Garanzia Giovani: una concreta opportunità per i giovani e per il mondo imprenditoriale

garanzia_giovaniLa Garanzia Giovani è uno speciale intervento europeo che mira ad offrire ai giovani di 15-29 anni che non studiano e non lavorano (Neet) un percorso personalizzato di formazione o un’opportunità lavorativa.

Questo intervento, partito in Italia il 1° maggio 2014, può rappresentare un’importante occasione, oltre che per i ragazzi, anche per le imprese che, beneficiando delle agevolazioni previste, possono investire su giovani motivati e rinnovare così il loro capitale umano.

Tra le agevolazioni sono previsti bonus occupazionali per le nuove assunzioni e incentivi specifici per l’attivazione di tirocini e contratti di apprendistato o la trasformazione di un tirocinio in contratto di lavoro; inoltre strumenti di accesso al credito sono messi a disposizione dei giovani per favorire l’autoimprenditorialità e l’autoimpiego.

Per accedere a questi strumenti le aziende rispondono ad avvisi pubblici e bandi regionali, nei quali sono indicate le modalità di partecipazione e i prerequisiti per beneficiare delle agevolazioni.

Per usufruire delle agevolazioni previste dal Programma è necessario che l’azienda attivi una delle misure incentivate, a favore di un giovane Neet, tra i 15 e i 29 anni, che ha aderito all’iniziativa Garanzia Giovani e sostenuto  il primo colloquio di orientamento presso uno dei Servizi per l’impiego o degli enti accreditati.

In sintesi gli incentivi previsti e le modalità di accesso:

Assunzioni a tempo indeterminato: bonus da 1.500 a 6.000 euro, in base alla profilazione del giovane e alle differenze territoriali. Il bonus è gestito dall’INPS.

Assunzioni a tempo determinato o in somministrazione: bonus da 1.500 a 4.000 euro, in base alla profilazione del giovane e alle differenze territoriali. Il bonus è gestito dall’INPS.

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (I livello): incentivo per l’attivazione del contratto compreso tra i 2.000 e i 3.000 euro, sulla base dell’età. Si accede tramite avviso pubblico regionale o dell’INPS.

Apprendistato per l’Alta formazione e la Ricerca (III livello): incentivo per l’attivazione del contratto fino a 6.000 euro. Si accede tramite avviso pubblico regionale o dell’INPS.

Tirocinio: è prevista un’indennità erogata dalla Regione (minimo 300 euro, sulla base della normativa regionale) direttamente al giovane o rimborsata all’azienda, a cui si accede tramite avviso pubblico regionale. In caso di trasformazione in contratto di lavoro, alle aziende è riconosciuto un incentivo da 1.500 a 6.000 euro, la cui erogazione è gestita dall’INPS.

Autoimprenditorialità o Autoimpiego: incentivi per la creazione di impresa erogati sottoforma di microcredito. L’accesso avviene tramite partecipazione ad avviso regionale.

(fonte sito istituzionale Garanzia Giovani)

Agevolazioni per le imprese che assumono

Con il “Programma Garanzia Giovani” lo Stato italiano ha definito e sviluppato una strategia articolata su un insieme di azioni.

Una di queste azioni è costituita dalla previsione, nel limite di risorse determinate, di un incentivo per le assunzioni di giovani con specifici requisiti.

Con decreto direttoriale dell’8 agosto 2014 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha disciplinato il suddetto incentivo, prevedendo – tra l’altro – che esso sia gestito dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

L’incentivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, e spetta per l’assunzione di giovani registrati al Programma “Garanzia Giovani” (giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni cosiddetti NEET  – Not [engaged  in] Education, Employment or Training).

Il bonus, che quindi viene erogato dall’Inps, varia da un minimo di 1.500 euro per il contratto inferiore a 12 mesi a un massimo di 6.000 euro per l’attivazione di un contratto a tempo indeterminato.

L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 – giorno successivo  alla pubblicazione del decreto direttoriale nella sezione legale del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – al 30 giugno 2017.

L’incentivo spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.

L’incentivo non spetta per i rapporti di apprendistato, di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.

In caso di rapporto a tempo parziale gli importi sono proporzionalmente ridotti: l’importo spettante si ottiene moltiplicando l’importo pieno per la percentuale che indica l’orario parziale rispetto all’orario normale.

L’incentivo è autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze; allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse – prima di effettuare l’eventuale assunzione o trasformazione – il decreto direttoriale prevede un particolare procedimento per la presentazione dell’istanza.

Per i rapporti di lavoro agricolo la misura dell’incentivo è subordinata alla circostanza che la prestazione lavorativa si svolga senza soluzione di continuità.

L’incentivo è subordinato:

  • alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:

–  l’adempimento degli obblighi contributivi;

–  l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

–  il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle   organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

 

  • all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012;

 

  • alla circostanza che il relativo importo non superi i limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato cosiddetti “de minimis”, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore (illustrati recentemente con la circolare n. 102 del 3 settembre 2014).

Ai sensi dell’art. 7, co. 3, del decreto, l’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione, siano essi di natura economica o contributiva.

In considerazione del carattere inderogabile della normativa previdenziale, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione della “garanzia giovani” e di sgravi contributivi in senso stretto (es.: sgravi per l’assunzione di disoccupati da almeno 24 mesi ex art. 8, co. 9, l. 407/1990, sgravi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ex l. 223/1991, sgravi ex art. 4, commi da 8 a 11, l. 92/2012), dovranno essere applicati gli sgravi in senso stretto; laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione della “garanzia giovani”  e di altri benefici non contributivi in senso stretto – anche se concretamente fruibili mediante conguaglio nelle denunce contributive (es.: benefici per l’assunzione di giovani genitori ex Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010,  di giovani tout court ex art. 1 dl 76/2013) – il datore di lavoro potrà scegliere quale incentivo chiedere.

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni nelle Zone Franche Urbane della Regione Campania e Calabria

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dello scorso 6 maggio 2014 sono state definite le modalità e i termini di fruizione delle predette agevolazioni.

Per consentire l’utilizzo dei benefici tramite modello F24 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

• “Z101” denominato “Regione Campania – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Aversa – art.
37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z102” denominato “Regione Campania – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Benevento –
art. 37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z103” denominato “Regione Campania – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Casoria – art.
37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z104” denominato “Regione Campania – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Mondragone –
art. 37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z105” denominato “Regione Campania – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Napoli – art.
37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z106” denominato “Regione Campania – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Portici (centro
storico) – art. 37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z107” denominato “Regione Campania – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Portici (zona
costiera) – art. 37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z108” denominato “Regione Campania – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di S.Giuseppe
Vesuviano – art. 37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z109” denominato “Regione Campania – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Torre
Annunziata – art. 37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z110” denominato “Regione Calabria – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Corigliano
Calabro – art. 37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z111” denominato “Regione Calabria – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Cosenza – art.
37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z112” denominato “Regione Calabria – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Crotone – art.
37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z113” denominato “Regione Calabria – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Lamezia
Terme – art. 37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z114” denominato “Regione Calabria – Agevolazioni da utilizzare in riduzione dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Reggio Calabria – art. 37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z115” denominato “Regione Calabria – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Rossano – art.
37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z116” denominato “Regione Calabria – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Vibo Valentia
– art. 37 – d.l. n. 179/2012”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono
esposti nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al
riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di
riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta di fruizione dell’agevolazione, nel formato
“AAAA”.

per ulteriori info RISOLUZIONE N. 59/E dell’Agenzia delle Entrate

a breve il Progetto “work training” della Regione Calabria

L’iniziativa (ente promotore Azienda Calabria Lavoro) è volta a favorire l’inserimento e il reinserimento lavorativo di soggetti disoccupati e inoccupati, con priorità ai giovani, nel mercato del lavoro, attraverso l’acquisizione e/o il perfezionamento di competenze specifiche corrispondenti ai fabbisogni professionali espressi dai datori di lavoro operanti in Calabria, ovvero a migliorare l’approccio al lavoro attraverso un percorso di training on the job che si completa con l’attestazione delle competenze acquisite e/o possedute.

I soggetti coinvolti nei tirocini sono i tirocinanti disoccupati (anche in mobilità o percettori di ASP) e inoccupati residenti nella provincia di Reggio Calabria, con priorità ai giovani da 15 a 25 anni (a cui verrà riservato il 50% delle risorse finanziarie disponibili). I soggetti pubblici e privati che possono ospitare i tirocini possono essere: pubblica amministrazione, imprese, enti pubblici, studi professionali, fondazioni e associazioni, anche senza dipendenti, con sede operativa nella provincia di Reggio Calabria. L’intervento, di natura sperimentale,verrà realizzato nell’ambito del territorio della provincia di Reggio Calabria, ma potrà essere successivamente esteso a tutto il territorio regionale.
Per il progetto è stata impegnata la somma di 4.006.850 di euro per 500 tirocinanti che percepiranno 500 euro al mese per 12 mesi.

Work training viene realizzato in continuità con quanto già realizzato nell’ambito di “Enter Work”, (il progetto di orientamento al lavoro) ed è finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo in linea con le Strategie Europa 2020, che sancisce come la questione della qualificazione dello strumento del tirocinio è il primo canale di inserimento nel mondo del lavoro e di mobilità dei giovani.

Per maggiori informazioni consulta il bando sul sito della Regione Calabria

 

detassazione dei premi di produttività 2014

Con Decreto Presidente Consiglio Ministri del 19 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 98 del 29 aprile 2014, vengono individuate le modalità di attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014, previste dalla c.d. legge di stabilità 2013.

La “detassazione dei premi di produttività 2014” trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2013, ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2013 all’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013.

La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell’agevolazione di cui al comma 1, non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell’anno 2014, ad euro 3.000 lordi.

Entro il 30 giugno 2014 il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico effettuano un monitoraggio sull’andamento della speciale agevolazione di cui ai commi 1 e 2, anche al fine dell’eventuale adozione di specifiche proposte e iniziative di revisione.

Continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013.

Parte il 1º maggio 2014 il Piano nazionale Garanzia per i giovani

Euro per garantire a tutti i giovani tra i 15 ed i 29 anni, disoccupati o Neet (né occupati, né studenti, né coinvolti in attività di formazione) un’offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato, tirocinio, altra misura di formazione o inserimento nel servizio civile.

Sino al 31 dicembre 2015, i giovani interessati potranno aderire all’iniziativa attraverso il sito web nazionale http://www.garanziagiovani.gov.it o i siti attivati dalle regioni, comunque collegati in rete fra loro. Con l’adesione i giovani potranno scegliere la regione in cui vogliono lavorare (non necessariamente quella di residenza). La regione scelta “prenderà in carico” la persona attraverso i Servizi per l’impiego, o le Agenzie private accreditate, per effettuare la profilazione, la registrazione al programma (è necessario infatti verificare i requisiti di età e di condizione occupazionale) e le fasi successive di orientamento. In base al profilo e alle disponibilità territoriali, i giovani stipuleranno con gli operatori competenti un “Patto di servizio” e, entro i quattro mesi successivi, riceveranno una o più opportunità tra:

– Inserimento al lavoro;

– Apprendistato;

– Tirocinio;

– Istruzione e formazione;

– Autoimprenditorialità;

– Servizio civile.

L’allocazione delle risorse tra le diverse misure del Programma è stabilita dalle singole regioni, che definiscono anche le modalità organizzative e di attuazione degli interventi sul proprio territorio a partire da linee guida condivise a livello nazionale.

I costi sostenuti per i servizi per l’impiego e per le misure saranno riconosciuti in base ai risultati e ai percorsi attivati, non per le “prese in carico”.

Cosa è il Piano nazionale garanzia giovani

Il Piano nazionale garanzia giovani, approvato dal Governo italiano in attuazione della raccomandazione del Consiglio UE del 22 aprile 2013, ha una dotazione finanziaria complessiva di 1.513 milioni di Euro, dei quali 567 dalla Youth employment initiative, 567 dal Fondo sociale europeo e 379 di cofinanziamento nazionale. Utilizzando una facoltà prevista dal Programma europeo, il Governo italiano ha deciso di estendere la Garanzia ai giovani fino ai 29 anni. Il Piano, articolato su due annualità (2014 e 2015) riguarderà tutto il territorio nazionale, ad eccezione della provincia di Bolzano (l’unica che presenta un tasso di disoccupazione giovanile inferiore al 25%).

Il coinvolgimento attivo del sistema imprenditoriale; un piano di comunicazione per le imprese e per i giovani

E’ la prima volta che si attiva in Italia (e in Europa) un’azione sistematica per offrire ad una platea così ampia di giovani un ventaglio di opportunità che li aiuteranno a entrare nel mondo del lavoro.

Accanto alle azioni di comunicazione ed orientamento loro rivolte, è essenziale coinvolgere nel Programma il mondo delle imprese, sollecitandone la responsabilità verso una delle maggiori emergenze del momento, e attraendo anche il loro interesse per le misure che le regioni dispongono a favore di chi offre occupazione, apprendistato, tirocini, ecc.

Per questo è in preparazione una campagna di comunicazione sulle misure contenute nel Programma “Garanzia Giovani”, specificamente rivolta alle imprese, che partirà nelle prossime settimane. Più avanti verrà invece realizzata una campagna di comunicazione rivolta ai giovani. Inoltre, sul portale web è prevista una specifica area dove le imprese potranno “aderire” al Programma e “pubblicare” le opportunità che intendono offrire ai giovani.

Contemporaneamente, il Ministero del lavoro sta promuovendo specifici Protocolli di collaborazione con le principali Associazioni imprenditoriali, ed anche con alcune grandi imprese, finalizzati ad incrementare e rendere facilmente disponibili sulla piattaforma della “Garanzia Giovani” le offerte delle imprese.

Il primo è stato siglato il 26 marzo a Bari tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell’istruzione, università e ricerca, Confindustria e Finmeccanica. Il secondo è stato firmato il 22 aprile dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con CIA e AGIA. Altri, già in preparazione, saranno firmati nelle prossime settimane.

Comunicato 29 aprile 2014 – MINISTERO LAVORO

Beneficio mensile di € 190 per sei mesi ai datori di lavoro che assumono

20140223-023743.jpgCon il decreto direttoriale n. 264 del 19 aprile 2013 (modificato dal decreto n. 390 del 3 giugno 2013) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha introdotto un beneficio, anche in considerazione della mancata proroga delle disposizioni concernenti l’iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dei lavoratori oggetto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e dei connessi benefici previsti dagli articoli 8 e 25 della medesima legge, in caso di assunzione.

La disciplina del beneficio
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2013 è stato pubblicato l’avviso concernente l’adozione dei decreti direttoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013.
Con i citati decreti è stata prevista – nel limite complessivo di 20.000.000 di euro – la concessione di un beneficio economico in favore dei datori di lavoro privati che nel 2013 hanno assunto lavoratori, i quali, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, siano stati licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
Ai fini dell’applicazione del beneficio, si precisa che al lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo è equiparato il lavoratore, il quale abbia accettato l’estinzione del rapporto, in sede di conciliazione successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 7, comma 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (novellato dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 92/2012 e successive modifiche e integrazioni; circa la suddetta equiparazione – ai fini dell’applicazione degli istituti di tutela del lavoratore – si veda il messaggio n. 20830/2012).
I decreti si applicano a decorrere dal primo gennaio 2013.
Il beneficio può essere riconosciuto anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato nel 2013 e già agevolabile ai sensi del decreto.
Il beneficio può altresì essere riconosciuto in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato – effettuata nel 2013 – di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta “piccola mobilità”, secondo quanto prevedeva l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni; l’ammissione al beneficio presuppone che il lavoratore sia stato oggetto di licenziamento nei 12 mesi precedenti l’originaria assunzione. In osservanza dell’art. 4, comma 12, lett. a), legge n. 92/2012, il beneficio non è ammesso quando la trasformazione soddisfa un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore; si evidenzia che il diritto di precedenza non è applicabile alle trasformazioni intervenute a decorrere dal 28 giugno 2013, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. c ter), del D.Lgs. n. 368/2001, nel testo modificato, da ultimo, dall’articolo 7, comma 1, lett. d), del D.L. n. 76/2013 (cfr. circolare n. 131/2013, nota 1).
Dopo una prima assunzione a termine, il lavoratore non perde i requisiti per essere nuovamente oggetto di un’altra assunzione agevolata, se – alla data della seconda o successiva assunzione – non sono ancora decorsi 12 mesi dal licenziamento (es.: Tizio è licenziato il 1° maggio 2012; Alfa assume Tizio a tempo determinato dal 1° febbraio 2013 al 31 marzo 2013; se Beta – o lo stesso Alfa – assume Tizio il 1° maggio 2013 per tre mesi, può spettare il beneficio per entrambi i rapporti; se invece Beta – o lo stesso Alfa – assume Tizio il 1° giugno 2013, il beneficio può spettare solo per il primo rapporto).
Con riferimento ai rapporti a tempo determinato, si precisa che il beneficio spetta anche per rapporti di durata inferiore a sei mesi.
In caso di assunzione e trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione spetta il beneficio per 12 mesi in favore dell’agenzia, eventualmente diminuito per evitare che il singolo utilizzatore ne fruisca per un periodo complessivo superiore a dodici mesi, in conseguenza di precedenti godimenti diretti o indiretti dell’incentivo.
In considerazione della circostanza che il beneficio – come indicato nel preambolo del decreto – è finalizzato a promuovere la ricollocazione di lavoratori per i quali – in passato – era previsto un altro incentivo, il beneficio non si applica qualora sia comunque applicabile un diverso incentivo, previsto dalla normativa statale o regionale.
Ai sensi dell’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, il beneficio è subordinato alle condizioni di regolarità contributiva, di rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro, di rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
I benefici sono subordinati anche all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge n. 92/2012.
Il decreto subordina i benefici al rispetto delle previsioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione e degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”).
I benefici sono altresì subordinati alla circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà (cfr. art. 1, par. 1, lett. h), reg. (CE) n. 1998/2006; circa la nozione di impresa in difficoltà cfr. art. 1, par. 7, reg. (CE) n. 800/2008).

Precisazioni circa la durata e misura del beneficio
In caso di rapporto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi il bonus spetta per una misura e durata proporzionalmente ridotte.
In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato ai sensi del decreto ministeriale, il bonus spetta per un periodo complessivo massimo rispettivamente di sei e dodici mesi.
In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta “piccola mobilità”, il limite massimo del bonus è calcolato a decorrere rispettivamente dalla data della proroga e della trasformazione (es.: Alfa assume a tempo determinato per 6 mesi dal 1° agosto 2012 al 31 gennaio 2013 Tizio, iscritto nelle liste della “piccola mobilità”; il 1° febbraio 2013 il rapporto è trasformato a tempo indeterminato: ad Alfa può spettare il bonus per 12 mesi a decorrere dal 1° febbraio 2013).
Per rapporti di durata inferiore al mese di calendario l’importo di € 190 deve essere ridotto; si applica il criterio per cui si moltiplica l’importo convenzionale di € 6,33 (un trentesimo di 190) per il numero di giorni complessivi del rapporto di lavoro. Per ogni mese di calendario interamente compreso nel rapporto di lavoro agevolato si riconosce l’importo di € 190; per gli eventuali mesi di calendario non interamente compresi nel rapporto agevolato si riconosce un importo pari a € 6,33 per ogni giorno compreso nel rapporto agevolato (es.: assunzione a tempo determinato dal 15 febbraio al 14 aprile: (6,33 x 14) + 190 + (6,33 x 14); assunzione dal 15 al 20 febbraio: 6,33 x 6).
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli (OTD) l’importo del beneficio mensile dovrà essere commisurato al numero di giornate effettivamente lavorate nel mese di riferimento; pertanto, per definire la misura del beneficio per ogni singolo mese si dovrà moltiplicare l’importo convenzionale di € 6,33 per il numero di giorni lavorati. Le modalità di denuncia dell’incentivo spettante per gli operai agricoli a tempo determinato, sono illustrate nel paragrafo 2.3
In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio è proporzionalmente ridotto.
Nelle ipotesi di aumento della percentuale oraria di lavoro – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno – il bonus mensile rimane fissato in proporzione alla percentuale dichiarata al momento dell’assunzione (il bonus mensile non può superare la misura originariamente autorizzata dall’INPS perché è intrinsecamente connesso alla graduatoria dei datori di lavoro ammessi al beneficio, formata in relazione alla complessiva risorsa disponibile); nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro – compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part time – il datore di lavoro è tenuto a ridurre proporzionalmente il bonus (es.: Tizio è assunto dal 1° febbraio 2013 al 30 aprile 2013 con orario pieno; a decorrere dal 1° marzo 2013 il rapporto è trasformato in part time al 50%; spetta il bonus di € 190 per febbraio, € 95 per marzo ed € 95 per aprile).

Precisazioni riguardanti l’apprendistato
Il beneficio previsto dal decreto non è applicabile ai rapporti di apprendistato, perchè a questi si applica un regime contributo agevolato previsto da altre disposizioni dell’ordinamento.
Per quanto concerne i rapporti di apprendistato instaurati nel 2013, ex art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 167/2011, con lavoratori precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo e comunque iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa quanto segue.
A prescindere dalla circostanza se – a seguito mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta piccola mobilità – tali rapporti possano essere qualificati come apprendistato,- d’intesa con il Ministero del lavoro e a parziale scioglimento della riserva formulata con la circolare n. 150/2013 – si chiarisce che non è possibile riconoscere il regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 223/1991, richiamato dall’articolo 7, comma 4, citato.
Pertanto, poiché il beneficio previsto dal decreto direttoriale è destinato a compensare parzialmente le conseguenze della mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta piccola mobilità, qualora ne ricorrono le condizioni, è possibile riconoscere il beneficio previsto dal decreto; il beneficio spetta per 12 mesi.

Domanda di ammissione ai benefici
Per accedere ai benefici è necessario inoltrare all’INPS specifica istanza; la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare.
La domanda di ammissione ai benefici potrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modulo “LICE”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale Aziende ovvero all’interno del Cassetto previdenziale Aziende agricole, presso il sito internet http://www.inps.it.
Per le cooperative e loro consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, la domanda di ammissione potrà essere presentata accedendo, esclusivamente, al Cassetto previdenziale Aziende e non anche tramite Cassetto previdenziale Aziende agricole.
In caso di proroga o trasformazione di un rapporto agevolato ai sensi del decreto deve essere presentata una nuova istanza.
Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare i sistemi informativi centrali dell’Istituto provvederanno a definire le istanze pervenute nei termini indicati.
Dell’avvenuta definizione verrà dato avviso mediante la pubblicazione di un apposito messaggio sul sito internet dell’Istituto; i singoli datori di lavoro riceveranno specifica comunicazione, con l’indicazione – in caso di accoglimento dell’istanza – dell’importo complessivo spettante e delle quote di ripartizione mensile; per i rapporti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli (OTD) sarà cura del datore di lavoro individuare, in base al numero di giornate effettivamente lavorate nel singolo mese, la quota di ripartizione mensile da esporre nella denuncia DMAG, secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.2.
In caso di insufficienza delle risorse, l’ordine di priorità nell’accesso al beneficio è rappresentato dalla data dell’assunzione, proroga o trasformazione a tempo indeterminato.
I datori di lavoro ammessi al beneficio ne potranno fruire mediante conguaglio o compensazione con i contributi dovuti.

Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens
Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi all’incentivo saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “4N” che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, assume il nuovo significato di “datore di lavoro ammesso al bonus previsto dai decreti direttoriali del Ministero del lavoro n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013”; il codice autorizzazione è attribuito automaticamente dai sistemi informativi centrali, contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo al modulo di istanza “LICE”.
I datori di lavoro autorizzati, per esporre nel flusso UniEmens le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all’interno di “DenunciaIndividuale” “DatiRetributivi”, elemento “Incentivo” i seguenti elementi:
– nell’elemento “TipoIncentivo” dovrà essere inserito il valore “LICE” avente il significato di “bonus per assunzione lavoratori licenziati – D.D. n. 264 del 19 aprile 2013”;
– nell’elemento “CodEnteFinanziatore” dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
– nell’elemento “ImportoCorrIncentivo” dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
– nell’elemento “ImportoArrIncentivo” sarà indicato l’importo del beneficio spettante per periodi pregressi.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
– con il codice “L432” avente il significato di “conguaglio bonus lavoratori licenziati – D.D. n. 264 del 19 aprile 2013” e con il codice “L433” avente il significato di “arretrati conguaglio bonus lavoratori licenziati – D.D. n. 264 del 19 aprile 2013”;
Nel caso in cui debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “AltreADebito”, i seguenti elementi:
– nell’ elemento “CausaleADebito” dovrà essere inserito il codice causale “M302” avente il significato di “Restituzione bonus lavoratori licenziati D.D. n. 264 del 19 aprile 2013;
– nell’elemento “ImportoADebito”, indicheranno l’importo da restituire.
Per i lavoratori non più in forza i datori di lavoro, potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per i lavoratori in forza e cioè:
– all’interno dell’elemento “TipoIncentivo” il valore “LICE”;
– nell’elemento “CodEnteFinanziatore” il valore “H00” (Stato);
– nell’elemento “ImportoArrIncentivo” l’importo del beneficio spettante per periodi pregressi.
Per tali lavoratori – non essendo più in forza – non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero.
Sarà invece valorizzato l’elemento “TipoLavStat” con il codice di nuova istituzione “NFOR”, che contraddistingue appunto i lavoratori non più in carico all’azienda.
I datori di lavoro che sono stati autorizzati al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Le cooperative e loro consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240 dovranno attenersi, per la fruizione del beneficio, alle istruzioni operative descritte nel presente paragrafo.

Datori di lavoro agricoli
Le seguenti istruzioni operative saranno disponibili con la denuncia DMAG relativa al primo trimestre 2014.
Allo scopo di poter usufruire del beneficio, il datore di lavoro – per un dato mese – dovrà, per il lavoratore agevolato per il quale sia stata approvata la propedeutica richiesta, obbligatoriamente indicare:
– nelle denunce principali (P) o sostitutive (S), oltre ai consueti dati retributivi per lo stesso mese:
– per il Tipo Retribuzione, il valore Y;
– nel campo CODAGIO, il valore A1;
– nel campo della retribuzione, l’importo dell’incentivo spettante
– nelle denunce di variazione ( V ), qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del lavoratore agevolato sia stata già denunciata con DMAG con competenza 2013:
– per il Tipo Retribuzione, il valore Y;
– nel campo CODAGIO, il valore A1;
– nel campo della retribuzione, l’importo dell’incentivo spettante.
Si evidenzia che l’incentivo spettante – il cui importo complessivo e la quota di ripartizione mensile per gli OTI verranno comunicati nel caso di accoglimento dell’istanza – per gli OTD dovrà essere, a cura del datore di lavoro, calcolato con le modalità già descritte in precedenza (par. 1 ” Precisazioni circa la durata e misura del beneficio”).
La denuncia DMAG contenente l’agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia stessa e quelli della richiesta datoriale dell’incentivo.
La modalità di validazione sarà la medesima di quella utilizzata per il codice CIDA (cfr. circolare INPS n. 46/2011) e pertanto l’eventuale scarto della denuncia sarà motivato con l’opportuno messaggio d’errore.

Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dell’incentivo ai datori di lavoro per il reimpiego di lavoratori licenziati, ai sensi dei decreti direttoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013, posto a carico dello Stato ed evidenziato nelle denunce con i codici “L432” e “L433”, si istituisce nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAW – Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive, il nuovo conto:
– GAW32137 – Incentivo ai datori di lavoro che, nel corso del 2013, assumono a tempo determinato o indeterminato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati nel dodici mesi precedenti l’assunzione, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, ai sensi dei decreti direttoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013.
Gli importi dei benefici eventualmente restituiti dai datori di lavoro, poiché indebitamente conguagliati ed evidenziati nel flusso UniEmens con il codice “M302”, dovranno essere imputati al conto GAW24137, anch’esso di nuova istituzione.
Il conto GAW32137 sopra citato dovrà essere utilizzato, altresì, per l’imputazione contabile del beneficio in questione spettante ai datori di lavoro agricoli.
I rapporti finanziari con lo Stato sono definiti direttamente dalla Direzione generale.

circolare INPS n. 32 del 13 marzo 2014