Parte il 1º maggio 2014 il Piano nazionale Garanzia per i giovani

Euro per garantire a tutti i giovani tra i 15 ed i 29 anni, disoccupati o Neet (né occupati, né studenti, né coinvolti in attività di formazione) un’offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato, tirocinio, altra misura di formazione o inserimento nel servizio civile.

Sino al 31 dicembre 2015, i giovani interessati potranno aderire all’iniziativa attraverso il sito web nazionale http://www.garanziagiovani.gov.it o i siti attivati dalle regioni, comunque collegati in rete fra loro. Con l’adesione i giovani potranno scegliere la regione in cui vogliono lavorare (non necessariamente quella di residenza). La regione scelta “prenderà in carico” la persona attraverso i Servizi per l’impiego, o le Agenzie private accreditate, per effettuare la profilazione, la registrazione al programma (è necessario infatti verificare i requisiti di età e di condizione occupazionale) e le fasi successive di orientamento. In base al profilo e alle disponibilità territoriali, i giovani stipuleranno con gli operatori competenti un “Patto di servizio” e, entro i quattro mesi successivi, riceveranno una o più opportunità tra:

– Inserimento al lavoro;

– Apprendistato;

– Tirocinio;

– Istruzione e formazione;

– Autoimprenditorialità;

– Servizio civile.

L’allocazione delle risorse tra le diverse misure del Programma è stabilita dalle singole regioni, che definiscono anche le modalità organizzative e di attuazione degli interventi sul proprio territorio a partire da linee guida condivise a livello nazionale.

I costi sostenuti per i servizi per l’impiego e per le misure saranno riconosciuti in base ai risultati e ai percorsi attivati, non per le “prese in carico”.

Cosa è il Piano nazionale garanzia giovani

Il Piano nazionale garanzia giovani, approvato dal Governo italiano in attuazione della raccomandazione del Consiglio UE del 22 aprile 2013, ha una dotazione finanziaria complessiva di 1.513 milioni di Euro, dei quali 567 dalla Youth employment initiative, 567 dal Fondo sociale europeo e 379 di cofinanziamento nazionale. Utilizzando una facoltà prevista dal Programma europeo, il Governo italiano ha deciso di estendere la Garanzia ai giovani fino ai 29 anni. Il Piano, articolato su due annualità (2014 e 2015) riguarderà tutto il territorio nazionale, ad eccezione della provincia di Bolzano (l’unica che presenta un tasso di disoccupazione giovanile inferiore al 25%).

Il coinvolgimento attivo del sistema imprenditoriale; un piano di comunicazione per le imprese e per i giovani

E’ la prima volta che si attiva in Italia (e in Europa) un’azione sistematica per offrire ad una platea così ampia di giovani un ventaglio di opportunità che li aiuteranno a entrare nel mondo del lavoro.

Accanto alle azioni di comunicazione ed orientamento loro rivolte, è essenziale coinvolgere nel Programma il mondo delle imprese, sollecitandone la responsabilità verso una delle maggiori emergenze del momento, e attraendo anche il loro interesse per le misure che le regioni dispongono a favore di chi offre occupazione, apprendistato, tirocini, ecc.

Per questo è in preparazione una campagna di comunicazione sulle misure contenute nel Programma “Garanzia Giovani”, specificamente rivolta alle imprese, che partirà nelle prossime settimane. Più avanti verrà invece realizzata una campagna di comunicazione rivolta ai giovani. Inoltre, sul portale web è prevista una specifica area dove le imprese potranno “aderire” al Programma e “pubblicare” le opportunità che intendono offrire ai giovani.

Contemporaneamente, il Ministero del lavoro sta promuovendo specifici Protocolli di collaborazione con le principali Associazioni imprenditoriali, ed anche con alcune grandi imprese, finalizzati ad incrementare e rendere facilmente disponibili sulla piattaforma della “Garanzia Giovani” le offerte delle imprese.

Il primo è stato siglato il 26 marzo a Bari tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell’istruzione, università e ricerca, Confindustria e Finmeccanica. Il secondo è stato firmato il 22 aprile dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con CIA e AGIA. Altri, già in preparazione, saranno firmati nelle prossime settimane.

Comunicato 29 aprile 2014 – MINISTERO LAVORO

Interpello dell’Ordine dei CdL su regime sanzionatorio per la mancata vidimazione del registro infortuni

Il Ministero del lavoro con l’interpello 27 marzo 2014, n. 9, risponde ad un quesito avanzato dall’Ordine dei consulenti del lavoro in merito all’applicabilità del regime sanzionatorio per la mancata vidimazione del registro degli infortuni a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008.

Il Ministero preliminarmente premette che in base all’art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’art. 8, comma 4, del decreto medesimo restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

Pertanto, in attesa dell’emanazione del decreto interministeriale istitutivo del SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione) che disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni e che, pertanto, farà venir meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie, sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso.

Il registro deve essere conforme al modello approvato con D.M. 12 settembre 1958 (come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996), istitutivo dello stesso e tuttora in vigore, e prima di essere messo in uso deve essere vidimato presso l’ASL competente per territorio, salvo che nelle regioni che hanno abolito tale prassi, e conservato nel luogo di lavoro a disposizione dell’organo di vigilanza.

E’ applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 626/1994 in caso di mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni.

Scade il 30 aprile il termine per l’invio da parte delle aziende calabresi del rapporto sul personale all’Ufficio della consigliera regionale di parità

Le imprese con più di 100 dipendenti devono predisporre entro il 30 aprile 2014 il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile relativo al periodo 2012 – 2013 (D.Lgs. 198/2006).
Il Codice pari opportunità prevede questo strumento di rilevazione che obbliga le imprese con oltre cento dipendenti a dare conto di aspetti di rilievo circa la gestione del personale, quali le assunzioni, i licenziamenti, i passaggi di livello o di categoria, la formazione professionale e la retribuzione corrisposta a lavoratrici e lavoratori e altri ancora, tramite la compilazione di apposito modello da inviare all’Ufficio della Consigliere regionale di parità.
Sono destinatarie dell’obbligo di legge le aziende private; le aziende pubbliche, siano esse imprese a partecipazione statale, aziende autonome dello stato, aziende regionali e degli enti locali, aziende sanitarie locali; gli enti autonomi di gestione che amministrano le partecipazioni statali, enti pubblici economici.
In caso di mancata trasmissione del rapporto nei termini prescritti, su segnalazione delle Consigliere di parità regionali e/o delle rappresentanze sindacali, la direzione regionale del lavoro inviterà le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. Trascorso il termine e persistendo l’assenza della comunicazione potranno essere applicate sanzioni amministrative e, nei casi gravi, potrà essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.

Il rapporto deve essere trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU) ed alla Consigliera Regionale di Parità.

Scarica il modello rapporto situazione personale da inviare alla Consigliera Regionale di Parità della Regione Calabria all’indirizzo uff.cons.parita@regcal.it

Il riferimento normativo è l’art. 46 DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. 198

art. 46 D.Lgs. 198/2006
(Rapporto sulla situazione del personale)
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4)

1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
2. Il rapporto di cui al comma 1 è trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, che elaborano i relativi risultati trasmettendoli alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri (1).
3. Il rapporto è redatto in conformità alle indicazioni definite nell’ambito delle specificazioni di cui al comma 1 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto.
4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, la Direzione regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Nei casi più gravi può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.
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(1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. ff), D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5.