Lavoro autonomo: le principali novità

Sono entrate in vigore le nuove norme a tutela del lavoro autonomo, introdotte con la Legge 81/2017. Una norma che per la prima volta si rivolge al comparto del lavoro autonomo, senza alcuna distinzione tra professioni ordinistiche e lavoratori autonomi in senso stretto, che sino ad oggi mancava di una legislazione organica che ne regolasse i diritti e i doveri del lavoratore e del cliente. “L’approccio della Legge 81/2017 è innovativo” – commenta ai microfoni della web tv Pasquale Staropoli, esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

“È una norma che dimostra per la prima volta la preoccupazione del legislatore sotto questi aspetti. Ma è una novità relativa poiché si rifà all’attuazione di principi costituzionali nello specifico all’articolo 35, che fissa il principio del lavoro dignitoso”. Nel video l’esperto si sofferma sui singoli articoli della Legge ed in particolare sugli articoli 2 e 3 sottolineando le principali novità inerenti la tutela dei pagamenti in una contrattazione che abbia ad oggetto una prestazione lavorativa. “Essi devono essere certi, con tempi ragionevoli e, in caso di mancato pagamento, scatta l’automaticità degli interessi moratori”, sottolinea l’esperto. Inoltre – riassume –  vi è il divieto di introduzione di clausole che aggirino i tempi di pagamento; allo stesso modo è tutelata la condizione economica e giuridica e il peso specifico contrattuale del professionista nell’ambito della pattuizione dell’incarico con il proprio cliente. Qualora una di queste clausole non sia rispettata, l’articolo 3 sanziona con la nullità tutte quelle clausole che consentono alla controparte del professionista di determinare unilateralmente le condizioni contrattuali.

“È una novità – evidenzia –  perché il professionista, che tradizionalmente era il contraltare del consumatore, tutelato dal codice del consumo, si vede riconosciuto tutele identiche, quindi una dignità pari a tutte le altre categorie professionali che sino ad oggi, soprattutto nell’ambito del lavoro subordinato hanno avuto garantite tutele di questo tipo” conclude l’esperto. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

Innovazione tecnologica e lavoro

Il forte sviluppo delle tecnologie nella vita quotidiana e l’informatizzazione dei processi produttivi ha reso attuale il tema della sostituzione del lavoro umano con la tecnologia, paventando scenari “drammatici” per l’occupazione. L’ipotizzata “fine del lavoro”, però, accompagna ogni passaggio, la storia del lavoro e dell’attività umana da sempre. Nell’ultimo decennio sono aumentati i soggetti che hanno perso il posto di lavoro, perché sostituiti da processi di automazione tecnologica, ma al tempo stesso è aumentata la domanda di lavoro rimasta inevasa a causa delle scarse competenze disponibili sul mercato, il cosiddetto skill shortage (occupati che hanno un livello di formazione/competenze inferiori allo standard della professione).

Guardando oltralpe, negli ultimi anni i Paesi dell’area OCSE che hanno maggiormente aumentato gli occupati sono proprio quelli che hanno aumentato gli investimenti in tecnologia, come la Scandinavia e la Germania, mentre il dato occupazionale è rimasto un problema in Paesi che hanno ridotto al minimo gli investimenti in tecnologia, come appunto l’Italia e la Grecia. Le piccole e medie imprese, cuore del lavoro italiano, investono in ricerca e innovazione lo 0,70 per cento del PIL contro l’1,45 per cento delle imprese francesi e l’1,90 per cento delle imprese tedesche. Strettamente connessa alla tematica dell’innovazione tecnologica è il fenomeno economico delle start up. Queste ultime rappresentano vere e proprie opportunità per il nostro Paese, perché sono il motore dell’innovazione (tecnologica e di nuovi modelli di business) e per crescere hanno bisogno di condizioni ambientali favorevoli. Come rendere l’Italia un Paese più ospitale per le nuove imprese innovative? (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

DL Mezzogiorno è legge: tutti gli incentivi a disposizione

Il DL Mezzogiorno, dopo aver ottenuto la fiducia alla Camera dei Deputati nella giornata di ieri, diventa legge. L’intervento governativo ha come finalità il rilancio dell’economia del Sud Italia, creando posti di lavoro e promuovendo sgravi fiscali per chi investe al meridione. Tale rilancio avverrà tramite i finanziamenti ottenibili con il programma “Resto al Sud” e l’istituzione di zone economiche speciali (Zes). Inoltre, sono previsti interventi volti alla ripresa economica verso i terreni colpiti dal terremoto dell’agosto 2016 e per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi.

“Resto al Sud”, articolo 1 del decreto, è una delle agevolazioni più interessanti introdotte che permette ai giovani, di età compresa tra i 18 e i 35, residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Sardegna  (o che trasferiscano la residenza entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e che mantengano la residenza per la durata del finanziamento), di ottenere un finanziamento fino ad un massimo di 50 mila euro (35% come contributo a fondo perduto e per il 65% prestito a tasso zero rimborsabile in otto anni, di cui i primi due di pre ammortamento. Benefici fiscali anche per le aziende che effettuano investimenti nelle zone economiche speciali. Le imprese potranno usufruire di un credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali, acquisiti entro il 31 dicembre 2020, nel limite massimo di 50 milioni di euro.

Posticipato fino al 31 dicembre, poi, il termine per l’ avvio di interventi di immediata riparazione per i danni subiti con il terremoto e prorogata fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza, con possibile proroga di altri 180 giorni. Inoltre, sono stati stanziati 100 milioni di euro da utilizzare per la rimozione delle macerie, oltre all’aumento da 500 a 700 milioni per le risorse stanziate. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

INAIL, sanzioni civili per impiego di lavoratori senza Co preventiva

È possibile ottenere i rimborsi delle sanzioni civili ex art.36bis.

L’Inail con la circolare n. 31 del 28 luglio 2017, riepiloga la disciplina delle sanzioni civili per i casi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, a seguito delle novità contenute nel DLgs n.151/15.

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, dal 20 novembre 2014 l’articolo 36-bis ha cessato di avere efficacia e di conseguenza, da tale data, non può più essere applicato il regime sanzionatorio in vigore dal 12 agosto 2006 al 23 novembre 2010, che prevedeva la soglia minima di 3.000 euro della sanzione civile per ciascun lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e deve quindi essere applicato unicamente il regime sanzionatorio ordinario previsto dall’articolo 116, comma 8, lettera b) della legge n. 388/00.

Le Sedi calcolano la sanzione civile per evasione con il regime previsto dalla legge n. 388/00 e ad annullano la differenza rispetto alle sanzioni civili di 3.000 euro per lavoratore già accertate, in modo da cessare il contenzioso in atto.

La stessa operazione doveva essere effettuata in relazione alle procedure concorsuali non concluse.  Tali indicazioni continuano a essere valide qualora dovessero ancora emergere casi del genere.

I soggetti assicuranti, che a suo tempo hanno regolarmente versato le sanzioni civili ex articolo 36-bis, devono presentare domanda di rimborso alla Sede Inail competente, che provvederà a calcolare la sanzione civile ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e a rimborsare la differenza. Non sono rimborsabili le somme per le quali il richiedente sia stato condannato al pagamento con sentenza passata in giudicato.

I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

  1. a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 % dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
  2. b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30%; la sanzione civile non può essere superiore al 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

L’articolo 3, comma 3 della legge n. 73/02 ha poi disposto che ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste, l’impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400% dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)