Nuovo codice tributo lavoro sommerso ed irregolare

L’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, introduce disposizioni al fine di rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per consentire il versamento, tramite il modello F23, dei nuovi importi stabiliti è stato istituito il seguente codice tributo:

– “79AT”, denominato “Maggiorazioni delle sanzioni amministrative di cui all’art. 14, comma 1, lett. b) e c) – D.l. 23 dicembre 2013, n. 145”.

In sede di compilazione del modello di versamento F23:

– nel campo 6 “codice ufficio o ente”, è indicato il codice “VXX”, dove XX è sostituito dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’ufficio competente territorialmente, come indicato nella “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari”, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate http://www.agenziaentrate.gov.it.;

– nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento”, sono indicati gli estremi dell’atto con il quale si richiede il pagamento;

– nel campo 11 “codice tributo”, è indicato il codice tributo “79AT”.

Le somme riscosse con il codice tributo “79AT” sono riversate dagli agenti della riscossione al capitolo 2573 – articolo 13 del bilancio dello Stato.

Mountain View dovrà assicurare maggiore trasparenza nel trattamento dei dati e garanzie per chi utilizza i suoi servizi

google

Gli utenti che useranno i servizi o il motore di ricerca di Google in Italia saranno più tutelati. Il Garante privacy ha stabilito che il colosso di Mountain View non potrà utilizzare i loro dati a fini di profilazione se non ne avrà prima ottenuto il consenso e dovrà dichiarare esplicitamente di svolgere questa attività a fini commerciali.

Si è conclusa con un provvedimento prescrittivo l’istruttoria avviata lo scorso anno dal Garante italiano a seguito dei cambiamenti apportati dalla società alla propria privacy policy. Si tratta del primo provvedimento in Europa che – nell’ambito di un’azione coordinata con le altre Autorità di protezione dei dati europee ed a seguito della pronuncia della Corte di giustizia europea sul diritto all’oblio – non si limita a richiamare al rispetto dei principi della disciplina privacy, ma indica nel concreto le possibili misure che Google deve adottare per assicurare la conformità alla legge. La società ha infatti unificato in un unico documento le diverse regole di gestione dei dati relative alle numerosissime funzionalità offerte – dalla posta elettronica (Gmail), al social network (GooglePlus), alla gestione dei pagamenti on-line (Google Wallet), alla diffusione di filmati (YouTube), alle mappe on-line (Street View), all’analisi statistica (Google Analytics) – procedendo pertanto all’integrazione e interoperabilità anche dei diversi prodotti e dunque all’incrocio dei dati degli utenti relativi all’utilizzo di più servizi.

Nel corso dell’istruttoria, caratterizzata anche da diverse audizioni con i suoi rappresentanti, Google ha adottato una serie di misure per rendere la propria privacy policy più conforme alle norme. Il Garante ha tuttavia rilevato il permanere di diversi profili critici relativi alla inadeguata informativa agli utenti, alla mancata richiesta di consenso per finalità di profilazione, agli incerti tempi di conservazione dei dati e ha dettato una serie di regole, che si applicano all’insieme dei servizi offerti.

Informativa

L’Autorità ha prescritto a Google l’adozione di un sistema di informativa strutturato su più livelli, in modo da fornire in un primo livello generale le informazioni più rilevanti per l’utenza: l’indicazione dei trattamenti e dei dati oggetto di trattamento (es. localizzazione terminali, indirizzi IP, ecc.), dell’indirizzo presso il quale rivolgersi in lingua italiana per esercitare i propri diritti, ecc.; in un secondo livello, più di dettaglio, le specifiche informative relative ai singoli servizi offerti.

Ma soprattutto Google dovrà spiegare chiaramente, nell’informativa generale, che i dati personali degli utenti sono monitorati e utilizzati, tra l’altro, a fini di profilazione per pubblicità mirata e che essi vengono raccolti anche con tecniche più sofisticate che non i semplici cookie, come ad esempio il fingerprinting. Quest’ultimo è un sistema che raccoglie informazioni sulle modalità di utilizzo del terminale da parte dell’utente e, a differenza dei cookie che vengono istallati sul PC o nello smartphone, le archivia direttamente presso i server della società.

Consenso

Per utilizzare a fini di profilazione e pubblicità comportamentale personalizzata i dati degli interessati – sia quelli relativi alle mail sia quelli raccolti incrociando le informazioni tra servizi diversi o utilizzando cookie e fingerprinting – Google dovrà acquisire il previo consenso degli utenti e non potrà più limitarsi a considerare il semplice utilizzo del servizio come accettazione incondizionata di regole che non lasciavano, fino ad oggi, alcun potere decisionale agli interessati sul trattamento dei propri dati personali. In proposito, l’Autorità ha anche indicato una modalità innovativa e di facile impiego che, senza gravare eccessivamente sulla navigazione dell’utente, gli consenta di scegliere in modo attivo e consapevole se fornire o meno il proprio consenso alla profilazione, anche con riguardo ai singoli servizi utilizzati.

Conservazione

Google dovrà definire tempi certi di conservazione dei dati sulla base delle norme del Codice privacy, sia per quanto riguarda quelli mantenuti sui sistemi cosiddetti “attivi”, sia successivamente archiviati su sistemi di “back up”. Per quanto riguarda la cancellazione di dati personali, il Garante ha imposto a Google che richieste provenienti dagli utenti che dispongono di un account (e sono quindi facilmente identificabili) siano soddisfatte al massimo entro due mesi se i dati sono conservati sui sistemi “attivi” ed entro sei mesi se i dati sono archiviati sui sistemi di “back up”. Per quanto riguarda, invece, le richieste di cancellazione che interessano l’utilizzo del motore di ricerca, ha ritenuto opportuno attendere gli sviluppi applicativi della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sul diritto all’oblio.

Google avrà 18 mesi per adeguarsi alle prescrizioni del Garante. In quest’arco temporale, l’Autorità monitorerà l’implementazione delle misure prescritte. La società dovrà infatti sottoporre al Garante, entro il 30 settembre 2014, un protocollo di verifica, che una volta sottoscritto diverrà vincolante, sulla base del quale verranno disciplinati tempi e modalità per l’attività di controllo che l’Autorità svolgerà nei confronti di Mountain View.

comunicato stampa del 21 luglio 2014 – GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI

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Obbligo dell’unicità della posizione contributiva aziendale

20140223-023743.jpgCon la circolare n. 172 del 31 dicembre 2010 l’Inps ha introdotto il principio dell’unicità della posizione contributiva. Tuttavia tale principio era stato sostanzialmente inattuato dai datori di lavoro in quanto non prevedeva conseguenze o sanzioni particolari in caso di mancato adeguamento.

L’Istituto di previdenza ritorna ora sull’argomento affermando la perentorietà del principio dell’unicità della posizione contributiva e dando ai datori di lavoro il termine del 31 dicembre 2014 per adeguarsi.

Pertanto, entro il 31 dicembre 2014, i datori di lavoro dovranno aprire le Unità operative nella procedura di Iscrizione Variazione on line e trasferire su esse i lavoratori attualmente gestiti con matricole separate. Decorso tale termine, le sedi Inps, dopo aver contattato i datori di lavoro interessati, chiuderanno d’ufficio le matricole. Durante il periodo transitorio, le sedi Inps non dovranno riattivare eventuali posizioni secondarie sospese, e non dovranno aprire nuove posizioni contributive aventi il medesimo inquadramento previdenziale della posizione principale già aperta.

Il principio dell’unicità della posizione contributiva, non fa venire meno le disposizioni che regolano l’apertura di distinte posizioni aziendali in relazione a obblighi contributivi differenziati in capo al medesimo datore di lavoro, come, ad esempio, è previsto per il personale inviato all’estero in paesi extracomunitari, sia convenzionato che non convenzionato, ovvero nel caso di svolgimento di attività multiple gestite in modo autonomo per le quali sono previsti distinti inquadramenti previdenziali.

tratto da Il Quotidiano Ipsoa, 19/07/2014

Disciplina del lavoro a termine per scuole private – religiose

Agidae con Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Snals Confsal, Sinasca con l’accordo del 10 giugno 2014 hanno modificato la disciplina del contratto a termine alla luce di quanto stabilito dalla L. n. 78/2014.

 

A tutto il personale è consentito stipulare contratti a termine, non superiori a 36 mesi, a prescindere dalle ragioni giustificatrici.

 

Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di 10 giorni dalla scadenza, per i contratti non superiori a 6 mesi e di 20 giorni dalla scadenza, per i contratti superiori a 6 mesi, il 2° contratto si considera a tempo indeterminato.

Autorizzazione preventiva: Lavoro all’estero

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito all’obbligo per le aziende straniere con sede legale e operativa in un territorio extra UE, facenti parte di un gruppo di imprese ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., di richiedere il rilascio dell’autorizzazione preventiva di cui all’art. 2 del D.L. n. 317/1987 qualora intendano assumere presso la propria sede estera un lavoratore italiano residente in Italia.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le politiche per i servizi per il lavoro, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si ritiene opportuno rappresentare che il D.L. n. 317/1987 (conv. da L. n. 398/1987) è stato parzialmente sostituito dal D.P.R. n. 346/1994 che, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 2, commi 7, 8 e 9 della L. n. 537/1993, ha disciplinato il procedimento di autorizzazione all’assunzione o al trasferimento in Paesi non aderenti all’Unione europea di lavoratori italiani.

La normativa di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 346/1994 dispone espressamente che alla presentazione di autorizzazione preventiva per l’assunzione o il trasferimento all’estero dei lavoratori italiani sono tenuti i datori di lavoro di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. n. 317/1987.

Nello specifico i datori di lavoro individuati dalla legge sono: a) i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale; b) le società costituite all’estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile; c) le società costituite all’estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale; d) i datori di lavoro stranieri.

Dal dettato della citata normativa (cfr. art. 2, D.P.R. n. 346/1994) può evincersi che sono soggetti alla richiesta dell’autorizzazione i datori di lavoro che intendono assumere o trasferire all’estero un lavoratore italiano, pertanto si ritiene irrilevante la circostanza per cui il lavoratore debba essere assunto presso il datore di lavoro localizzato in Paese extra UE e non debba, invece, essere assunto in Italia per prestare la propria attività all’estero, atteso anche che l’art. 2 precisa espressamente che sussiste la necessità dell’autorizzazione sia per l’assunzione all’estero del lavoratore italiano sia per il suo trasferimento.

Sotto il profilo operativo, le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione continuano ad essere regolate dal D.M. 16 agosto 1988, recante la Documentazione da produrre in allegato alle domande di autorizzazione al reclutamento ed all’espatrio di lavoratori italiani. Tale D.M., al quale si fa integrale rinvio, resta infatti in vigore, attesa la mancata emanazione, entro i termini previsti, del nuovo decreto richiesto dal D.P.R. n. 346/1994 per l’individuazione della documentazione da allegare alle domande di autorizzazione. (MINISTERO LAVORO interpello 26 giugno 2014, n. 13)