contrastare le fattispecie descritte, anche sulla base di intese con le sedi territoriali dell’INPS, che provvederanno a mettere a disposizione ogni utile informazione sulla fruizione dei benefici contributivi in questione.

I nuovi parametri dell’INPS per gli Assegni del Nucleo Familiare 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016

anfLa legge n. 153/1988 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente. In base ai calcoli effettuati dall’ISTAT, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2013 e l’anno 2014 è risultata pari allo 0,2%. In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2014-30 giugno 2015 con il predetto indice. Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Rilascio della Certificazione Unica 2015 per i pensionati residenti all’estero

20140223-023743.jpgL’INPS, con la Circolare n. 71 dell’8 aprile 2015, ha illustrato le modalità di rilascio della Certificazione Unica 2015 e i diversi canali a disposizione dell’utenza. I numerosi pensionati dell’Istituto presenti all’estero potranno ricevere la comunicazione secondo i seguenti canali:

  1. Fornitura telematica della Certificazione Unica 2015: gli utenti in possesso di PIN possono scaricare e stampare la Certificazione Unica 2015 dal sito http://www.inps.it ed agli utenti in possesso di un indirizzo di posta elettronica CEC_PAC, noto all’Istituto, la Certificazione Unica 2015 viene comunque recapitata alla casella PEC corrispondente.
  2. Posta elettronica: in ogni caso è possibile richiedere la trasmissione telematica della Certificazione Unica da parte di titolari di indirizzo di posta elettronica certificata mediante una richiesta, corredata di copia del documento di identità del richiedente, alla casella richiestaCertificazioneUnica@postacert.inps.gov.it. È anche possibile richiedere il modello di Certificazione Unica tramite posta elettronica semplice, allegando alla comunicazione un’istanza scannerizzata in cui va indicato anche il numero di certificato della pensione presente nel cedolino, oltre alla copia del documento di identità.
  3. Patronati: l’utente residente all’estero, per l’acquisizione della Certificazione Unica 2015, può avvalersi di un ente di Patronato. Ovviamente la visualizzazione della Certificazione Unica 2015 da parte degli intermediari è subordinata all’acquisizione di una specifica delega o mandato di assistenza.
  4. Richiesta telefonica: i pensionati residenti all’estero possono richiedere la certificazione, che sarà inviata via-posta presso l’indirizzo risultante all’Istituto, fornendo i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale, ai seguenti numeri telefonici:
    1. i numeri verdi internazionali, gratuiti da telefono fisso, disponibili per Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Svizzera, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14 (ora italiana) Belgio 080013255 – Danimarca 80018297 – Francia 0800904332 – Germania 08001821138 – Gran Bretagna 0800963706 – Irlanda 1800553909 – Paesi Bassi 08000223952 – Portogallo 800839766 – Spagna 900993926 – Svezia 020795084 – Svizzera 800559218
    2. il numero del Contact Center dall’estero, 0039 06 164164 (a tariffazione ordinaria); il Contact Center è raggiungibile anche via Internet dall’apposita sezione del sito Inps e via Skype verso l’account “contactcenter803164”
    3. numeri a tariffazione ordinaria 0039 06 59058000 e 0039 06 59053132, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 (ora italiana).

scadenza versamento dei contributi per lavoro domestico 3 trimestre 2014

foto (3)Domani, venerdì 10 ottobre, è l’ultimo giorno per pagare i contributi dovuti per il personale domestico, relativi al periodo luglio-settembre 2014.

Il pagamento, esso può essere effettuato, a scelta, con uno dei seguenti mezzi:

1) online sul sito Internet http://www.inps.it, utilizzando la carta di credito attraverso il “Portale dei Pagamenti”, al quale si accede tramite la sezione dei Servizi OnLine nella homepage del sito;

2) utilizzando il bollettino MAV – Pagamento mediante avviso – inviato dall’Inps o generato attraverso il sito Internet http://www.inps.it, accedendo al Portale dei pagamenti – Lavoratori domestici – Entra nel servizio, pagabile senza commissione presso le banche oppure presso gli uffici postali, con addebito della commissione;

3) chiamando il Contact Center – numero gratuito 803164 per le chiamate da rete fissa e 06164164 da telefono cellulare secondo la tariffazione stabilita dal proprio gestore – e utilizzando la carta di credito;

4) rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche” – Il pagamento è disponibile, senza necessità di supporto cartaceo:

  • presso le tabaccherie che espongono il logo “Servizi Inps”;
  • presso gli sportelli bancari di Unicredit Spa;
  • tramite il sito Internet del gruppo Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio di Banca online;
  • presso tutti gli sportelli di Poste Italiane, con le modalità previste per il circuito Reti Amiche.

Si ricorda che, qualunque sia la modalità scelta, utilizzando il codice fiscale del datore di lavoro e il codice rapporto di lavoro, viene calcolato l’importo complessivo per il trimestre in scadenza, sulla base dei dati comunicati all’assunzione o successivamente variati con l’apposita comunicazione.

I relativi dati (ore lavorate, retribuzione, settimane) e il conseguente importo, calcolato automaticamente, possono sempre essere modificati:

  • dichiarando i dati da sostituire all’operatore, se il pagamento avviene tramite Reti Amiche o Contact Center;
  • utilizzando la procedura a disposizione sul sito Internet per pagamenti online o per generare un nuovo MAV stampabile.

Obbligo dell’unicità della posizione contributiva aziendale

20140223-023743.jpgCon la circolare n. 172 del 31 dicembre 2010 l’Inps ha introdotto il principio dell’unicità della posizione contributiva. Tuttavia tale principio era stato sostanzialmente inattuato dai datori di lavoro in quanto non prevedeva conseguenze o sanzioni particolari in caso di mancato adeguamento.

L’Istituto di previdenza ritorna ora sull’argomento affermando la perentorietà del principio dell’unicità della posizione contributiva e dando ai datori di lavoro il termine del 31 dicembre 2014 per adeguarsi.

Pertanto, entro il 31 dicembre 2014, i datori di lavoro dovranno aprire le Unità operative nella procedura di Iscrizione Variazione on line e trasferire su esse i lavoratori attualmente gestiti con matricole separate. Decorso tale termine, le sedi Inps, dopo aver contattato i datori di lavoro interessati, chiuderanno d’ufficio le matricole. Durante il periodo transitorio, le sedi Inps non dovranno riattivare eventuali posizioni secondarie sospese, e non dovranno aprire nuove posizioni contributive aventi il medesimo inquadramento previdenziale della posizione principale già aperta.

Il principio dell’unicità della posizione contributiva, non fa venire meno le disposizioni che regolano l’apertura di distinte posizioni aziendali in relazione a obblighi contributivi differenziati in capo al medesimo datore di lavoro, come, ad esempio, è previsto per il personale inviato all’estero in paesi extracomunitari, sia convenzionato che non convenzionato, ovvero nel caso di svolgimento di attività multiple gestite in modo autonomo per le quali sono previsti distinti inquadramenti previdenziali.

tratto da Il Quotidiano Ipsoa, 19/07/2014

I nuovi Assegni Familiari Inps

20140223-023743.jpg La legge n. 153/1988 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.

In base ai calcoli effettuati dall’ISTAT, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2012 e l’anno 2013 è risultata pari al 1,1%.

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2013-30 giugno 2014 con il predetto indice.

Si allegano pertanto le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

ANF 2014-2015

Beneficio mensile di € 190 per sei mesi ai datori di lavoro che assumono

20140223-023743.jpgCon il decreto direttoriale n. 264 del 19 aprile 2013 (modificato dal decreto n. 390 del 3 giugno 2013) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha introdotto un beneficio, anche in considerazione della mancata proroga delle disposizioni concernenti l’iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dei lavoratori oggetto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e dei connessi benefici previsti dagli articoli 8 e 25 della medesima legge, in caso di assunzione.

La disciplina del beneficio
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2013 è stato pubblicato l’avviso concernente l’adozione dei decreti direttoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013.
Con i citati decreti è stata prevista – nel limite complessivo di 20.000.000 di euro – la concessione di un beneficio economico in favore dei datori di lavoro privati che nel 2013 hanno assunto lavoratori, i quali, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, siano stati licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
Ai fini dell’applicazione del beneficio, si precisa che al lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo è equiparato il lavoratore, il quale abbia accettato l’estinzione del rapporto, in sede di conciliazione successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 7, comma 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (novellato dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 92/2012 e successive modifiche e integrazioni; circa la suddetta equiparazione – ai fini dell’applicazione degli istituti di tutela del lavoratore – si veda il messaggio n. 20830/2012).
I decreti si applicano a decorrere dal primo gennaio 2013.
Il beneficio può essere riconosciuto anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato nel 2013 e già agevolabile ai sensi del decreto.
Il beneficio può altresì essere riconosciuto in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato – effettuata nel 2013 – di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta “piccola mobilità”, secondo quanto prevedeva l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni; l’ammissione al beneficio presuppone che il lavoratore sia stato oggetto di licenziamento nei 12 mesi precedenti l’originaria assunzione. In osservanza dell’art. 4, comma 12, lett. a), legge n. 92/2012, il beneficio non è ammesso quando la trasformazione soddisfa un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore; si evidenzia che il diritto di precedenza non è applicabile alle trasformazioni intervenute a decorrere dal 28 giugno 2013, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. c ter), del D.Lgs. n. 368/2001, nel testo modificato, da ultimo, dall’articolo 7, comma 1, lett. d), del D.L. n. 76/2013 (cfr. circolare n. 131/2013, nota 1).
Dopo una prima assunzione a termine, il lavoratore non perde i requisiti per essere nuovamente oggetto di un’altra assunzione agevolata, se – alla data della seconda o successiva assunzione – non sono ancora decorsi 12 mesi dal licenziamento (es.: Tizio è licenziato il 1° maggio 2012; Alfa assume Tizio a tempo determinato dal 1° febbraio 2013 al 31 marzo 2013; se Beta – o lo stesso Alfa – assume Tizio il 1° maggio 2013 per tre mesi, può spettare il beneficio per entrambi i rapporti; se invece Beta – o lo stesso Alfa – assume Tizio il 1° giugno 2013, il beneficio può spettare solo per il primo rapporto).
Con riferimento ai rapporti a tempo determinato, si precisa che il beneficio spetta anche per rapporti di durata inferiore a sei mesi.
In caso di assunzione e trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione spetta il beneficio per 12 mesi in favore dell’agenzia, eventualmente diminuito per evitare che il singolo utilizzatore ne fruisca per un periodo complessivo superiore a dodici mesi, in conseguenza di precedenti godimenti diretti o indiretti dell’incentivo.
In considerazione della circostanza che il beneficio – come indicato nel preambolo del decreto – è finalizzato a promuovere la ricollocazione di lavoratori per i quali – in passato – era previsto un altro incentivo, il beneficio non si applica qualora sia comunque applicabile un diverso incentivo, previsto dalla normativa statale o regionale.
Ai sensi dell’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, il beneficio è subordinato alle condizioni di regolarità contributiva, di rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro, di rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
I benefici sono subordinati anche all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge n. 92/2012.
Il decreto subordina i benefici al rispetto delle previsioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione e degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”).
I benefici sono altresì subordinati alla circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà (cfr. art. 1, par. 1, lett. h), reg. (CE) n. 1998/2006; circa la nozione di impresa in difficoltà cfr. art. 1, par. 7, reg. (CE) n. 800/2008).

Precisazioni circa la durata e misura del beneficio
In caso di rapporto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi il bonus spetta per una misura e durata proporzionalmente ridotte.
In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato ai sensi del decreto ministeriale, il bonus spetta per un periodo complessivo massimo rispettivamente di sei e dodici mesi.
In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta “piccola mobilità”, il limite massimo del bonus è calcolato a decorrere rispettivamente dalla data della proroga e della trasformazione (es.: Alfa assume a tempo determinato per 6 mesi dal 1° agosto 2012 al 31 gennaio 2013 Tizio, iscritto nelle liste della “piccola mobilità”; il 1° febbraio 2013 il rapporto è trasformato a tempo indeterminato: ad Alfa può spettare il bonus per 12 mesi a decorrere dal 1° febbraio 2013).
Per rapporti di durata inferiore al mese di calendario l’importo di € 190 deve essere ridotto; si applica il criterio per cui si moltiplica l’importo convenzionale di € 6,33 (un trentesimo di 190) per il numero di giorni complessivi del rapporto di lavoro. Per ogni mese di calendario interamente compreso nel rapporto di lavoro agevolato si riconosce l’importo di € 190; per gli eventuali mesi di calendario non interamente compresi nel rapporto agevolato si riconosce un importo pari a € 6,33 per ogni giorno compreso nel rapporto agevolato (es.: assunzione a tempo determinato dal 15 febbraio al 14 aprile: (6,33 x 14) + 190 + (6,33 x 14); assunzione dal 15 al 20 febbraio: 6,33 x 6).
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli (OTD) l’importo del beneficio mensile dovrà essere commisurato al numero di giornate effettivamente lavorate nel mese di riferimento; pertanto, per definire la misura del beneficio per ogni singolo mese si dovrà moltiplicare l’importo convenzionale di € 6,33 per il numero di giorni lavorati. Le modalità di denuncia dell’incentivo spettante per gli operai agricoli a tempo determinato, sono illustrate nel paragrafo 2.3
In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio è proporzionalmente ridotto.
Nelle ipotesi di aumento della percentuale oraria di lavoro – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno – il bonus mensile rimane fissato in proporzione alla percentuale dichiarata al momento dell’assunzione (il bonus mensile non può superare la misura originariamente autorizzata dall’INPS perché è intrinsecamente connesso alla graduatoria dei datori di lavoro ammessi al beneficio, formata in relazione alla complessiva risorsa disponibile); nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro – compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part time – il datore di lavoro è tenuto a ridurre proporzionalmente il bonus (es.: Tizio è assunto dal 1° febbraio 2013 al 30 aprile 2013 con orario pieno; a decorrere dal 1° marzo 2013 il rapporto è trasformato in part time al 50%; spetta il bonus di € 190 per febbraio, € 95 per marzo ed € 95 per aprile).

Precisazioni riguardanti l’apprendistato
Il beneficio previsto dal decreto non è applicabile ai rapporti di apprendistato, perchè a questi si applica un regime contributo agevolato previsto da altre disposizioni dell’ordinamento.
Per quanto concerne i rapporti di apprendistato instaurati nel 2013, ex art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 167/2011, con lavoratori precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo e comunque iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa quanto segue.
A prescindere dalla circostanza se – a seguito mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta piccola mobilità – tali rapporti possano essere qualificati come apprendistato,- d’intesa con il Ministero del lavoro e a parziale scioglimento della riserva formulata con la circolare n. 150/2013 – si chiarisce che non è possibile riconoscere il regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 223/1991, richiamato dall’articolo 7, comma 4, citato.
Pertanto, poiché il beneficio previsto dal decreto direttoriale è destinato a compensare parzialmente le conseguenze della mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta piccola mobilità, qualora ne ricorrono le condizioni, è possibile riconoscere il beneficio previsto dal decreto; il beneficio spetta per 12 mesi.

Domanda di ammissione ai benefici
Per accedere ai benefici è necessario inoltrare all’INPS specifica istanza; la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare.
La domanda di ammissione ai benefici potrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modulo “LICE”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale Aziende ovvero all’interno del Cassetto previdenziale Aziende agricole, presso il sito internet http://www.inps.it.
Per le cooperative e loro consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, la domanda di ammissione potrà essere presentata accedendo, esclusivamente, al Cassetto previdenziale Aziende e non anche tramite Cassetto previdenziale Aziende agricole.
In caso di proroga o trasformazione di un rapporto agevolato ai sensi del decreto deve essere presentata una nuova istanza.
Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare i sistemi informativi centrali dell’Istituto provvederanno a definire le istanze pervenute nei termini indicati.
Dell’avvenuta definizione verrà dato avviso mediante la pubblicazione di un apposito messaggio sul sito internet dell’Istituto; i singoli datori di lavoro riceveranno specifica comunicazione, con l’indicazione – in caso di accoglimento dell’istanza – dell’importo complessivo spettante e delle quote di ripartizione mensile; per i rapporti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli (OTD) sarà cura del datore di lavoro individuare, in base al numero di giornate effettivamente lavorate nel singolo mese, la quota di ripartizione mensile da esporre nella denuncia DMAG, secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.2.
In caso di insufficienza delle risorse, l’ordine di priorità nell’accesso al beneficio è rappresentato dalla data dell’assunzione, proroga o trasformazione a tempo indeterminato.
I datori di lavoro ammessi al beneficio ne potranno fruire mediante conguaglio o compensazione con i contributi dovuti.

Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens
Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi all’incentivo saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “4N” che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, assume il nuovo significato di “datore di lavoro ammesso al bonus previsto dai decreti direttoriali del Ministero del lavoro n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013”; il codice autorizzazione è attribuito automaticamente dai sistemi informativi centrali, contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo al modulo di istanza “LICE”.
I datori di lavoro autorizzati, per esporre nel flusso UniEmens le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all’interno di “DenunciaIndividuale” “DatiRetributivi”, elemento “Incentivo” i seguenti elementi:
– nell’elemento “TipoIncentivo” dovrà essere inserito il valore “LICE” avente il significato di “bonus per assunzione lavoratori licenziati – D.D. n. 264 del 19 aprile 2013”;
– nell’elemento “CodEnteFinanziatore” dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
– nell’elemento “ImportoCorrIncentivo” dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
– nell’elemento “ImportoArrIncentivo” sarà indicato l’importo del beneficio spettante per periodi pregressi.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
– con il codice “L432” avente il significato di “conguaglio bonus lavoratori licenziati – D.D. n. 264 del 19 aprile 2013” e con il codice “L433” avente il significato di “arretrati conguaglio bonus lavoratori licenziati – D.D. n. 264 del 19 aprile 2013”;
Nel caso in cui debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “AltreADebito”, i seguenti elementi:
– nell’ elemento “CausaleADebito” dovrà essere inserito il codice causale “M302” avente il significato di “Restituzione bonus lavoratori licenziati D.D. n. 264 del 19 aprile 2013;
– nell’elemento “ImportoADebito”, indicheranno l’importo da restituire.
Per i lavoratori non più in forza i datori di lavoro, potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per i lavoratori in forza e cioè:
– all’interno dell’elemento “TipoIncentivo” il valore “LICE”;
– nell’elemento “CodEnteFinanziatore” il valore “H00” (Stato);
– nell’elemento “ImportoArrIncentivo” l’importo del beneficio spettante per periodi pregressi.
Per tali lavoratori – non essendo più in forza – non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero.
Sarà invece valorizzato l’elemento “TipoLavStat” con il codice di nuova istituzione “NFOR”, che contraddistingue appunto i lavoratori non più in carico all’azienda.
I datori di lavoro che sono stati autorizzati al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Le cooperative e loro consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240 dovranno attenersi, per la fruizione del beneficio, alle istruzioni operative descritte nel presente paragrafo.

Datori di lavoro agricoli
Le seguenti istruzioni operative saranno disponibili con la denuncia DMAG relativa al primo trimestre 2014.
Allo scopo di poter usufruire del beneficio, il datore di lavoro – per un dato mese – dovrà, per il lavoratore agevolato per il quale sia stata approvata la propedeutica richiesta, obbligatoriamente indicare:
– nelle denunce principali (P) o sostitutive (S), oltre ai consueti dati retributivi per lo stesso mese:
– per il Tipo Retribuzione, il valore Y;
– nel campo CODAGIO, il valore A1;
– nel campo della retribuzione, l’importo dell’incentivo spettante
– nelle denunce di variazione ( V ), qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del lavoratore agevolato sia stata già denunciata con DMAG con competenza 2013:
– per il Tipo Retribuzione, il valore Y;
– nel campo CODAGIO, il valore A1;
– nel campo della retribuzione, l’importo dell’incentivo spettante.
Si evidenzia che l’incentivo spettante – il cui importo complessivo e la quota di ripartizione mensile per gli OTI verranno comunicati nel caso di accoglimento dell’istanza – per gli OTD dovrà essere, a cura del datore di lavoro, calcolato con le modalità già descritte in precedenza (par. 1 ” Precisazioni circa la durata e misura del beneficio”).
La denuncia DMAG contenente l’agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia stessa e quelli della richiesta datoriale dell’incentivo.
La modalità di validazione sarà la medesima di quella utilizzata per il codice CIDA (cfr. circolare INPS n. 46/2011) e pertanto l’eventuale scarto della denuncia sarà motivato con l’opportuno messaggio d’errore.

Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dell’incentivo ai datori di lavoro per il reimpiego di lavoratori licenziati, ai sensi dei decreti direttoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013, posto a carico dello Stato ed evidenziato nelle denunce con i codici “L432” e “L433”, si istituisce nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAW – Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive, il nuovo conto:
– GAW32137 – Incentivo ai datori di lavoro che, nel corso del 2013, assumono a tempo determinato o indeterminato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati nel dodici mesi precedenti l’assunzione, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, ai sensi dei decreti direttoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013.
Gli importi dei benefici eventualmente restituiti dai datori di lavoro, poiché indebitamente conguagliati ed evidenziati nel flusso UniEmens con il codice “M302”, dovranno essere imputati al conto GAW24137, anch’esso di nuova istituzione.
Il conto GAW32137 sopra citato dovrà essere utilizzato, altresì, per l’imputazione contabile del beneficio in questione spettante ai datori di lavoro agricoli.
I rapporti finanziari con lo Stato sono definiti direttamente dalla Direzione generale.

circolare INPS n. 32 del 13 marzo 2014