Le domande frequenti in caso sospensione del rapporto di lavoro con l’attivazione degli ammortizzatori sociali (covid-19) ordinari ed in deroga

ammortizzMa gli ammortizzatori sociali per affrontare il Covid-19 sono tutti uguali?
No. Esistono gli ordinari (CIGO – Cassa Integrazione Ordinaria e l’assegno ordinario) e quelli in deroga (CIGD – cassa integrazione in deroga).

Chi può richiedere la CIGO (Cassa integrazione ordinaria)?
Ai sensi dell’articolo 10 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, possono chiedere le integrazioni salariali ordinarie:
a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
i) imprese addette all’armamento ferroviario;
l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Chi può richiedere l’assegno ordinario?
Possono richiedere l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale (FIS) i datori di lavoro con più di cinque dipendenti che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del D. lgs n. 148/2015 (CIGO e CIGS) e che operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi. Possono richiedere l’assegno ordinario al Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato gli artigiani identificati con il codice con codice di autorizzazione “7B” (indipendentemente dalla regolarità contributiva).

Chi può richiedere la cassa integrazione in deroga?
I datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dagli ammortizzatori sociali ordinari (CIGO ed Assegno Ordinario).

Come e quando si presenta la domanda per l’accesso agli ammortizzatori sociali (CIGO, Assegno ordinario e CIGD) per “COVID-19 nazionale”?
Si presenta entro 4 mesi dall’inizio della sospensione in modo telematico, attivando preventivamente, a seconda della tipologia di ammortizzatore sociale e della tipologia di azienda, un’informativa e/o una consultazione sindacale. Successivamente si presenta agli enti preposti le richieste telematiche facendo attenzione alle caratteristiche delle singole aziende (in riferimento al campo di applicazione).

Ci sono limiti per le aziende?
L’unico limite sono le nove settimane che devono collocarsi nell’arco temporale 23.2.2020 – 31.8.2020.

Cosa devo fare per attivare la sospensione del rapporto di lavoro?
Trasmettere una comunicazione al dipendente ed attivare le procedure sindacali previste asseconda dell’ammortizzatore sociale. Successivamente si dovrà effettuare la comunicazione telematica all’INPS entro 4 mesi dall’inizio della sospensione. Importante avere contezza dei giorni effettivi di sospensione del rapporto di lavoro.

La sospensione deve essere effettuata per l’intera giornata oppure anche solo con una riduzione delle ore?
Può essere anche parziale. Si deve effettuare una scelta da comunicare alle organizzazioni sindacali ed agli enti preposti.

È previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS al lavoratore?
Nel caso degli ammortizzatori ordinari è previsto a semplice richiesta dell’azienda. Nel caso degli ammortizzatori in deroga è obbligatorio.

Nel caso di pagamento diretto dell’ammortizzatore sociale al dipendente come fa l’INPS a conoscere i riferimenti per effettuare il bonifico?
Il datore di lavoro deve inviare all’INPS il modello SR41 debitamente compilato con le informazioni utili per provvedere al pagamento delle spettanze (IBAN, ecc.). In caso di ritardo il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, a suo carico, direttamente gli importi al dipendente.

Gli ANF (assegno nucleo familiare) vengono erogati al dipendente durante la sospensione del lavoro con utilizzo degli ammortizzatori sociali?
Nel caso della cassa integrazione ordinaria ed in quella in deroga sì. Nel caso dell’assegno ordinario l’Inps (anche con l’ultima circolare n.47/2020) precisa che durante il periodo di percezione del beneficio non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare (a parere dello scrivente bisognerà attendere chiarimenti successivi in quanto appare un “nonsense”).

Nel caso di malattia durante un periodo di sospensione del rapporto di lavoro cosa accade?
Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista.

Posso sospendere il rapporto di lavoro utilizzando gli ammortizzatori sociali in caso di ferie pregresse?
L’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa al riconoscimento del beneficio.

Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro con utilizzo degli ammortizzatori sociali e contestuale scadenza di un contratto a termine cosa accade?
Il lavoratore riceverà il beneficio economico dell’ammortizzatore sociale fino alla scadenza del contratto.

Quanto percepirà il dipendete?
Il trattamento economico che surroga la retribuzione dei dipendenti sospesi ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali sotto riportati:

Trattamenti di integrazione salariale
Retribuzione inferiore o uguale a 2.159,48 (euro) spettano 998,18 (euro)
Retribuzione superiore a 2.159,48 (euro) spettano 1.199,72 (euro)

Sopra gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e la retribuzione lorda mensile (maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive) oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Trattamenti di integrazione salariale – settore edile
Retribuzione inferiore o uguale a 2.159,48 (euro) spettano 1.127,87 (euro)
Retribuzione superiore a 2.159,48 (euro) spettano 1.355,58 (euro)

Arriva la tanto attesa circolare INPS che fornisce le indicazioni sulle procedure per gli ammortizzatori sociali COVID-19 (CIGO e assegno ordinario)

20140223-023743.jpgL’INPS con la circolare n. 47/2020 fornisce le tanto attese indicazioni sul decreto “Cura Italia” decreto-legge n. 18/2020 all’art.19 ha previsto, per i datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o l’accesso all’assegno ordinario.
I lavoratori interessati sono solo quelli che alla data del 23 febbraio 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione (nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro).
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 10 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, possono chiedere le integrazioni salariali ordinarie:
a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
i) imprese addette all’armamento ferroviario;
l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
Diversamente, possono richiedere l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale (FIS) i datori di lavoro con più di cinque dipendenti che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del D. lgs n. 148/2015 (CIGO e CIGS) e che operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi.
Le domande di CIGO e Assegno Ordinario possono essere trasmesse con la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane.
In relazione alla previsione normativa non è previsto l’obbligo di pagamento del contributo addizionale e, ai fini del computo della durata, non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale. Il trattamento in questione deroga per la durata massima complessiva dei trattamenti sia al limite dei 24 mesi (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) nel quinquennio mobile. Pertanto, possono richiedere il trattamento di CIGO e di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti di cui sopra.
I periodi autorizzati con causale “COVID-19 nazionale” sono neutralizzati ai fini di successive richieste di CIGO e di assegno ordinario.
Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, ma è necessario che gli stessi siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020 (resta confermato quanto sopra precisato in merito alle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto).
Dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015 per quanto attiene gli obblighi in materia sindacale, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
All’atto della presentazione della domanda di concessione dell’integrazione salariale ordinaria e dell’assegno ordinario, non deve essere data comunicazione all’INPS dell’esecuzione degli adempimenti di cui sopra, e l’Istituto potrà procedere alla adozione del provvedimento autorizzatorio, ove rispettati tutti gli altri requisiti.
Il termine di presentazione delle domande con causale “COVID-19 nazionale” è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa
dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Non deve essere allegata alla domanda la relazione tecnica di cui all’articolo 2 del D.M. n. 95442/2016, ma solo l’elenco dei lavoratori destinatari.
In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS; in conseguenza della particolare situazione di emergenza, in questo ultimo caso, le aziende potranno chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Si precisa, che per le aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, nonché per le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni, ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi (cfr. la circolare n. 38 del 12 marzo 2020) il trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 del decreto in esame, con causale “COVID-19 nazionale”, eventualmente richiesto, si aggiunge ai trattamenti richiesti, ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, utilizzando la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020”.
Pertanto, è possibile per le predette aziende richiedere l’integrazione salariale ordinaria e l’assegno ordinario per 13 settimane, con causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” e, per ulteriori 9 settimane, con causale “COVID-19 nazionale”. Se i periodi delle due domande con distinte causali sono coincidenti, è necessario che i lavoratori interessati dagli interventi siano differenti, mentre se i periodi richiesti non si sovrappongono i lavoratori possono essere gli stessi.
Le aziende che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario o hanno presentato domanda di CIGO o di assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi causale, possono richiedere comunque la CIGO o l’assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite. In caso di concessione, l’Istituto provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti. Resta fermo che le nuove autorizzazioni con causale “COVID-19 nazionale” possono essere concesse solo per periodi a decorrere dal 23 febbraio 2020 o da data successiva al 23 febbraio 2020, per massimo 9 settimane e non oltre il 31 agosto 2020.
Per intervenire sulle autorizzazioni già rilasciate o sulle domande da cancellare, saranno diramate alle Strutture territoriali apposite istruzioni operative con successivo messaggio.
Si fa presente che le domande di cassa integrazione ordinaria ed assegno ordinario, presentate erroneamente con causale “Emergenza COVID-19 d.l. 9/2020” da aziende non rientranti nel campo di applicazione del decreto-legge n. 9/2020, sono convertite d’ufficio, con elaborazione centrale, in domande con causale
“COVID-19 nazionale”, purché il periodo richiesto decorra dal 23 febbraio 2020 o da data successiva al 23 febbraio 2020 e per una durata complessiva comunque non superiore a 9 settimane.
Si evidenzia inoltre che, come già chiarito con il messaggio n. 3777/2019, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza di CIGO o assegno ordinario. Pertanto, si ribadisce che non occorre chiedere all’azienda i dati sulle ferie ancora da fruire dai lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale e che, per tale ragione, nella domanda di CIGO non è più presente il campo nel quale veniva fornito tale elemento informativo.
Infine, si richiama l’articolo 3, comma 7, del D.lgs n. 148/2015, ai sensi del quale “il trattamento di
integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”.
Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare.
Per quanto attiene il fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato si fa presente, inoltre, che il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato non prevede limiti dimensionali e che non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo.
Pertanto, in conclusione, l’unico requisito rilevante ai fini dell’accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è l’ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice di autorizzazione “7B”.
La domanda di accesso alle prestazioni per i due Fondi di solidarietà bilaterali alternativi oggi attivi non deve essere presentata all’INPS, ma direttamente presso i rispettivi Fondi. È importante sottolineare che, analogamente a tutti gli altri settori interessati dalla normativa speciale del decreto-legge n. 18/2020, anche per queste categorie di aziende dell’artigianato e dei lavoratori somministrati sarà possibile ricorrere esclusivamente all’ammortizzatore ordinario del settore e non alla cassa integrazione in deroga.

600 euro per i lavoratori autonomi ed i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria

Con la firma del decreto a cura dei Ministri competenti arriva anche per i professionisti iscritti agli ordini professionali l’indennità di euro 600 per il mese di marzo. Il beneficio, che non concorre alla formazione del reddito, è riconosciuto ai seguenti soggetti:
a) ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell’articolo 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le domande per l’ottenimento dell’indennità sono presentate da professionisti e lavoratori autonomi dal 1° aprile 2020 agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti (secondo lo schema predisposto dagli stessi enti) che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio provvedendo ad erogarlo all’interessato nel rispetto dei limiti di spesa fissati (l’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria).

Ai fini del presente beneficio il decreto specifica che si intende:
1. per cessazione dell’attività: la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
2. per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

Caro Sindaco…

scarfone beniaminoCaro Sindaco, Lei si propone sempre in maniera entusiasta con le sue dichiarazioni e le sue esternazioni a mezzo social. Ciò che, invece, vede e sente il cittadino, purtroppo, si discosta nettamente dalla visione che proviene da palazzo San Giorgio, dove sembra che i pesanti disagi sotto gli occhi di ognuno di noi abbiano una dimensione diversa, al di là della capacità di riconoscere o meno un problema ed essere chiari sulla sua eventuale soluzione.
Un dato, signor Sindaco, resta però incontrovertibile: ci siamo imbruttiti, nel senso estetico e in quello civico. Sa per quale motivo? Perché dalle Istituzioni devono arrivare gli esempi, e, onestamente, non sempre possiamo sentirci orgogliosi di quanto accade dalle nostre parti.
Da un lato il centrodestra dove la priorità dovrebbe essere ritrovare la strada perduta senza ripercorrere errori passati (necessaria in questo senso una visione della città guardando alla Reggio del 2030). Dall’altro l’amministrazione comunale: acqua del Menta; manutenzione ordinaria assente, straordinaria miraggio; discariche ovunque con denunce pubbliche che lo stesso comune ha indirizzato ad Avr ed Anas e che ritengo minimo inopportune, poiché bisognerebbe annunciare a cose fatte e risolte e non puntare solo il dito e poi non registrare nessun seguito alle azioni intraprese! E i cosiddetti Governi amici? Signor Sindaco in cosa è riuscito ad imporsi a livello nazionale e, soprattutto, regionale? Alla luce dei rapporti con Oliverio, nemmeno le deleghe per la città metropolitana sono giunte a piazza Italia. Neppure l’idea di farsi portavoce in ambito nazionale, attraverso l’Anci magari, affinché in riva allo Stretto si potessero reinserire le circoscrizioni a fronte delle necessità di raccordo che servono imprescindibilmente ad uno dei territori più vasti d’Italia, che invece, si trova senza nessun presidio. Della diga del Menta, dell’acqua promessa, resta soltanto (pur riconoscendo l’assoluta positività di bandire la plastica!) la distribuzione ai bambini (che nel frattempo magari non sanno come lavarsi in casa) di borracce con tanto di logo comunale in bella vista che trasformano un nobile intento in propaganda nelle scuole che dovrebbero restare per loro natura super partes. Nel mentre insegniamo loro che è normale camminare tra cumuli di spazzatura, e li facciamo disabituare alla bellezza ed al decoro.
Lei solo oggi chiede l’aiuto, pubblicamente, di un presidente di Regione che ancora non è insediato, poiché si è accorto, guarda caso, e cito testualmente che in tema rifiuti “qualcuno pensa di poter massimizzare i profitti sulle spalle dei cittadini e delle amministrazioni locali”. Perché sino ad un mese addietro le condizioni erano forse differenti? O cambiano in base al colore politico?
Tutto ciò arricchito dai requisiti del bilancio, oggi peggiori di quelle ereditate così come è facilmente comprensibile da una rapida lettura dei documenti contabili! Se in questi anni la situazione debitoria del comune di Reggio si è appesantita (certificata dai bilanci approvati dalla terna commissariale e successivamente dall’attuale amministrazione), nonostante non siano stati pagati i debiti provenienti dalle gestioni precedenti (poiché si è deciso di spalmarli negli anni), viene spontaneo chiedersi come siano state impegnate le somme a disposizione dell’ente per la gestione corrente, dal momento che di servizi la città ne ha visti ben pochi (e non c’è pericolo di smentita). Allora perché i residui sono sempre in aumento nonostante gli interventi straordinari? Alle montagne di rifiuti, inoltre, aggiungiamo le tantissime “cartelle pazze” della Hermes che proprio in questi giorni stanno circolando in riva allo Stretto (sarebbe interessante che un giorno qualcuno affrontasse il tema Hermes)! Un’amministrazione che chiede doveri, giustissimo, ma che non assicura diritti. E in nessun contesto può essere accettato che esistano gli uni senza gli altri.
Possiamo solo auguraci che la politica si riappropri del suo ruolo, che ritorni ad essere forte ed autorevole, che riesca a non farsi sopraffare dalla burocrazia che, in presenza di debolezza appunto, diventa il perno centrale di una comunità affievolendo il troppo importante e significativo concetto di democrazia.

“A proposito di…” aspettativa e distacco sindacale

Nel corso del mese di ottobre l’Inps è intervenuto sul tema dell’aspettativa e del distacco sindacale con una circolare e due messaggi, soffermandosi in particolare sulla contribuzione aggiuntiva a favore dei lavoratori interessati. Approfondiamo i contenuti dei provvedimenti e le ultime novità in materia oggi alle 15:30 su webradio.consulentidellavoro.it nella nuova puntata di “A proposito di…”, insieme a Beniamino Scarfone della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Nel corso della trasmissione, il nostro ospite illustrerà le indicazioni fornite dall’Istituto focalizzandosi in particolare su adempimenti e cambiamenti operativi. Appuntamento, dunque, sulla web radio dei Consulenti del Lavoro, alle 15:30. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

“A proposito di…” INL su contratti e rappresentatività

La nuova puntata di “A proposito di…” in onda oggi alle 15:00 in web radio è dedicata al legame fra contrattazione collettiva e fruizione dei benefici normativi e contributivi da parte del datore di lavoro. In studio Beniamino Scarfone della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, che illustrerà i contenuti della circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 9/2019 all’interno del quadro di interventi già adottati per fornire indicazioni sulla questione della rappresentatività sindacale, alla luce della recente firma della convenzione attuativa del TU sulla rappresentanza 2014. Scarfone fornirà anche alcune precisazioni sul contratto edile e sul rispetto della parte normativa dei contratti. Appuntamento, dunque, su webradio.consulentidellavoro.it, alle 15:00 e in replica alle 17:00 e alle 19:00. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

“Incontro con l’autore”: A Reggio Calabria l’incontro organizzato dal Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro

pres libro rcSi è tenuto nei giorni scorsi un appuntamento organizzato dal Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria dal titolo “Incontro con l’autore”. Un appuntamento molto atteso dalla categoria che ha presentato in riva allo stretto due testi pensati e curati interamente da Consulenti del Lavoro. All’evento, coordinato dal Presidente Flaviana Tuzzo, hanno partecipato fino a tarda sera molti colleghi, reggini e non, oltre a rappresentanti istituzionali del mondo del lavoro calabrese. Due le sessioni di lavoro: la prima dedicata al libro scritto dai colleghi Beniamino Scarfone e Giuseppe Buscema “Le origini dello stato sociale in Italia – La normativa tra il 1920 e il 1940”, ed edito da Eurilink e la seconda dedicata alla pubblicazione curata dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, e fortemente voluta dal suo Presidente Rosario De Luca, “Sui sedili posteriori: la nuova libertà di Antonino Bartuccio”.

Nella prima parte, moderata dal giornalista Giampaolo Latella, Scarfone e Buscema hanno riannodato i fili della storia: “Quando è nato lo Stato sociale in Italia? Difficile stabilirlo con esattezza considerato che per esso si intende il coacervo di disposizioni normative mirate alla creazione di garanzie e protezioni per i lavoratori. Con questo testo abbiamo inteso – affermano Scarfone e Buscema – raccogliere ed esporre con sistematicità tutte le norme che si sono accavallate nel tempo e che trovano nel periodo che va dal 1920 al 1940 una fase di particolare incisività e resilienza, tanto da esplicare la propria efficacia tutt’oggi ma che, probabilmente, passano in secondo piano a causa del periodo storico in cui sono nati”.

pres libro rc scarfone

Nella seconda parte, il Presidente Rosario De Luca ha presentato il lavoro della Fondazione Studi teso a valorizzare la storia di Antonino Bartuccio, commercialista ed ex Sindaco di Rizziconi (RC), divenuto testimone di giustizia dopo aver denunciato le pressioni della ‘ndrangheta sull’Amministrazione comunale con un progetto editoriale mirato a promuovere la cultura della legalità: “Ho fatto solo il mio dovere. Lo rifarei perchè era mio dovere farlo da padre, da Sindaco del mio Paese e da privato cittadino. Lo rifarei perchè è la sola strada da percorrere; quella della legalità nell’amministrare il mio Paese, dare il buon esempio ai miei concittadini e ai giovani a cui serve il buon esempio. Vivere sotto scorta non è bello, però a volte capitano cose che non vogliamo, ma bisogna tenere la schiena dritta”.

All’incontro, oltre allo stesso Bartuccio e la moglie Mariagrazia Squillaci, è intervenuto lo Chef Filippo Cogliandro, anche lui esempio di uomo “normalmente onesto” che, alle prime pressioni della ‘ndrangheta, si è ribellato denunciando da subito la richiesta di estorsione.

“Sono particolarmente contenta della risposta della mia categoria – così si è espressa il Presidente dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria, Flaviana Tuzzo – la tutela della dignità dell’uomo e la lotta per l’affermazione della legalità sono scritti nel nostro codice genetico. Con un pizzico di orgoglio ci tengo a sottolineare che in questi due progetti editoriali, presentati a giugno al prestigiosissimo Festival del Lavoro di Milano, c’è tanto lavoro di calabresi e reggini a riprova di quanto siamo sensibili sul tema e quanto alta sia la nostra attenzione nel lavoro che quotidianamente svolgiamo”.

“A proposito di…” ferie

È iniziato il periodo in cui tradizionalmente molti lavoratori dipendenti andranno in ferie. Ad illustrare il quadro normativo di riferimento, i principi di calcolo per la maturazione delle ferie e le scadenze da rispettare è Beniamino Scarfone della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nella nuova puntata di “A proposito di…” in onda oggi, alle ore 15:00, su webradio.consulentidellavoro.it. Nel corso della puntata Scarfone ricorderà che entro lo scorso 30 giugno dovevano essere godute le ferie maturate nel 2017, soffermandosi poi sugli obblighi che sussistono per i datori di lavoro. Seguiteci, dunque, alle 15:00 e, in replica, alle 17:00 e alle 19:00. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

Festival del Lavoro: i numeri della X edizione

Successo confermato per il Festival del Lavoro. Anche la X edizione della manifestazione, organizzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, incentrata sui temi “Lavoro, innovazione e crescita”, si chiude con importanti numeri in termini di partecipazione. Nelle 12 sale allestite all’interno del Mi.Co. di Milano, sono intervenuti oltre 300 ospiti in 171 eventi in contemporanea, e sono stati oltre 6.000 gli ingressi nella giornata di venerdì per un totale di 12 mila partecipanti dal 20 al 22 giugno

Tanti i temi affrontati nei dibattiti e nei convegni, incentrati non solo sull’attualità – salario minimo, equo compenso e costo del lavoro, reddito di cittadinanza e quota 100, intelligenza artificiale e innovazione -, ma anche sulla formazione professionale e aziendale in materia di diritto del lavoro, welfare, previdenza, politiche attive, e sull’orientamento dei più giovani al mondo del lavoro grazie alla presenza di giuristi, accademici, esperti in ricerca e selezione del personale. Inoltre, ampio spazio è stato dato anche ai valori, dal lavoro etico alla legalità, passando per libertà d’informazione e diritti umani, attraverso le testimonianze di personalità simbolo dell’impegno per la loro piena affermazione. A fare da cassa di risonanza alla manifestazione, 10 dirette televisive e 181 giornalisti accreditati, oltre che le dirette sul sito e sulla pagina Facebook del Festival del Lavoro che, insieme a quelle degli ospiti, hanno superato le 500mila visualizzazioni complessive e crescono di ora in ora. Nei soli tre giorni della manifestazione, sono stati 713 mila gli accessi su Consulentidellavoro.it e Festivaldellavoro.it. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

Beniamino Scarfone e Giuseppe Buscema ospiti in WebRadio al Festival del Lavoro

Intervista rilasciata ai microfoni della WebTV dei Consulenti del Lavoro da Beniamino Scarfone e Giuseppe Buscema, coautori del libro “L’origine dello Stato sociale in Italia” ed ospiti al Festival del Lavoro 2019 al Mi.Co. di Milano.