Giusta causa di licenziamento per dipendente di banca infedele

Un direttore di banca che avverte un cliente degli accertamenti disposti a suo carico da parte dell’Autorità giudiziaria può incorrere nel licenziamento per giusta causa. La Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 settembre 2014, n. 19612, conferma l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale del concetto di “giusta causa” rispetto al caso riguardante la direttrice di una filiale di Intesa Sanpaolo S.p.A., licenziata in via disciplinare per aver riferito, ad un cliente della filiale da lei diretta, della richiesta di accertamenti bancari sul suo conto e disposti dall’A.G. Cassazione civile – Sentenza 17 settembre 2014, n. 19612.

Giustificato il licenziamento del malato “seriale”

E’ giustificato il licenziamento del dipendente che è sistematicamente assente dal lavoro per malattia, non garantendo in tal modo la continuità e proficuità della prestazione lavorativa.
Con la sentenza del 4 settembre 2014, n. 18678, la Corte di Cassazione sanziona il comportamento assenteista del lavoratore che strategicamente lega le assenze al giorno di riposo o al turno di notte, compromettendo in tal modo l’organizzazione aziendale.

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Dal modello CUD alla nuova Certificazione Unica

Grandi novità per i redditi maturati nel 2014: andranno dichiarati nella nuova certificazione unica, che dell’anno prossimo sostituirà il CUD.
Il nuovo modello interesserà tutti i redditi corrisposti nel 2014: non solo, quindi, quelli di lavoro dipendente e assimilati, ma anche quelli finora certificati in forma libera. Quindi riceveranno la nuova certificazione, oltre i lavoratori dipendenti e percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente, anche lavoratori autonomi, percettori di provvigioni e percettori di redditi diversi soggetti a ritenuta, a titolo d’acconto o di imposta.
Uno dei cambiamenti più rilevanti, inoltre, riguarda i tempi entro i quali i sostituti dovranno consegnare la nuova certificazione ai sostituiti. Infatti il termine originariamente stabilito per il 28 febbraio, viene fatto slittare al 7 marzo.
La novità consiste nel fatto che non saranno più tollerati i ritardi nella consegna poiché, altra novità, il modello deve essere trasmesso telematicamente al fisco entro il termine ultimo previsto. Eventuali errori, possono essere sanati entro 5 giorni dalla scadenza con la precisazione che il mancato invio telematico sarà punito con una sanzione amministrativa di 100 euro.

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scadenza versamento dei contributi per lavoro domestico 3 trimestre 2014

foto (3)Domani, venerdì 10 ottobre, è l’ultimo giorno per pagare i contributi dovuti per il personale domestico, relativi al periodo luglio-settembre 2014.

Il pagamento, esso può essere effettuato, a scelta, con uno dei seguenti mezzi:

1) online sul sito Internet http://www.inps.it, utilizzando la carta di credito attraverso il “Portale dei Pagamenti”, al quale si accede tramite la sezione dei Servizi OnLine nella homepage del sito;

2) utilizzando il bollettino MAV – Pagamento mediante avviso – inviato dall’Inps o generato attraverso il sito Internet http://www.inps.it, accedendo al Portale dei pagamenti – Lavoratori domestici – Entra nel servizio, pagabile senza commissione presso le banche oppure presso gli uffici postali, con addebito della commissione;

3) chiamando il Contact Center – numero gratuito 803164 per le chiamate da rete fissa e 06164164 da telefono cellulare secondo la tariffazione stabilita dal proprio gestore – e utilizzando la carta di credito;

4) rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche” – Il pagamento è disponibile, senza necessità di supporto cartaceo:

  • presso le tabaccherie che espongono il logo “Servizi Inps”;
  • presso gli sportelli bancari di Unicredit Spa;
  • tramite il sito Internet del gruppo Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio di Banca online;
  • presso tutti gli sportelli di Poste Italiane, con le modalità previste per il circuito Reti Amiche.

Si ricorda che, qualunque sia la modalità scelta, utilizzando il codice fiscale del datore di lavoro e il codice rapporto di lavoro, viene calcolato l’importo complessivo per il trimestre in scadenza, sulla base dei dati comunicati all’assunzione o successivamente variati con l’apposita comunicazione.

I relativi dati (ore lavorate, retribuzione, settimane) e il conseguente importo, calcolato automaticamente, possono sempre essere modificati:

  • dichiarando i dati da sostituire all’operatore, se il pagamento avviene tramite Reti Amiche o Contact Center;
  • utilizzando la procedura a disposizione sul sito Internet per pagamenti online o per generare un nuovo MAV stampabile.

Agevolazioni per le imprese che assumono

Con il “Programma Garanzia Giovani” lo Stato italiano ha definito e sviluppato una strategia articolata su un insieme di azioni.

Una di queste azioni è costituita dalla previsione, nel limite di risorse determinate, di un incentivo per le assunzioni di giovani con specifici requisiti.

Con decreto direttoriale dell’8 agosto 2014 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha disciplinato il suddetto incentivo, prevedendo – tra l’altro – che esso sia gestito dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

L’incentivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, e spetta per l’assunzione di giovani registrati al Programma “Garanzia Giovani” (giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni cosiddetti NEET  – Not [engaged  in] Education, Employment or Training).

Il bonus, che quindi viene erogato dall’Inps, varia da un minimo di 1.500 euro per il contratto inferiore a 12 mesi a un massimo di 6.000 euro per l’attivazione di un contratto a tempo indeterminato.

L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 – giorno successivo  alla pubblicazione del decreto direttoriale nella sezione legale del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – al 30 giugno 2017.

L’incentivo spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.

L’incentivo non spetta per i rapporti di apprendistato, di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.

In caso di rapporto a tempo parziale gli importi sono proporzionalmente ridotti: l’importo spettante si ottiene moltiplicando l’importo pieno per la percentuale che indica l’orario parziale rispetto all’orario normale.

L’incentivo è autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze; allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse – prima di effettuare l’eventuale assunzione o trasformazione – il decreto direttoriale prevede un particolare procedimento per la presentazione dell’istanza.

Per i rapporti di lavoro agricolo la misura dell’incentivo è subordinata alla circostanza che la prestazione lavorativa si svolga senza soluzione di continuità.

L’incentivo è subordinato:

  • alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:

–  l’adempimento degli obblighi contributivi;

–  l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

–  il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle   organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

 

  • all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012;

 

  • alla circostanza che il relativo importo non superi i limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato cosiddetti “de minimis”, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore (illustrati recentemente con la circolare n. 102 del 3 settembre 2014).

Ai sensi dell’art. 7, co. 3, del decreto, l’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione, siano essi di natura economica o contributiva.

In considerazione del carattere inderogabile della normativa previdenziale, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione della “garanzia giovani” e di sgravi contributivi in senso stretto (es.: sgravi per l’assunzione di disoccupati da almeno 24 mesi ex art. 8, co. 9, l. 407/1990, sgravi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ex l. 223/1991, sgravi ex art. 4, commi da 8 a 11, l. 92/2012), dovranno essere applicati gli sgravi in senso stretto; laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione della “garanzia giovani”  e di altri benefici non contributivi in senso stretto – anche se concretamente fruibili mediante conguaglio nelle denunce contributive (es.: benefici per l’assunzione di giovani genitori ex Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010,  di giovani tout court ex art. 1 dl 76/2013) – il datore di lavoro potrà scegliere quale incentivo chiedere.