rivalutazione TFR Ottobre 2013
Il coefficiente di rivalutazione per il trattamento di fine rapporto relativamente al periodo 15 ottobre 2013 – 14 novembre 2013 è stabilito nella misura di 1,672535.
Sigarette elettroniche ed i divieti di fumo nei locali pubblici
L’Associazione bancaria italiana ha avanzato richiesta di interpello per conoscere se, a parere della Commissione, interpelli del Ministero del Lavoro, la normativa sul divieto di fumo sia estensibile anche alle c.d. “sigarette elettroniche”; in particolare ha richiesto se, alla luce delle informazioni scientifiche disponibili secondo cui le sigarette elettroniche con nicotina presentano potenziali livelli di assunzione per i quali non è possibile escludere rischi per la salute, il divieto di fumo, di cui alla legge n. 3/2003 debba essere esteso anche a tali dispositivi elettronici.
La Commissione, in analogia all’orientamento europeo esistente – richiamato anche dal parere n. 34955/CSC6 del 26 settembre 2012 dell’Istituto superiore di sanità – considera le sigarette elettroniche fuori dal campo di applicazione della direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco – in quanto non contenenti tabacco – ritiene che, in mancanza di una specifica previsione normativa, non sia applicabile alle sigarette elettroniche il divieto di fumo previsto dall’art. 51 della legge n. 3/2003 a tutela della salute dei non fumatori. (Vedi interpello 24/10/2013, n. 15)
chiarimenti INPS sull’indennità una tantum per i co.co.pro.
Con la circolare 14 marzo 2013, n. 38 sono state impartite istruzioni relative alla nuova disciplina dell’indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto c.d. “co.co.pro.” (articolo 2, commi 51-56 della legge 28 giugno 2012, n. 92), riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Con messaggio 22 maggio 2013, n. 8355, nelle more dell’implementazione della procedura informatizzata per l’istruttoria e la liquidazione delle domande, sono stati forniti i primi chiarimenti per procedere alla liquidazione della prestazione, il cui anno di riferimento è il 2013, mediante la procedura pagamenti vari.
Reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Il requisito reddituale di cui all’articolo 2, comma 51, lettera b) della legge n. 92/2012, come già precisato nel punto 1.2 della circolare n. 38/2013, deve intendersi come reddito lordo conseguito in qualità di collaboratore coordinato e continuativo di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Tale reddito è visualizzabile accedendo dall’area “Assicurato pensionato” della home page Intranet nella funzione di “Rendicontazione della gestione separata” sotto la voce “imponibile”. Ovviamente sarà utile visualizzare i dettagli per accertare che tale reddito derivi da una collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Periodi di tutela della maternità.
Nell’ipotesi in cui il collaboratore coordinato e continuativo a progetto abbia beneficiato, per i periodi di tutela della maternità (interdizione anticipata e posticipata, astensione obbligatoria e congedo parentale) della relativa prestazione, quest’ultima concorrerà al computo del requisito reddituale in esame. Più precisamente la prestazione deve essere computata – sulla base dell’applicazione nella Gestione separata del criterio di cassa – nell’anno solare nel quale è corrisposta al collaboratore a progetto.
Si precisa, inoltre, che i contributi figurativi per i periodi di tutela della maternità, relativamente al rapporto di collaborazione, essendo equiparati alla contribuzione effettiva da lavoro, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del requisito contributivo.
L’importo della suddetta prestazione, oltre alla consultazione del CUD, è rinvenibile:
– accedendo da Servizi – Accesso alle applicazioni EAP (ex ? AS/400) – Prestazioni di malattia, maternità, L. n. 104/1992 – opzione 5 prestazioni lavoratori parasubordinati.
Contratti di collaborazione stipulati con la pubblica amministrazione.
Continuano a pervenire quesiti da parte delle Sedi in merito alla possibilità di concedere l’indennità in esame ai collaboratori della pubblica amministrazione.
Come è noto, l’articolo 2, comma 51, della legge n. 92/2012, riconosce la prestazione ai soli collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003.
In particolare, il suddetto articolo 61, comma 1, del decreto legislativo prevede che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici (c.d. collaboratori a progetto), e l’articolo 1, comma 2, del decreto medesimo dispone espressamente che lo stesso non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ribadisce che non è possibile concedere l’indennità in esame in ragione di un’attività di collaborazione svolta presso una pubblica amministrazione.
Conseguentemente, ai fini del soddisfacimento del requisito dei mesi accreditati presso la Gestione separata, non devono essere considerati i contributi versati per contratti di collaborazione stipulati con la pubblica amministrazione.
Periodo ininterrotto di disoccupazione di almeno due mesi.
L’articolo 2, comma 51, della legge n. 92/2012 prevede tra i requisiti richiesti in via congiunta per il riconoscimento della prestazione un periodo ininterrotto di almeno due mesi di disoccupazione nell’anno precedente.
E’ stato richiesto se tale periodo di disoccupazione debba essere non indennizzato e se la percezione dell’indennità di disoccupazione sia ostativa al soddisfacimento del requisito in esame.
Al riguardo, si precisa che il requisito relativo al periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi deve essere inteso come periodo di disoccupazione non indennizzato.
In particolare, quanto sopra esposto trova applicazione anche per le domande relative all’anno di riferimento 2013, per le quali è richiesto il requisito dell’assenza di contratto di lavoro per un periodo ininterrotto di almeno due mesi (v. punto 1.2 della circolare n. 38/2013). Tale periodo, infatti, non deve essere stato indennizzato ai fini del soddisfacimento del requisito in esame.
Iscrizione esclusiva alla Gestione separata
Ai fini del soddisfacimento del requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata il soggetto deve essere iscritto alla Gestione separata, ma non essere titolare di pensione o assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie.
Per l’accertamento di tale requisito è utile verificare l’aliquota applicata per il calcolo della contribuzione alla gestione separata che per l’anno 2013 (v. circolare n. 27/2013) è pari al:
– 27,72% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
– 20% per i soggetti iscritti alla Gestione separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.
L’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata deve sussistere per tutto lo svolgimento del rapporto di collaborazione a progetto, ovvero dei rapporti di collaborazione a progetto, nel caso in cui il lavoratore abbia avuto diversi contratti di collaborazione a progetto.
Pertanto, non potrà ritenersi soddisfatto il requisito dell’esclusività dell’iscrizione alla Gestione separata se, ad esempio, il lavoratore, durante il contratto a progetto, svolga contemporaneamente un lavoro dipendente, risultando così iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria.
Regime fiscale della prestazione
La prestazione è soggetta a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del TUIR; in attesa della procedura definitiva si applica l’aliquota del 23% sull’importo o sugli importi da erogare.
La prestazione deve essere erogata:
– in un’unica soluzione se l’importo lordo della prestazione è pari o inferiore a 1.000 euro;
– in rate mensili lorde pari o inferiori a 1.000 euro se l’importo lordo complessivo è superiore a 1.000 euro.
Interessi legali
Al fine di evitare la decorrenza di interessi legali sull’indennità dei co.co.pro., è necessario liquidare la prestazione entro 120 giorni dalla data della domanda, laddove completa, ovvero dalla data del suo perfezionamento, ove fosse stata presentata incompleta (vedi messaggio n. 1418/2008).
In particolare, costituisce atto interruttivo del termine di decorrenza degli interessi legali la liquidazione:
– dell’importo della prestazione, in un’unica soluzione, se l’importo è inferiore o pari a 1.000 euro;
– del primo importo mensile, se l’importo della prestazione è superiore a 1.000 euro.
A titolo esemplificativo si riporta di seguito il calcolo della prestazione totale suddivisa in rate e con gli interessi legali applicati.
La singola rata si calcola come somma di:
1) rata lorda di 1.000 euro alla quale viene applicata l’aliquota del 23% a titolo di acconto per tassazione separata; l’ultima rata ha un importo lordo pari o inferiore a 1.000 euro perché a concorrenza dell’importo totale dovuto;
2) quota Interessi legali eventualmente dovuti per il pagamento oltre 120 gg dalla presentazione della domanda di prestazione diviso per il numero delle rate previste.
Se, ad esempio, devono essere riconosciuti 100 euro di interessi legali su una prestazione lorda complessiva pari a 4.299,96 (= 15.357 * 4 * 0.07 – caso di prestazione per il 2013 per 4 mesi non accreditati), si dovranno disporre i seguenti pagamenti:
Si ribadisce che, come stabilito dall’art. 2, comma 53, della L. n. 92/2012, l’importo mensile dell’indennità non deve superare i 1.000 euro lordi e, in ogni caso, anche applicando gli interessi legali frazionati per rata all’importo netto mensile dell’indennità (come da esempio in tabella), l’importo totale di ogni singola rata non deve comunque superare i 1.000 euro netti.
Vedi messaggio INPS del 22 ottobre 2013, n. 16961
buoni lavoro… voucher… lavoro accessorio…
La Riforma del mercato del lavoro ha modificato la regolamentazione delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, confermando all’INPS il ruolo di concessionario del servizio, ed estendendo l’ambito di utilizzo di questa modalità di lavoro. Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei ‘buoni’, il cui valore nominale è pari a 10 euro. È, inoltre, disponibile un buono ‘multiplo’, del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili ed un buono da 20 euro equivalente a due buoni non separabili. Il periodo di validità dei Buoni Cartacei acquistati presso le sedi Inps dal 1° gennaio 2012 è fissato in 24 mesi. Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell’INAIL per l’assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%. Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento. Il valore netto del buono ‘multiplo’ da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50 euro; quello del buono da 20 euro è pari a 15 euro. Esistono diversi modi di acquisto dei voucher. I più diffusi sono tramite procedura telematica e tramite i rivenditori di generi di monopoli. La modalità di acquisto dei voucher tramite procedura telematica è accessibile dalla pagina ‘Accesso ai servizi’ di questa sezione oppure dal sito istituzionale http://www.inps.it, nella sezione Servizi On-Line/Per il cittadino/Lavoro occasionale accessorio/Accesso ai servizi. Attenzione: il versamento per l’acquisto dei buoni ‘telematici’ può essere effettuato anche tramite pagamento on line collegandosi al sito http://www.inps.it, nella sezione Servizi OnLine/Portale dei pagamenti/Accedi al portale/Lavoro occasionale accessorio: Lavoro occasionale accessorio Il committente, dopo essersi autenticato con PIN, può utilizzare uno dei seguenti strumenti di pagamento: addebito su conto corrente BancoPosta (BPOL) o carta prepagata Postepay o carta di credito abilitata al circuito internazionale VISA, VISA Electron, Mastercard. L’acquisto dei voucher presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati può essere effettuato dal committente, presentando al tabaccaio abilitato la propria Tessera Sanitaria definitiva oppure il tesserino del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o la carta d’identità elettronica. In tal caso, per l’acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro numero) è previsto il versamento della commissione di 1 euro al rivenditore autorizzato. È possibile acquistare in una sola operazione fino a 1.000 € di buoni lavoro e in un’unica giornata fino a 2.000 € di buoni lavoro. La riscossione dei buoni cartacei, distribuiti presso le Sedi INPS, da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale, entro 24 mesi dal giorno dell’emissione. Per consentire la riscuotibilità del voucher presso gli uffici postali e il corretto accredito dei contributi previdenziali e assistenziali, si raccomanda di indicare tutte le informazioni richieste dal buono lavoro, compilando i campi relativi al codice fiscale del committente/datore di lavoro, codice fiscale del prestatore/lavoratore, data di inizio e di fine prestazione. La riscossione dei voucher ‘telematici’ può avvenire tramite l’INPSCard (ricevute dal prestatore, se attivate) o tramite bonifico domiciliato, riscuotibile presso gli uffici postali. Per quanto riguarda la procedura telematica, si evidenzia che in caso di cambio di indirizzo da parte del prestatore, l’Istituto non risponde delle conseguenze del mancato ricevimento di comunicazioni, INPSCard, bonifici domiciliati e dei conseguenti ritardi nella riscossione. Per comunicare un indirizzo diverso rispetto a quello registrato nella procedura in origine e confermato al Contact Center, si invita a recarsi presso una Sede INPS provinciale per la sostituzione in archivio e l’automatico invio della comunicazione corretta a Posteitaliane. I voucher acquistati presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati – individuabili tramite un’apposita vetrofania – possono essere riscossi nella relativa ‘rete tabaccai’dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale ed entro 1 anno dal giorno dell’emissione. I voucher acquistati presso gli sportelli bancari abilitati sono pagabili riscuotibili – dopo 24 ore dal termine della prestazione di lavoro occasionale ed entro 1 anno dal giorno dell’emissione – esclusivamente dal medesimo circuito bancario. I voucher acquistati presso gli Uffici Postali sono pagabili dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro ed entro 2 anni dal giorno dell’emissione, presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale. Maggiori informazioni nella specifica sezione del portale INPS (fonte inps.it)



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