Dl fiscale: equo compenso previsto per tutti i professionisti

Conclusa, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, la conferenza stampa di presentazione della manifestazione “L’equo compenso è un diritto per tutti”, organizzata dal Comitato Unitario delle Professioni e dalla Rete delle Professioni Tecniche il 30 novembre al Teatro Brancaccio di Roma.

Al centro del dibattito il testo del decreto fiscale emendato dalla Commissione Bilancio del Senato contenente la previsione di un equo compenso per tutti i professionisti.

Con l’occasione il Comitato Unitario delle Professioni e la Rete delle Professioni Tecniche, guidati rispettivamente da Marina Calderone e Armando Zambrano, hanno ribadito la necessità di interloquire con la politica sul tema durante la manifestazione organizzata il 30 novembre a Roma presso il Teatro Brancaccio. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

TFR ai fondi pensione, le regole della COVIP

Possibile destinazione non integrale del TFR alle forme pensionistiche complementari. La Covip interviene con la circolare n. 5027/17.

Novità recate dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 – Chiarimenti applicativi e altri interventi

Con Circolare n. 5027 del 26 ottobre la Commissione ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione delle modifiche apportate dalla Legge n.124/2017 al Decreto lgs. n.252/2005.

Con Deliberazione del 25 ottobre la Commissione ha apportato le seguenti modifiche, alla luce delle novità recate dalla Legge n.124/2017 all’art. 8, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005, alla Deliberazione COVIP del 24 aprile 2008 avente ad oggetto le “Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro”:

Nel paragrafo “LAVORATORE RIASSUNTO CHE AVEVA CONFERITO IL TFR AD UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE E CHE, A SEGUITO DELLA PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE A TALE FORMA, NON HA RISCATTATO INTEGRALMENTE LA POSIZIONE” il terzo e il quarto capoverso sono sostituiti dai seguenti: “In ordine ai tempi di effettuazione di tale specifica scelta, si reputa che anche tali lavoratori possano disporre di un arco temporale di sei mesi dalla data di assunzione per esprimere la propria volontà, fermo restando che la scelta, in questo caso, non sarà tra la destinazione del TFR a previdenza complementare o il mantenimento di tale trattamento secondo le norme dell’articolo 2120 c.c., ma si limiterà alla individuazione della forma pensionistica complementare cui conferire il TFR maturando ed, eventualmente, alla percentuale  di TFR da destinare a previdenza complementare secondo quanto previsto dagli accordi ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 252/2005. Qualora gli accordi che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro nulla dispongano circa la percentuale minima di TFR da destinare a previdenza complementare, sarà devoluto l’intero TFR maturando, salvo che per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, per i quali sarà versata una quota di TFR non inferiore al 50 per cento, in coerenza con le previsioni dell’articolo 8, comma 7, lett. c), punto 2 del decreto legislativo n. 252/2005.”;

  1. b) Nel Modulo recante “COMUNICAZIONE IN ORDINE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE ALLA QUALE CONFERIRE IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO”, la nota 1 è sostituita dalla seguente nota: “1 Scelta consentita solo qualora gli accordi prevedano la devoluzione del TFR ai fondi di carattere collettivo in misura parziale. Qualora gli accordi che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro nulla dispongano circa la percentuale minima di TFR da destinare a previdenza complementare, sarà devoluto l’intero TFR maturando, salvo che per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, per i quali sarà versata una quota di TFR non inferiore al 50 per cento.”. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

Distacco del lavoratore estero fino a 18 mesi

Il distacco del lavoratore all’estero potrà durare fino ad un massimo di 12 mesi rispetto ai 24 attuali, prorogabili di altri 6 su richiesta dell’impresa e con il benestare del Paese di accoglienza del lavoratore distaccato. Mentre le aziende distaccatarie del settore trasporto continueranno ad utilizzare il vecchio limite temporale fino all’entrata in vigore di nuovo pacchetto di misure dedicato. Questo il compromesso raggiunto, secondo quanto si legge su Il Sole 24 Ore di oggi, dai 28 Ministri del Lavoro dell’Unione Europea, riuniti a Lussemburgo per cercare un accordo sulla direttiva UE del 1996 che disciplina il distacco dei lavoratori in un Paese membro dell’Unione.

Obiettivo della nuova riforma, che prevederà un periodo di transizione di 4 anni, avere e «stipendio uguale a lavoro uguale sullo stesso luogo di lavoro», secondo quanto affermato dal Presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker.

La trattativa stabilisce anche che la società che distacca deve versare al lavoratore tutti i bonus e le indennità, dalla 13^ al premio di anzianità, previsti dal Paese di destinazione. Il testo del 96 prevede, invece, solo il rispetto del salario minimo del Paese. Diverse le reazioni alle nuove norme: a votare contro Polonia, Lituania, Lettonia e Ungheria. Gran Bretagna, Irlanda e Croazia si sono astenute mentre gli altri 21 paesi
hanno votato a favore. Si attende ora il parere del Parlamento europeo.   (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

Meloni: “Serve ricalcolo contributivo sopra 5mila euro”

“Io ho proposto e continuo a proporre un ricalcolo col sistema contributivo delle pensioni in essere che eccedono una determinata soglia che per me sono 5mila euro. In pratica, fino a 5 mila euro non si tocca niente, per la quota che eccede si verifica se hanno pagato i contributi. La nostra proposta è stata bocciata da tutto l’arco costituzionale, che ora sta proponendo un’iniziativa simile sul tema dei vitalizi. Il tema dei vitalizi è giusto affrontarlo ma la nostra proposta riguardava tutte le pensioni d’oro e prevedeva il reimpiego delle risorse che si liberavano per aiutare le pensioni delle nuove generazioni”.

Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, in un video messaggio inviato al Festival del lavoro dei consulenti in corso a Torino. Secondo Meloni, “il tema delle pensioni è il più esplosivo perchè avere nell’Italia di oggi persone che prendono 10-20-30-40-90mila euro al mese per le quali non ha neanche lontanamente pagato i contributi necessari, a fronte di persone che non prenderanno la pensione prima dei 70 anni e che se andrà bene la percepiranno al 40% delle ultime retribuzioni, è una cosa che grida vendetta”. (Pal/Adnkronos)

Festival del Lavoro 2017: cerimonia d’apertura

Al via oggi dal Lingotto Fiere di Torino l’ottava edizione del Festival del Lavoro, la manifestazione organizzata dai Consulenti del Lavoro diventata centrale nel dibattito nazionale sui temi economici, lavoristici e fiscali.

Alla cerimonia di apertura nell’auditorium del Lingotto erano presenti la Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, il Sindaco di Torino, Chiara Appendino, il Presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca, il Presidente del Consiglio provinciale dell’Ordine di Torino, Luisella Fassino, il Presidente INAPP, Stefano Sacchi e il Presidente Consejo General dei Graduados Sociales de Espana, Javier San Martin Rodriguez.

Durante l’inaugurazione il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, ha molto apprezzato l’iniziativa promossa dai Consulenti del Lavoro, descrivendola come “un’occasione importante di dibattito e confronto” con la quale analizzare gli strumenti di innovazione e cambiamento che caratterizzano i processi produttivi di oggi, coglierne l’impatto sul lavoro e governarli responsabilmente.

Il Sindaco di Torino, Chiara Appendino, ha ringraziato i Consulenti del Lavoro per aver scelto la città sabauda come luogo in cui discutere del lavoro di domani. La città sabauda “ha vissuto più degli altri gli effetti della crisi economica e della delocalizzazione delle imprese”, ha precisato, ma è riuscita a rinnovarsi come aveva già fatto in passato. “La vocazione industriale e culturale di Torino può favorire la crescita di figure professionali specializzate in qesti settori”. Al tempo stesso, secondo il Sindaco, “ognuno di noi deve riuscire a trasformare le opportunità legate alla rivoluzione tecnologica e a governarne i rischi. Noi Istituzioni – ha ribadito – dobbiamo fare sistema affinché si possano creare professionalità pronte ad accogliere la sfida del lavoro e dell’industria 4.0”.

A prendere la parola lapresidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone per ribadire il ruolo della categoria nelle riforme sul lavoro: “Noi siamo impegnati affinché il lavoro diventi sempre più un diritto di tutti, specie per i più i giovani anche a fronte dei cambiamenti che il lavoro sta attraversando in questi ultimi tempi per via dell’introduzione delle nuove tecnologie”. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

Lavoro autonomo: le principali novità

Sono entrate in vigore le nuove norme a tutela del lavoro autonomo, introdotte con la Legge 81/2017. Una norma che per la prima volta si rivolge al comparto del lavoro autonomo, senza alcuna distinzione tra professioni ordinistiche e lavoratori autonomi in senso stretto, che sino ad oggi mancava di una legislazione organica che ne regolasse i diritti e i doveri del lavoratore e del cliente. “L’approccio della Legge 81/2017 è innovativo” – commenta ai microfoni della web tv Pasquale Staropoli, esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

“È una norma che dimostra per la prima volta la preoccupazione del legislatore sotto questi aspetti. Ma è una novità relativa poiché si rifà all’attuazione di principi costituzionali nello specifico all’articolo 35, che fissa il principio del lavoro dignitoso”. Nel video l’esperto si sofferma sui singoli articoli della Legge ed in particolare sugli articoli 2 e 3 sottolineando le principali novità inerenti la tutela dei pagamenti in una contrattazione che abbia ad oggetto una prestazione lavorativa. “Essi devono essere certi, con tempi ragionevoli e, in caso di mancato pagamento, scatta l’automaticità degli interessi moratori”, sottolinea l’esperto. Inoltre – riassume –  vi è il divieto di introduzione di clausole che aggirino i tempi di pagamento; allo stesso modo è tutelata la condizione economica e giuridica e il peso specifico contrattuale del professionista nell’ambito della pattuizione dell’incarico con il proprio cliente. Qualora una di queste clausole non sia rispettata, l’articolo 3 sanziona con la nullità tutte quelle clausole che consentono alla controparte del professionista di determinare unilateralmente le condizioni contrattuali.

“È una novità – evidenzia –  perché il professionista, che tradizionalmente era il contraltare del consumatore, tutelato dal codice del consumo, si vede riconosciuto tutele identiche, quindi una dignità pari a tutte le altre categorie professionali che sino ad oggi, soprattutto nell’ambito del lavoro subordinato hanno avuto garantite tutele di questo tipo” conclude l’esperto. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

Innovazione tecnologica e lavoro

Il forte sviluppo delle tecnologie nella vita quotidiana e l’informatizzazione dei processi produttivi ha reso attuale il tema della sostituzione del lavoro umano con la tecnologia, paventando scenari “drammatici” per l’occupazione. L’ipotizzata “fine del lavoro”, però, accompagna ogni passaggio, la storia del lavoro e dell’attività umana da sempre. Nell’ultimo decennio sono aumentati i soggetti che hanno perso il posto di lavoro, perché sostituiti da processi di automazione tecnologica, ma al tempo stesso è aumentata la domanda di lavoro rimasta inevasa a causa delle scarse competenze disponibili sul mercato, il cosiddetto skill shortage (occupati che hanno un livello di formazione/competenze inferiori allo standard della professione).

Guardando oltralpe, negli ultimi anni i Paesi dell’area OCSE che hanno maggiormente aumentato gli occupati sono proprio quelli che hanno aumentato gli investimenti in tecnologia, come la Scandinavia e la Germania, mentre il dato occupazionale è rimasto un problema in Paesi che hanno ridotto al minimo gli investimenti in tecnologia, come appunto l’Italia e la Grecia. Le piccole e medie imprese, cuore del lavoro italiano, investono in ricerca e innovazione lo 0,70 per cento del PIL contro l’1,45 per cento delle imprese francesi e l’1,90 per cento delle imprese tedesche. Strettamente connessa alla tematica dell’innovazione tecnologica è il fenomeno economico delle start up. Queste ultime rappresentano vere e proprie opportunità per il nostro Paese, perché sono il motore dell’innovazione (tecnologica e di nuovi modelli di business) e per crescere hanno bisogno di condizioni ambientali favorevoli. Come rendere l’Italia un Paese più ospitale per le nuove imprese innovative? (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

DL Mezzogiorno è legge: tutti gli incentivi a disposizione

Il DL Mezzogiorno, dopo aver ottenuto la fiducia alla Camera dei Deputati nella giornata di ieri, diventa legge. L’intervento governativo ha come finalità il rilancio dell’economia del Sud Italia, creando posti di lavoro e promuovendo sgravi fiscali per chi investe al meridione. Tale rilancio avverrà tramite i finanziamenti ottenibili con il programma “Resto al Sud” e l’istituzione di zone economiche speciali (Zes). Inoltre, sono previsti interventi volti alla ripresa economica verso i terreni colpiti dal terremoto dell’agosto 2016 e per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi.

“Resto al Sud”, articolo 1 del decreto, è una delle agevolazioni più interessanti introdotte che permette ai giovani, di età compresa tra i 18 e i 35, residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Sardegna  (o che trasferiscano la residenza entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e che mantengano la residenza per la durata del finanziamento), di ottenere un finanziamento fino ad un massimo di 50 mila euro (35% come contributo a fondo perduto e per il 65% prestito a tasso zero rimborsabile in otto anni, di cui i primi due di pre ammortamento. Benefici fiscali anche per le aziende che effettuano investimenti nelle zone economiche speciali. Le imprese potranno usufruire di un credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali, acquisiti entro il 31 dicembre 2020, nel limite massimo di 50 milioni di euro.

Posticipato fino al 31 dicembre, poi, il termine per l’ avvio di interventi di immediata riparazione per i danni subiti con il terremoto e prorogata fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza, con possibile proroga di altri 180 giorni. Inoltre, sono stati stanziati 100 milioni di euro da utilizzare per la rimozione delle macerie, oltre all’aumento da 500 a 700 milioni per le risorse stanziate. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

INAIL, sanzioni civili per impiego di lavoratori senza Co preventiva

È possibile ottenere i rimborsi delle sanzioni civili ex art.36bis.

L’Inail con la circolare n. 31 del 28 luglio 2017, riepiloga la disciplina delle sanzioni civili per i casi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, a seguito delle novità contenute nel DLgs n.151/15.

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, dal 20 novembre 2014 l’articolo 36-bis ha cessato di avere efficacia e di conseguenza, da tale data, non può più essere applicato il regime sanzionatorio in vigore dal 12 agosto 2006 al 23 novembre 2010, che prevedeva la soglia minima di 3.000 euro della sanzione civile per ciascun lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e deve quindi essere applicato unicamente il regime sanzionatorio ordinario previsto dall’articolo 116, comma 8, lettera b) della legge n. 388/00.

Le Sedi calcolano la sanzione civile per evasione con il regime previsto dalla legge n. 388/00 e ad annullano la differenza rispetto alle sanzioni civili di 3.000 euro per lavoratore già accertate, in modo da cessare il contenzioso in atto.

La stessa operazione doveva essere effettuata in relazione alle procedure concorsuali non concluse.  Tali indicazioni continuano a essere valide qualora dovessero ancora emergere casi del genere.

I soggetti assicuranti, che a suo tempo hanno regolarmente versato le sanzioni civili ex articolo 36-bis, devono presentare domanda di rimborso alla Sede Inail competente, che provvederà a calcolare la sanzione civile ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e a rimborsare la differenza. Non sono rimborsabili le somme per le quali il richiedente sia stato condannato al pagamento con sentenza passata in giudicato.

I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

  1. a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 % dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
  2. b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30%; la sanzione civile non può essere superiore al 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

L’articolo 3, comma 3 della legge n. 73/02 ha poi disposto che ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste, l’impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400% dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

 

 

Il ticket di licenziamento e la procedura di licenziamento collettivo

Risulta opportuno, di fronte a questo significativo cambiamento che riguarda le aziende soggette alla Cigs, soffermarsi su un raffronto tra gli obblighi contributivi in essere fino alla fine del 2016 e gli obblighi contributivi a regime dal 2017.
Fino al 2016 per la concessione dell’indennità di mobilità il Legislatore aveva previsto l’obbligo di versamento di 2 contributi:

1. un contributo ordinario, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, da versare mensilmente da parte di tutte le aziende rientranti nella normativa della mobilità;

2. un contributo, eventuale, da versare da parte delle imprese che effettivamente attivavano la procedura di mobilità, parametrato sul numero dei lavoratori interessati. Questo contributo, da versare in 30 rate mensili, era pari a 6 mensilità del massimale Cig nel caso in cui il datore di lavoro aveva licenziato i lavoratori nel corso o al termine di un periodo di Cigs ovvero a pari 9 mensilità se il datore di lavoro aveva proceduto ai licenziamenti collettivi senza aver preventivamente richiesto la Cigs.

In entrambi i casi il contributo era ridotto a 3 mensilità per ogni lavoratore nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali.

Al momento della comunicazione di apertura della procedura, l’azienda era tenuta a versare un anticipo del contributo di mobilità, pari a una mensilità del trattamento lordo per ogni lavoratore ritenuto eccedente, da recuperare poi su quanto viene successivamente versato a saldo.

Dal 2017 la contribuzione (sia quella ordinaria che il contributo di mobilità) è sostituita dal ticket di licenziamento, volto al finanziamento della NASpI: il datore di lavoro deve versare, per ogni lavoratore licenziato, una somma pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.

Per effetto dell’articolo 2, comma 35, L. 92/2012, è prevista una penalizzazione analoga a quella attualmente in essere per la procedura di mobilità; nell’ipotesi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non sia oggetto di un accordo sindacale, il ticket di licenziamento viene moltiplicato per 3.

Dall’esempio che segue appare evidente che il passaggio dal contributo di ingresso al ticket di licenziamento comporta una rilevante riduzione dei costi per le aziende che procedono a licenziare collettivamente; in aggiunta si evidenzia che le aziende non devono più versare mensilmente il contributo ordinario alla mobilità pari allo 0,30% della retribuzione mensile dei lavoratori che possono essere beneficiari del trattamento.

Il rovescio della medaglia di tale riduzione dei costi consiste nell’impossibilità di rateizzare il ticket di licenziamento, il quale deve essere versato un’unica soluzione entro il giorno 16 del secondo mese successivo al licenziamento, a differenza del contributo di ingresso alla mobilità, che poteva essere versato in 30 rate mensili, senza aggravio di sanzioni e interessi.