Disoccupazione e prestazioni familiari per i cittadini croati

INPS messaggio 30 luglio 2013, n. 12242

Come precisato con circolare n. 109 del 18 luglio 2013, l’Italia ha ratificato, con legge n. 17 del 29 febbraio 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012, suppl. ord. n. 42), il Trattato di adesione della Croazia all’Unione europea.
Il Trattato, stipulato il 9 dicembre 2011 a Bruxelles e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 24 aprile 2012, n. L 112, è in vigore dal 1° luglio 2013. Pertanto, a decorrere dalla predetta data, i regolamenti comunitari n. 883/2004 e n. 987/2009, nonché il regolamento UE n. 1231/2010, si applicano anche alla Croazia e sostituiscono la Convenzione di sicurezza sociale tra l’Italia e la Croazia del 27 giugno 1997 e il relativo accordo amministrativo del 12 settembre 2002, in vigore dal 1° novembre 2003.
Conseguentemente, dal 1° luglio 2013, le decisioni e le raccomandazioni adottate dalla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come pure le disposizioni contenute nelle circolari e messaggi emanati dall’Istituto in relazione all’applicazione dei regolamenti sopracitati, sono applicabili anche nei rapporti con il predetto Stato.
Si precisa, inoltre, che la Croazia non ha attualmente aderito né all’accordo tra la Comunità europea, ciascuno dei suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, né all’accordo SEE. Pertanto, le disposizioni emanate dall’Istituto relative a tali accordi non risultano, ad oggi, applicabili al predetto Stato.
Nei paragrafi successivi, relativamente al settore delle prestazioni a sostegno del reddito, si forniscono istruzioni per la trattazione delle domande di prestazioni di disoccupazione e trattamenti di famiglia.

Prestazioni di disoccupazione

Erogazione della prestazione e totalizzazione dei periodi di assicurazione
In base alla Convenzione italo-croata, le prestazioni di disoccupazione erano a carico dell’assicurazione dello Stato nel quale il lavoratore era stato iscritto da ultimo, a condizione che risultassero soddisfatti i requisiti previsti dalla legislazione di questo Stato. Per l’accertamento dei requisiti si totalizzavano, se necessario, i periodi assicurativi italiani e croati. L’applicazione della predetta normativa era subordinata alla condizione che il lavoratore fosse stato soggetto da ultimo, per almeno sei mesi, alla legislazione in virtù della quale le prestazioni erano richieste (circolare n. 15 del 23 gennaio 2004).
Dal 1° luglio 2013, il diritto alle prestazioni di disoccupazione nei confronti dei cittadini croati che abbiano prestato attività lavorativa negli altri Stati comunitari o dei cittadini degli altri stati comunitari che abbiano lavorato in Croazia sarà determinato in applicazione dei regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009.
Pertanto, per l’erogazione della prestazione e la totalizzazione dei periodi di assicurazione non è più richiesto il periodo di assicurazione minimo di sei mesi nello Stato in cui viene richiesta la prestazione. Si richiama, in proposito, quanto precisato nella circolare n. 85 del 1° luglio 2010.

Esportabilità delle prestazioni di disoccupazione e rimborsi tra Istituzioni
La Convenzione italo-croata prevedeva la possibilità, per il disoccupato beneficiario dell’indennità di disoccupazione che si recava nell’altro Stato contraente, di esportare la prestazione di disoccupazione fino ad un massimo di sei mesi. Le prestazioni venivano corrisposte dall’Istituzione dello Stato in cui il lavoratore si era trasferito e rimborsate dall’Istituzione competente dell’altro Stato (circolare n. 15 del 23 gennaio 2004).
Dal 1° luglio 2013, in materia di esportabilità della prestazione di disoccupazione, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 64 del regolamento n. 883/2004. Pertanto, a differenza di quanto previsto dalla Convenzione italo-croata, in caso di esportabilità del diritto alla prestazione di disoccupazione, non è più previsto il pagamento per conto dello Stato in cui si è maturato il diritto alla prestazione. Infatti, in tale ipotesi, la suddetta prestazione è pagata direttamente dall’istituzione competente, di regola quella dello Stato di ultima occupazione, anche se l’interessato si reca in un altro Stato membro in cerca di lavoro.
Si conferma (vedi circolare n. 85 del 1° luglio 2010, Parte II, punti 3 e 5) che l’unica forma di rimborso, disciplinata dai nuovi regolamenti, riguarda esclusivamente le prestazioni erogate, ai sensi dell’articolo 65 del citato regolamento, in favore dei disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente (lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri).
Con riferimento a quanto sopra esposto, si precisa, infine, quanto segue:
– le domande di prestazioni di disoccupazione già definite in base alla Convenzione italo-croata non devono essere riesaminate dal 1° luglio 2013, data di applicazione dei regolamenti comunitari alla Croazia;
– le domande di prestazioni di disoccupazione in corso di definizione alla data del 1° luglio 2013, aventi decorrenza da data precedente, sono definite in base alla previgente disciplina e lo scambio di informazioni deve avvenire attraverso i formulari della serie I-HR 300;
– le domande di prestazioni aventi decorrenza dal 1° luglio 2013 sono esaminate in base alle disposizioni dei regolamenti comunitari. Per le modalità di scambio di informazioni relative alle domande da trattare in base alla normativa comunitaria, si richiamano le modalità indicate nelle circolari e messaggi già emanati sull’argomento.

Prestazioni familiari

In base alla Convenzione italo-croata i lavoratori, con esclusione dei disoccupati e dei pensionati, avevano diritto alle prestazioni familiari anche per i familiari residenti nell’altro Stato contraente.
Tuttavia, il diritto alle prestazioni familiari veniva sospeso nel caso in cui dette prestazioni fossero dovute anche in virtù della legislazione dello Stato di residenza dei familiari, in relazione ad altra attività lavorativa dello stesso lavoratore o di altro familiare (circolare n. 15 del 23 gennaio 2004, punto 14).
Dal 1° luglio 2013 trovano applicazione le disposizioni in materia di prestazioni familiari contenute nei regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009.
Pertanto, a differenza di quanto previsto dalla Convenzione bilaterale, a decorrere da tale data, anche i titolari di indennità di disoccupazione e i pensionati hanno diritto alle prestazioni per i familiari residenti all’estero.
Inoltre, per le prestazioni spettanti dal 1° luglio 2013, trovano applicazione le regole di priorità anticumulo previste dai regolamenti comunitari, in luogo di quelle che, nell’ambito della normativa bilaterale, in caso di concorso del diritto a prestazioni in entrambi gli Stati, addossavano l’onere in via esclusiva allo Stato di residenza dei familiari. Le Sedi dovranno acquisire le informazioni necessarie ad applicare tali regole di priorità anticumulo, utilizzando i formulari comunitari di rito (Paper Sed F/serie E 400).
Ne consegue che:
– per le prestazioni familiari spettanti fino al 30 giugno 2013, il diritto dovrà essere accertato in base alle disposizioni contenute nella citata Convenzione bilaterale;
– le prestazioni familiari spettanti dal 1° luglio 2013, invece, saranno concesse in base alle norme comunitarie, per la cui applicazione si rimanda a quanto indicato nelle circolari e messaggi già emanati sull’argomento. Le Sedi provvederanno a ricostituire, a domanda, le pensioni in carico nel caso in cui spettino prestazioni per familiari residenti in Croazia, indipendentemente dal regime di liquidazione (autonomo o “pro-rata”) e dal regime convenzionale applicato (regolamentazione comunitaria o Convenzione bilaterale).

Incentivi assunzione lavoratori svantaggiati – Istruzioni ed errata corrige

INPS messaggio 7 agosto 2013, n. 12850

Con la circolare n. 111 del 24 luglio 2013 e con il successivo messaggio n. 12212 del 29 luglio 2013 sono stati illustrati i contenuti e le modalità operative riguardanti il beneficio contributivo previsto dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, per l’assunzione di:

– uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;

– donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;

– donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;

– donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

A completamento delle indicazioni fornite, si fa presente quanto segue.

Il codice “55” – con cui i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens, una volta ammessi all’incentivo, devono denunciare il lavoratore assunto – è unico e si riferisce a tutte le diverse tipologie di lavoratori agevolati, di cui ai commi da 8 a 11 della citata legge n. 92/2012.

Si ricorda che detto codice deve essere valorizzato nell’elemento individuale “TipoContribuzione”.

Riguardo ai periodi di spettanza dell’agevolazione compresi tra “gennaio e luglio 2013”, i datori di lavoro – unitamente al recupero della differenza tra la contribuzione intera e quella agevolata (codice L431), provvederanno alla restituzione della percentuale riferita alle misure compensative non più spettante in relazione alla minore contribuzione versata.

A tal fine, saranno utilizzati i consueti codici di restituzione “M120” – “M121” -“M123” e “M124”. L’importo da restituire dovrà essere valorizzato, secondo le modalità note, nell’elemento “CausaleMCADeb” presente all’interno di “Denuncia individuale”, “GestioneTFR”, “MeseTFR”, “MisureCompensative”, “MisCompADebito”.

Anche le suddette operazioni di restituzione dovranno essere effettuate entro tre mesi a decorrere dal periodo di paga di agosto 2013.

Errata-corrige relativa al paragrafo 3.2.1 della circolare n. 111/2013

Si segnala la seguente correzione.

Il secondo esempio del paragrafo 3.2.1 della circolare n. 111/2013 è così formulato:

“Alfa:

– assume Tizio a tempo determinato per 3 mesi;

– dopo due mesi lo riassume per 3 mesi;

– allo scadere del secondo rapporto effettua la trasformazione a tempo indeterminato.”

Esso va sostituito con:

“Alfa:

– assume Tizio a tempo determinato per 3 mesi;

– dopo due mesi lo riassume per 4 mesi.”.

Infatti il diritto di precedenza – che, nell’esempio formulato, esclude l’incentivo per la trasformazione a tempo indeterminato – presuppone che venga complessivamente svolto un periodo di lavoro a tempo determinato superiore (e non anche pari) a sei mesi.

Conversione in legge del decreto fare

E’ pubblicata sul S.O n. 63 alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 la legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”. Il provvedimento entra in vigore il 21 agosto 2013.

Le principali novità introdotte dalla legge in esame, con particolare riguardo alla materia del lavoro riguardano:

(art. 31) Semplificazioni in materia di DURC

(art. 32)Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro

(art. 34) Certificazioni di maternità

(art. 35) Semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata

(art. 42) Soppressione di certificazioni sanitarie

(art. 42-ter) Verifiche dell’Inps sull’accertamento dell’invalidità

(art. 42-quater) Amianto, determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico Abrogazione della responsabilità fiscale solidale negli appalti (art. 50)

(art. 51) Soppressione dell’obbligo di presentazione mensile del modello 770 

(art. 51-bis) Estensione dell’assistenza fiscale

.

Incentivi per la creazione di rapporti di lavoro stabili

INPS messaggio 7 agosto 2013, n. 12854

Incentivo straordinario per l’assunzione di giovani e donne

Con la circolare n. 122 del 17 ottobre 2012 è stato illustrato il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 ottobre 2012, che ha introdotto un incentivo straordinario per l’assunzione di giovani e donne.

Con il messaggio n. 8820/2013 è stata comunicata la formazione della graduatoria delle istanze ammesse all’incentivo, elaborata in base all’ordine cronologico di presentazione rispetto alla risorsa stanziata.

Con il presente messaggio si comunica che è disponibile sul sito Internet http://www.inps.it – all’interno della sezione deputata alla consultazione dei moduli “DON-GIOV” inviati – la graduatoria di tutte le istanze presentate, con i relativi esiti di accoglimento o respingimento.

La graduatoria è altresì disponibile in ambiente Intranet, all’interno del pannello iniziale dell’applicazione “Di.Res.Co”.

Si informa inoltre che è stata pubblicata, nelle medesime sezioni di Internet e Intranet, la nota con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che le assunzioni a tempo indeterminato part-time danno luogo ad un “bonus” inferiore ai 12.000 euro, riparametrato in base alla percentuale di orario di lavoro applicata.

Si comunica che è stata rilasciata una nuova funzionalità per la gestione – a cura degli operatori di sede – dei moduli telematici “DON-GIOV”, grazie alla quale è possibile modificarne gli esiti da “OK” a “KO”.

E’ inoltre possibile effettuare annotazioni sul modulo, sia in caso di cambio di esito, sia quando lo stesso rimanga immutato; ad esemplificazione di tale seconda evenienza, si pensi al caso in cui si annoti che l'”OK” attribuito ad una posizione contributiva si deve intendere trasferito su di un’altra, a seguito di accentramento contributivo o trasferimento di azienda.

Le stesse annotazioni sono rese automaticamente visibili per il datore di lavoro in ambiente Internet; nei casi in cui l’operatore di sede modifichi l’esito di un modulo o vi apporti delle annotazioni, deve comunque avvisare il datore di lavoro interessato con separata comunicazione.

Per quanto concerne le istanze già riesaminate dalle sedi, gli operatori avranno cura di aggiornare i moduli corrispondenti con l’esito del riesame (ad esempio, con un cambio stato – da “OK” a “KO” – o con una semplice annotazione già comunicata all’azienda).

Al fine di agevolare le operazioni di conguaglio con la contribuzione dovuta, si comunica infine che – in deroga a quanto stabilito con il messaggio n. 8820/2013 – su richiesta del datore di lavoro, le sedi possono attribuire il codice di autorizzazione 2T fino al mese di dicembre 2013.

A tal fine è stata aggiornata la procedura UniEmens, per consentire l’invio dei flussi con il codice corrispondente all’incentivo (M430) fino a dicembre 2013.

Al fine di consentire la fruizione dell’incentivo nei casi in cui la matricola sia sospesa o cessata al momento dell’autorizzazione, le sedi possono attribuire il codice di autorizzazione 2T anche ai mesi di maggio e/o aprile 2013.

A tal fine è stata aggiornata la procedura UniEmens, consentendo l’invio dei flussi relativi anche ai mesi di maggio e aprile 2013.

Incentivo per l’assunzione di giovani genitori

Si comunica infine che sono ora consultabili anche in ambiente Intranet – all’interno del fascicolo elettronico aziendale – i moduli “GIOV-GE” inviati dai datori di lavoro, per l’accesso all’incentivo all’assunzione di giovani genitori, di cui alla circolare n. 115/2011.