Al via le domande per le agevolazioni fiscali e contributive per le imprese localizzate nelle ZFU

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2014 del decreto del Ministero dello sviluppo economico si è entrati nella fase operativa per l’accesso alle agevolazioni in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane (ZFU) della Regione Calabria.
L’intervento, nello specifico, prevede la concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese di micro e piccola dimensione localizzate nelle Zone Franche Urbane di: Corigliano Calabro, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria, Rossano e Vibo Valentia.
Il via alle domande è fissato alle ore 12:00 del 7 febbraio 2014, tramite il portale http://www.sviluppoeconomico.gov.it, dove si potrà avviare la procedura telematica accessibile nella sezione “ZFU Convergenza e Carbonia Iglesias”.

Chiarimenti ministeriali: Semplificazioni in materia di Durc

MINISTERO LAVORO circolare 6 settembre 2013, n. 36

L’art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) ha apportato alcune modifiche alla disciplina in materia di Documento unico di regolarità contributiva (DURC) nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010, al fine di rendere più celere lo svolgimento dei rapporti contrattuali tra i privati e la pubblica amministrazione.
Con la presente circolare, d’intesa con gli Istituti, si forniscono i primi chiarimenti interpretativi della disciplina definita in sede di conversione dalla L. n. 98/2013, rinviando alle indicazioni degli Istituti previdenziali e delle Casse edili per quanto concerne la sua concreta applicazione.

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Il D.L., anzitutto, ha eliminato dalla previsione di cui all’art. 13-bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 (conv. da L. n. 94/2012), il riferimento alla concessione dei “benefici normativi e contributivi”.
Per effetto dell’intervenuta modifica, l’applicazione della predetta norma, che prevede la possibilità di rilasciare il DURC “in presenza di una certificazione (…) che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”, è estesa a tutte le “tipologie” di DURC.
E’ stato poi previsto che “in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, non sussiste l’obbligo della richiesta del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli Istituti o agli Enti abilitati al rilascio”. Trattasi in realtà di una disposizione chiarificatoria sull’ambito applicativo del DURC, che lascia evidentemente inalterato l’obbligo di acquisizione del documento nelle diverse ipotesi di cui all’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 (v. ML circolare n. 12/2012).
I successivi commi 2 e 3 dell’art. 31 del D.L. n. 69/2013 provvedono:
– ad inserire, sia nell’art. 38, comma 3 che nell’art. 118, comma 6 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), l’obbligo di acquisizione d’ufficio del DURC da parte della stazione appaltante, già previsto dall’art. 16-bis, comma 10, D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009);
– a rimodulare, sulla base delle ipotesi regolate dai successivi commi 4 e 5 dello stesso articolo, la procedura di intervento sostitutivo per irregolarità nei versamenti contributivi, prevedendo l’obbligo di attivazione direttamente da parte dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del regolamento di attuazione del codice dei contratti (D.P.R. n. 207/2010).
In particolare, il comma 4, individua gli adempimenti per i quali deve essere verificata la regolarità contributiva nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, confermando, seppur con alcune modifiche, i principi enunciati nelle circolari n. 35/2010 di questo Ministero, n. 59/2011 dell’INPS e n. 22/2011 dell’INAIL.
Pertanto la nuova disciplina prevede che il DURC “in corso di validità” debba essere acquisito:
“a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale”.
L’art. 31, comma 5, del D.L. n. 69/2013, interviene sulla validità temporale del DURC stabilendo che il documento, acquisito per le ipotesi sopra elencate, è valido per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio. Trattasi di una disposizione introdotta, in sede di conversione del D.L. n. 69/2013, dalla L. n. 98/2013 – quest’ultima in vigore dal 21 agosto u.s. – e che pertanto risulta applicabile esclusivamente ai DURC rilasciati dopo tale data. I DURC rilasciati prima del 21 agosto u.s. – atteso peraltro la mancata conversione in legge della disposizione contenuta nel D.L. n. 69/2013, che prevedeva una validità pari a 180 giorni – godranno di una validità di 90 giorni, così come previsto dalla disciplina previgente.
Con l’art. 31, comma 5, il legislatore ha dunque operato tre “raggruppamenti” in relazione alle fasi del contratto e dei DURC che per esse devono essere richiesti.
Il primo raggruppa le fattispecie elencate alle lettere a), b) e c) del comma 4 e comprende i DURC richiesti fino alla stipula del contratto.
La validità quadrimestrale del documento riguarda in primo luogo il DURC relativo al comma 4, lett. a) espressamente considerato utile, se in corso di validità, anche per le ipotesi contemplate alle lettere b) e c). In pratica i soggetti di cui all’art. 3, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 207/2010, tenuti ad acquisire il DURC, devono utilizzare il medesimo documento – in corso di validità, ossia nell’ambito di 120 giorni dalla data del suo rilascio – ai fini della attestazione della regolarità contributiva anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) e quindi fino alla stipula del contratto.
Va tuttavia precisato che, con specifico riferimento al DURC acquisito ai fini di cui alla lett. a) (“per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”), la durata di 120 giorni di validità decorre, evidentemente, non dalla data del rilascio ma dalla data, indicata nel documento, di verifica della dichiarazione sostitutiva.
Peraltro, in sede di conversione del D.L. n. 69/2013, è stato altresì previsto che il DURC acquisito per le predette fattispecie, se in corso la validità, è utilizzato anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Ferma restando l’immediata operatività di tale disposizione in relazione all’utilizzo del DURC da parte della medesima stazione appaltante, maggiori potenzialità applicative della norma potranno realizzarsi a seguito di modifiche di carattere procedurale ed informatico attivabili dagli Istituti e dalle Casse edili.
Il secondo raggruppamento si riferisce alle fasi successive alla stipula del contratto, elencate alle lettere d) e e), ad esclusione, tuttavia, della fase correlata al pagamento del saldo finale.
La formulazione del comma 5 consente di ritenere che, dopo la stipula del contratto, il DURC vada acquisito non già a partire dal momento appena successivo alla conclusione del contratto ma solo al concreto verificarsi delle ipotesi di cui alle lettere d) ed e), con esclusione di quello previsto, come sopra detto, per il pagamento del saldo finale.
Pertanto, viene meno l’esigenza per le stazioni appaltanti di acquisire un numero di DURC pari al numero dei SAL o delle fatture relative ad ogni procedura contrattuale e per ciascuna delle attestazioni e certificati elencati nelle predette lettere d) ed e).
Unica eccezione, si ribadisce, è costituita dal DURC previsto per la fase del pagamento del saldo finale, ossia per ogni pagamento che definisce i rapporti tra appaltante e appaltatore (ultima fattura).
In caso di subappalto, invece, il comma 6 richiede l’acquisizione di un DURC in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché nei citati casi previsti dall’art. 31, comma 4 lettere d) ed e), del D.L. n. 69/2013.

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Il comma 8 dell’art. 31 conferma la disposizione già prevista dall’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007 in ordine al c.d. “preavviso di accertamento negativo” che impone agli Enti coinvolti nel rilascio del DURC, prima dell’emissione o dell’annullamento del documento, di invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione assegnando, a tal fine, un termine non superiore a 15 giorni.
Il predetto comma 8, tuttavia, al fine di favorire una più rapida ed efficace definizione di questa fase, ha espressamente previsto che l’invito all’interessato avvenga mediante posta elettronica certificata o, con lo stesso mezzo, per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 e che lo stesso debba sempre riportare l’indicazione analitica delle cause di irregolarità.
Stante la valenza della previsione, si sottolinea che la stessa, pur se inserita tra disposizioni tutte attinenti specificamente ai contratti pubblici, debba applicarsi ad ogni diversa tipologia di verifica operata dagli Enti previdenziali in sede di rilascio del DURC.
Per completezza si fa presente che il comma 7 riguarda l’allegazione del DURC anche nelle procedure di verifica interne all’amministrazione parte del rapporto contrattuale.

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In sede di conversione del D.L. n. 69/2013, la L. n. 98/2013 ha introdotto i commi da 8-bis a 8-sexies che prevedono ulteriori semplificazioni in relazione al rilascio del DURC per il godimento di sovvenzioni, benefici normativi e contributivi, ecc.
E’ anzitutto previsto che alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all’art. 1, comma 553, della L. n. 266/2005 (cioè i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti), da parte di pubbliche amministrazioni, per le quali è prevista l’acquisizione del DURC, si applicano, in quanto compatibili, le previsione del comma 3 dell’art. 31, concernenti la trattenuta dal certificato di pagamento dell’importo corrispondente all’inadempienza evidenziata dal documento.
Si prevede poi che, anche ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale, il DURC abbia una validità di 120 giorni dalla data del rilascio.
Si ribadisce inoltre il principio, già contenuto nel D.P.R. n. 445/2000, di acquisizione d’ufficio del DURC, in particolare precisando che:
– ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti, anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato, sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
– e che la concessione di tali agevolazioni è disposta in presenza di un DURC rilasciato in data non anteriore a 120 giorni.
Da ultimo va ricordato che, almeno sino al 31 dicembre 2014, il legislatore ha scelto di estendere la durata 120 giorni di validità del DURC anche ai lavori edili per i soggetti privati.

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PRESENTAZIONE DEL LIBRO DELLA GIOVANE REGGINA DE LUCA “BIANCO, DIECI MOTIVI PER COLORARE LA TUA VITA”

Si terrà a cura dei giovani Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria, mercoledì 11 settembre alle ore 19 presso il lido Pepy’s sul lungomare di Reggio Calabria, un incontro per presentare il libro “Bianco, dieci motivi per colorare la tua vita” della reggina Daniela De Luca.

Oltre alla giovane autrice porteranno le loro riflessioni Pietro Latella, Presidente dei Giovani Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria, Benedetta Cozzupoli, Vicepresidente Gruppo Giovani di Confindustria Reggio Calabria e Luigi Amato, Presidente della Giovane Italia di Reggio Calabria.

La presentazione – afferma Pietro Latella, presidente dei giovani CdL – di questa prima dell’autrice è per noi occasione per parlare in positivo della nostra terra e dei nostri giovani che con grande determinazione non si vogliono arrendere ad essere fanalino di coda di quasi tutte le classifiche. Lo facciamo– conclude Latella – anche e soprattutto assieme ad altre organizzazioni, come i giovani di Confindustria e della Giovane Italia, perché pensiamo che aldilà delle posizioni che ognuno può avere solo grazie ad un confronto consapevole si potrà avere un futuro in questa nostra amata terra.

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A tutti i Consulenti del Lavoro… Ricordati che il 16 settembre è l’ora dell’ENPACL

Gentile Consulente del Lavoro,

ti ricordiamo che entro lunedì 16 settembre occorre provvedere ai seguenti adempimenti :

DICHIARAZIONE ANNUALE
-ammontare dei compensi relativi all’anno 2012 (sui quali è calcolato il contributo integrativo 2013);
-reddito professionale relativo all’anno 2012 (sul quale è calcolato il contributo soggettivo 2013).

VERSAMENTO
-terza rata del contributo soggettivo minimo 2013;
-conguaglio contributo soggettivo 2013, ove dovuto, pagabile in unica soluzione o a rate;
-contributo integrativo, ove dovuto, pagabile in unica soluzione o a rate.
Riguardo le modalità di dichiarazione e di pagamento, l’Ente ha messo a tua disposizione una procedura automatizzata, presente all’interno dei Servizi Enpacl on line . Il software consente la compilazione guidata della dichiarazione obbligatoria. Inoltre, in sede di dichiarazione, potrai scegliere se pagare un tipo di contribuzione in forma rateale e l’altro in unica soluzione, entrambi in unica soluzione ovvero entrambi in forma rateale.

Al termine della dichiarazione occorre generare il M.Av. per il pagamento della contribuzione soggettiva e integrativa. Attenzione: l’Ente non invia più i M.Av. cartacei.

Per il pagamento è possibile utilizzare:

-la Enpacl Card, senza alcuna commissione. Puoi usare la Enpacl Card anche per ulteriori rateazioni;
-le carte di credito dei circuiti Visa/Mastercard o American Express, con commissioni a tuo carico;
-il servizio bancario telematico home banking del tuo istituto di credito, digitando nell’apposito campo il numero del M.Av. da pagare;
-la stampa del M.Av. da presentare direttamente presso gli sportelli bancari.
La funzione “Pagamenti” presente nel menu dei Servizi Enpacl on line consente, altresì, di conoscere lo stato dei pagamenti effettuati e stampare le relative ricevute.

Dobbiamo necessariamente informarti che il mancato rispetto della scadenza del 16 settembre 2013 comporta l’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 48 e 49 del Regolamento di previdenza e assistenza .

Per accedere alle funzioni on line e presentare subito la dichiarazione 2013 clicca qui .

Se hai domande da porre o desideri ulteriori informazioni clicca qui .

Cordiali saluti.

ENPACL
Ente Nazionale Previdenza Assistenza Consulenti del Lavoro
Viale del Caravaggio, 78
00147 Roma
email: comunicazioneistituzionale@enpacl.it

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Entro il 20 settembre oltre all’invio del mod. 770 possibilità del ravvedimento delle ritenute alla fonte

I sostituti di imposta che hanno effettuato omessi o insufficienti versamenti delle ritenute possono effettuare il pagamento dell’imposta non versata e della sanzione ridotta pari al 3,75% delle ritenute non versate, unitamente agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.
I codici tributo da utilizzare sono: 8906 (Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta) e 8911 (Sanzione pecuniaria altre violazioni tributarie relative ad imposte sui redditi, relative imposte sostitutive, IRAP ed IVA).

Rientro di “fuoco” negli studi…

Un rientro “di fuoco” dalla pausa estiva attende professionisti e contribuenti, tanti troppi gli adempimenti che si aggiungono alla normale attività:
– Modello 770. La dichiarazione dei sostituti di imposta per il 2013 deve essere predisposta ed inviata entro il 20 settembre attraverso il modello 770;
– Unico 2013. Entro il 30 settembre, invece, bisogna inviare alla Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi del 2012 attraverso la trasmissione del modello Unico 2013;
– Dichiarazione Iva. Stesso termine, il 30 settembre, per l’invio telematico della dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta 2012, che va fatta in forma autonoma, insieme al riepilogo delle liquidazioni periodiche effettuate dalle società interessate alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo;
– Imposta regionale attività produttive. Anche qui, 30 settembre è il giorno della scadenza per l’invio delle dichiarazioni riferite all’imposta regionale sulle attività produttive.

Dal prossimo 2 settembre recapito del DURC tramite PEC

INPS messaggio 23 agosto 2013, n. 13414

Tra gli interventi normativi in materia di semplificazione diretti a favorire la riduzione dei costi amministrativi per le imprese, particolare rilevanza hanno rivestito le disposizioni finalizzate a favorire l’utilizzo dei nuovi canali informatici, come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni, i cittadini, le imprese e i professionisti.
Ciò in attuazione della previsione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – che dispone che tutte le comunicazioni tra la Pubblica amministrazione e le imprese – relative a presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti – avvengano esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Le modalità di attuazione di tale disposto, sono state individuate dal D.P.C.M. 22 luglio 2011 che ha fissato, al 1° luglio 2013, il termine a partire dal quale le pubbliche amministrazioni non potranno più accettare o effettuare le comunicazioni in forma cartacea nei rapporti con le imprese. Peraltro, lo stesso provvedimento ha stabilito che, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, lo scambio di dati, informazioni e documenti, dovrà avvenire attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC). Tale trasmissione equivale alla notificazione per mezzo della posta.
Al riguardo, è stato definito che l’implementazione del canale esclusivo di comunicazione tra imprese e pubbliche amministrazioni dovesse avvenire in maniera graduale, mediante l’elaborazione di programmi di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese in cui siano fissati obiettivi intermedi a cadenza almeno semestrale.
Contestualmente il legislatore ha definito l’obbligo per le imprese di dotarsi di PEC, quale indirizzo pubblico informatico di riferimento per ciascuna di esse.
Con effetto dal 1° luglio 2013 il processo di adeguamento verso l’utilizzo generalizzato della PEC è giunto a completamento.
Infatti, da tale data, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del D.L. n. 172/2012 l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese, già in vigore dal 29 novembre 2011 per le società, è stato esteso anche alle imprese individuali.
Il quadro normativo fin qui tracciato, ha reso necessaria la revisione del sistema di trasmissione utilizzato per notificare i Documenti unici di regolarità contributiva (DURC) alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti e alle imprese richiedenti, nei residuali casi in cui la normativa vigente consente l’acquisizione diretta del Documento da parte di queste ultime.
Si è stabilito, pertanto, da una parte che la trasmissione dei DURC avviene esclusivamente tramite lo strumento della PEC, e dall’altra l’obbligatorietà, all’atto dell’inserimento della domanda, della valorizzazione del campo relativo all’indirizzo PEC al quale il Documento, sulla base dell’indicazione effettuata dal richiedente, verrà trasmesso.
In ragione della funzione che assolve il DURC nell’ambito dei rapporti contrattuali pubblici e privati, ferma restando la decorrenza fissata dalle norme citate, si è pervenuti, con INAIL e Casse edili, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla decisione di fissare al 2 settembre 2013 il termine ultimo a partire dal quale la trasmissione dei DURC verrà effettuata ai richiedenti esclusivamente tramite PEC. Ciò per consentire agli utenti dello “Sportello Unico Previdenziale”, attraverso una opportuna informativa, di disporre di una completa conoscenza in ordine agli effetti correlati all’assenza di valorizzazione del dato della PEC, ormai obbligatoria alla luce di quanto esposto.
In tal modo si è inteso escludere il possibile determinarsi di effetti pregiudizievoli per il sistema economico già gravato da una situazione di crisi strutturale.
In tal senso, in concomitanza con il 1° luglio 2013, sulla procedura Sportello unico previdenziale è stato inserito un messaggio informativo che comunica, nei termini sopra riportati, la decorrenza dell’obbligatorietà dell’indicazione dell’indirizzo PEC nella richiesta.
A decorrere dal 2 settembre 2013, pertanto, l’inoltro della richiesta di DURC sarà consentito solo se il sistema dello Sportello unico previdenziale rileva l’avvenuta registrazione, nell’apposito campo, dell’indirizzo PEC della stazione appaltante/amministrazione procedente, delle SOA e delle imprese.
Dalla stessa data, sia per le Pubbliche amministrazioni che per le imprese, i DURC saranno recapitati dall’INAIL, dalle Casse edili e dall’INPS, esclusivamente tramite PEC, agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta.
Le indicazioni da seguire nella fase di compilazione della richiesta, con riferimento a tale previsione, sono disponibili nei “Manuali per la compilazione di una richiesta di DURC da ricevere tramite PEC” pubblicati su http://www.sportellounicoprevidenziale.it.

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Calabria: abolito l’obbligo di vidimazione del registro infortuni, accolta la proposta di legge dell’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro

Dal 3 agosto 2013 è abolito l’obbligo di vidimazione del registro infortuni per tutti i datori di lavoro che operano sul territorio calabrese.
E’ questa la principale novità contenuta nella legge regionale approvata dall’assemblea legislativa a fine luglio che di fatto, recepisce la proposta di legge avanzata dall’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Reggio di Calabria.
Una proposta nata dall’esigenza di evitare inutili duplicazioni di adempimenti atteso che, oggi tutte le informazioni in esso riportate sono già in possesso degli organi preposti alla vigilanza sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, grazie alle necessarie comunicazioni obbligatorie già esistenti.
Il via libera – arrivato con l’approvazione della deliberazione lo scorso 25 luglio – rappresenta un importante passo avanti nel processo di semplificazione amministrativa e colloca la regione Calabria tra le prime in Italia a legiferare in tal senso.
La norma prevede inoltre che, ai fini della tenuta del registri degli infortuni, i datori di lavoro possono sostituire il registro cartaceo con uno di tipo informatico che contenga tutti i dati previsti dalla normativa vigente purché tali dati siano immediatamente disponibili a richiesta degli organi di vigilanza.
Viva soddisfazione è espressa dal presidente dell’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Reggio di Calabria, Pietro Latella, che ha così commentato la novità legislativa regionale: “Si tratta di un piccolo passo in avanti che riconosce ai consulenti del lavoro un piano di interlocuzione privilegiata con la pubblica amministrazione. In quest’ottica, già dal prossimo settembre, abbiamo intenzione di organizzare, insieme all’Ordine e all’ANCL, degli incontri di approfondimento per i nostri iscritti che coinvolgeranno direttamente le istituzioni che hanno fatto sì che una semplice proposta diventasse legge”.

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