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Jobs Act: conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi

jobs actIn data 6 marzo 2015 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il decreto legislativo, attuativo della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (legge delega sul Jobs Act), in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Il decreto è entrato in vigore il giorno 7 marzo 2015. Pertanto, alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, alle trasformazioni di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o agli apprendisti passati in qualifica dalla predetta data (7 marzo 2015) si applicherà la disciplina di cui al nuovo decreto legislativo sul contratto a tutele crescenti.

In particolare, tale decreto introduce un nuovo istituto di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi, che consente al datore di lavoro di offrire una somma predeterminata in modo certo al lavoratore in cambio della rinuncia alla impugnazione del licenziamento, somma che per il lavoratore non rientra nel reddito imponibile ai fini fiscali. La norma si applica ai lavoratori che a partire dal 7 marzo 2015:

  • sono assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 1, comma 1);
  • sono interessati da una trasformazione da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, ovvero, agli apprendisti passati in qualifica (art. 1, comma 2), ma anche – unica eccezione – per i lavoratori assunti in precedenza nelle aziende che dopo entrata in vigore del decreto legislativo supereranno la soglia dei 15 dipendenti (art. 1, comma 3).

Tale conciliazione deve avvenire in una delle sedi assistite di cui all’articolo 2113, comma 4 del codice civile ovvero presso le Commissioni di certificazione di cui all’articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (art. 6, comma 1).

Jobs Act conciliazione contratto a tutele crescenti licenziamento illegittimo impugnazione licenziamento

Mountain View dovrà assicurare maggiore trasparenza nel trattamento dei dati e garanzie per chi utilizza i suoi servizi

google

Gli utenti che useranno i servizi o il motore di ricerca di Google in Italia saranno più tutelati. Il Garante privacy ha stabilito che il colosso di Mountain View non potrà utilizzare i loro dati a fini di profilazione se non ne avrà prima ottenuto il consenso e dovrà dichiarare esplicitamente di svolgere questa attività a fini commerciali.

Si è conclusa con un provvedimento prescrittivo l’istruttoria avviata lo scorso anno dal Garante italiano a seguito dei cambiamenti apportati dalla società alla propria privacy policy. Si tratta del primo provvedimento in Europa che – nell’ambito di un’azione coordinata con le altre Autorità di protezione dei dati europee ed a seguito della pronuncia della Corte di giustizia europea sul diritto all’oblio – non si limita a richiamare al rispetto dei principi della disciplina privacy, ma indica nel concreto le possibili misure che Google deve adottare per assicurare la conformità alla legge. La società ha infatti unificato in un unico documento le diverse regole di gestione dei dati relative alle numerosissime funzionalità offerte – dalla posta elettronica (Gmail), al social network (GooglePlus), alla gestione dei pagamenti on-line (Google Wallet), alla diffusione di filmati (YouTube), alle mappe on-line (Street View), all’analisi statistica (Google Analytics) – procedendo pertanto all’integrazione e interoperabilità anche dei diversi prodotti e dunque all’incrocio dei dati degli utenti relativi all’utilizzo di più servizi.

Nel corso dell’istruttoria, caratterizzata anche da diverse audizioni con i suoi rappresentanti, Google ha adottato una serie di misure per rendere la propria privacy policy più conforme alle norme. Il Garante ha tuttavia rilevato il permanere di diversi profili critici relativi alla inadeguata informativa agli utenti, alla mancata richiesta di consenso per finalità di profilazione, agli incerti tempi di conservazione dei dati e ha dettato una serie di regole, che si applicano all’insieme dei servizi offerti.

Informativa

L’Autorità ha prescritto a Google l’adozione di un sistema di informativa strutturato su più livelli, in modo da fornire in un primo livello generale le informazioni più rilevanti per l’utenza: l’indicazione dei trattamenti e dei dati oggetto di trattamento (es. localizzazione terminali, indirizzi IP, ecc.), dell’indirizzo presso il quale rivolgersi in lingua italiana per esercitare i propri diritti, ecc.; in un secondo livello, più di dettaglio, le specifiche informative relative ai singoli servizi offerti.

Ma soprattutto Google dovrà spiegare chiaramente, nell’informativa generale, che i dati personali degli utenti sono monitorati e utilizzati, tra l’altro, a fini di profilazione per pubblicità mirata e che essi vengono raccolti anche con tecniche più sofisticate che non i semplici cookie, come ad esempio il fingerprinting. Quest’ultimo è un sistema che raccoglie informazioni sulle modalità di utilizzo del terminale da parte dell’utente e, a differenza dei cookie che vengono istallati sul PC o nello smartphone, le archivia direttamente presso i server della società.

Consenso

Per utilizzare a fini di profilazione e pubblicità comportamentale personalizzata i dati degli interessati – sia quelli relativi alle mail sia quelli raccolti incrociando le informazioni tra servizi diversi o utilizzando cookie e fingerprinting – Google dovrà acquisire il previo consenso degli utenti e non potrà più limitarsi a considerare il semplice utilizzo del servizio come accettazione incondizionata di regole che non lasciavano, fino ad oggi, alcun potere decisionale agli interessati sul trattamento dei propri dati personali. In proposito, l’Autorità ha anche indicato una modalità innovativa e di facile impiego che, senza gravare eccessivamente sulla navigazione dell’utente, gli consenta di scegliere in modo attivo e consapevole se fornire o meno il proprio consenso alla profilazione, anche con riguardo ai singoli servizi utilizzati.

Conservazione

Google dovrà definire tempi certi di conservazione dei dati sulla base delle norme del Codice privacy, sia per quanto riguarda quelli mantenuti sui sistemi cosiddetti “attivi”, sia successivamente archiviati su sistemi di “back up”. Per quanto riguarda la cancellazione di dati personali, il Garante ha imposto a Google che richieste provenienti dagli utenti che dispongono di un account (e sono quindi facilmente identificabili) siano soddisfatte al massimo entro due mesi se i dati sono conservati sui sistemi “attivi” ed entro sei mesi se i dati sono archiviati sui sistemi di “back up”. Per quanto riguarda, invece, le richieste di cancellazione che interessano l’utilizzo del motore di ricerca, ha ritenuto opportuno attendere gli sviluppi applicativi della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sul diritto all’oblio.

Google avrà 18 mesi per adeguarsi alle prescrizioni del Garante. In quest’arco temporale, l’Autorità monitorerà l’implementazione delle misure prescritte. La società dovrà infatti sottoporre al Garante, entro il 30 settembre 2014, un protocollo di verifica, che una volta sottoscritto diverrà vincolante, sulla base del quale verranno disciplinati tempi e modalità per l’attività di controllo che l’Autorità svolgerà nei confronti di Mountain View.

comunicato stampa del 21 luglio 2014 – GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI

a breve il Progetto “work training” della Regione Calabria

L’iniziativa (ente promotore Azienda Calabria Lavoro) è volta a favorire l’inserimento e il reinserimento lavorativo di soggetti disoccupati e inoccupati, con priorità ai giovani, nel mercato del lavoro, attraverso l’acquisizione e/o il perfezionamento di competenze specifiche corrispondenti ai fabbisogni professionali espressi dai datori di lavoro operanti in Calabria, ovvero a migliorare l’approccio al lavoro attraverso un percorso di training on the job che si completa con l’attestazione delle competenze acquisite e/o possedute.

I soggetti coinvolti nei tirocini sono i tirocinanti disoccupati (anche in mobilità o percettori di ASP) e inoccupati residenti nella provincia di Reggio Calabria, con priorità ai giovani da 15 a 25 anni (a cui verrà riservato il 50% delle risorse finanziarie disponibili). I soggetti pubblici e privati che possono ospitare i tirocini possono essere: pubblica amministrazione, imprese, enti pubblici, studi professionali, fondazioni e associazioni, anche senza dipendenti, con sede operativa nella provincia di Reggio Calabria. L’intervento, di natura sperimentale,verrà realizzato nell’ambito del territorio della provincia di Reggio Calabria, ma potrà essere successivamente esteso a tutto il territorio regionale.
Per il progetto è stata impegnata la somma di 4.006.850 di euro per 500 tirocinanti che percepiranno 500 euro al mese per 12 mesi.

Work training viene realizzato in continuità con quanto già realizzato nell’ambito di “Enter Work”, (il progetto di orientamento al lavoro) ed è finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo in linea con le Strategie Europa 2020, che sancisce come la questione della qualificazione dello strumento del tirocinio è il primo canale di inserimento nel mondo del lavoro e di mobilità dei giovani.

Per maggiori informazioni consulta il bando sul sito della Regione Calabria

 

detassazione dei premi di produttività 2014

Con Decreto Presidente Consiglio Ministri del 19 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 98 del 29 aprile 2014, vengono individuate le modalità di attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014, previste dalla c.d. legge di stabilità 2013.

La “detassazione dei premi di produttività 2014” trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2013, ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2013 all’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013.

La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell’agevolazione di cui al comma 1, non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell’anno 2014, ad euro 3.000 lordi.

Entro il 30 giugno 2014 il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico effettuano un monitoraggio sull’andamento della speciale agevolazione di cui ai commi 1 e 2, anche al fine dell’eventuale adozione di specifiche proposte e iniziative di revisione.

Continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013.

Parte il 1º maggio 2014 il Piano nazionale Garanzia per i giovani

Euro per garantire a tutti i giovani tra i 15 ed i 29 anni, disoccupati o Neet (né occupati, né studenti, né coinvolti in attività di formazione) un’offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato, tirocinio, altra misura di formazione o inserimento nel servizio civile.

Sino al 31 dicembre 2015, i giovani interessati potranno aderire all’iniziativa attraverso il sito web nazionale http://www.garanziagiovani.gov.it o i siti attivati dalle regioni, comunque collegati in rete fra loro. Con l’adesione i giovani potranno scegliere la regione in cui vogliono lavorare (non necessariamente quella di residenza). La regione scelta “prenderà in carico” la persona attraverso i Servizi per l’impiego, o le Agenzie private accreditate, per effettuare la profilazione, la registrazione al programma (è necessario infatti verificare i requisiti di età e di condizione occupazionale) e le fasi successive di orientamento. In base al profilo e alle disponibilità territoriali, i giovani stipuleranno con gli operatori competenti un “Patto di servizio” e, entro i quattro mesi successivi, riceveranno una o più opportunità tra:

– Inserimento al lavoro;

– Apprendistato;

– Tirocinio;

– Istruzione e formazione;

– Autoimprenditorialità;

– Servizio civile.

L’allocazione delle risorse tra le diverse misure del Programma è stabilita dalle singole regioni, che definiscono anche le modalità organizzative e di attuazione degli interventi sul proprio territorio a partire da linee guida condivise a livello nazionale.

I costi sostenuti per i servizi per l’impiego e per le misure saranno riconosciuti in base ai risultati e ai percorsi attivati, non per le “prese in carico”.

Cosa è il Piano nazionale garanzia giovani

Il Piano nazionale garanzia giovani, approvato dal Governo italiano in attuazione della raccomandazione del Consiglio UE del 22 aprile 2013, ha una dotazione finanziaria complessiva di 1.513 milioni di Euro, dei quali 567 dalla Youth employment initiative, 567 dal Fondo sociale europeo e 379 di cofinanziamento nazionale. Utilizzando una facoltà prevista dal Programma europeo, il Governo italiano ha deciso di estendere la Garanzia ai giovani fino ai 29 anni. Il Piano, articolato su due annualità (2014 e 2015) riguarderà tutto il territorio nazionale, ad eccezione della provincia di Bolzano (l’unica che presenta un tasso di disoccupazione giovanile inferiore al 25%).

Il coinvolgimento attivo del sistema imprenditoriale; un piano di comunicazione per le imprese e per i giovani

E’ la prima volta che si attiva in Italia (e in Europa) un’azione sistematica per offrire ad una platea così ampia di giovani un ventaglio di opportunità che li aiuteranno a entrare nel mondo del lavoro.

Accanto alle azioni di comunicazione ed orientamento loro rivolte, è essenziale coinvolgere nel Programma il mondo delle imprese, sollecitandone la responsabilità verso una delle maggiori emergenze del momento, e attraendo anche il loro interesse per le misure che le regioni dispongono a favore di chi offre occupazione, apprendistato, tirocini, ecc.

Per questo è in preparazione una campagna di comunicazione sulle misure contenute nel Programma “Garanzia Giovani”, specificamente rivolta alle imprese, che partirà nelle prossime settimane. Più avanti verrà invece realizzata una campagna di comunicazione rivolta ai giovani. Inoltre, sul portale web è prevista una specifica area dove le imprese potranno “aderire” al Programma e “pubblicare” le opportunità che intendono offrire ai giovani.

Contemporaneamente, il Ministero del lavoro sta promuovendo specifici Protocolli di collaborazione con le principali Associazioni imprenditoriali, ed anche con alcune grandi imprese, finalizzati ad incrementare e rendere facilmente disponibili sulla piattaforma della “Garanzia Giovani” le offerte delle imprese.

Il primo è stato siglato il 26 marzo a Bari tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell’istruzione, università e ricerca, Confindustria e Finmeccanica. Il secondo è stato firmato il 22 aprile dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con CIA e AGIA. Altri, già in preparazione, saranno firmati nelle prossime settimane.

Comunicato 29 aprile 2014 – MINISTERO LAVORO

OGGETTO: Presentazione domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° marzo 2014 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

L’INPS con il messaggio messaggio n. 876/2013 fornisce le indicazioni per la presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dalla legge n. 214 del 2011.

Come precisato nei precedenti messaggi diramati sulla materia, la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che hanno svolto detti lavori e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi secondo le regole previste per dette Gestioni Speciali.

INAIL: rinviati i termini (quasi per tutti) per il pagamento dei premi

Rinviati i termini per pagamento assicurazione infortuni: a maggio le imprese pagheranno un miliardo di euro in meno e nel frattempo beneficeranno di migliori condizioni di liquidità.

 

La Legge di stabilità 2014 (legge 27/12/2013 n. 147) ha definito provvedimenti di riduzione della pressione fiscale e contributiva su imprese e lavoratori che comprendono un taglio dei premi INAIL di 1 miliardo di euro a partire dal 2014, con differenziazioni legate agli andamenti infortunistici. Di conseguenza, l’Inail sta provvedendo non solo alle elaborazioni statistiche sugli andamenti infortunistici e sui premi/contributi accertati per determinare le percentuali di riduzione che si applicheranno alle singole imprese, ma anche all’aggiornamento dei software gestionali.

Per consentire alle imprese che effettuano il pagamento di premi e contributi in un’unica soluzione alla prima scadenza annuale (16 febbraio 2014) di beneficiare immediatamente del bonus, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali hanno concordato di differire tale scadenza al 16 maggio 2014 per tutte le imprese interessate e per tutti i premi diversi dai premi speciali unitari artigiani che scadono prima di tale data. L’onere del differimento è interamente a carico dello Stato.

L’effetto positivo di tale differimento sui conti delle imprese è duplice: da un lato, consente alle imprese di beneficiare pienamente della riduzione del costo del lavoro nel corso del 2014 (senza, cioè, dover procedere a conguagli successivi), dall’altro migliora le condizioni di liquidità delle imprese. Infatti, a fronte dei circa tre miliardi di euro previsti per il pagamento di febbraio, a maggio vi saranno versamenti per complessivi due miliardi di euro, grazie alla riduzione dei premi come calcolati dall’INAIL. Inoltre, il mancato pagamento dei premi nel mese di febbraio favorirà le condizioni finanziarie delle aziende nei prossimi tre mesi, aiutandole a cogliere i segnali di ripresa che si stanno manifestando in alcuni settori, come mostrato anche dai recenti dati sugli ordini industriali. www.governo.it

Firmato protocollo con i consulenti del lavoro per la certificazione della regolarità contrattuale

Siglato il protocollo d’intesa fra il Ministero del Lavoro e l’Ordine dei CDL per l’asseverazione della regolarità delle imprese in materia di contribuzione e retribuzione. La convenzione, sottoscritta dal Ministro Giovannini e dalla Presidente Calderone, rappresenta un ulteriore passo verso la diffusione della cultura della legalità e la
semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

aliquote e massimale contributivo Gestione separata INPGI – anno 2014

L’aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, per l’anno 2014, sono confermate al 26,72% nelle seguenti misure del 17,81% per il committente ed il 8,91% per il giornalista.

L’aliquota contributiva dovuta, invece, dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e continuativi che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche restano così stabilite: totale 17,00% di cui 11,33% a carico del committente ed 5,67% a carico del giornalista.

Per quanto riguarda, invece, i compensi per attività giornalistica svolta in forma autonoma diversi dalle collaborazioni coordinate e continuative (con o senza progetto), come meglio individuati nella citata circolare INPGI n. 5 del 10 marzo 2009, resta confermata la misura del contributo integrativo del 2% a carico del committente (D.Lgs. n. 103/1996), da erogare direttamente al giornalista.

Si ricorda che – a decorrere dal 1° gennaio 2012 – è venuta meno la facoltà di non iscrizione prevista per i soggetti con più di 65 anni di età (Art. 18, comma 11, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111). Di conseguenza, a decorrere dalla predetta data, il contributo integrativo del 2% di cui sopra dovrà essere erogato anche ai giornalisti ultra sessantacinquenni.

– Massimale imponibile

Per i giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa la contribuzione – determinata con le aliquote di cui sopra – è dovuta nel limite del massimale contributivo annuo di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Tale massimale, per l’anno 2014, è fissato in 100.123,00 euro.

Il predetto massimale contributivo è riferito, ovviamente, anche ai giornalisti che svolgono attività libero professionale assicurati presso la Gestione Previdenziale separata INPGI.

– Reddito minimo per l’accredito della contribuzione

L’accredito dei contributi mensili nelle posizioni assicurative dei singoli giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990. Tale minimale per l’anno 2014 è pari a 15.516,35 euro. Pertanto, nel caso in cui – alla fine dell’anno – il predetto minimale non fosse stato raggiunto si procederà ad una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione al contributo versato. Si precisa che il committente è tenuto a determinare la contribuzione dovuta all’INPGI sulla base dei compensi effettivamente corrisposti ai propri collaboratori e non è richiesto, quindi, l’adeguamento al predetto importo.

Il predetto minimale di reddito, ai fini dell’attribuzione dell’anzianità contributiva, si applica anche ai giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica libero professionale (ancorché senza partita IVA e/o mediante cessione del diritto d’autore).

 

INPGI circolare 15 gennaio 2014, n. 1