Con il “Programma Garanzia Giovani” lo Stato italiano ha definito e sviluppato una strategia articolata su un insieme di azioni.
Una di queste azioni è costituita dalla previsione, nel limite di risorse determinate, di un incentivo per le assunzioni di giovani con specifici requisiti.
Con decreto direttoriale dell’8 agosto 2014 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha disciplinato il suddetto incentivo, prevedendo – tra l’altro – che esso sia gestito dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
L’incentivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, e spetta per l’assunzione di giovani registrati al Programma “Garanzia Giovani” (giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni cosiddetti NEET – Not [engaged in] Education, Employment or Training).
Il bonus, che quindi viene erogato dall’Inps, varia da un minimo di 1.500 euro per il contratto inferiore a 12 mesi a un massimo di 6.000 euro per l’attivazione di un contratto a tempo indeterminato.
L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 – giorno successivo alla pubblicazione del decreto direttoriale nella sezione legale del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – al 30 giugno 2017.
L’incentivo spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.
L’incentivo non spetta per i rapporti di apprendistato, di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.
In caso di rapporto a tempo parziale gli importi sono proporzionalmente ridotti: l’importo spettante si ottiene moltiplicando l’importo pieno per la percentuale che indica l’orario parziale rispetto all’orario normale.
L’incentivo è autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze; allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse – prima di effettuare l’eventuale assunzione o trasformazione – il decreto direttoriale prevede un particolare procedimento per la presentazione dell’istanza.
Per i rapporti di lavoro agricolo la misura dell’incentivo è subordinata alla circostanza che la prestazione lavorativa si svolga senza soluzione di continuità.
L’incentivo è subordinato:
- alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:
– l’adempimento degli obblighi contributivi;
– l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
– il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012;
- alla circostanza che il relativo importo non superi i limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato cosiddetti “de minimis”, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore (illustrati recentemente con la circolare n. 102 del 3 settembre 2014).
Ai sensi dell’art. 7, co. 3, del decreto, l’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione, siano essi di natura economica o contributiva.
In considerazione del carattere inderogabile della normativa previdenziale, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione della “garanzia giovani” e di sgravi contributivi in senso stretto (es.: sgravi per l’assunzione di disoccupati da almeno 24 mesi ex art. 8, co. 9, l. 407/1990, sgravi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ex l. 223/1991, sgravi ex art. 4, commi da 8 a 11, l. 92/2012), dovranno essere applicati gli sgravi in senso stretto; laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione della “garanzia giovani” e di altri benefici non contributivi in senso stretto – anche se concretamente fruibili mediante conguaglio nelle denunce contributive (es.: benefici per l’assunzione di giovani genitori ex Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010, di giovani tout court ex art. 1 dl 76/2013) – il datore di lavoro potrà scegliere quale incentivo chiedere.