Il coefficiente di rivalutazione per il trattamento di fine rapporto relativamente al periodo 15 dicembre 2013 – 14 gennaio 2014 è stabilito nella misura di 1,922535.
misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare
Il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, per quanto concerne la materia lavoro, contiene misure di rilievo sanzionatorio e ispettivo.
Nello specifico all’art.14 al fine di rafforzare l’attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni:
LAVORO NERO: l’importo delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nonché delle somme aggiuntive di cui all’articolo 14, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aumentato del 30%. Per la violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, non è ammessa alla procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
ORARIO DI LAVORO: gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, con esclusione delle sanzioni previste dall’articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono decuplicate.
dopo la Calabria anche la Campania interviene sgravando le aziende dall’onere della vidimazione del libro infortuni
Con la delibera n.607 del 20/12/2013 la Regione Campania sospende l’obbligo di vidimazione del registro infortuni per le aziende operanti nel territorio locale. Un passo importante che libera le imprese dal pagamento di una sanzione onerosa e che è il frutto dell’impegno dei consulenti del lavoro campani.
novità su fisco, lavoro e previdenza nella Legge di Stabilità 2014
E’ in vigore dal 1° gennaio 2014 la Legge di Stabilità 2014 (legge n.147 del 27 dicembre 2013, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2013, n. 302) che contiene importanti novità in materia fiscale, lavoro e previdenza.
Le novità più rilevanti:
Incentivi ai lavoratori dei call center (c. 22)
Variazione delle detrazioni Irpef su redditi di lavoro dipendente (c. 127)
Riduzione dei premi Inail (cc. 128-131)
Alleggerimento del Cuneo fiscale (c. 132)
Stabilizzazione associati in partecipazione (cc. 133-134)
Restituzione totale del contributo addizionale (1,4%) in caso di trasformazioni di contratti a tempo indeterminato (c. 135)
Rifinanziati gli ammortizzatori sociali in deroga con un incremento, per l’anno 2014, di 600 milioni di euro ed interventi previdenziali (cc. 183, 184, 187, 188)
Istituzione del Fondo per le politiche attive del lavoro con una dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2014 e a 20 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 (c. 215)
Misure in favore di giovani e disoccupati (c. 219)
Impiego dei medici per il controllo delle assenze dei lavoratori per malattia (c. 340 e 341)
Variazione aliquote d’imposta e agevolazioni e detrazioni fiscali (c. 430)
Indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale (c. 490)
Riviste al rialzo le aliquote per iscritti alla Gestione separata Inps (c. 491)
Visto di conformità per le dichiarazioni con crediti superiori a 15.000 euro (c. 574)
Revisione degli oneri detraibili ai fini IRPEF (cc. 575-576)
Abrogazione di agevolazioni fiscali e crediti d’imposta (c. 583)
Proroga del contributo di solidarietà redditi alti (c. 590)
Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni (c. 616)
rivalutazione TFR Novembre 2013
Il coefficiente di rivalutazione per il trattamento di fine rapporto relativamente al periodo 15 novembre 2013 – 14 dicembre 2013 è stabilito nella misura di 1,586268.
Renzi, la rottamazione della “sinistra storica” e l’ingegneria genetica a destra
Ho appena ascoltato la rottamazione della “sinistra storica” italiana a cura del neo Segretario del Pd. Renzi in poco più di 30 minuti ha asfaltato la Cgil/Cisl/Uil, con annesse rendite di posizione, con un discorso improntato su merito e partecipazione. Sentire il segretario della sinistra italiana parlare di rispetto e dignità degli insegnanti, quando i suoi predecessori hanno abolito il voto di condotta fa venire i brividi. Ma dico io: la destra italiana, che dal dopo guerra ha fatto di questi argomenti i propri cavalli di battaglia, perché si é impegnata negli ultimi 20 anni ad inseguire esperimenti di ingegneria genetica che alla fine hanno creato solo delle aberrazioni? Meditate gente, meditate!
Sigarette elettroniche ed i divieti di fumo nei locali pubblici
L’Associazione bancaria italiana ha avanzato richiesta di interpello per conoscere se, a parere della Commissione, interpelli del Ministero del Lavoro, la normativa sul divieto di fumo sia estensibile anche alle c.d. “sigarette elettroniche”; in particolare ha richiesto se, alla luce delle informazioni scientifiche disponibili secondo cui le sigarette elettroniche con nicotina presentano potenziali livelli di assunzione per i quali non è possibile escludere rischi per la salute, il divieto di fumo, di cui alla legge n. 3/2003 debba essere esteso anche a tali dispositivi elettronici.
La Commissione, in analogia all’orientamento europeo esistente – richiamato anche dal parere n. 34955/CSC6 del 26 settembre 2012 dell’Istituto superiore di sanità – considera le sigarette elettroniche fuori dal campo di applicazione della direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco – in quanto non contenenti tabacco – ritiene che, in mancanza di una specifica previsione normativa, non sia applicabile alle sigarette elettroniche il divieto di fumo previsto dall’art. 51 della legge n. 3/2003 a tutela della salute dei non fumatori. (Vedi interpello 24/10/2013, n. 15)
Bando per favorire l’assunzione e stabilizzazione dei giovani nelle imprese della provincia di Reggio Calabria – Edizione 2013
Penso possa interessare il bando della Camera di Commercio di Reggio Calabria che incentiva l’assunzione e/o la stabilizzazione di rapporti di lavoro con contributi da € 3.000 ad € 10.000. Il termine per la presentazione delle domande è il 20 novembre 2013.
Sono incentivati i seguenti interventi:
a) Stabilizzazione: trasformazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato, full time o parttime, dei contratti di lavoro a tempo determinato (compresi i contratti di collaborazione a progetto, di inserimento lavorativo, di somministrazione, di lavoro a chiamata, di apprendistato) di giovani di età dai 18 ai 35 anni, già presenti in azienda alla data di pubblicazione del bando o con contratto scaduto da non oltre i sei mesi precedenti la pubblicazione del bando medesimo.
b) Assunzione di laureati/e o diplomati/e (istruzione secondaria di 2° grado) in cerca di occupazione, di età dai 18 ai 35 anni, con contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno 12 mesi, part-time e/o full-time.
Il livello di inquadramento contrattuale sia per i laureati/e che per i diplomati/e dovrà essere adeguato rispetto a quanto stabilito dal relativo CCNL di riferimento.
I benefici si rivolgono alle stabilizzazioni da tempo determinato a tempo indeterminato e alle assunzioni effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di comunicazione dell’ammissione, fino ad esaurimento delle risorse previste dal precedente art. 1.
I conseguenti contratti di lavoro a tempo indeterminato, siano essi a tempo pieno o a tempo parziale, di cui a entrambi gli interventi indicati alle lettere a) e b), dovranno contenere una specifica clausola di “stabilità”, intesa a garantire una durata minima del rapporto di lavoro di almeno anni tre, fatto salvo il recesso per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 del c.c. o per impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi degli artt. 1463 e 1464 del c.c. In caso di assunzione a tempo determinato, di cui alla lettera b), i contratti dovranno contenere una specifica clausola di “stabilità”, intesa a garantire una durata minima del rapporto di lavoro di almeno 12 mesi, fatto salvo il recesso per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 del c.c. o per impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi degli artt. 1463 e 1464 del c.c).
Ai fini dell’ammissibilità al contributo, il titolare e/o rappresentante legale e/o gli amministratori e/o componenti del consiglio di amministrazione dell’azienda che effettua l’assunzione/trasformazione non devono avere rapporti di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con i soggetti destinatari dell’assunzione/trasformazione del rapporto di lavoro.
per ulteriori informazioni vai al link ttp://www.rc.camcom.gov.it/P42A754C431S163/Bando-per-favorire-l-assunzione-e-stabilizzazione-dei-giovani-nelle-imprese-della-provincia-di-Reggio-Calabria—Edizione-2013.htm oppure scrivi una mail a studioscarfone@libero.it
Chiarimenti ministeriali su certificazione di crediti e rilascio del Durc
Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il decreto 13 marzo 2013 (in G.U. n. 165 del 16 luglio 2013), ha disciplinato le modalità di attuazione dell’art. 13-bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 (conv. da L. n. 94/2012), il quale prevede la possibilità di rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) “in presenza di una certificazione (…..) che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”.
Il meccanismo delineato dal Legislatore e declinato nel D.M. vuole evidentemente superare quelle problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere un DURC attestante la regolarità – in quanto debitrici nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili – sebbene fossero a loro volta creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Con tale meccanismo, pertanto, si è voluto consentire alle imprese in questione di poter utilizzare il DURC per continuare ad operare sul mercato, anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.
Oggetto e ambito di applicazione
In base alle disposizioni del D.M. 13 marzo 2013, gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti a rilasciare il DURC alle imprese che hanno ottenuto la certificazione di uno o più crediti nei confronti della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009).
I crediti in questione, vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, devono essere certi, liquidi ed esigibili e “di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati”; quanto alla loro certificazione si rinvia ai contenuti delle circolari già emanate dal Ministero dell’economia e delle finanze (nn. 35 e 36/2012 e nn. 17, 19 e 30/2013).
Modalità di rilascio del DURC
Secondo l’art. 2 del D.M., in presenza della certificazione in questione, gli Istituti e le Casse edili devono emettere il DURC “con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, (…..) precisando l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo”.
Trattasi pertanto di una particolare disposizione che consente il rilascio di un DURC attestante la regolarità pur in presenza di mancati versamenti di contributi e/o premi e/o relativi accessori, a condizione della sussistenza di crediti certificati di importo almeno pari alle somme non versate agli Istituti e/o Casse.
Tale specifico Documento è rilasciato “su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati”. Ciò significa che, qualora il DURC debba essere richiesto d’ufficio da parte di una P.A. (v. ML circ. n. 12/2012), il soggetto interessato, nella fase di avvio del singolo procedimento all’interno del quale è prevista tale acquisizione d’ufficio, dovrà dichiarare di vantare crediti nei confronti della pubblica amministrazione per i quali ha ottenuto la certificazione tramite Piattaforma informatica (v. infra) e che conseguentemente il DURC dovrà essere acquisito “ex art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”.
A tal proposito è opportuno precisare che tale certificazione potrà essere esibita direttamente agli Istituti e/o Casse edili, fino alla scadenza del termine assegnato al titolare del credito certificato per sanare una irregolarità contributiva ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007.
In questa ipotesi gli Istituti e/o le Casse edili rilasceranno, ove ne ricorrano le condizioni, un DURC “ex art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012” ancorché non sia stato richiesto esplicitamente dalle stazioni appaltanti.
In entrambe le ipotesi, il soggetto titolare dei crediti certificati deve comunicare gli estremi delle certificazioni di credito (amministrazione che le ha rilasciate, data di rilascio della certificazione, numero di protocollo, importo a credito disponibile, eventuale data del pagamento) ed il codice attraverso il quale potrà essere verificata la certificazione nella Piattaforma informatica.
Tale codice, con validità temporanea, è rilasciato al titolare del credito per consentire l’accesso alla Piattaforma informatica.
Come da indicazioni del MEF, gli Istituti previdenziali e le Casse edili, ai fini del rilascio del Documento, potranno pertanto verificare, per mezzo della predetta Piattaforma e attraverso il codice acquisito, come sopra chiarito, per il tramite dell’amministrazione richiedente ovvero direttamente dall’interessato nella fase di regolarizzazione, l’esistenza di tali certificazioni di credito. La Piattaforma consentirà infatti di produrre un documento informatico attestante l’esistenza del credito certificato nonché la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta e dell’emissione del DURC.
Al riguardo, gli Istituti e le Casse edili concorderanno con l’Ispettorato generale per l’Informatizzazione della Contabilità di Stato le specifiche modalità di avvio di tale procedura.
Si precisa che analogo procedimento trova applicazione nell’ipotesi di richiesta di DURC effettuata direttamente dall’interessato, nei casi espressamente previsti ex art. 90, comma 9 lett. a) e b), del D.Lgs. n. 81/2008, ossia per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare e per la dichiarazione dell’organico medio annuo.
Nelle more dell’avvio del descritto procedimento si ritiene che la verifica verrà effettuata sulla base delle certificazioni rilasciate dalla Piattaforma informatica trasmesse via PEC o esibite, come richiesto dall’art. 2 del D.M. 13 marzo 2013 ai fini del rilascio del DURC, sotto la responsabilità anche penale del soggetto titolare del credito certificato, agli Istituti e/o alle Casse edili nel termine assegnato per la regolarizzazione ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007.
Questi ultimi acquisiranno, tramite PEC, direttamente dall’amministrazione certificatrice, la conferma dell’esistenza e della validità della certificazione.
Va poi chiarito che la disciplina contenuta all’art. 13-bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012, pur rivestendo un carattere di specialità rispetto alle disposizioni che regolano il rilascio del DURC, non rappresenta una deroga alle vigenti disposizioni introdotte dall’art. 31, comma 5, del D.L. n. 69/2013, che stabilisce che il Documento sia considerato valido per la durata di 120 giorni dalla data del rilascio.
DURC “ex art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”
Il DURC rilasciato dagli Istituti e/o dalle Casse edili è un Documento che conterrà esplicitamente i seguenti elementi:
– dicitura di emissione “ex art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”;
– importo dei debiti contributivi/assicurativi, con indicazione dell’Istituto e/o della Cassa nei cui confronti sussistono i debiti stessi nonché il loro ammontare complessivo disponibile;
– gli estremi della/delle certificazioni comunicate al momento di richiesta del DURC, con indicazione di ciascun importo nonché dell’ammontare complessivo disponibile;
– eventuale data del pagamento dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Modalità di utilizzo del DURC “ex art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”
Il DURC in questione “può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge”, ivi compresa pertanto la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006.
Nell’ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica esclusivamente la procedura di intervento sostitutivo di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, rispetto alla quale si rinvia ai chiarimenti già forniti da questa amministrazione con circ. n. 3/2012.
Giova evidenziare, inoltre, che il Decreto Ministeriale in trattazione, al comma 3 dell’art. 3, ha ampliato le ipotesi di intervento sostitutivo disciplinato dall’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 ed espressamente richiamato al comma 2 dell’art. 3 del medesimo D.M. La predetta norma, infatti, ha esteso il potere sostitutivo della stazione appaltante anche alle ipotesi delle erogazioni a carico delle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti titolari dei crediti certificati.
Con tale ultima disposizione il Legislatore ha voluto fissare, in modo positivo, il principio per il quale la pubblica amministrazione, ove tenuta ad effettuare un pagamento a favore di un terzo, è obbligata previamente a garantire la copertura del debito evidenziato nel DURC.
In tal modo, dunque, l’operatività dell’istituto cessa di essere limitata alle somme dovute come corrispettivo di lavori e prestazioni nell’ambito della contrattualistica pubblica.
La previsione di cui sopra, peraltro, ha trovato conferma definitiva in via generale nell’art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) che, al comma 8-bis, ha stabilito l’applicazione dell’istituto dell’intervento sostitutivo in caso di irregolarità accertata con il DURC acquisito al fine dell’effettuazione di erogazioni a titolo di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all’art. 1, comma 553, della L. n. 266/2005. Gli Istituti previdenziali e le Casse edili, con proprie determinazioni definiranno il procedimento amministrativo in base al quale le predette disposizioni dovranno trovare applicazione.
Inoltre, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.M. 13 marzo 2013, il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del DURC può validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione, “solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul DURC (…..), comprovata da DURC aggiornato da esibirsi alla banca o all’intermediario finanziario (…..)”.
Pertanto, la possibilità di utilizzare la certificazione del credito per effettuarne una cessione ovvero ottenerne una anticipazione è comunque subordinata alla preventiva soddisfazione di un eventuale debito contributivo, comprovata dall’esibizione, a cura del titolare della certificazione, di un DURC aggiornato che attesti la reale situazione nei confronti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili.
In caso di cessione o anticipazione il soggetto titolare dei crediti certificati deve, quindi, richiedere comunque un nuovo DURC da esibire obbligatoriamente alla banca o all’intermediario finanziario e nel quale gli Enti tenuti al rilascio attesteranno la situazione contributiva alla data di conclusione dell’istruttoria per il rilascio del DURC stesso.
Nel caso in cui persista l’irregolarità contributiva il decreto stabilisce che l’impresa o il datore di lavoro, contestualmente alla cessione o all’anticipazione, devono sottoscrivere apposita delegazione di pagamento alla banca o all’intermediario finanziario ai sensi dell’art. 1269 cod. civ. “per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo”, eventualmente anche ai fini dell’estinzione parziale di quest’ultimo qualora l’importo riconosciuto risulti inferiore al debito contributivo.
* * *
Da ultimo si precisa che, data la sostanziale permanenza della situazione debitoria nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili, gli stessi conservano tutte le facoltà inerenti il potere sanzionatorio e di riscossione coattiva previste in caso di inadempimento dei versamenti contributivi.



Devi effettuare l'accesso per postare un commento.