Benefici contributivi vincolati ai contratti collettivi

Ai fini della fruizione dei benefici contributivi e normativi previsti dalle norme in materia di lavoro e legislazione sociale, il personale ispettivo dovrà controllare che il rispetto di accordi e contratti collettivi avvenga nel merito del trattamento economico e normativo effettivamente garantito ai lavoratori e non soltanto con una mera applicazione formale delle norme contrattuali. Queste le istruzioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 7 del 6 maggio 2019.

Facendo seguito a quanto già illustrato con circolare n. 3/2018, l’Ispettorato torna dunque sull’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 che vincolano i benefici normativi e contributivi al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva. Restano fermi gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con le nuove indicazioni, si supera così l’interpretazione letterale di questa norma che ha ispirato il comportamento di molti ispettori, i quali laddove ravvisavano la mancata integrale applicazione dei contratti disconoscevano automaticamente il diritto alle agevolazioni contributive e normative. A questi ultimi viene richiesto da oggi un’analisi più approfondita, che entri nel merito dei trattamenti effettivamente riconosciuti per legittimare la fruizione dei benefici di legge previsti. Secondo l’Ispettorato il “rispetto” richiamato dalla norma obbliga il datore di lavoro a corrispondere trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti da tali contratti, a prescindere da quale sia il contratto collettivo applicato o indicato nella lettera di assunzione. Attenzione, però, perché sono esclusi da tale valutazione quei trattamenti in favore del lavoratore che siano sottoposti, in tutto o in parte, a regimi di esenzione contributiva e/o fiscale, come il welfare aziendale. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

DE LUCA: Bonus Sud negato e l’assordante silenzio delle Associazioni di categoria

Il denegato Bonus Sud – previsto dalla Legge Finanziaria, ma escluso da un decreto Anpal per le assunzioni da gennaio ad aprile 2019 – non ha solo creato una grossa frattura del rapporto fiduciario esistente tra imprese e professionisti con lo Stato. Ha anche ribadito e sottolineato una realtà tanto negativa quanto perdurante ormai da molto tempo. Dopo lo “strappo” avvenuto il 19 aprile tutti ci saremmo attesi una rivolta dalle Associazioni di categoria di quegli imprenditori “traditi”. Ci saremmo attesi una vibrata e palese protesta da parte di coloro che rappresentano e che quindi dovrebbero tutelare gli interessi dei propri iscritti. Eppure, ce ne sarebbero motivi per far alzare alto il grido di allarme e di dolore della parte produttiva del Paese. A parte quelli legati alle modalità scelte per rendere operativo il bonus, compreso il ritardo di quattro mesi nella emanazione del decreto, ve ne solo altri che afferiscono alle motivazioni addotte per giustificare il mancato riconoscimento dell’incentivo per le assunzioni precedenti alla data del decreto direttoriale. Vi è da dire che negli anni scorsi il medesimo bonus ha visto i relativi decreti puntualmente pubblicati a ridosso dell’inizio dell’anno, rendendo dunque subito operativo l’incentivo. Quest’anno invece no! La ricerca dei fondi ha posticipato la pubblicazione del decreto con relativa dichiarazione di irretroattività del beneficio, presumendo “l’eventuale diniego che gli organismi comunitari avrebbero opposto in sede di verifica e rendicontazione della spesa”. Ma la tesi circa l’impossibilità della efficacia retroattiva degli incentivi per le assunzioni, in realtà, non regge al confronto di misure analoghe in vigore presso alcune regioni.

In Sicilia, ad esempio, è operativo l’avviso n. 21/2018 che incentiva le assunzioni di determinate categorie di lavoratori e finanziato con fondi europei del POR Sicilia 2014/2020. Il bando è stato pubblicato a giugno 2018 e “copre” le assunzioni a decorrere dal 1/6/2017.

Stessa procedura per la regione Lazio che nel mese di aprile 2017 ha attuato un avviso pubblico a valere sul POR Lazio 2014/2020 che prevede un bonus di €. 8.000 per assunzioni effettuate a decorrere dal 1/1/17. Strumenti di finanziamento comunitari identici a quelli utilizzati per finanziare il Bonus Sud. Quindi, delle due ipotesi ne può valere solo una: o le Regioni si vedranno contestata la rendicontazione o il Bonus Sud potrebbe (e dovrebbe) essere retroattivo. Detto questo, ritorna il dubbio iniziale. Ma di chi è il compito di rappresentare e difendere gli interessi delle aziende, prevaricate da questi provvedimenti che ne ledono palesemente gli interessi economici? Non certo dei professionisti, anche se sono gli unici che si ribellano. Ma dalle Associazioni di categoria sino al momento c’è stato solo un assordante silenzio. 

Rosario De Luca
Presidente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

(fonte http://www.consulentidellavoro.it)