Stop all’acquisto di autoblu fino al 31 dicembre 2015

Il Consiglio dei Ministri del 26 agosto ha previsto misure di contenimento della spesa per auto blu e consulenze. Per quanto riguarda le auto di servizio, viene prolungato di un anno (fino 31 dicembre 2015) il divieto per le amministrazioni pubbliche, le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), di acquistare autovetture e stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.

Si stabilisce poi il divieto, a decorrere dall’anno 2014 – per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA, le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e le società dalle stesse amministrazioni controllate – di effettuare spese di ammontare superiore all’80 per cento del limite previsto per l’anno 2013 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi, qualora non abbiano provveduto ad effettuare la comunicazione relativa alle autovetture in dotazione al dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (prevista dal Dpcm dell’agosto 2011).

Vengono infine introdotte la nullità degli atti adottati in violazione delle disposizioni, la nullità dei relativi contratti, la responsabilità per illecito disciplinare a carico del responsabile della violazione delle disposizioni medesime, nonché la nullità della sanzione amministrativa pecuniaria a carico del medesimo.

Entro il 20 settembre oltre all’invio del mod. 770 possibilità del ravvedimento delle ritenute alla fonte

I sostituti di imposta che hanno effettuato omessi o insufficienti versamenti delle ritenute possono effettuare il pagamento dell’imposta non versata e della sanzione ridotta pari al 3,75% delle ritenute non versate, unitamente agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.
I codici tributo da utilizzare sono: 8906 (Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta) e 8911 (Sanzione pecuniaria altre violazioni tributarie relative ad imposte sui redditi, relative imposte sostitutive, IRAP ed IVA).

Rientro di “fuoco” negli studi…

Un rientro “di fuoco” dalla pausa estiva attende professionisti e contribuenti, tanti troppi gli adempimenti che si aggiungono alla normale attività:
– Modello 770. La dichiarazione dei sostituti di imposta per il 2013 deve essere predisposta ed inviata entro il 20 settembre attraverso il modello 770;
– Unico 2013. Entro il 30 settembre, invece, bisogna inviare alla Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi del 2012 attraverso la trasmissione del modello Unico 2013;
– Dichiarazione Iva. Stesso termine, il 30 settembre, per l’invio telematico della dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta 2012, che va fatta in forma autonoma, insieme al riepilogo delle liquidazioni periodiche effettuate dalle società interessate alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo;
– Imposta regionale attività produttive. Anche qui, 30 settembre è il giorno della scadenza per l’invio delle dichiarazioni riferite all’imposta regionale sulle attività produttive.

Dal prossimo 2 settembre recapito del DURC tramite PEC

INPS messaggio 23 agosto 2013, n. 13414

Tra gli interventi normativi in materia di semplificazione diretti a favorire la riduzione dei costi amministrativi per le imprese, particolare rilevanza hanno rivestito le disposizioni finalizzate a favorire l’utilizzo dei nuovi canali informatici, come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni, i cittadini, le imprese e i professionisti.
Ciò in attuazione della previsione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – che dispone che tutte le comunicazioni tra la Pubblica amministrazione e le imprese – relative a presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti – avvengano esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Le modalità di attuazione di tale disposto, sono state individuate dal D.P.C.M. 22 luglio 2011 che ha fissato, al 1° luglio 2013, il termine a partire dal quale le pubbliche amministrazioni non potranno più accettare o effettuare le comunicazioni in forma cartacea nei rapporti con le imprese. Peraltro, lo stesso provvedimento ha stabilito che, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, lo scambio di dati, informazioni e documenti, dovrà avvenire attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC). Tale trasmissione equivale alla notificazione per mezzo della posta.
Al riguardo, è stato definito che l’implementazione del canale esclusivo di comunicazione tra imprese e pubbliche amministrazioni dovesse avvenire in maniera graduale, mediante l’elaborazione di programmi di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese in cui siano fissati obiettivi intermedi a cadenza almeno semestrale.
Contestualmente il legislatore ha definito l’obbligo per le imprese di dotarsi di PEC, quale indirizzo pubblico informatico di riferimento per ciascuna di esse.
Con effetto dal 1° luglio 2013 il processo di adeguamento verso l’utilizzo generalizzato della PEC è giunto a completamento.
Infatti, da tale data, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del D.L. n. 172/2012 l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese, già in vigore dal 29 novembre 2011 per le società, è stato esteso anche alle imprese individuali.
Il quadro normativo fin qui tracciato, ha reso necessaria la revisione del sistema di trasmissione utilizzato per notificare i Documenti unici di regolarità contributiva (DURC) alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti e alle imprese richiedenti, nei residuali casi in cui la normativa vigente consente l’acquisizione diretta del Documento da parte di queste ultime.
Si è stabilito, pertanto, da una parte che la trasmissione dei DURC avviene esclusivamente tramite lo strumento della PEC, e dall’altra l’obbligatorietà, all’atto dell’inserimento della domanda, della valorizzazione del campo relativo all’indirizzo PEC al quale il Documento, sulla base dell’indicazione effettuata dal richiedente, verrà trasmesso.
In ragione della funzione che assolve il DURC nell’ambito dei rapporti contrattuali pubblici e privati, ferma restando la decorrenza fissata dalle norme citate, si è pervenuti, con INAIL e Casse edili, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla decisione di fissare al 2 settembre 2013 il termine ultimo a partire dal quale la trasmissione dei DURC verrà effettuata ai richiedenti esclusivamente tramite PEC. Ciò per consentire agli utenti dello “Sportello Unico Previdenziale”, attraverso una opportuna informativa, di disporre di una completa conoscenza in ordine agli effetti correlati all’assenza di valorizzazione del dato della PEC, ormai obbligatoria alla luce di quanto esposto.
In tal modo si è inteso escludere il possibile determinarsi di effetti pregiudizievoli per il sistema economico già gravato da una situazione di crisi strutturale.
In tal senso, in concomitanza con il 1° luglio 2013, sulla procedura Sportello unico previdenziale è stato inserito un messaggio informativo che comunica, nei termini sopra riportati, la decorrenza dell’obbligatorietà dell’indicazione dell’indirizzo PEC nella richiesta.
A decorrere dal 2 settembre 2013, pertanto, l’inoltro della richiesta di DURC sarà consentito solo se il sistema dello Sportello unico previdenziale rileva l’avvenuta registrazione, nell’apposito campo, dell’indirizzo PEC della stazione appaltante/amministrazione procedente, delle SOA e delle imprese.
Dalla stessa data, sia per le Pubbliche amministrazioni che per le imprese, i DURC saranno recapitati dall’INAIL, dalle Casse edili e dall’INPS, esclusivamente tramite PEC, agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta.
Le indicazioni da seguire nella fase di compilazione della richiesta, con riferimento a tale previsione, sono disponibili nei “Manuali per la compilazione di una richiesta di DURC da ricevere tramite PEC” pubblicati su http://www.sportellounicoprevidenziale.it.

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Calabria: abolito l’obbligo di vidimazione del registro infortuni, accolta la proposta di legge dell’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro

Dal 3 agosto 2013 è abolito l’obbligo di vidimazione del registro infortuni per tutti i datori di lavoro che operano sul territorio calabrese.
E’ questa la principale novità contenuta nella legge regionale approvata dall’assemblea legislativa a fine luglio che di fatto, recepisce la proposta di legge avanzata dall’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Reggio di Calabria.
Una proposta nata dall’esigenza di evitare inutili duplicazioni di adempimenti atteso che, oggi tutte le informazioni in esso riportate sono già in possesso degli organi preposti alla vigilanza sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, grazie alle necessarie comunicazioni obbligatorie già esistenti.
Il via libera – arrivato con l’approvazione della deliberazione lo scorso 25 luglio – rappresenta un importante passo avanti nel processo di semplificazione amministrativa e colloca la regione Calabria tra le prime in Italia a legiferare in tal senso.
La norma prevede inoltre che, ai fini della tenuta del registri degli infortuni, i datori di lavoro possono sostituire il registro cartaceo con uno di tipo informatico che contenga tutti i dati previsti dalla normativa vigente purché tali dati siano immediatamente disponibili a richiesta degli organi di vigilanza.
Viva soddisfazione è espressa dal presidente dell’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Reggio di Calabria, Pietro Latella, che ha così commentato la novità legislativa regionale: “Si tratta di un piccolo passo in avanti che riconosce ai consulenti del lavoro un piano di interlocuzione privilegiata con la pubblica amministrazione. In quest’ottica, già dal prossimo settembre, abbiamo intenzione di organizzare, insieme all’Ordine e all’ANCL, degli incontri di approfondimento per i nostri iscritti che coinvolgeranno direttamente le istituzioni che hanno fatto sì che una semplice proposta diventasse legge”.

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Rimborso 730 per soggetti privi di sostituto d’imposta – Redditi 2012

I lavoratori dipendenti che non hanno potuto usufruire dell’assistenza fiscale in assenza di un sostituto d’imposta che potesse effettuare il conguaglio, possono presentare, dal 2 al 30 settembre, la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730/2013 se dalla stessa risulta un esito contabile finale a credito.
Quest’anno è stata prevista questa possibilità per consente ai soggetti che, nell’attuale contesto di congiuntura economica, hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego, di ottenere in tempi rapidi il rimborso delle imposte, emergente dalla dichiarazione per l’anno 2012, senza attendere l’esito della liquidazione automatizzata della dichiarazione.
Considerando che il periodo in cui si svolge l’assistenza fiscale coincide con quello di effettuazione del secondo o unico acconto dell’Irpef e della cedolare secca, al fine di agevolare il contribuente negli adempimenti dovuti per la determinazione del credito, si tiene conto anche degli eventuali importi dovuti a detto titolo di secondo o unico acconto.
Per quanto riguarda le modalità operative, è prevista la tempistica necessaria per assicurare il rispetto dello svolgimento dell’attività di assistenza fiscale al fine di rendere possibile l’erogazione dei rimborsi da parte dell’amministrazione finanziaria anche prima dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui all’art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sulla base dei dati trasmessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale ferme restando le ordinarie attività di controllo automatizzato e formale sulle dichiarazioni.
Viene previsto, al fine di evitare il rimborso di importi di entità minima, mutuando quanto disposto dall’articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che non si erogano i rimborsi di importo non superiore a dodici euro; tuttavia il soggetto che presta l’assistenza fiscale potrà indicare tale credito nel quadro IMU, in modo da consentirne il riporto nella successiva dichiarazione.
Al riguardo va anche tenuto conto che la presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi del presente provvedimento è una facoltà per il contribuente, fermo restando per questi l’ordinario utilizzo del modello Unico.

Modalità di erogazione del credito
Le somme risultanti a credito dal prospetto di liquidazione, al netto degli importi dovuti a titolo di acconto nonché della parte di credito già utilizzata o che si intende utilizzare in compensazione per il pagamento di imposte non liquidate nella dichiarazione 730, sono rimborsate dall’Agenzia delle entrate. I rimborsi sono effettuati ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2000, sulla base dei dati trasmessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, ferme restando le successive ordinarie attività di controllo sulle dichiarazioni. Non si erogano i rimborsi di importo non superiore a dodici euro.

Adempimenti dei soggetti che prestano assistenza fiscale
a) Consegna al contribuente, entro il giorno 11 ottobre 2013, della copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
b) Trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 25 ottobre 2013, delle dichiarazioni predisposte unitamente al risultato finale.

Qualcosa sulla Tares…

La TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) è un tributo in tema di gestione dei rifiuti introdotta da Monti con il cosiddetto “decreto salva Italia” in sostituzione della Tariffa di igiene ambientale (TIA) e Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

Il nuovo tributo è in vigore dal 1º gennaio 2013 e consiste in un’imposta basata sulla superficie dell’immobile di riferimento, il numero dei residenti, l’uso, la produzione media dei rifiuti ed altri parametri ed ha come obiettivo la copertura economica per intero del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del comune.

Il pagamento, articolato in quattro rate annuali, doveva iniziare a gennaio 2013, è slittato, secondo un emendamento alle legge di stabilità, prima ad aprile ed in seguito a luglio 2013 ex art. 1 bis del D.L. 1/2013.

La Tares rispetta due nuovi parametri che ne aggravano notevolmente il peso sulle tasche dei contribuenti. Deve coprire il 100% del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti sostenuto dai comuni e deve finanziare anche i “servizi indivisibili” forniti dall’ente locale come l’illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, la polizia locale, le aree verdi.

Disoccupazione e prestazioni familiari per i cittadini croati

INPS messaggio 30 luglio 2013, n. 12242

Come precisato con circolare n. 109 del 18 luglio 2013, l’Italia ha ratificato, con legge n. 17 del 29 febbraio 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012, suppl. ord. n. 42), il Trattato di adesione della Croazia all’Unione europea.
Il Trattato, stipulato il 9 dicembre 2011 a Bruxelles e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 24 aprile 2012, n. L 112, è in vigore dal 1° luglio 2013. Pertanto, a decorrere dalla predetta data, i regolamenti comunitari n. 883/2004 e n. 987/2009, nonché il regolamento UE n. 1231/2010, si applicano anche alla Croazia e sostituiscono la Convenzione di sicurezza sociale tra l’Italia e la Croazia del 27 giugno 1997 e il relativo accordo amministrativo del 12 settembre 2002, in vigore dal 1° novembre 2003.
Conseguentemente, dal 1° luglio 2013, le decisioni e le raccomandazioni adottate dalla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come pure le disposizioni contenute nelle circolari e messaggi emanati dall’Istituto in relazione all’applicazione dei regolamenti sopracitati, sono applicabili anche nei rapporti con il predetto Stato.
Si precisa, inoltre, che la Croazia non ha attualmente aderito né all’accordo tra la Comunità europea, ciascuno dei suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, né all’accordo SEE. Pertanto, le disposizioni emanate dall’Istituto relative a tali accordi non risultano, ad oggi, applicabili al predetto Stato.
Nei paragrafi successivi, relativamente al settore delle prestazioni a sostegno del reddito, si forniscono istruzioni per la trattazione delle domande di prestazioni di disoccupazione e trattamenti di famiglia.

Prestazioni di disoccupazione

Erogazione della prestazione e totalizzazione dei periodi di assicurazione
In base alla Convenzione italo-croata, le prestazioni di disoccupazione erano a carico dell’assicurazione dello Stato nel quale il lavoratore era stato iscritto da ultimo, a condizione che risultassero soddisfatti i requisiti previsti dalla legislazione di questo Stato. Per l’accertamento dei requisiti si totalizzavano, se necessario, i periodi assicurativi italiani e croati. L’applicazione della predetta normativa era subordinata alla condizione che il lavoratore fosse stato soggetto da ultimo, per almeno sei mesi, alla legislazione in virtù della quale le prestazioni erano richieste (circolare n. 15 del 23 gennaio 2004).
Dal 1° luglio 2013, il diritto alle prestazioni di disoccupazione nei confronti dei cittadini croati che abbiano prestato attività lavorativa negli altri Stati comunitari o dei cittadini degli altri stati comunitari che abbiano lavorato in Croazia sarà determinato in applicazione dei regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009.
Pertanto, per l’erogazione della prestazione e la totalizzazione dei periodi di assicurazione non è più richiesto il periodo di assicurazione minimo di sei mesi nello Stato in cui viene richiesta la prestazione. Si richiama, in proposito, quanto precisato nella circolare n. 85 del 1° luglio 2010.

Esportabilità delle prestazioni di disoccupazione e rimborsi tra Istituzioni
La Convenzione italo-croata prevedeva la possibilità, per il disoccupato beneficiario dell’indennità di disoccupazione che si recava nell’altro Stato contraente, di esportare la prestazione di disoccupazione fino ad un massimo di sei mesi. Le prestazioni venivano corrisposte dall’Istituzione dello Stato in cui il lavoratore si era trasferito e rimborsate dall’Istituzione competente dell’altro Stato (circolare n. 15 del 23 gennaio 2004).
Dal 1° luglio 2013, in materia di esportabilità della prestazione di disoccupazione, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 64 del regolamento n. 883/2004. Pertanto, a differenza di quanto previsto dalla Convenzione italo-croata, in caso di esportabilità del diritto alla prestazione di disoccupazione, non è più previsto il pagamento per conto dello Stato in cui si è maturato il diritto alla prestazione. Infatti, in tale ipotesi, la suddetta prestazione è pagata direttamente dall’istituzione competente, di regola quella dello Stato di ultima occupazione, anche se l’interessato si reca in un altro Stato membro in cerca di lavoro.
Si conferma (vedi circolare n. 85 del 1° luglio 2010, Parte II, punti 3 e 5) che l’unica forma di rimborso, disciplinata dai nuovi regolamenti, riguarda esclusivamente le prestazioni erogate, ai sensi dell’articolo 65 del citato regolamento, in favore dei disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente (lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri).
Con riferimento a quanto sopra esposto, si precisa, infine, quanto segue:
– le domande di prestazioni di disoccupazione già definite in base alla Convenzione italo-croata non devono essere riesaminate dal 1° luglio 2013, data di applicazione dei regolamenti comunitari alla Croazia;
– le domande di prestazioni di disoccupazione in corso di definizione alla data del 1° luglio 2013, aventi decorrenza da data precedente, sono definite in base alla previgente disciplina e lo scambio di informazioni deve avvenire attraverso i formulari della serie I-HR 300;
– le domande di prestazioni aventi decorrenza dal 1° luglio 2013 sono esaminate in base alle disposizioni dei regolamenti comunitari. Per le modalità di scambio di informazioni relative alle domande da trattare in base alla normativa comunitaria, si richiamano le modalità indicate nelle circolari e messaggi già emanati sull’argomento.

Prestazioni familiari

In base alla Convenzione italo-croata i lavoratori, con esclusione dei disoccupati e dei pensionati, avevano diritto alle prestazioni familiari anche per i familiari residenti nell’altro Stato contraente.
Tuttavia, il diritto alle prestazioni familiari veniva sospeso nel caso in cui dette prestazioni fossero dovute anche in virtù della legislazione dello Stato di residenza dei familiari, in relazione ad altra attività lavorativa dello stesso lavoratore o di altro familiare (circolare n. 15 del 23 gennaio 2004, punto 14).
Dal 1° luglio 2013 trovano applicazione le disposizioni in materia di prestazioni familiari contenute nei regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009.
Pertanto, a differenza di quanto previsto dalla Convenzione bilaterale, a decorrere da tale data, anche i titolari di indennità di disoccupazione e i pensionati hanno diritto alle prestazioni per i familiari residenti all’estero.
Inoltre, per le prestazioni spettanti dal 1° luglio 2013, trovano applicazione le regole di priorità anticumulo previste dai regolamenti comunitari, in luogo di quelle che, nell’ambito della normativa bilaterale, in caso di concorso del diritto a prestazioni in entrambi gli Stati, addossavano l’onere in via esclusiva allo Stato di residenza dei familiari. Le Sedi dovranno acquisire le informazioni necessarie ad applicare tali regole di priorità anticumulo, utilizzando i formulari comunitari di rito (Paper Sed F/serie E 400).
Ne consegue che:
– per le prestazioni familiari spettanti fino al 30 giugno 2013, il diritto dovrà essere accertato in base alle disposizioni contenute nella citata Convenzione bilaterale;
– le prestazioni familiari spettanti dal 1° luglio 2013, invece, saranno concesse in base alle norme comunitarie, per la cui applicazione si rimanda a quanto indicato nelle circolari e messaggi già emanati sull’argomento. Le Sedi provvederanno a ricostituire, a domanda, le pensioni in carico nel caso in cui spettino prestazioni per familiari residenti in Croazia, indipendentemente dal regime di liquidazione (autonomo o “pro-rata”) e dal regime convenzionale applicato (regolamentazione comunitaria o Convenzione bilaterale).

Ingresso nell’UE dei cittadini della Croazia – Rapporto di lavoro domestico

INPS circolare 1º agosto 2013, n. 117

Sommario: Premessa – Ingresso nell’Unione europea dei cittadini della Croazia: effetti sul rapporto di lavoro domestico.

 

Premessa

Dal 1° luglio 2013, come noto, la Croazia è diventata 28° Stato membro dell’UE, in virtù dell’entrata in vigore del Trattato del 9 dicembre 2011 relativo alla sua adesione all’Unione (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 24 aprile 2012, n. L 112 e legge di ratifica del 29 febbraio 2012, n. 17, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012, supplemento ordinario n. 42).

Conseguentemente per i cittadini croati valgono le disposizioni di diritto comunitario in materia di libera circolazione nel territorio dell’U.E previste dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), salvo le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale ed a tutela dell’ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

 

Ingresso nell’Unione europea dei cittadini della Croazia: effetti sul rapporto di lavoro domestico

Con circolare congiunta del 2 luglio scorso il Ministero dell’interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno fornito chiarimenti circa le modalità per l’accesso al mercato del lavoro dei cittadini provenienti dalla Croazia.

Per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro subordinato, il Governo italiano, analogamente a quanto previsto da altri Paesi dell’UE, ha deciso di avvalersi di un regime transitorio, in considerazione della situazione esistente nel mercato del lavoro italiano, di due anni, previsto dall’Allegato V dell’Atto di adesione, prima di liberalizzare completamente l’accesso al lavoro subordinato.

Il regime transitorio non si applica, invece, ai lavoratori domestici per i quali l’Italia farà ricorso ad un regime di libero accesso al mercato del lavoro interno.

Ne consegue che i datori di lavoro che intendono procedere all’assunzione di lavoratori domestici croati dovranno adempiere a quanto previsto all’art. 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, commi 11 e 12, che, in deroga alla normativa vigente in materia di lavoro (D.M. 30 ottobre 2007 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), ha disposto che i datori di lavoro domestico presentino all’INPS le comunicazioni obbligatorie di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro.

Si richiamano, in merito, i chiarimenti forniti con circolare INPS n. 20 del 17 febbraio 2009.

Per quanto riguarda le domande di emersione relative a lavoratori domestici di nazionalità croata, la sopra citata circolare interministeriale ha chiarito che lo Sportello unico per l’Immigrazione provvederà oltre che all’archiviazione delle richieste di nulla osta, già presentate agli uffici competenti, anche all’archiviazione delle domande di emersione relative all’assunzione di lavoratori domestici cittadini croati.

Incentivi assunzione lavoratori svantaggiati – Istruzioni ed errata corrige

INPS messaggio 7 agosto 2013, n. 12850

Con la circolare n. 111 del 24 luglio 2013 e con il successivo messaggio n. 12212 del 29 luglio 2013 sono stati illustrati i contenuti e le modalità operative riguardanti il beneficio contributivo previsto dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, per l’assunzione di:

– uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;

– donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;

– donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;

– donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

A completamento delle indicazioni fornite, si fa presente quanto segue.

Il codice “55” – con cui i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens, una volta ammessi all’incentivo, devono denunciare il lavoratore assunto – è unico e si riferisce a tutte le diverse tipologie di lavoratori agevolati, di cui ai commi da 8 a 11 della citata legge n. 92/2012.

Si ricorda che detto codice deve essere valorizzato nell’elemento individuale “TipoContribuzione”.

Riguardo ai periodi di spettanza dell’agevolazione compresi tra “gennaio e luglio 2013”, i datori di lavoro – unitamente al recupero della differenza tra la contribuzione intera e quella agevolata (codice L431), provvederanno alla restituzione della percentuale riferita alle misure compensative non più spettante in relazione alla minore contribuzione versata.

A tal fine, saranno utilizzati i consueti codici di restituzione “M120” – “M121” -“M123” e “M124”. L’importo da restituire dovrà essere valorizzato, secondo le modalità note, nell’elemento “CausaleMCADeb” presente all’interno di “Denuncia individuale”, “GestioneTFR”, “MeseTFR”, “MisureCompensative”, “MisCompADebito”.

Anche le suddette operazioni di restituzione dovranno essere effettuate entro tre mesi a decorrere dal periodo di paga di agosto 2013.

Errata-corrige relativa al paragrafo 3.2.1 della circolare n. 111/2013

Si segnala la seguente correzione.

Il secondo esempio del paragrafo 3.2.1 della circolare n. 111/2013 è così formulato:

“Alfa:

– assume Tizio a tempo determinato per 3 mesi;

– dopo due mesi lo riassume per 3 mesi;

– allo scadere del secondo rapporto effettua la trasformazione a tempo indeterminato.”

Esso va sostituito con:

“Alfa:

– assume Tizio a tempo determinato per 3 mesi;

– dopo due mesi lo riassume per 4 mesi.”.

Infatti il diritto di precedenza – che, nell’esempio formulato, esclude l’incentivo per la trasformazione a tempo indeterminato – presuppone che venga complessivamente svolto un periodo di lavoro a tempo determinato superiore (e non anche pari) a sei mesi.