OGGETTO: Presentazione domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° marzo 2014 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

L’INPS con il messaggio messaggio n. 876/2013 fornisce le indicazioni per la presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dalla legge n. 214 del 2011.

Come precisato nei precedenti messaggi diramati sulla materia, la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che hanno svolto detti lavori e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi secondo le regole previste per dette Gestioni Speciali.

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Iscritti alla Gestione separata INPS: aliquote contributive 2014 e modalità di versamento

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Con la circolare 4 febbraio 2014, n. 18, l’Inps rende nota la misura delle aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2014 per gli iscritti alla Gestione separata:
– 27,72% (27,00% Ivs più 0,72% aliquota aggiuntiva), per i liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
– 22,00%, per i liberi professionisti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria;
– 28,72% (28,00% Ivs più 0,72% aliquota aggiuntiva), per i collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
– 22,00%, per i collaboratori titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
Le suddette aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata con un massimale di reddito previsto per l’anno 2014 pari ad euro 100.123,00 ed un minimale di reddito pari ad euro 15.516,00.
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane confermata nella misura, rispettivamente, di un terzo (1/3) e due terzi (2/3), salvo il caso di associazione in partecipazione per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari, rispettivamente, al 55% ed al 45% dell’onere totale.
Il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico per i titolari di partita IVA).
Inoltre, nel caso del professionista iscritto alla Gestione separata, l’onere contributivo è tutto a carico del soggetto stesso ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi. Per maggiori informazioni vedi la circolare Inps del 4 febbraio 2014, n. 18.

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Riduzione del premio per il settore edile

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L’INAIL conferma la riduzione contributiva per il settore edile dell’ 11,50% anche per il 2013.
La riduzione, a condizione che ci sia la regolarità nei confronti di Inail-Inps-Casse Edili, compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili.
La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza, pertanto gli interessati devono presentare l’apposito “modello autocertificazione sconto edile” riguardante l’assenza delle suddette condanne.
L’istituto ricorda che se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta, i datori di lavoro devono anche presentare alla Direzione territoriale del lavoro competente l’autocertificazione circa l’inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito.
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia già fruito in passato dell’agevolazione in parola ed abbia già presentato il modulo alla DTL, questo dovrà essere ripresentato solo se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato.
La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “1” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

consultazione on line dal cassetto previdenziale ASpl e mini ASpl

Nell’ambito delle attività poste in essere dall’Istituto per migliorare la trasparenza e la fruibilità delle informazioni, l’applicazione “Cassetto previdenziale del cittadino” è stata integrata con una nuova funzionalità che consente la consultazione dei dati di dettaglio dei pagamenti dei trattamenti di disoccupazione (indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, indennità di disoccupazione agricola, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria, ecc.).

A tale funzionalità possono accedere sia i cittadini che gli operatori INPS, con le modalità di seguito rispettivamente indicate:

– il cittadino si collega al sito istituzionale “www.inps.it” e, previa identificazione tramite PIN, accede al proprio Cassetto previdenziale; dal Cassetto seleziona, sul menù a sinistra, la voce “Prestazioni” e poi la sottovoce “Pagamenti”;

– l’operatore INPS si collega al sito intranet dell’Istituto e seleziona, in successione, il menù “Processi”, la voce “Assicurato pensionato” e l’applicazione “Cassetto previdenziale del cittadino”; su tale applicazione effettua la ricerca per codice fiscale o per dati anagrafici dell’assicurato di interesse e, una volta apparsa la schermata contenente il “Dettaglio soggetto”, seleziona, sul menù a sinistra, la voce “Prestazioni” e poi la sottovoce “Pagamenti”.

In entrambi i casi, selezionata la sottovoce “Pagamenti” appare il “Riepilogo dei pagamenti eseguiti”, vale a dire la lista, divisa per anno, dei pagamenti eseguiti in favore dell’assicurato.

Dal “Riepilogo dei pagamenti eseguiti”, selezionando poi la categoria di prestazione desiderata (relativa ad un determinato anno) appaiono le “Prestazioni in pagamento per l’anno xxxx”, vale a dire i dati di riepilogo dei pagamenti delle prestazioni comprese nella categoria medesima, eseguiti nel corso di quell’anno.

Infine, dalla schermata recante le “Prestazioni in pagamento per l’anno xxxx”, cliccando sul contenuto della sezione “Note” del singolo pagamento appare il “Dettaglio pagamenti”, cioè un prospetto che indica le singole voci che compongono l’importo in pagamento, del quale si riporta di seguito lo schema:

Beneficiario: xxxxxx xxxxxx

Prestazione in pagamento: xxxxxx

Numero della domanda: xxxxxxxxxxxxx

Giorni erogati: xxx

Periodo di riferimento: xx/x/xxxx – xx/x/xxxx

Importo indennita’: + xxxxxx

Trattenute sindacali: – xxxxxx

Importo ANF: + xxxxxx

Tattenute IRPEF Anno Corrente: – xxxxxx

Netto Pagamento: + xxxxxx

messaggio INPS del 10/02/2014, n.2436

Comunicazioni relative ai R.L.S. (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)

Dall’8 gennaio 2013 la procedura on-line, relativa alla dichiarazione delle unità produttive, è stata scorporata da quella della comunicazione R.L.S. (circolare n. 43 del 25 agosto 2009); da tale data è quindi necessario provvedere all’inserimento dei dati della Unità produttiva prima di accedere alla procedura R.L.S. (circolare n. 69 del 21 dicembre 2012).

Dalla procedura “Comunicazione R.L.S.”, sono escluse le Ambasciate ed i Consolati italiani che operano all’estero per i quali la comunicazione va effettuata tramite PEC alla Sede INAIL di Roma-Centro al seguente indirizzo: romacentro@postacert.inail.it utilizzando lo specifico “modello” scaricabile dal sito INAIL (entrando nella sezione “Modulistica” scegliendo “Sicurezza sul lavoro”). vedi nota INAIL del 14 febbraio 2014

CUD 2014: consegna ai lavoratori dipendenti, pensionati e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Il prossimo 28 febbraio scade il termine per la consegna del CUD 2014. Tutti datori di lavoro che hanno corrisposto nell’anno 2013 compensi e somme per prestazioni di lavoro dipendente e assimilati devono consegnare la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilato, unitamente alle istruzioni per la compilazione della stessa ed al modulo per l’opzione dell’otto e del cinque per mille.

La certificazione CUD 2014 deve essere consegnata in duplice copia al contribuente. È facoltà del sostituto d’imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato digitale/elettronico purché allo stesso sia garantita la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti.

A decorrere dall’anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica in modalità telematica; tuttavia, è facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea

Vedi il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate  del 15 gennaio 2014.