Arriva l’assoluzione per l’imprenditore che non paga le tasse in caso di crisi

Il caso dell’imprenditore denunciato dall’Agenzia delle Entrate per un mancato versamento di Iva per ben 180 mila euro è balzato agli onori della cronaca, nei giorni scorsi, sia per l’importante cifra dell’imposta sia per la scelta del Giudice per l’assoluzione del reato penale.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver accertato l’omesso versamento, denuncia l’uomo alla Procura che con decreto penale lo condanna a sei mesi di reclusione, convertiti in una multa di 40 mila euro. L’imprenditore fa ricorso, con rito abbreviato, sostenendo che l’Iva non è stata versata per l’impossibilità materiale di farlo “a causa della difficile situazione economica dell’impresa e, più in generale, della crisi finanziaria del Paese”. A sostegno di questa tesi aggiunge che “l’Agenzia delle entrate era stata doverosamente informata dal contribuente dell’importo Iva dovuto, motivo per cui non vi era stato l’intento di evadere”.

Il giudice accogliendo questa tesi ha prosciolto l’imprenditore perché “il fatto non costituisce reato”. Niente più condanna penale e conseguente multa, quindi, anche se ovviamente i 180 mila euro di Iva dovranno essere versati.

C’è da dire che comunque questo non è un caso isolato. Nel solo 2013 altri imprenditori di Firenze, Treviso e Venezia sono stati assolti dopo aver omesso di pagare l’Iva in casi omologhi.

Nulle le notifiche per posta delle cartelle esattoriali Equitalia

Nonostante la Cassazione continui a ritenere che le notifiche per posta effettuate da Equitalia siano valide, si allarga il numero dei giudici di merito che, invece, le ritengono nulle o inesistenti. Infatti dopo il Tribunale di Torino, la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, il Giudice di Pace di Genova, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce si aggiunge anche il Tribunale di Galatina, sezione distaccata del Tribunale di Lecce, che con la sent. n. 204/2013 ha ritenuto che: “è da considerarsi inesistente la notifica della cartella di pagamento compiuta da Equitalia mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L’agente della riscossione, infatti, non può più usarla dall’1 luglio 1999. Pertanto, tutte le notifiche successive a tale data sono da ritenersi invalide!”. Questa scelta parte dal presupposto che le modifiche subite nel tempo sul ruolo dell’agente della riscossione, un tempo “esattore”, abbia fatto perdere la facoltà di eseguire la notificazione mediante la lettera con ricevuta di ritorno.

entro domani la presentazione all’INPS della denuncia Uniemens di settembre u.s.

Domani 31 ottobre è l’ultimo giorno utile per la denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS) all’ Inps riferita al mese di settembre 2013. Sono obbligati i datori di lavoro già tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o EMENS.

La trasmissione della denuncia avviene telematicamente direttamente dal soggetto o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro) entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.

Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza è quello cui si riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui è stato erogato il compenso (criterio di cassa).

Bando per favorire l’assunzione e stabilizzazione dei giovani nelle imprese della provincia di Reggio Calabria – Edizione 2013

Penso possa interessare il bando della Camera di Commercio di Reggio Calabria che incentiva l’assunzione e/o la stabilizzazione di rapporti di lavoro con contributi da € 3.000 ad € 10.000. Il termine per la presentazione delle domande è il 20 novembre 2013.

Sono incentivati i seguenti interventi:

a) Stabilizzazione: trasformazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato, full time o parttime, dei contratti di lavoro a tempo determinato (compresi i contratti di collaborazione a progetto, di inserimento lavorativo, di somministrazione, di lavoro a chiamata, di apprendistato) di giovani di età dai 18 ai 35 anni, già presenti in azienda alla data di pubblicazione del bando o con contratto scaduto da non oltre i sei mesi precedenti la pubblicazione del bando medesimo.

b) Assunzione di laureati/e o diplomati/e (istruzione secondaria di 2° grado) in cerca di occupazione, di età dai 18 ai 35 anni, con contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno 12 mesi, part-time e/o full-time.

Il livello di inquadramento contrattuale sia per i laureati/e che per i diplomati/e dovrà essere adeguato rispetto a quanto stabilito dal relativo CCNL di riferimento.

I benefici si rivolgono alle stabilizzazioni da tempo determinato a tempo indeterminato e alle assunzioni effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di comunicazione dell’ammissione, fino ad esaurimento delle risorse previste dal precedente art. 1.

I conseguenti contratti di lavoro a tempo indeterminato, siano essi a tempo pieno o a tempo parziale, di cui a entrambi gli interventi indicati alle lettere a) e b), dovranno contenere una specifica clausola di “stabilità”, intesa a garantire una durata minima del rapporto di lavoro di almeno anni tre, fatto salvo il recesso per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 del c.c. o per impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi degli artt. 1463 e 1464 del c.c. In caso di assunzione a tempo determinato, di cui alla lettera b), i contratti dovranno contenere una specifica clausola di “stabilità”, intesa a garantire una durata minima del rapporto di lavoro di almeno 12 mesi, fatto salvo il recesso per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 del c.c. o per impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi degli artt. 1463 e 1464 del c.c).

Ai fini dell’ammissibilità al contributo, il titolare e/o rappresentante legale e/o gli amministratori e/o componenti del consiglio di amministrazione dell’azienda che effettua l’assunzione/trasformazione non devono avere rapporti di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con i soggetti destinatari dell’assunzione/trasformazione del rapporto di lavoro.

per ulteriori informazioni vai al link ttp://www.rc.camcom.gov.it/P42A754C431S163/Bando-per-favorire-l-assunzione-e-stabilizzazione-dei-giovani-nelle-imprese-della-provincia-di-Reggio-Calabria—Edizione-2013.htm oppure scrivi una mail a studioscarfone@libero.it

Chiarimenti ministeriali su certificazione di crediti e rilascio del Durc

Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il decreto 13 marzo 2013 (in G.U. n. 165 del 16 luglio 2013), ha disciplinato le modalità di attuazione dell’art. 13-bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 (conv. da L. n. 94/2012), il quale prevede la possibilità di rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) “in presenza di una certificazione (…..) che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”.

Il meccanismo delineato dal Legislatore e declinato nel D.M. vuole evidentemente superare quelle problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere un DURC attestante la regolarità – in quanto debitrici nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili – sebbene fossero a loro volta creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Con tale meccanismo, pertanto, si è voluto consentire alle imprese in questione di poter utilizzare il DURC per continuare ad operare sul mercato, anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.

 

Oggetto e ambito di applicazione

In base alle disposizioni del D.M. 13 marzo 2013, gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti a rilasciare il DURC alle imprese che hanno ottenuto la certificazione di uno o più crediti nei confronti della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009).

I crediti in questione, vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, devono essere certi, liquidi ed esigibili e “di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati”; quanto alla loro certificazione si rinvia ai contenuti delle circolari già emanate dal Ministero dell’economia e delle finanze (nn. 35 e 36/2012 e nn. 17, 19 e 30/2013).

 

Modalità di rilascio del DURC

Secondo l’art. 2 del D.M., in presenza della certificazione in questione, gli Istituti e le Casse edili devono emettere il DURC “con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, (…..) precisando l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo”.

Trattasi pertanto di una particolare disposizione che consente il rilascio di un DURC attestante la regolarità pur in presenza di mancati versamenti di contributi e/o premi e/o relativi accessori, a condizione della sussistenza di crediti certificati di importo almeno pari alle somme non versate agli Istituti e/o Casse.

Tale specifico Documento è rilasciato “su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati”. Ciò significa che, qualora il DURC debba essere richiesto d’ufficio da parte di una P.A. (v. ML circ. n. 12/2012), il soggetto interessato, nella fase di avvio del singolo procedimento all’interno del quale è prevista tale acquisizione d’ufficio, dovrà dichiarare di vantare crediti nei confronti della pubblica amministrazione per i quali ha ottenuto la certificazione tramite Piattaforma informatica (v. infra) e che conseguentemente il DURC dovrà essere acquisito “ex art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”.

A tal proposito è opportuno precisare che tale certificazione potrà essere esibita direttamente agli Istituti e/o Casse edili, fino alla scadenza del termine assegnato al titolare del credito certificato per sanare una irregolarità contributiva ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007.

In questa ipotesi gli Istituti e/o le Casse edili rilasceranno, ove ne ricorrano le condizioni, un DURC “ex art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012” ancorché non sia stato richiesto esplicitamente dalle stazioni appaltanti.

In entrambe le ipotesi, il soggetto titolare dei crediti certificati deve comunicare gli estremi delle certificazioni di credito (amministrazione che le ha rilasciate, data di rilascio della certificazione, numero di protocollo, importo a credito disponibile, eventuale data del pagamento) ed il codice attraverso il quale potrà essere verificata la certificazione nella Piattaforma informatica.

Tale codice, con validità temporanea, è rilasciato al titolare del credito per consentire l’accesso alla Piattaforma informatica.

Come da indicazioni del MEF, gli Istituti previdenziali e le Casse edili, ai fini del rilascio del Documento, potranno pertanto verificare, per mezzo della predetta Piattaforma e attraverso il codice acquisito, come sopra chiarito, per il tramite dell’amministrazione richiedente ovvero direttamente dall’interessato nella fase di regolarizzazione, l’esistenza di tali certificazioni di credito. La Piattaforma consentirà infatti di produrre un documento informatico attestante l’esistenza del credito certificato nonché la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta e dell’emissione del DURC.

Al riguardo, gli Istituti e le Casse edili concorderanno con l’Ispettorato generale per l’Informatizzazione della Contabilità di Stato le specifiche modalità di avvio di tale procedura.

Si precisa che analogo procedimento trova applicazione nell’ipotesi di richiesta di DURC effettuata direttamente dall’interessato, nei casi espressamente previsti ex art. 90, comma 9 lett. a) e b), del D.Lgs. n. 81/2008, ossia per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare e per la dichiarazione dell’organico medio annuo.

Nelle more dell’avvio del descritto procedimento si ritiene che la verifica verrà effettuata sulla base delle certificazioni rilasciate dalla Piattaforma informatica trasmesse via PEC o esibite, come richiesto dall’art. 2 del D.M. 13 marzo 2013 ai fini del rilascio del DURC, sotto la responsabilità anche penale del soggetto titolare del credito certificato, agli Istituti e/o alle Casse edili nel termine assegnato per la regolarizzazione ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007.

Questi ultimi acquisiranno, tramite PEC, direttamente dall’amministrazione certificatrice, la conferma dell’esistenza e della validità della certificazione.

Va poi chiarito che la disciplina contenuta all’art. 13-bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012, pur rivestendo un carattere di specialità rispetto alle disposizioni che regolano il rilascio del DURC, non rappresenta una deroga alle vigenti disposizioni introdotte dall’art. 31, comma 5, del D.L. n. 69/2013, che stabilisce che il Documento sia considerato valido per la durata di 120 giorni dalla data del rilascio.

 

DURC “ex art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”

Il DURC rilasciato dagli Istituti e/o dalle Casse edili è un Documento che conterrà esplicitamente i seguenti elementi:

– dicitura di emissione “ex art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”;

– importo dei debiti contributivi/assicurativi, con indicazione dell’Istituto e/o della Cassa nei cui confronti sussistono i debiti stessi nonché il loro ammontare complessivo disponibile;

– gli estremi della/delle certificazioni comunicate al momento di richiesta del DURC, con indicazione di ciascun importo nonché dell’ammontare complessivo disponibile;

– eventuale data del pagamento dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

 

Modalità di utilizzo del DURC “ex art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”

Il DURC in questione “può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge”, ivi compresa pertanto la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006.

Nell’ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica esclusivamente la procedura di intervento sostitutivo di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, rispetto alla quale si rinvia ai chiarimenti già forniti da questa amministrazione con circ. n. 3/2012.

Giova evidenziare, inoltre, che il Decreto Ministeriale in trattazione, al comma 3 dell’art. 3, ha ampliato le ipotesi di intervento sostitutivo disciplinato dall’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 ed espressamente richiamato al comma 2 dell’art. 3 del medesimo D.M. La predetta norma, infatti, ha esteso il potere sostitutivo della stazione appaltante anche alle ipotesi delle erogazioni a carico delle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti titolari dei crediti certificati.

Con tale ultima disposizione il Legislatore ha voluto fissare, in modo positivo, il principio per il quale la pubblica amministrazione, ove tenuta ad effettuare un pagamento a favore di un terzo, è obbligata previamente a garantire la copertura del debito evidenziato nel DURC.

In tal modo, dunque, l’operatività dell’istituto cessa di essere limitata alle somme dovute come corrispettivo di lavori e prestazioni nell’ambito della contrattualistica pubblica.

La previsione di cui sopra, peraltro, ha trovato conferma definitiva in via generale nell’art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) che, al comma 8-bis, ha stabilito l’applicazione dell’istituto dell’intervento sostitutivo in caso di irregolarità accertata con il DURC acquisito al fine dell’effettuazione di erogazioni a titolo di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all’art. 1, comma 553, della L. n. 266/2005. Gli Istituti previdenziali e le Casse edili, con proprie determinazioni definiranno il procedimento amministrativo in base al quale le predette disposizioni dovranno trovare applicazione.

Inoltre, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.M. 13 marzo 2013, il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del DURC può validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione, “solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul DURC (…..), comprovata da DURC aggiornato da esibirsi alla banca o all’intermediario finanziario (…..)”.

Pertanto, la possibilità di utilizzare la certificazione del credito per effettuarne una cessione ovvero ottenerne una anticipazione è comunque subordinata alla preventiva soddisfazione di un eventuale debito contributivo, comprovata dall’esibizione, a cura del titolare della certificazione, di un DURC aggiornato che attesti la reale situazione nei confronti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili.

In caso di cessione o anticipazione il soggetto titolare dei crediti certificati deve, quindi, richiedere comunque un nuovo DURC da esibire obbligatoriamente alla banca o all’intermediario finanziario e nel quale gli Enti tenuti al rilascio attesteranno la situazione contributiva alla data di conclusione dell’istruttoria per il rilascio del DURC stesso.

Nel caso in cui persista l’irregolarità contributiva il decreto stabilisce che l’impresa o il datore di lavoro, contestualmente alla cessione o all’anticipazione, devono sottoscrivere apposita delegazione di pagamento alla banca o all’intermediario finanziario ai sensi dell’art. 1269 cod. civ. “per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo”, eventualmente anche ai fini dell’estinzione parziale di quest’ultimo qualora l’importo riconosciuto risulti inferiore al debito contributivo.

* * *

Da ultimo si precisa che, data la sostanziale permanenza della situazione debitoria nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili, gli stessi conservano tutte le facoltà inerenti il potere sanzionatorio e di riscossione coattiva previste in caso di inadempimento dei versamenti contributivi.

Invio entro il 25 ottobre il modello 730-Situazioni particolari

Il CAF o il professionista abilitato entro il 25 ottobre deve trasmette in via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni modello 730-Situazioni particolari elaborate.
Il CAF o il professionista abilitato deve conservare le dichiarazioni, i relativi prospetti di liquidazione e i 730-1 con le scelte effettuate dai contribuenti fino al 31 dicembre 2015.

Mod. 730/2013 integrativo

Tutti i lavoratori dipendenti o pensionati o redditi assimilati a lavoro dipendente che hanno presentato il Mod. 730/2013, mediante il sostituto d’imposta o il CAF/professionista abilitato, entro le scadenze ordinarie ed hanno riscontrato nella suddetta dichiarazione errori ed omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito possono presentare ad un CAF o ad un professionista abilitato il modello 730/2013 integrativo.

E’ possibile procedere con l’integrazione anche nei seguenti casi:

a)    integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta;

b)    integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata.

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Al via Smart&Start il nuovo progetto di invitalia che sostiene progetti imprenditoriali

Al via Smart&Start il nuovo progetto di invitalia che sostiene progetti imprenditoriali a carattere fortemente innovativo, promossi da nuove imprese ubicate nel Mezzogiorno.

>> SMART prevede contributi a copertura dei costi di gestione dei primi anni di attività, per le nuove imprese ubicate in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, che propongono modelli di business innovativi sotto il profilo organizzativo o produttivo, oppure orientati a raggiungere nuovi mercati o a intercettare nuovi fabbisogni.

>> START prevede contributi a sostegno delle spese di investimento iniziali, per le nuove imprese ubicate in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia che intendono operare nell’economia digitale e/o valorizzare economicamente i risultati della ricerca, pubblica e privata.

I due incentivi – Smart e Start – sono cumulabili, fino ad un massimo di 500.000 € in quattro anni, per ogni impresa beneficiaria.
Gli incentivi sono rivolti alle società di piccola dimensione, costituite da meno di sei mesi.

Per richiedere le agevolazioni non è però necessario aver già costituito la società: possono accedere a Smart&Start anche “team” di persone fisiche in possesso di una business idea. La costituzione della nuova società sarà richiesta solo dopo l’approvazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.

Smart&Start non è un bando: le domande verranno esaminate secondo l’ordine cronologico di invio, non è prevista una graduatoria, né una data ultima per la loro presentazione.

Smart&Start quindi opera esclusivamente nelle regioni del Mezzogiorno d’Italia.

SMART è attiva in tutti i comuni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e nei territori ammessi ex art. 107.3.c) del TFUE della regione Sardegna.

START: è attiva esclusivamente nelle regioni dell’obiettivo “Convergenza”: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Le domande di agevolazione potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 di oggi, in modalità paperless. La domanda dovrà includere il piano di impresa.

Non saranno accettate domande in forma cartacea.

Per accedere alle agevolazioni è necessario:

registrarsi sul sito dedicato
compilare online la domanda
inviare telematicamente la domanda, utilizzando la firma digitale
Ad ogni domanda così inviata sarà attribuito un protocollo elettronico.

Chi ha i requisiti per accedere sia agli incentivi START sia agli incentivi SMART, potrà presentare un’unica domanda.

I fac simile delle domande di ammissione sono disponibili nell’area Download di SMART e di START, insieme alla relativa Guida alla compilazione.

Nel dettaglio:

SMART

Le agevolazioni SMART prevedono contributi a fondo perduto per la copertura di costi di gestione aziendali, sostenuti nei 48 mesi successivi alla presentazione della domanda.

Possono accedere alle agevolazioni SMART le società di piccola dimensione, costituite da non più di sei mesi e ubicate in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Le società devono proporre un modello di business innovativo sotto il profilo organizzativo o produttivo, oppure orientato a raggiungere nuovi mercati o a intercettare nuovi fabbisogni, anche sociali e ambientali.

Ogni società può ricevere un contributo annuo fino a 50.000 euro, per un ammontare complessivo fino a 200.000 euro in quattro anni.
Per le domande presentate da “start-up innovative” il contributo complessivo può essere elevato fino a un importo massimo di 300.000 euro.

Il contributo è pari ad una percentuale, variabile tra il 15% e il 35%, dei costi annualmente sostenuti per: oneri finanziari, personale dipendente, canoni di affitto, canoni di leasing e ammortamento di impianti, attrezzature e macchinari tecnologici e tecnico-scientifici.

IMPORTANTE: una società che vuole accedere agli incentivi “SMART” può richiedere anche le agevolazioni “START”, se ne ha i requisiti.

START

Le agevolazioni START prevedono contributi a fondo perduto e servizi di tutoring a sostegno di programmi di investimento.

Possono accedere alle agevolazioni START le società di piccola dimensione, costituite da non più di sei mesi e ubicate in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia.

Le società devono proporre un piano di impresa nel settore dell’economia digitale, o basato su programmi di investimento per valorizzare economicamente i risultati della ricerca, pubblica e privata.

Ogni società può ricevere un contributo fino ad un massimo di 200.000 euro comprensivo dei servizi di tutoring tecnico-gestionale.

Il contributo è pari al 65% delle spese per investimenti; tale percentuale è elevabile fino al 75% per le società costituite esclusivamente da giovani (under 36) e/o da donne.

IMPORTANTE : una società che vuole accedere agli incentivi START può richiedere anche le agevolazioni SMART, se ne ha i requisiti.

http://www.smartstart.invitalia.it

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intervalli temporali fra due contratti a termine… 10 e 20 giorni… 20 e 30 giorni… 60 e 90 giorni?!?!

Sono pervenuti a questo Ministero una serie di quesiti in ordine ai profili interpretativi della disposizione di cui all’art. 7, comma 1, lett. c) del D.L. n. 76/2013 convertito dalla legge n. 99/2013 sostitutivo dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 368/2001 in materia di intervalli temporali fra due contratti a termine.

Più specificatamente si chiede se gli accordi stipulati da parte della contrattazione collettiva anche aziendale che avevano ridotto la durata degli intervalli a 20 e 30 giorni – in deroga alla precedente formulazione del predetto art. 5, comma 3 che prevedeva una durata “ordinaria” di 60 e 90 giorni dei citati intervalli – conservino ancora la loro efficacia o siano stati superati dal nuovo dettato normativo.

Al riguardo si precisa che i predetti accordi vanno necessariamente contestualizzati nel quadro normativo previgente, che aveva allungato notevolmente la durata degli intervalli fra due contratti a termine e sono intervenuti a “flessibilizzare” la disciplina al momento vigente entro i limiti legali consentiti e cioè di 20 e 30 giorni in relazione alla durata infrasemestrale o ultrasemestrale dei relativi contratti.

Appare però evidente che tale regolamentazione contrattuale, allora di miglior favore, appare oggi superata a seguito del più recente intervento normativo che ha ridotto “in via ordinaria” lo spazio temporale tra due contratti a 10 e 20 giorni, superando – e in qualche modo “vanificando” – gli interventi di flessibilizzazione già posti in essere ed inevitabilmente legati a minimi di durata legale dell’interruzione (20 e 30 giorni) superiori agli attuali periodi normativamente previsti.

Quanto invece agli accordi collettivi stipulati a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. n. 76/2013 convertito dalla legge n. 99/2013, questi ultimi potranno validamente prevedere una riduzione o addirittura un azzeramento dei predetti intervalli di 10 e 20 giorni nelle ipotesi definite dalla disciplina pattizia con effetti “normativi” nei confronti di tutti i soggetti rientranti nel campo di applicazione dei citati accordi.

Resta ovviamente fermo che la contrattazione collettiva, nell’ambito della sua autonomia, possa prevedere intervalli anche di maggior durata ma, stante la valenza della previsione normativa in esame, tali disposizioni non potrebbero che produrre effetti sul piano “obbligatorio” e quindi esclusivamente nei confronti delle parti stipulanti.

vedi nota n.5426 del Ministero del Lavoro del 4 ottobre 2013, n. 5426

INPS: Istruzioni operative per l’erogazione in unica soluzione dell’indennità ASpI e mini-ASpI per il lavoro autonomo

In data 8 giugno 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 133 il decreto n. 73380 del 29 marzo 2013 (Allegato 1) emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministero dell’economia e delle finanze.

Il decreto ministeriale attua le disposizioni di cui all’art. 2, comma 19 della legge 28 giugno 2012, n. 92 il quale – in via sperimentale e nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 – prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI possa richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi del relativo trattamento non ancora percepiti, al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.

Con la presente circolare si forniscono pertanto le istruzioni relative al decreto in argomento.

 

1. Ambito di applicazione

Ai sensi dell’articolo 1 del citato decreto 29 marzo 2013, n. 73380 sono destinatari dell’intervento i lavoratori beneficiari dell’indennità mensile ASpI o mini-ASpI che intendono:

– intraprendere un’attività di lavoro autonomo;

– avviare un’attività di auto impresa o di micro impresa;

– associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente;

– sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI;

– intraprendere attività di collaborazione a progetto ovvero di co.co.co. svolta con committente diverso dal datore di lavoro con cui è cessato il rapporto di lavoro – che ha determinato il diritto all’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI – ovvero diverso da eventuali società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del cod. civ.

Al fine di fornire chiarimenti in merito alle suddette attività che possono costituire presupposto per la richiesta di anticipazione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI, si forniscono alcune precisazioni.

Per attività di lavoro autonomo si intende l’esercizio di arti o professioni che comporti l’assoggettamento all’obbligo di iscrizione ad un regime assicurativo diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti.

Per l’attività di auto impresa o di micro impresa, si richiamano le disposizioni contenute rispettivamente nel D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 e nel decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 (Allegato 2).

Anche in questi casi il beneficiario deve essere assoggettato ad un regime assicurativo obbligatorio diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti.

Con particolare riferimento all’Associazione in cooperativa di lavoro, con la quale il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato, si precisa che il presente beneficio è alternativo a quello previsto dall’art. 2, comma 10-bis della legge n. 92/2012, introdotto dall’art. 7, comma 5, lett. b) del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 99 che ad ogni buon conto si riporta:

“Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative”.

 

2. Istruzioni operative, aspetti procedurali e contabili

La prestazione consiste nella liquidazione in unica soluzione dell’indennità ASpI o mini-ASpI spettante ma non ancora percepita.

 

2.1. Domanda

I lavoratori che intendono avvalersi della liquidazione in unica soluzione della prestazione di ASpI o mini-ASpI devono inoltrare all’INPS specifica domanda entro la fine del periodo di fruizione della prestazione ASpI o mini-ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o parasubordinata o dell’associazione in cooperativa.

Ai fini della presentazione della domanda di anticipazione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI, si richiama l’attenzione sul disposto di cui all’art. 2, comma 17 delle legge n. 92/2012 e sulle relative istruzioni fornite con la circolare INPS n. 142 del 18 dicembre 2012.

In particolare si ricorda che, ai sensi del sopra richiamato art. 2, comma 17, in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario della prestazione deve informare l’INPS – a pena di decadenza dall’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI – entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.

Posto quanto sopra, qualora l’attività autonoma, l’attività di auto impresa o di micro impresa o parasubordinata o l’associazione in cooperativa sia iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI, la domanda intesa ad ottenere l’anticipazione delle predette prestazioni deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI.

Il termine dei 60 giorni riconosciuto per la domanda di anticipazione della prestazione non esime dal rispetto del termine previsto a pena di decadenza dal sopra citato art. 2, comma 17, della legge n. 92/2012.

Per coloro che siano già beneficiari della indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI ed abbiano altresì – alla data di pubblicazione della presente circolare – già avviato una attività di lavoro autonomo, un’attività di auto impresa o di micro impresa o un’attività parasubordinata o si siano associati in cooperativa, il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di anticipazione decorrerà dalla data di pubblicazione della presente circolare.

Si precisa, altresì, che laddove il soggetto interessato sia divenuto beneficiario dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI in misura ridotta per un importo pari all’80% dei proventi preventivati per lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma di cui al comma 17 del richiamato art. 2, la prestazione verrà erogata in misura intera.

Per quanto concerne le modalità di presentazione della domanda di anticipazione delle predette prestazioni, si fa presente che detta domanda, recante la specificazione dell’attività da intraprendere o sviluppare, dovrà essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso una delle seguenti modalità:

– via WEB tramite sportello del cittadino accessibile dall’utente nei servizi on-line dell’Istituto;

– tramite Patronato/intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto;

– tramite Contact Center Multicanale INPS-INAIL telefonando gratuitamente al numero 803164 da rete fissa o al numero 06-164164 a pagamento da rete mobile secondo il proprio piano tariffario.

Nel corso della trasmissione della domanda di anticipazione:

– ai lavoratori che risultano già beneficiari di prestazione ASpI o mini-ASpI verranno richieste le sole informazioni necessarie alla definizione della domanda di anticipazione;

– ai lavoratori che non risultano ancora beneficiari di prestazione ASpI o mini-ASpI verrà richiesto in automatico di compilare domanda di indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI; effettuato l’invio della predetta domanda, sarà possibile compilare ed inoltrare la domanda di anticipazione della prestazione richiesta.

Come di consueto, all’istanza è attribuito un numero di protocollo informatico. Nel caso di specie esso si impone anche ai fini del rispetto del limite di spesa, citato in premessa, di cui all’ultimo periodo dell’art. 2 del decreto in argomento.

 

2.2. Documentazione

Secondo quanto disposto dall’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità per il 2012), nei rapporti con gli Organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del predetto decreto.

Posto quanto sopra, ai fini che qui interessano, l’istanza intesa ad ottenere l’anticipazione della prestazione di ASpI o mini-ASpI dovrà, pertanto, contenere quanto di seguito indicato.

Nei casi in cui, per l’esercizio dell’attività che dà titolo a richiedere l’anticipazione, sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione ad albi professionali o di categoria, dovrà essere dichiarato il rilascio dell’autorizzazione ovvero l’iscrizione agli albi medesimi unitamente alla indicazione degli estremi per la successiva verifica. Per quanto concerne l’attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere attestata l’avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di commercio unitamente alla indicazione degli estremi per la successiva verifica.

Più in particolare, in attuazione delle norme citate, per quanto concerne le attività maggiormente ricorrenti si riportano di seguito – a mero titolo esemplificativo – le modalità attraverso cui è possibile certificare l’avvio di attività lavorativa in forma autonoma:

– per le attività commerciali, è possibile fare riferimento agli estremi della Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.) o, laddove prevista per legge, alla richiesta di autorizzazione formulata al comune competente per territorio o agli estremi dell’autorizzazione già rilasciata;

– per gli agenti e rappresentanti di commercio e per i mediatori, è possibile fare riferimento oltre che agli estremi della Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.) all’iscrizione nel registro delle imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure all’iscrizione nel Repertorio economico amministrativo (R.E.A.).

– per l’attività artigiana, è possibile fare riferimento oltre che agli estremi della Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.) all’iscrizione nell’Albo imprese artigiane, tenuto dalle Commissioni provinciali per l’artigianato, che operano presso le Camere di commercio;

– per le attività professionali, è possibile fare riferimento all’iscrizione all’albo, comprovata da dichiarazione sostitutiva di certificazione;

– per l’attività di lavoro associato in cooperativa, è possibile produrre gli estremi dell’iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio, nonché dell’iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di commercio, lo stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata.

Per le attività per le quali non esista l’albo o non sia obbligatoria l’iscrizione, come pure nei casi di attività commerciali per le quali sia stata chiesta ma non ancora rilasciata la relativa autorizzazione, la domanda di anticipazione deve essere corredata dalla documentazione o da ogni altro elemento che attesti l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività che dà titolo a richiedere l’anticipazione (numero di partita IVA, contratto di affitto, utenze, ecc. iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 1, comma 26 della legge n. 335/1995) ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del decreto interministeriale n. 73380/2013.

Laddove per l’esercizio dell’attività denunciata sia prescritta autorizzazione amministrativa del comune o dell’Autorità di P.S., è possibile fare riferimento alla richiesta dell’autorizzazione o, se già conseguita, agli estremi dell’autorizzazione medesima.

 

2.3. Erogazione della prestazione

Ai fini dell’erogazione della prestazione le Strutture dell’Istituto dovranno accertare preventivamente la sussistenza in capo ai richiedenti di una indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI oppure del diritto a fruire dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI.

Accertata la sussistenza dell’indennità oppure riconosciuto il diritto all’indennità, le Strutture dovranno accertare – basandosi sull’idoneità degli elementi forniti nella domanda mediante dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 o sull’idoneità della documentazione prodotta – se i richiedenti abbiano titolo ad ottenere l’anticipazione. In caso positivo, in procedura informatica DSWeb verrà posta la corrispondente prestazione mensile di ASpI o mini-ASpI con il “codice di stato” “D” (Definita), con decadenza impostata al giorno di presentazione della domanda di anticipazione.

Le Strutture territoriali, quindi, dovranno procedere alla determinazione dell’importo da corrispondere a titolo di anticipazione erogando in un’unica soluzione i ratei spettanti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di anticipazione e il termine di spettanza dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI, detraendo i ratei già eventualmente pagati nello stesso periodo. La procedura DSWEB provvederà in automatico al calcolo dell’importo da mettere in pagamento, secondo le istruzioni riportate nel paragrafo 2.6 della presente circolare.

L’erogazione dell’anticipazione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI potrà avvenire:

– mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;

– mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.

Secondo le vigenti disposizioni di legge, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi i 1.000 euro.

Si sottolinea che per il periodo di trattamento anticipato non spettano le prestazioni accessorie e cioè ANF e contribuzione figurativa.

Si precisa, infine, che in tutte le ipotesi di fruizione dell’indennità ASpI o mini-ASpI, se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, un rapporto di lavoro subordinato, l’importo della prestazione anticipata compete alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.

 

2.4. Restituzione della prestazione anticipata in caso di rioccupazione

Nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata, l’indennità anticipata dovrà essere restituita. Al riguardo, stante le disposizioni di cui all’art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 76/2013 convertito in legge n. 99/2013, la struttura territoriale procederà ad effettuare i controlli, tramite UNILAV, sulla instaurazione di rapporti di lavoro subordinati.

 

2.5. Istruzioni contabili

Gli oneri derivanti dalle liquidazioni anticipate delle prestazioni in argomento, essendo posti a carico dello Stato, devono essere rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAU.

Pertanto, ai fini della rilevazione contabile degli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 2, comma 19 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono stati istituiti i seguenti conti:

– GAU30170 – per l’anticipata liquidazione della prestazione ASpI;

– GAU30171 – per l’anticipata liquidazione della prestazione mini-ASpI.

Il conto di debito, appositamente istituito, è GAU10171.

Eventuali riaccrediti devono essere rilevati al conto GPA10031 ed evidenziati, nell’ambito del relativo partitario, con il codice bilancio di nuova istituzione “03118 – Somme non riscosse dai beneficiari – anticipata liquidazione ASpI e mini-ASpI, art. 2, comma 19, L. n. 92/2012”.

Eventuali recuperi delle prestazioni in questione devono essere imputati al conto GAU24170 e GAU24171, di nuova istituzione e al conto GAU 00030, già esistente.

I recuperi imputati ai suddetti conti GAU24170 e GAU24171 sono evidenziati, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”. Le partite relative che al termine dell’esercizio risultino ancora da definire vengono imputate, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla stessa procedura, al conto esistente GAU00030.

A tal fine, le partite in questione sono contraddistinte dal codice di bilancio di nuova istituzione “01120 – Recupero indennità ASpI e mini-ASpI anticipate, art. 2, comma 19, L. n. 92/2012”.

Tale codice bilancio, con la denominazione di seguito riportata deve essere utilizzato anche per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili: “01120 – Indennità ASpI e mini-ASpI anticipate, art. 2, comma 19, L. n. 92/2012”.

Nell’Allegato 3 è riportata la variazione al Piano dei conti.

 

2.6. Procedura di liquidazione

La procedura DSWeb, è stata integrata con le seguenti funzioni finalizzate alla gestione delle domande di anticipazione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI:

– Ricezione delle domande pervenute via web:

– a questo fine sarà possibile visualizzare e acquisire in DsWeb, con le consuete modalità, le domande pervenute selezionando il link Domande Internet e successivamente Domande provenienti da Sportello virtuale – Domande – Domande ASpI, mini-ASpI e mini-ASpI 2012 da Sportello del Cittadino.

Le domande in questione saranno contrassegnate da Tipo Domanda “AntASPI” e “AntMiniASPI”; per facilitare la selezione di un data tipologia è stata aggiunta la possibilità di ordinare le liste di domande pervenute anche in funzione del Tipo domanda.

Sarà possibile acquisire in DsWeb le istanze per cui è presente la domanda di ASpI o mini-ASpI di riferimento e la stessa non presenta sospensioni a cavallo della data di avvio dell’attività autonoma.

– Variazione e istruttoria delle domande di Anticipazione ASpI e mini-ASpI: l’applicazione provvederà ad eseguire in automatico i controlli relativi ai termini di presentazione della domanda e allo stato della domanda di ASpI o mini-ASpI di riferimento. In caso di accoglimento dell’istanza verrà prospettato il periodo di prestazione spettante.

– Calcolo e pagamento dell’indennità anticipata:

– dal Menù Pagamenti dell’applicazione DsWeb, selezionando Pagamento Aspi-MiniAspi sarà possibile procedere prima alla simulazione di calcolo della prestazione spettante e quindi al pagamento effettivo della prestazione.

– Gestione degli eventuali casi di rioccupazione:

– in caso di rioccupazione del lavoratore che abbia già fruito dell’anticipazione, è possibile acquisire in DsWeb i dati relativi a tale evento; successivamente sarà possibile richiedere il calcolo degli importi dovuti dal lavoratore a titolo di restituzione.

 

3. Monitoraggio

L’art. 2, comma 19 della legge di riforma dispone che la corresponsione dell’anticipazione dell’indennità ASpI e mini-ASpI è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 24, comma 27 del D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011.

In proposito l’art. 5 del decreto interministeriale in esame prevede che l’INPS provveda al monitoraggio degli oneri derivanti dal riconoscimento dell’anticipazione suddetta ai soggetti beneficiari trasmettendo le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Vedi circolare INPS n.145 del 9 ottobre 2013