Certificazione per lavoro con minori: Lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile

Con il D.Lgs. n. 39/2014, – in vigore dal 6 aprile 2014 – in attuazione della direttiva 2011/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, sono state dettate disposizioni finalizzate alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Il suddetto decreto, in particolare, all’art. 2, modifica il D.P.R. n. 313/2002 introducendo l’art. 25-bis, in base al quale chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve chiedere il certificato penale del casellario giudiziale, per verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undieces del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Con il D.Lgs. n. 39/2014, – in vigore dal 6 aprile 2014 – in attuazione della direttiva 2011/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, sono state dettate disposizioni finalizzate alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Il suddetto decreto, in particolare, all’art. 2, modifica il D.P.R. n. 313/2002 introducendo l’art. 25-bis, in base al quale chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve chiedere il certificato penale del casellario giudiziale, per verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undieces del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il Ministero della giustizia, con apposita circolare del 24/07/2014, rende noto che sono state apportate le modifiche tecniche che consentono di produrre un certificato secondo le disposizioni contenute nell’art. 25-bis, D.P.R. n. 313/2002 (T.U. del Casellario).

Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile contattare il servizio di help desk del Ministero al numero telefonico 06 – 97996200.

Nuovo codice tributo lavoro sommerso ed irregolare

L’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, introduce disposizioni al fine di rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per consentire il versamento, tramite il modello F23, dei nuovi importi stabiliti è stato istituito il seguente codice tributo:

– “79AT”, denominato “Maggiorazioni delle sanzioni amministrative di cui all’art. 14, comma 1, lett. b) e c) – D.l. 23 dicembre 2013, n. 145”.

In sede di compilazione del modello di versamento F23:

– nel campo 6 “codice ufficio o ente”, è indicato il codice “VXX”, dove XX è sostituito dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’ufficio competente territorialmente, come indicato nella “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari”, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate http://www.agenziaentrate.gov.it.;

– nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento”, sono indicati gli estremi dell’atto con il quale si richiede il pagamento;

– nel campo 11 “codice tributo”, è indicato il codice tributo “79AT”.

Le somme riscosse con il codice tributo “79AT” sono riversate dagli agenti della riscossione al capitolo 2573 – articolo 13 del bilancio dello Stato.

20140223-023743.jpg

Obbligo dell’unicità della posizione contributiva aziendale

20140223-023743.jpgCon la circolare n. 172 del 31 dicembre 2010 l’Inps ha introdotto il principio dell’unicità della posizione contributiva. Tuttavia tale principio era stato sostanzialmente inattuato dai datori di lavoro in quanto non prevedeva conseguenze o sanzioni particolari in caso di mancato adeguamento.

L’Istituto di previdenza ritorna ora sull’argomento affermando la perentorietà del principio dell’unicità della posizione contributiva e dando ai datori di lavoro il termine del 31 dicembre 2014 per adeguarsi.

Pertanto, entro il 31 dicembre 2014, i datori di lavoro dovranno aprire le Unità operative nella procedura di Iscrizione Variazione on line e trasferire su esse i lavoratori attualmente gestiti con matricole separate. Decorso tale termine, le sedi Inps, dopo aver contattato i datori di lavoro interessati, chiuderanno d’ufficio le matricole. Durante il periodo transitorio, le sedi Inps non dovranno riattivare eventuali posizioni secondarie sospese, e non dovranno aprire nuove posizioni contributive aventi il medesimo inquadramento previdenziale della posizione principale già aperta.

Il principio dell’unicità della posizione contributiva, non fa venire meno le disposizioni che regolano l’apertura di distinte posizioni aziendali in relazione a obblighi contributivi differenziati in capo al medesimo datore di lavoro, come, ad esempio, è previsto per il personale inviato all’estero in paesi extracomunitari, sia convenzionato che non convenzionato, ovvero nel caso di svolgimento di attività multiple gestite in modo autonomo per le quali sono previsti distinti inquadramenti previdenziali.

tratto da Il Quotidiano Ipsoa, 19/07/2014

Disciplina del lavoro a termine per scuole private – religiose

Agidae con Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Snals Confsal, Sinasca con l’accordo del 10 giugno 2014 hanno modificato la disciplina del contratto a termine alla luce di quanto stabilito dalla L. n. 78/2014.

 

A tutto il personale è consentito stipulare contratti a termine, non superiori a 36 mesi, a prescindere dalle ragioni giustificatrici.

 

Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di 10 giorni dalla scadenza, per i contratti non superiori a 6 mesi e di 20 giorni dalla scadenza, per i contratti superiori a 6 mesi, il 2° contratto si considera a tempo indeterminato.

Autorizzazione preventiva: Lavoro all’estero

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito all’obbligo per le aziende straniere con sede legale e operativa in un territorio extra UE, facenti parte di un gruppo di imprese ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., di richiedere il rilascio dell’autorizzazione preventiva di cui all’art. 2 del D.L. n. 317/1987 qualora intendano assumere presso la propria sede estera un lavoratore italiano residente in Italia.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le politiche per i servizi per il lavoro, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si ritiene opportuno rappresentare che il D.L. n. 317/1987 (conv. da L. n. 398/1987) è stato parzialmente sostituito dal D.P.R. n. 346/1994 che, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 2, commi 7, 8 e 9 della L. n. 537/1993, ha disciplinato il procedimento di autorizzazione all’assunzione o al trasferimento in Paesi non aderenti all’Unione europea di lavoratori italiani.

La normativa di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 346/1994 dispone espressamente che alla presentazione di autorizzazione preventiva per l’assunzione o il trasferimento all’estero dei lavoratori italiani sono tenuti i datori di lavoro di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. n. 317/1987.

Nello specifico i datori di lavoro individuati dalla legge sono: a) i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale; b) le società costituite all’estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile; c) le società costituite all’estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale; d) i datori di lavoro stranieri.

Dal dettato della citata normativa (cfr. art. 2, D.P.R. n. 346/1994) può evincersi che sono soggetti alla richiesta dell’autorizzazione i datori di lavoro che intendono assumere o trasferire all’estero un lavoratore italiano, pertanto si ritiene irrilevante la circostanza per cui il lavoratore debba essere assunto presso il datore di lavoro localizzato in Paese extra UE e non debba, invece, essere assunto in Italia per prestare la propria attività all’estero, atteso anche che l’art. 2 precisa espressamente che sussiste la necessità dell’autorizzazione sia per l’assunzione all’estero del lavoratore italiano sia per il suo trasferimento.

Sotto il profilo operativo, le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione continuano ad essere regolate dal D.M. 16 agosto 1988, recante la Documentazione da produrre in allegato alle domande di autorizzazione al reclutamento ed all’espatrio di lavoratori italiani. Tale D.M., al quale si fa integrale rinvio, resta infatti in vigore, attesa la mancata emanazione, entro i termini previsti, del nuovo decreto richiesto dal D.P.R. n. 346/1994 per l’individuazione della documentazione da allegare alle domande di autorizzazione. (MINISTERO LAVORO interpello 26 giugno 2014, n. 13)

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni nelle Zone Franche Urbane della Regione Campania e Calabria

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dello scorso 6 maggio 2014 sono state definite le modalità e i termini di fruizione delle predette agevolazioni.

Per consentire l’utilizzo dei benefici tramite modello F24 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

• “Z101” denominato “Regione Campania – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Aversa – art.
37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z102” denominato “Regione Campania – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Benevento –
art. 37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z103” denominato “Regione Campania – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Casoria – art.
37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z104” denominato “Regione Campania – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Mondragone –
art. 37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z105” denominato “Regione Campania – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Napoli – art.
37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z106” denominato “Regione Campania – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Portici (centro
storico) – art. 37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z107” denominato “Regione Campania – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Portici (zona
costiera) – art. 37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z108” denominato “Regione Campania – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di S.Giuseppe
Vesuviano – art. 37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z109” denominato “Regione Campania – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Torre
Annunziata – art. 37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z110” denominato “Regione Calabria – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Corigliano
Calabro – art. 37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z111” denominato “Regione Calabria – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Cosenza – art.
37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z112” denominato “Regione Calabria – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Crotone – art.
37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z113” denominato “Regione Calabria – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Lamezia
Terme – art. 37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z114” denominato “Regione Calabria – Agevolazioni da utilizzare in riduzione dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Reggio Calabria – art. 37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z115” denominato “Regione Calabria – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Rossano – art.
37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z116” denominato “Regione Calabria – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Vibo Valentia
– art. 37 – d.l. n. 179/2012”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono
esposti nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al
riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di
riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta di fruizione dell’agevolazione, nel formato
“AAAA”.

per ulteriori info RISOLUZIONE N. 59/E dell’Agenzia delle Entrate

a breve il Progetto “work training” della Regione Calabria

L’iniziativa (ente promotore Azienda Calabria Lavoro) è volta a favorire l’inserimento e il reinserimento lavorativo di soggetti disoccupati e inoccupati, con priorità ai giovani, nel mercato del lavoro, attraverso l’acquisizione e/o il perfezionamento di competenze specifiche corrispondenti ai fabbisogni professionali espressi dai datori di lavoro operanti in Calabria, ovvero a migliorare l’approccio al lavoro attraverso un percorso di training on the job che si completa con l’attestazione delle competenze acquisite e/o possedute.

I soggetti coinvolti nei tirocini sono i tirocinanti disoccupati (anche in mobilità o percettori di ASP) e inoccupati residenti nella provincia di Reggio Calabria, con priorità ai giovani da 15 a 25 anni (a cui verrà riservato il 50% delle risorse finanziarie disponibili). I soggetti pubblici e privati che possono ospitare i tirocini possono essere: pubblica amministrazione, imprese, enti pubblici, studi professionali, fondazioni e associazioni, anche senza dipendenti, con sede operativa nella provincia di Reggio Calabria. L’intervento, di natura sperimentale,verrà realizzato nell’ambito del territorio della provincia di Reggio Calabria, ma potrà essere successivamente esteso a tutto il territorio regionale.
Per il progetto è stata impegnata la somma di 4.006.850 di euro per 500 tirocinanti che percepiranno 500 euro al mese per 12 mesi.

Work training viene realizzato in continuità con quanto già realizzato nell’ambito di “Enter Work”, (il progetto di orientamento al lavoro) ed è finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo in linea con le Strategie Europa 2020, che sancisce come la questione della qualificazione dello strumento del tirocinio è il primo canale di inserimento nel mondo del lavoro e di mobilità dei giovani.

Per maggiori informazioni consulta il bando sul sito della Regione Calabria

 

detassazione dei premi di produttività 2014

Con Decreto Presidente Consiglio Ministri del 19 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 98 del 29 aprile 2014, vengono individuate le modalità di attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014, previste dalla c.d. legge di stabilità 2013.

La “detassazione dei premi di produttività 2014” trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2013, ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2013 all’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013.

La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell’agevolazione di cui al comma 1, non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell’anno 2014, ad euro 3.000 lordi.

Entro il 30 giugno 2014 il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico effettuano un monitoraggio sull’andamento della speciale agevolazione di cui ai commi 1 e 2, anche al fine dell’eventuale adozione di specifiche proposte e iniziative di revisione.

Continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013.

Scade il 30 aprile il termine per l’invio da parte delle aziende calabresi del rapporto sul personale all’Ufficio della consigliera regionale di parità

Le imprese con più di 100 dipendenti devono predisporre entro il 30 aprile 2014 il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile relativo al periodo 2012 – 2013 (D.Lgs. 198/2006).
Il Codice pari opportunità prevede questo strumento di rilevazione che obbliga le imprese con oltre cento dipendenti a dare conto di aspetti di rilievo circa la gestione del personale, quali le assunzioni, i licenziamenti, i passaggi di livello o di categoria, la formazione professionale e la retribuzione corrisposta a lavoratrici e lavoratori e altri ancora, tramite la compilazione di apposito modello da inviare all’Ufficio della Consigliere regionale di parità.
Sono destinatarie dell’obbligo di legge le aziende private; le aziende pubbliche, siano esse imprese a partecipazione statale, aziende autonome dello stato, aziende regionali e degli enti locali, aziende sanitarie locali; gli enti autonomi di gestione che amministrano le partecipazioni statali, enti pubblici economici.
In caso di mancata trasmissione del rapporto nei termini prescritti, su segnalazione delle Consigliere di parità regionali e/o delle rappresentanze sindacali, la direzione regionale del lavoro inviterà le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. Trascorso il termine e persistendo l’assenza della comunicazione potranno essere applicate sanzioni amministrative e, nei casi gravi, potrà essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.

Il rapporto deve essere trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU) ed alla Consigliera Regionale di Parità.

Scarica il modello rapporto situazione personale da inviare alla Consigliera Regionale di Parità della Regione Calabria all’indirizzo uff.cons.parita@regcal.it

Il riferimento normativo è l’art. 46 DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. 198

art. 46 D.Lgs. 198/2006
(Rapporto sulla situazione del personale)
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4)

1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
2. Il rapporto di cui al comma 1 è trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, che elaborano i relativi risultati trasmettendoli alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri (1).
3. Il rapporto è redatto in conformità alle indicazioni definite nell’ambito delle specificazioni di cui al comma 1 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto.
4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, la Direzione regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Nei casi più gravi può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.
———-
(1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. ff), D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5.