Quota 100, opportunità di lavoro per un giovane su tre pensionati

Per effetto di Quota 100, nel 2019 un giovane su tre pensionati farà ingresso nel mondo del lavoro (circa 116 mila ragazzi under 30) in virtù di 314 mila richiedenti accesso al prepensionamento. Ipotizzando tassi differenziati per fondo previdenziale, infatti, si stima una percentuale di turnover pari al 37%. È quanto emerge da una prima stima sugli effetti della nuova misura contenuta nel d.l. 4/2019, condotta dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro e illustrata dal suo Presidente Rosario De Luca durante il 22° Forum Lavoro/Fisco/Previdenza. Basandosi sui dati tratti dall’udienza informale dell’ufficio parlamentare di bilancio del 5 marzo scorso, la Fondazione Studi ha prodotto alcune stime sul tasso di sostituzione di quei lavoratori che quest’anno raggiungono i requisiti necessari per andare in pensione anticipatamente. Secondo le stime parlamentari accederanno a Quota 100 circa 63 mila autonomi (20%), 94 mila dipendenti della pubblica amministrazione (30%) e 157 mila lavoratori del settore privato (50%). La Fondazione ha analizzato, in particolare, lo storico del turnover calcolando le uscite per pensionamento per anno e gli ingressi permanenti nel mondo del lavoro (contratti a tempo indeterminato e apprendistato) di giovani con meno di trent’anni. Quasi due prepensionamenti su tre interesseranno aziende del nord Italia (36,6% nord-est e 26,5% nord-ovest), ai quali si aggiungerà un 20,6% di prepensionamenti nelle regioni del centro Italia. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

Equo compenso, Calderone: servono norme di dettaglio

A oltre un anno dall’introduzione, con il D.l. n. 148/2017, delle regole sull’equo compenso per i professionisti, la piena affermazione di questo principio resta complicata. Se da una parte alcune regioni hanno già provveduto a riconoscere una giusta retribuzione ai professionisti (Puglia, Sicilia, Toscana e a breve anche Lazio e Molise), dall’altra parte ci sono ancora alcune Amministrazioni pubbliche che non attuano le norme. A fare il punto su Il Sole 24 Ore è la Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine e del CUP, Marina Calderone, alla luce dell’ultimo episodio che ha coinvolto il MEF, che ha pubblicato un bando per reclutare alte professionalità a titolo gratuito. “Occorrono norme di dettaglio – ha evidenziato la Presidente – perché la regola nazionale è una disposizione di principio molto ampia. Purtroppo il caso del Mef non è isolato”. Il CUP, immediatamente insieme alla Rete delle Professioni Tecniche, ha contestato quel bando di gara su cui il Ministero del Tesoro ha fatto in parte retromarcia. Ma è recente anche la decisione con cui il Consiglio di Stato ha dato ragione al comune di Catanzaro sull’affidamento a costo zero di un incarico di progettazione per il quale era previsto solo il rimborso spese. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

Salario orario minimo da differenziare per contratto

“L’individuazione di un salario orario minimo anche ai fini del vaglio di costituzionalità dovrebbe tenere maggiormente conto anche del parametro qualitativo della retribuzione e dunque essere diversificato per professionalità, così come in un’accezione più moderna dovrebbe considerare anche una variabile legata alla produttività del lavoro”. È quanto precisato dal Consiglio nazionale dell’Ordine e dall’ANCL-SU nel documento sui Ddl A.S. n. 310/2018 “Istituzione del Salario minimo orario” e A. S. n. 658/2018 “Disposizioni per l’istituzione del Salario minimo orario”, presentato il 13 marzo 2019 in audizione presso la Commissione Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato. Desta infatti “perplessità la scelta di non tenere conto delle oggettive differenze – si legge nel documento – tra le diverse tipologie contrattuali” così come fra i diversi settori merceologici. Basti pensare al contratto di apprendistato “che ha avuto un certo sviluppo proprio grazie alla contrazione salariale che compensava l’impegno formativo del datore di lavoro” o alle peculiari dinamiche salariali del lavoro agricolo che potrebbero non armonizzarsi con un importo minimo unitario generalizzato su tutto il territorio nazionale.

Emergono criticità anche nei singoli progetti di legge. Nel Ddl A.S. n. 310 bisognerebbe chiarire la platea di lavoratori destinatari della norma e fornire precisazioni sull’irrogazione delle sanzioni. L’articolato inoltre attribuisce un ruolo secondario alle parti sociali nella determinazione degli importi minimi orari. Le organizzazioni sindacali e datoriali sono invece pienamente coinvolte nel Ddl n. 658 il quale, però, nel tentativo di definire quelle comparativamente più rappresentative a livello nazionale cui è demandata la fissazione del salario minimo in caso di pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili, ricorre ad elementi di difficile interpretazione o privi di rilievo giuridico. “A tal proposito – si sottolinea – sarebbe opportuno considerare anche criteri di natura qualitativa, come ad esempio il welfare contrattuale, e individuare un soggetto pubblico che certifichi inequivocabilmente i contratti collettivi caratterizzati dalla maggiore rappresentatività comparata, ciò al fine di dare quella certezza del diritto che in materia è sempre mancata”. Infine, resta da segnalare che tale provvedimento non ipotizza alcun tipo di sanzione in caso di inosservanza da parte del datore di lavoro delle previsioni concernenti il salario minimo. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

INPS interviene su variabili FERIE e ROL

INPS con il Msg n.456 del 31/01/2019 interviene sulle variabili retributive e sull’estensione del termine per le variabili “Ferie” e “Rol” con istruzioni operative per la gestione delle denunce contributive pregresse.

Con la circolare n. n. 106/2018, l’Istituto aveva già specificato che le variabili FERIE e ROL sono utilizzabili entro 12 mesi dal periodo cui i relativi eventi o elementi si riferiscono. Oltre detto termine, il datore di lavoro, per recuperare gli importi riferiti alle indennità di ferie non godute ovvero ROL già corrisposti, dovrà avvalersi della regolarizzazione.

Al fine di venire incontro alle esigenze rappresentate da alcune aziende, in considerazione del fatto che in taluni casi la fruizione delle ferie/festività è avvenuta oltre 12 mesi, solo per il 2019 le variabili FERIE e ROL saranno utilizzabili entro 18 mesi rispetto alla denuncia originaria in cui erano state assoggettate a contribuzione.

A decorrere da gennaio 2020, il termine sarà automaticamente ricondotto a 12 mesi, oltre i quali l’azienda potrà recuperare gli importi versati mediante flussi di regolarizzazione. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

Congedo per vittime di violenza di genere: domanda online

​ Le domande di congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere dovranno essere presentate online. A comunicare la novità è l’Inps con la circolare n. 3 del 25 gennaio 2019, nella quale ricorda che il congedo, introdotto dal D.Lgs. n. 80/2015 e disciplinato dall’Istituto con la circolare n.65/2016, può essere fruito esclusivamente dalle lavoratrici – dipendenti, autonome, stagionali, domestiche – inserite nei percorsi di protezione, previsti dalla legge, per un periodo massimo di 90 giornate lavorative, fruibili nell’arco temporale di tre anni.

La presentazione della domanda online, a carico della lavoratrice, può avvenire ricorrendo a tre canali alternativi: il servizio on-line dedicato del sito dell’Inps, accessibile al percorso: “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Indennità a titolo di congedo per lavoratrici vittime di violenza di genere” con PIN dispositivo, SPID almeno di Livello 2 o CNS; chiamando il Contact Center Multicanale; mediante i patronati. Dopo aver compilato la richiesta, il sistema produrrà la ricevuta contenente il numero di protocollo in entrata e il rispettivo modello precompilato con i dati inseriti. Fermo restando quanto disposto dalla circolare n. 65/2016 in merito alla certificazione medico/amministrativa, il sistema consente di allegare in formato elettronico ogni ulteriore necessaria documentazione. L’Istituto precisa comunque che sarà ancora possibile presentare domanda in formato cartaceo solo fino al 31 marzo. A decorrere dal 1° aprile, infatti, l’impiego del canale telematico diventerà esclusivo. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

Bonus nido: dal 28/01 servizio per invio domande

A partire da lunedì 28 gennaio, dalle ore 10:00, sarà attivo il servizio online per richiedere il bonus asilo nido per il 2019. Il contributo, fino a un importo massimo di 1.500 euro su base annua, può essere corrisposto, previa presentazione della domanda da parte del genitore, a beneficio di bambini nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2016 per contribuire al pagamento delle rette degli asili nido pubblici e privati autorizzati e in favore dei bambini di età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari.

A comunicarlo è l’Inps informando che per la presentazione della domanda il richiedente del bonus dovrà allegare la documentazione comprovante il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l’iscrizione.

Per i bambini di età inferiore ai tre anni impossibilitati a frequentare gli asili nido, il richiedente dovrà presentare la domanda allegando l’attestazione rilasciata dal pediatra che attesti l’impossibilità del bambino di frequentare l’asilo nido per l’intero anno solare di riferimento, a causa di una grave patologia cronica. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

Riscatto laurea: risparmio del 55%

​ Con il nuovo riscatto “light” della laurea introdotto dal Decreto Legge su reddito di cittadinanza e quota 100, nel 2019 un lavoratore di 44 anni con una retribuzione lorda imponibile di 35.000 euro otterrà un risparmio del 55% rispetto al riscatto ordinario. È il calcolo elaborato della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sulla base delle misure del Decreto Legge reso noto dal governo.

L’esempio prende in considerazione un lavoratore nato nel 1975 con un primo contributo accreditato nel 1993 e laureatosi in giurisprudenza dal 1996 al 2000, senza aver versato contributi nei 4 anni di durata legale del corso. Secondo le disposizioni ordinarie, applicando l’aliquota IVS vigente del 33% per il reddito imponibile delle ultime 52 settimane, il lavoratore pagherebbe 11.550 euro per ogni anno di riscatto, con l’incremento sia dell’anzianità assicurativa e contributiva (salgono gli anni di contributi accantonati) che dell’assegno di pensione (aumenta il montante contributivo che genererà l’importo). Con il riscatto agevolato, invece, prendendo in considerazione l’aliquota IVS vigente (33%) per il reddito minimo di riferimento nella Gestione degli Artigiani e Commercianti pari a 15.710 euro nel 2018 (ma si attende il calcolo ufficiale per quest’anno), il costo per ogni anno di riscatto scende a 5.184 euro, ma ad aumentare sarà solo l’anzianità assicurativa e contributiva e non l’assegno pensionistico. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

Aziende in fallimento: esonero da TFR e Ticket licenziamento

Con la circolare n. 19 dell’11 dicembre 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce indicazioni operative sull’articolo 43 bis del “Decreto Genova”, D.L. n. 109/2018 convertito dalla Legge n. 130 del 2018. Le nuove norme prevedono due misure di riduzione del costo del lavoro: l’esonero dal pagamento delle quote di TFR relative alla retribuzione persa a seguito di riduzione oraria o sospensione dal lavoro e l’esclusione del versamento del ticket licenziamento per le società in fallimento o amministrazione straordinaria che fruiscono della Cigs negli anni 2019-2020 ai sensi dell’articolo 44 dello stesso Decreto. Per finanziare le due facilitazioni sono previsti 16 milioni di euro per ciascuno dei due anni interessati.

Accordo ministeriale e istanza di Cigs – spiega la circolare – saranno formulati sulla base dei dati forniti dai rappresentanti legali delle aziende coinvolte, le quali dovranno fornire anche una stima delle misure di esonero richieste. A tal fine, nella circolare sono indicati gli elementi utili ai fini del calcolo. L’ammissione agli esoneri sarà riportata nell’ambito del decreto di autorizzazione ministeriale al trattamento di Cigs adottato ai sensi dell’art. 44 del D.L. n. 109/2018. L’effettivo godimento dei benefici, invece, sarà disposto dall’Inps mediante apposita autorizzazione, da richiedere nel momento in cui si perfezionano tutti i requisiti per accedere agli esoneri.

Infine – si legge nella circolare – l’esonero delle quote di TFR collegate al trattamento Cigs fruito nell’anno 2019 potrà essere autorizzato dall’Inps nell’anno 2020, mentre per le quote di TFR relative all’anno 2020 nel 2021. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

Settore edile: riduzione contributi 2018

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto Direttoriale del 4 ottobre 2018, pubblicato lo scorso 26 novembre. Il decreto sancisce la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile, nella misura dell’11,50% per l’anno 2018, come stabilito già negli anni passati.

Il Ministero precisa che il decreto è stato registrato dalla Corte dei Conti il 31 ottobre 2018 e che la riduzione ha effetto sull’ammontare delle contribuzioni dovute all’Inps e all’Inail diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

Lavoro intermittente: straordinari in busta paga

Nell’interpello n. 6 del 2018, il Ministero del Lavoro precisa che la stipula di un contratto di lavoro intermittente non esclude l’applicazione delle disposizioni in materia di lavoro straordinario e delle relative maggiorazioni retributive, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2003 e di quanto eventualmente previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

Ai sensi del D.Lgs. n. 66 – si ribadisce nell’interpello -, la disciplina sull’orario di lavoro si applica a tutte le forme di lavoro subordinato con riferimento ai tempi in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro, e fatte salve solo le eccezioni espressamente contemplate agli articoli 2 e 16 del medesimo decreto, fra le quali non figura il lavoro a chiamata. Quest’ultimo, infatti, è disciplinato dal D.Lgs. n. 81 del 2015 che, analogamente al previgente D.Lgs. n. 276 del 2003 e alla circolare del Ministero del Lavoro n. 4/2005, prevede che il trattamento economico del lavoratore intermittente sia regolato dal principio di proporzionalità in base alla prestazione effettivamente eseguita, e dal principio di non discriminazione per il trattamento economico e normativo. Il lavoratore intermittente ha dunque diritto all’applicazione “proporzionale” degli istituti tipici del rapporto subordinato, come quelli relativi a retribuzione, ferie, malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)