“Solo” collaborazione  con gli organismi paritetici per formazione prevista dal D.Lgs. n. 81/2008

 

Con la nota n. 9483 dell’8 giugno il Ministero del lavoro chiarisce che se un datore di lavoro fornisce ai suoi lavoratori una formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico, non può essere sanzionato ritenendo che la formazione sia non sufficiente ed adeguata. Quindi il datore di lavoro è tenuto esclusivamente a chiedere la collaborazione degli organismi paritetici qualora siano presenti nel settore di riferimento e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro.

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