Interpello dell’Ordine dei CdL su regime sanzionatorio per la mancata vidimazione del registro infortuni

Il Ministero del lavoro con l’interpello 27 marzo 2014, n. 9, risponde ad un quesito avanzato dall’Ordine dei consulenti del lavoro in merito all’applicabilità del regime sanzionatorio per la mancata vidimazione del registro degli infortuni a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008.

Il Ministero preliminarmente premette che in base all’art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’art. 8, comma 4, del decreto medesimo restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

Pertanto, in attesa dell’emanazione del decreto interministeriale istitutivo del SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione) che disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni e che, pertanto, farà venir meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie, sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso.

Il registro deve essere conforme al modello approvato con D.M. 12 settembre 1958 (come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996), istitutivo dello stesso e tuttora in vigore, e prima di essere messo in uso deve essere vidimato presso l’ASL competente per territorio, salvo che nelle regioni che hanno abolito tale prassi, e conservato nel luogo di lavoro a disposizione dell’organo di vigilanza.

E’ applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 626/1994 in caso di mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni.