INPS 600 euro per gli autonomi: la domanda on line, al telefono o tramite i patronati.

inps1Da domani, 1° aprile, sarà possibile inoltrare online le domande per ottenere l’indennità di 600 euro prevista dal decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia) per i professionisti e i lavoratori autonomi.
L’INPS con un comunicato stampa ribadisce che non si tratta di un click day e che le domande potranno essere inviate anche nei giorni successivi al 1° aprile, collegandosi al sito e cliccando sul banner dedicato che compare sulla Home page.
La domanda per ottenere il Bonus deve essere presentata telematicamente avvalendosi di una delle seguenti modalità:

  1. collegandosi con il sito dell’Istituto http://www.inps.it utilizzando con il PIN, con SPID, CIE e CNS;
  2. tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
  3. tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è prevista in favore di:

• liberi professionisti titolari di partita iva attiva al 23 febbraio, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
• lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa attivo al 23 febbraio, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
• lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie (sono compresi anche gli iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco);
• lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione diretta e non abbiano rapporti di lavoro al 17 marzo 2020;
• lavoratori del settore agricolo purché abbiano svolto nel 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e non siano titolari di pensione diretta;
• lavoratori dello spettacolo non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, corrispondenti a un reddito non superiore a 50.000 euro.

600 euro per i lavoratori autonomi ed i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria

Con la firma del decreto a cura dei Ministri competenti arriva anche per i professionisti iscritti agli ordini professionali l’indennità di euro 600 per il mese di marzo. Il beneficio, che non concorre alla formazione del reddito, è riconosciuto ai seguenti soggetti:
a) ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell’articolo 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le domande per l’ottenimento dell’indennità sono presentate da professionisti e lavoratori autonomi dal 1° aprile 2020 agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti (secondo lo schema predisposto dagli stessi enti) che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio provvedendo ad erogarlo all’interessato nel rispetto dei limiti di spesa fissati (l’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria).

Ai fini del presente beneficio il decreto specifica che si intende:
1. per cessazione dell’attività: la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
2. per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.