Intervista al consulente del lavoro Beniamino Scarfone: per la crisi Covid sono stati utilizzati strumenti ordinari a fronte di un evento straordinario

Abbiamo intervistato il Consulente del Lavoro, Beniamino Scarfone, per conoscerne il parere in ordine ai provvedimenti posti in essere dal Governo italiano per far fronte all’emergenza (sanitaria e sociale) COVID 19
Ritiene adeguati i provvedimenti adottati dal Governo in questo momento di emergenza?
Questa situazione emergenziale andava certamente gestita in modo diverso. A distanza di due mesi la presenza dello Stato ancora non si vede e il senno di poi ahimè serve a ben poco, anche in considerazione del fatto che il Governo era stato avvertito delle problematiche che potevano sorgere. Anche i vertici del nostro Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, con la Presidente Marina Calderone e Rosario De Luca in testa, hanno per tempo fatto presente che gli strumenti individuati per gestire l’emergenza sarebbero stati tardivi ed inefficaci. Ciò che è certo è che lo Stato a fronte di un evento straordinario ha utilizzato strumenti ordinari. Evidentemente i risultati di questa scelta non potevano che essere infruttuosi. Inoltre, viste le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, secondo cui il 15 aprile sarebbero dovuti arrivare i soldi della cassa integrazione (ai lavoratori italiani), mi duole dire che chi ci governa non ha contezza di come funzionino le procedure ed i relativi flussi di lavoro. Gli ammortizzatori sociali “tradizionali” prevedono diversi passaggi burocratici che richiedono una determinata quantità di tempo che era assolutamente incompatibile con la data annunciata da Conte.
Quali sono secondo lei le ricette per poter salvaguardare il “lavoro dipendente”?
Non c’è mai una ricetta pronta ed utile per tutto. Le difficoltà sono indubbie. Ci troviamo di fronte ad una situazione senza precedenti nell’Italia repubblicana. Quello che mi sento di dire è che servirebbe buon senso, coraggio ed umiltà. A mio parere, al fine di essere tempestivi e permettere a lavoratori e famiglie di avere immediatamente l’ammortizzatore sociale, si poteva/doveva utilizzare un ammortizzatore unico semplificato ed integrato con le denunce mensili che comunemente effettuiamo nella gestione dei rapporti di lavoro. Poteva essere mutuata la procedura utilizzata in caso dei lavoratori in malattia prevedendo l’indicazione delle settimane da integrare (corrispondere) e l’iban del lavoratore (per effettuare il pagamento direttamente sul conto corrente). L’INPS avrebbe avuto con un unico flusso di lavoro tutte le informazioni utili per calcolare l’importo ed effettuare il pagamento. Lei potrebbe pensare: troppo semplice! Perché complicare le cose? Perché questa procedura non avrebbe permesso il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. A pensar male si fa peccato ma quasi sempre ci si indovina.
Ad oggi, invece, le tipologie di ammortizzatori da utilizzare per la gestione COVID sono ben 4: cassa integrazione ordinaria ed assegno ordinario F.I.S. gestita ed erogata direttamente dall’INPS, assegno del Fondo di solidarietà bilaterale (es. artigianato) gestito e rilasciato autonomamente dagli Enti bilaterali e la cassa integrazione in deroga gestito dalle Regioni per il tramite dell’INPS (ognuno per quanto di loro competenza sono chiamati in causa per la gestione e l’erogazione). Questa varietà di ammortizzatori sociali, unitamente alle procedure sindacali, non ha fatto altro che creare “lungaggini” e“burocrazia” da gestire. Mi preme sottolineare che la scelta dell’ammortizzatore sociale da utilizzare non è lasciata alla libera scelta dell’imprenditore o del consulente, ma è dettata da precise disposizioni di legge in base alle caratteristiche dell’azienda oltre che dal numero dei dipendenti ed alle tipologie di attività.
Può fare chiarezza sul funzionamento degli ammortizzatori sociali? Per aiutarci a capire meglio l’iter che stanno seguendo moltissimi italiani?
Quando l’azienda decide di volere attivare gli ammortizzatori sociali e sospende il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti deve:
1) ottemperare a quanto previsto dalla normativa in materia di informazione/consultazione sindacale;
2) comunicare ai lavoratori la sospensione del rapporto di lavoro;
3) presentare la domanda all’ente che deve provvedere alla verifica dei requisiti per la prestazione di sostegno al reddito (INPS nel caso di cassa integrazione ordinaria e FIS, all’ente bilaterale che gestisce l’assegno del fondo di solidarietà bilaterale, o alla Regione nel caso di cassa integrazione in deroga);
4) Attendere i diversi step autorizzativi e successivamente provvedere alla comunicazione, agli enti di competenza, della rendicontazione delle ore di sospensione dal lavoro oltre agli estremi per il pagamento (IBAN); solo dopo aver esperito tutti i precedenti passaggi l’ente proposto al pagamento può procedere ad effettuare il bonifico. Per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga la situazione è ancora più complessa perché ogni Regione e Provincia Autonoma ha previsto delle specifiche procedure con modulistiche e flussi di lavoro diversi.
Come detto… Tutto questo… poteva essere superato adoperando un ammortizzatore sociale unico straordinario e semplificato.
Questa confusione ha provocato un aumento della mole di lavoro del consulente?
Decisamente. In queste ultime settimane ho lavorato anche più di 12 ore al giorno domeniche e festivi inclusi. Lo stesso vale anche per tutti i miei colleghi in tutta l’Italia. In questo momento di grande confusione il nostro lavoro assume, dopo le professioni sanitarie, una rilevanza epocale (senza il nostro lavoro nessuno potrebbe percepire gli ammortizzatori sociali). Personalmente, come tutta la nostra categoria, sentiamo fortemente una vera e propria responsabilità sociale. Per questo motivo ci impegniamo al massimo affinché nessuno si senta abbandonato e abbia chiaro il percorso da seguire. La legge ci consentiva anche di attendere 4 mesi, per la presentazione delle istanze, ma dietro ogni modello e comunicazione noi siamo coscienti che c’è un lavoratore ed una famiglia con i loro bisogni.
Abbiamo parlato dei lavoratori dipendenti. Andiamo a focalizzarci sulle aziende:
Anche in questo campo non posso fare a meno di sottolineare l’inadeguatezza dei provvedimenti presi sin ora dal Governo. A causa della crisi scatenata dal covid le aziende hanno dovuto (giustamente) abbassare le saracinesche da un giorno all’altro. Se già questo, di per sé, è preoccupante: immaginare la ripresa è ancora peggio. Per chi ce la farà a riaprire lo scenario che si prospetta è pesante. Secondo il Governo l’unica soluzione è l’indebitamento! Ecco, mi chiedo: a che serve indebitarsi senza avere una chiara prospettiva di ripresa? Come potrà l’imprenditore ripagare il prestito se l’economia non riparte? L’imprenditore guadagna se il differenziale tra i costi ed i ricavi è positivo. E’ possibile che chi ci amministra non pensa che servano distinti interventi: un fondo perduto per gestire il momento della perdita di fatturato e finanziamenti agevolati, uniti a considerevoli sgravi fiscali, per adeguare le aziende alle nuove esigenze sanitarie (ad esempio pensiamo ai ristoranti dove occorreranno divise nuove, sanificazioni, bisognerà rivedere tavoli riducendo i posti a sedere). Tutto questo, invece, verrà fatto solo a spese dell’imprenditore che si troverà senza un serio aiuto dallo Stato (neanche chi ci Governa può pensare che 600 o 800 euro possano essere sufficienti). Sarebbero serviti provvedimenti credibili ed adeguati che potessero aiutare il mondo del lavoro a rimettersi in piedi. Anche perché se le aziende non ripartono non saranno più in grado di dar lavoro ai loro dipendenti, con lo spettro della povertà alle porte. Mi piacerebbe concludere comunque questa intervista con la positività tipica degli italiani. Siamo un grande popolo laborioso con un grande cuore: sono sicuro che ce la faremo a superare anche questa grande prova.

Intervista pubblicata sul sito del quotidiano sociale al link: https://www.quotidianosociale.it/intervista-al-consulente-del-lavoro-beniamino-scarfone-per-la-crisi-covid-sono-stati-utilizzati-strumenti-ordinari-a-fronte-di-un-evento-straordinario/

Rinviati ti termini di presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga della Regione Calabria: il via lunedì 6 dalle ore 10

Il settore di competenza della Regione Calabria ha reso noto che il termine per la presentazione delle domande per l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga (ex art. 22 Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18) è stato differito alle ore 10:00 di lunedì 6 aprile 2020. https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17316

Cassa integrazione in deroga della Regione Calabra: dalle ore 10 di giovedì 2 aprile si possono presentare le domande

E’ stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga ex art. 22 Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18.

Le domande da parte delle imprese potranno essere presentate a partire dalle ore 10:00 di giovedì 2 aprile 2020, utilizzando la modulistica approvata.

I riferimenti sono il Decreto del Dipartimento Lavoro, Formazione, Politiche Sociali della Regione Calabria comunica n. 3608 del 30/03/2020 in attuazione di quanto previsto dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto “Cura Italia”, e all’Accordo Quadro sottoscritto tra la Regione Calabria e le parti sociali, di cui alla DGR n. 20 del 24/03/2020.

https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17283

Arriva la tanto attesa circolare INPS che fornisce le indicazioni sulle procedure per gli ammortizzatori sociali COVID-19 (CIGO e assegno ordinario)

20140223-023743.jpgL’INPS con la circolare n. 47/2020 fornisce le tanto attese indicazioni sul decreto “Cura Italia” decreto-legge n. 18/2020 all’art.19 ha previsto, per i datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o l’accesso all’assegno ordinario.
I lavoratori interessati sono solo quelli che alla data del 23 febbraio 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione (nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro).
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 10 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, possono chiedere le integrazioni salariali ordinarie:
a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
i) imprese addette all’armamento ferroviario;
l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
Diversamente, possono richiedere l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale (FIS) i datori di lavoro con più di cinque dipendenti che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del D. lgs n. 148/2015 (CIGO e CIGS) e che operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi.
Le domande di CIGO e Assegno Ordinario possono essere trasmesse con la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane.
In relazione alla previsione normativa non è previsto l’obbligo di pagamento del contributo addizionale e, ai fini del computo della durata, non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale. Il trattamento in questione deroga per la durata massima complessiva dei trattamenti sia al limite dei 24 mesi (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) nel quinquennio mobile. Pertanto, possono richiedere il trattamento di CIGO e di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti di cui sopra.
I periodi autorizzati con causale “COVID-19 nazionale” sono neutralizzati ai fini di successive richieste di CIGO e di assegno ordinario.
Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, ma è necessario che gli stessi siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020 (resta confermato quanto sopra precisato in merito alle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto).
Dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015 per quanto attiene gli obblighi in materia sindacale, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
All’atto della presentazione della domanda di concessione dell’integrazione salariale ordinaria e dell’assegno ordinario, non deve essere data comunicazione all’INPS dell’esecuzione degli adempimenti di cui sopra, e l’Istituto potrà procedere alla adozione del provvedimento autorizzatorio, ove rispettati tutti gli altri requisiti.
Il termine di presentazione delle domande con causale “COVID-19 nazionale” è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa
dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Non deve essere allegata alla domanda la relazione tecnica di cui all’articolo 2 del D.M. n. 95442/2016, ma solo l’elenco dei lavoratori destinatari.
In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS; in conseguenza della particolare situazione di emergenza, in questo ultimo caso, le aziende potranno chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Si precisa, che per le aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, nonché per le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni, ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi (cfr. la circolare n. 38 del 12 marzo 2020) il trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 del decreto in esame, con causale “COVID-19 nazionale”, eventualmente richiesto, si aggiunge ai trattamenti richiesti, ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, utilizzando la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020”.
Pertanto, è possibile per le predette aziende richiedere l’integrazione salariale ordinaria e l’assegno ordinario per 13 settimane, con causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” e, per ulteriori 9 settimane, con causale “COVID-19 nazionale”. Se i periodi delle due domande con distinte causali sono coincidenti, è necessario che i lavoratori interessati dagli interventi siano differenti, mentre se i periodi richiesti non si sovrappongono i lavoratori possono essere gli stessi.
Le aziende che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario o hanno presentato domanda di CIGO o di assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi causale, possono richiedere comunque la CIGO o l’assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite. In caso di concessione, l’Istituto provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti. Resta fermo che le nuove autorizzazioni con causale “COVID-19 nazionale” possono essere concesse solo per periodi a decorrere dal 23 febbraio 2020 o da data successiva al 23 febbraio 2020, per massimo 9 settimane e non oltre il 31 agosto 2020.
Per intervenire sulle autorizzazioni già rilasciate o sulle domande da cancellare, saranno diramate alle Strutture territoriali apposite istruzioni operative con successivo messaggio.
Si fa presente che le domande di cassa integrazione ordinaria ed assegno ordinario, presentate erroneamente con causale “Emergenza COVID-19 d.l. 9/2020” da aziende non rientranti nel campo di applicazione del decreto-legge n. 9/2020, sono convertite d’ufficio, con elaborazione centrale, in domande con causale
“COVID-19 nazionale”, purché il periodo richiesto decorra dal 23 febbraio 2020 o da data successiva al 23 febbraio 2020 e per una durata complessiva comunque non superiore a 9 settimane.
Si evidenzia inoltre che, come già chiarito con il messaggio n. 3777/2019, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza di CIGO o assegno ordinario. Pertanto, si ribadisce che non occorre chiedere all’azienda i dati sulle ferie ancora da fruire dai lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale e che, per tale ragione, nella domanda di CIGO non è più presente il campo nel quale veniva fornito tale elemento informativo.
Infine, si richiama l’articolo 3, comma 7, del D.lgs n. 148/2015, ai sensi del quale “il trattamento di
integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”.
Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare.
Per quanto attiene il fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato si fa presente, inoltre, che il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato non prevede limiti dimensionali e che non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo.
Pertanto, in conclusione, l’unico requisito rilevante ai fini dell’accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è l’ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice di autorizzazione “7B”.
La domanda di accesso alle prestazioni per i due Fondi di solidarietà bilaterali alternativi oggi attivi non deve essere presentata all’INPS, ma direttamente presso i rispettivi Fondi. È importante sottolineare che, analogamente a tutti gli altri settori interessati dalla normativa speciale del decreto-legge n. 18/2020, anche per queste categorie di aziende dell’artigianato e dei lavoratori somministrati sarà possibile ricorrere esclusivamente all’ammortizzatore ordinario del settore e non alla cassa integrazione in deroga.