Le domande frequenti in caso sospensione del rapporto di lavoro con l’attivazione degli ammortizzatori sociali (covid-19) ordinari ed in deroga

ammortizzMa gli ammortizzatori sociali per affrontare il Covid-19 sono tutti uguali?
No. Esistono gli ordinari (CIGO – Cassa Integrazione Ordinaria e l’assegno ordinario) e quelli in deroga (CIGD – cassa integrazione in deroga).

Chi può richiedere la CIGO (Cassa integrazione ordinaria)?
Ai sensi dell’articolo 10 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, possono chiedere le integrazioni salariali ordinarie:
a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
i) imprese addette all’armamento ferroviario;
l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Chi può richiedere l’assegno ordinario?
Possono richiedere l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale (FIS) i datori di lavoro con più di cinque dipendenti che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del D. lgs n. 148/2015 (CIGO e CIGS) e che operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi. Possono richiedere l’assegno ordinario al Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato gli artigiani identificati con il codice con codice di autorizzazione “7B” (indipendentemente dalla regolarità contributiva).

Chi può richiedere la cassa integrazione in deroga?
I datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dagli ammortizzatori sociali ordinari (CIGO ed Assegno Ordinario).

Come e quando si presenta la domanda per l’accesso agli ammortizzatori sociali (CIGO, Assegno ordinario e CIGD) per “COVID-19 nazionale”?
Si presenta entro 4 mesi dall’inizio della sospensione in modo telematico, attivando preventivamente, a seconda della tipologia di ammortizzatore sociale e della tipologia di azienda, un’informativa e/o una consultazione sindacale. Successivamente si presenta agli enti preposti le richieste telematiche facendo attenzione alle caratteristiche delle singole aziende (in riferimento al campo di applicazione).

Ci sono limiti per le aziende?
L’unico limite sono le nove settimane che devono collocarsi nell’arco temporale 23.2.2020 – 31.8.2020.

Cosa devo fare per attivare la sospensione del rapporto di lavoro?
Trasmettere una comunicazione al dipendente ed attivare le procedure sindacali previste asseconda dell’ammortizzatore sociale. Successivamente si dovrà effettuare la comunicazione telematica all’INPS entro 4 mesi dall’inizio della sospensione. Importante avere contezza dei giorni effettivi di sospensione del rapporto di lavoro.

La sospensione deve essere effettuata per l’intera giornata oppure anche solo con una riduzione delle ore?
Può essere anche parziale. Si deve effettuare una scelta da comunicare alle organizzazioni sindacali ed agli enti preposti.

È previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS al lavoratore?
Nel caso degli ammortizzatori ordinari è previsto a semplice richiesta dell’azienda. Nel caso degli ammortizzatori in deroga è obbligatorio.

Nel caso di pagamento diretto dell’ammortizzatore sociale al dipendente come fa l’INPS a conoscere i riferimenti per effettuare il bonifico?
Il datore di lavoro deve inviare all’INPS il modello SR41 debitamente compilato con le informazioni utili per provvedere al pagamento delle spettanze (IBAN, ecc.). In caso di ritardo il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, a suo carico, direttamente gli importi al dipendente.

Gli ANF (assegno nucleo familiare) vengono erogati al dipendente durante la sospensione del lavoro con utilizzo degli ammortizzatori sociali?
Nel caso della cassa integrazione ordinaria ed in quella in deroga sì. Nel caso dell’assegno ordinario l’Inps (anche con l’ultima circolare n.47/2020) precisa che durante il periodo di percezione del beneficio non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare (a parere dello scrivente bisognerà attendere chiarimenti successivi in quanto appare un “nonsense”).

Nel caso di malattia durante un periodo di sospensione del rapporto di lavoro cosa accade?
Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista.

Posso sospendere il rapporto di lavoro utilizzando gli ammortizzatori sociali in caso di ferie pregresse?
L’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa al riconoscimento del beneficio.

Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro con utilizzo degli ammortizzatori sociali e contestuale scadenza di un contratto a termine cosa accade?
Il lavoratore riceverà il beneficio economico dell’ammortizzatore sociale fino alla scadenza del contratto.

Quanto percepirà il dipendete?
Il trattamento economico che surroga la retribuzione dei dipendenti sospesi ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali sotto riportati:

Trattamenti di integrazione salariale
Retribuzione inferiore o uguale a 2.159,48 (euro) spettano 998,18 (euro)
Retribuzione superiore a 2.159,48 (euro) spettano 1.199,72 (euro)

Sopra gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e la retribuzione lorda mensile (maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive) oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Trattamenti di integrazione salariale – settore edile
Retribuzione inferiore o uguale a 2.159,48 (euro) spettano 1.127,87 (euro)
Retribuzione superiore a 2.159,48 (euro) spettano 1.355,58 (euro)

I nuovi parametri dell’INPS per gli Assegni del Nucleo Familiare 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016

anfLa legge n. 153/1988 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente. In base ai calcoli effettuati dall’ISTAT, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2013 e l’anno 2014 è risultata pari allo 0,2%. In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2014-30 giugno 2015 con il predetto indice. Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

I nuovi Assegni Familiari Inps

20140223-023743.jpg La legge n. 153/1988 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.

In base ai calcoli effettuati dall’ISTAT, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2012 e l’anno 2013 è risultata pari al 1,1%.

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2013-30 giugno 2014 con il predetto indice.

Si allegano pertanto le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

ANF 2014-2015