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I nuovi Assegni Familiari Inps

20140223-023743.jpg La legge n. 153/1988 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.

In base ai calcoli effettuati dall’ISTAT, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2012 e l’anno 2013 è risultata pari al 1,1%.

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2013-30 giugno 2014 con il predetto indice.

Si allegano pertanto le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

ANF 2014-2015

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni nelle Zone Franche Urbane della Regione Campania e Calabria

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dello scorso 6 maggio 2014 sono state definite le modalità e i termini di fruizione delle predette agevolazioni.

Per consentire l’utilizzo dei benefici tramite modello F24 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

• “Z101” denominato “Regione Campania – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Aversa – art.
37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z102” denominato “Regione Campania – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Benevento –
art. 37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z103” denominato “Regione Campania – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Casoria – art.
37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z104” denominato “Regione Campania – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Mondragone –
art. 37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z105” denominato “Regione Campania – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Napoli – art.
37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z106” denominato “Regione Campania – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Portici (centro
storico) – art. 37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z107” denominato “Regione Campania – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Portici (zona
costiera) – art. 37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z108” denominato “Regione Campania – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di S.Giuseppe
Vesuviano – art. 37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z109” denominato “Regione Campania – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Torre
Annunziata – art. 37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z110” denominato “Regione Calabria – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Corigliano
Calabro – art. 37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z111” denominato “Regione Calabria – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Cosenza – art.
37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z112” denominato “Regione Calabria – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Crotone – art.
37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z113” denominato “Regione Calabria – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Lamezia
Terme – art. 37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z114” denominato “Regione Calabria – Agevolazioni da utilizzare in riduzione dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Reggio Calabria – art. 37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z115” denominato “Regione Calabria – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Rossano – art.
37 – d.l. n. 179/2012”;

• “Z116” denominato “Regione Calabria – Agevolazioni da utilizzare in riduzione
dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese della ZFU di Vibo Valentia
– art. 37 – d.l. n. 179/2012”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono
esposti nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al
riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di
riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta di fruizione dell’agevolazione, nel formato
“AAAA”.

per ulteriori info RISOLUZIONE N. 59/E dell’Agenzia delle Entrate

Interpello dell’Ordine dei CdL su regime sanzionatorio per la mancata vidimazione del registro infortuni

Il Ministero del lavoro con l’interpello 27 marzo 2014, n. 9, risponde ad un quesito avanzato dall’Ordine dei consulenti del lavoro in merito all’applicabilità del regime sanzionatorio per la mancata vidimazione del registro degli infortuni a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008.

Il Ministero preliminarmente premette che in base all’art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’art. 8, comma 4, del decreto medesimo restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

Pertanto, in attesa dell’emanazione del decreto interministeriale istitutivo del SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione) che disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni e che, pertanto, farà venir meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie, sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso.

Il registro deve essere conforme al modello approvato con D.M. 12 settembre 1958 (come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996), istitutivo dello stesso e tuttora in vigore, e prima di essere messo in uso deve essere vidimato presso l’ASL competente per territorio, salvo che nelle regioni che hanno abolito tale prassi, e conservato nel luogo di lavoro a disposizione dell’organo di vigilanza.

E’ applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 626/1994 in caso di mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni.

Scade il 30 aprile il termine per l’invio da parte delle aziende calabresi del rapporto sul personale all’Ufficio della consigliera regionale di parità

Le imprese con più di 100 dipendenti devono predisporre entro il 30 aprile 2014 il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile relativo al periodo 2012 – 2013 (D.Lgs. 198/2006).
Il Codice pari opportunità prevede questo strumento di rilevazione che obbliga le imprese con oltre cento dipendenti a dare conto di aspetti di rilievo circa la gestione del personale, quali le assunzioni, i licenziamenti, i passaggi di livello o di categoria, la formazione professionale e la retribuzione corrisposta a lavoratrici e lavoratori e altri ancora, tramite la compilazione di apposito modello da inviare all’Ufficio della Consigliere regionale di parità.
Sono destinatarie dell’obbligo di legge le aziende private; le aziende pubbliche, siano esse imprese a partecipazione statale, aziende autonome dello stato, aziende regionali e degli enti locali, aziende sanitarie locali; gli enti autonomi di gestione che amministrano le partecipazioni statali, enti pubblici economici.
In caso di mancata trasmissione del rapporto nei termini prescritti, su segnalazione delle Consigliere di parità regionali e/o delle rappresentanze sindacali, la direzione regionale del lavoro inviterà le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. Trascorso il termine e persistendo l’assenza della comunicazione potranno essere applicate sanzioni amministrative e, nei casi gravi, potrà essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.

Il rapporto deve essere trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU) ed alla Consigliera Regionale di Parità.

Scarica il modello rapporto situazione personale da inviare alla Consigliera Regionale di Parità della Regione Calabria all’indirizzo uff.cons.parita@regcal.it

Il riferimento normativo è l’art. 46 DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. 198

art. 46 D.Lgs. 198/2006
(Rapporto sulla situazione del personale)
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4)

1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
2. Il rapporto di cui al comma 1 è trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, che elaborano i relativi risultati trasmettendoli alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri (1).
3. Il rapporto è redatto in conformità alle indicazioni definite nell’ambito delle specificazioni di cui al comma 1 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto.
4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, la Direzione regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Nei casi più gravi può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.
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(1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. ff), D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5.

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Beneficio mensile di € 190 per sei mesi ai datori di lavoro che assumono

20140223-023743.jpgCon il decreto direttoriale n. 264 del 19 aprile 2013 (modificato dal decreto n. 390 del 3 giugno 2013) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha introdotto un beneficio, anche in considerazione della mancata proroga delle disposizioni concernenti l’iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dei lavoratori oggetto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e dei connessi benefici previsti dagli articoli 8 e 25 della medesima legge, in caso di assunzione.

La disciplina del beneficio
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2013 è stato pubblicato l’avviso concernente l’adozione dei decreti direttoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013.
Con i citati decreti è stata prevista – nel limite complessivo di 20.000.000 di euro – la concessione di un beneficio economico in favore dei datori di lavoro privati che nel 2013 hanno assunto lavoratori, i quali, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, siano stati licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
Ai fini dell’applicazione del beneficio, si precisa che al lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo è equiparato il lavoratore, il quale abbia accettato l’estinzione del rapporto, in sede di conciliazione successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 7, comma 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (novellato dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 92/2012 e successive modifiche e integrazioni; circa la suddetta equiparazione – ai fini dell’applicazione degli istituti di tutela del lavoratore – si veda il messaggio n. 20830/2012).
I decreti si applicano a decorrere dal primo gennaio 2013.
Il beneficio può essere riconosciuto anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato nel 2013 e già agevolabile ai sensi del decreto.
Il beneficio può altresì essere riconosciuto in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato – effettuata nel 2013 – di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta “piccola mobilità”, secondo quanto prevedeva l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni; l’ammissione al beneficio presuppone che il lavoratore sia stato oggetto di licenziamento nei 12 mesi precedenti l’originaria assunzione. In osservanza dell’art. 4, comma 12, lett. a), legge n. 92/2012, il beneficio non è ammesso quando la trasformazione soddisfa un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore; si evidenzia che il diritto di precedenza non è applicabile alle trasformazioni intervenute a decorrere dal 28 giugno 2013, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. c ter), del D.Lgs. n. 368/2001, nel testo modificato, da ultimo, dall’articolo 7, comma 1, lett. d), del D.L. n. 76/2013 (cfr. circolare n. 131/2013, nota 1).
Dopo una prima assunzione a termine, il lavoratore non perde i requisiti per essere nuovamente oggetto di un’altra assunzione agevolata, se – alla data della seconda o successiva assunzione – non sono ancora decorsi 12 mesi dal licenziamento (es.: Tizio è licenziato il 1° maggio 2012; Alfa assume Tizio a tempo determinato dal 1° febbraio 2013 al 31 marzo 2013; se Beta – o lo stesso Alfa – assume Tizio il 1° maggio 2013 per tre mesi, può spettare il beneficio per entrambi i rapporti; se invece Beta – o lo stesso Alfa – assume Tizio il 1° giugno 2013, il beneficio può spettare solo per il primo rapporto).
Con riferimento ai rapporti a tempo determinato, si precisa che il beneficio spetta anche per rapporti di durata inferiore a sei mesi.
In caso di assunzione e trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione spetta il beneficio per 12 mesi in favore dell’agenzia, eventualmente diminuito per evitare che il singolo utilizzatore ne fruisca per un periodo complessivo superiore a dodici mesi, in conseguenza di precedenti godimenti diretti o indiretti dell’incentivo.
In considerazione della circostanza che il beneficio – come indicato nel preambolo del decreto – è finalizzato a promuovere la ricollocazione di lavoratori per i quali – in passato – era previsto un altro incentivo, il beneficio non si applica qualora sia comunque applicabile un diverso incentivo, previsto dalla normativa statale o regionale.
Ai sensi dell’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, il beneficio è subordinato alle condizioni di regolarità contributiva, di rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro, di rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
I benefici sono subordinati anche all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge n. 92/2012.
Il decreto subordina i benefici al rispetto delle previsioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione e degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”).
I benefici sono altresì subordinati alla circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà (cfr. art. 1, par. 1, lett. h), reg. (CE) n. 1998/2006; circa la nozione di impresa in difficoltà cfr. art. 1, par. 7, reg. (CE) n. 800/2008).

Precisazioni circa la durata e misura del beneficio
In caso di rapporto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi il bonus spetta per una misura e durata proporzionalmente ridotte.
In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato ai sensi del decreto ministeriale, il bonus spetta per un periodo complessivo massimo rispettivamente di sei e dodici mesi.
In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta “piccola mobilità”, il limite massimo del bonus è calcolato a decorrere rispettivamente dalla data della proroga e della trasformazione (es.: Alfa assume a tempo determinato per 6 mesi dal 1° agosto 2012 al 31 gennaio 2013 Tizio, iscritto nelle liste della “piccola mobilità”; il 1° febbraio 2013 il rapporto è trasformato a tempo indeterminato: ad Alfa può spettare il bonus per 12 mesi a decorrere dal 1° febbraio 2013).
Per rapporti di durata inferiore al mese di calendario l’importo di € 190 deve essere ridotto; si applica il criterio per cui si moltiplica l’importo convenzionale di € 6,33 (un trentesimo di 190) per il numero di giorni complessivi del rapporto di lavoro. Per ogni mese di calendario interamente compreso nel rapporto di lavoro agevolato si riconosce l’importo di € 190; per gli eventuali mesi di calendario non interamente compresi nel rapporto agevolato si riconosce un importo pari a € 6,33 per ogni giorno compreso nel rapporto agevolato (es.: assunzione a tempo determinato dal 15 febbraio al 14 aprile: (6,33 x 14) + 190 + (6,33 x 14); assunzione dal 15 al 20 febbraio: 6,33 x 6).
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli (OTD) l’importo del beneficio mensile dovrà essere commisurato al numero di giornate effettivamente lavorate nel mese di riferimento; pertanto, per definire la misura del beneficio per ogni singolo mese si dovrà moltiplicare l’importo convenzionale di € 6,33 per il numero di giorni lavorati. Le modalità di denuncia dell’incentivo spettante per gli operai agricoli a tempo determinato, sono illustrate nel paragrafo 2.3
In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio è proporzionalmente ridotto.
Nelle ipotesi di aumento della percentuale oraria di lavoro – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno – il bonus mensile rimane fissato in proporzione alla percentuale dichiarata al momento dell’assunzione (il bonus mensile non può superare la misura originariamente autorizzata dall’INPS perché è intrinsecamente connesso alla graduatoria dei datori di lavoro ammessi al beneficio, formata in relazione alla complessiva risorsa disponibile); nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro – compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part time – il datore di lavoro è tenuto a ridurre proporzionalmente il bonus (es.: Tizio è assunto dal 1° febbraio 2013 al 30 aprile 2013 con orario pieno; a decorrere dal 1° marzo 2013 il rapporto è trasformato in part time al 50%; spetta il bonus di € 190 per febbraio, € 95 per marzo ed € 95 per aprile).

Precisazioni riguardanti l’apprendistato
Il beneficio previsto dal decreto non è applicabile ai rapporti di apprendistato, perchè a questi si applica un regime contributo agevolato previsto da altre disposizioni dell’ordinamento.
Per quanto concerne i rapporti di apprendistato instaurati nel 2013, ex art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 167/2011, con lavoratori precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo e comunque iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa quanto segue.
A prescindere dalla circostanza se – a seguito mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta piccola mobilità – tali rapporti possano essere qualificati come apprendistato,- d’intesa con il Ministero del lavoro e a parziale scioglimento della riserva formulata con la circolare n. 150/2013 – si chiarisce che non è possibile riconoscere il regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 223/1991, richiamato dall’articolo 7, comma 4, citato.
Pertanto, poiché il beneficio previsto dal decreto direttoriale è destinato a compensare parzialmente le conseguenze della mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta piccola mobilità, qualora ne ricorrono le condizioni, è possibile riconoscere il beneficio previsto dal decreto; il beneficio spetta per 12 mesi.

Domanda di ammissione ai benefici
Per accedere ai benefici è necessario inoltrare all’INPS specifica istanza; la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare.
La domanda di ammissione ai benefici potrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modulo “LICE”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale Aziende ovvero all’interno del Cassetto previdenziale Aziende agricole, presso il sito internet http://www.inps.it.
Per le cooperative e loro consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, la domanda di ammissione potrà essere presentata accedendo, esclusivamente, al Cassetto previdenziale Aziende e non anche tramite Cassetto previdenziale Aziende agricole.
In caso di proroga o trasformazione di un rapporto agevolato ai sensi del decreto deve essere presentata una nuova istanza.
Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare i sistemi informativi centrali dell’Istituto provvederanno a definire le istanze pervenute nei termini indicati.
Dell’avvenuta definizione verrà dato avviso mediante la pubblicazione di un apposito messaggio sul sito internet dell’Istituto; i singoli datori di lavoro riceveranno specifica comunicazione, con l’indicazione – in caso di accoglimento dell’istanza – dell’importo complessivo spettante e delle quote di ripartizione mensile; per i rapporti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli (OTD) sarà cura del datore di lavoro individuare, in base al numero di giornate effettivamente lavorate nel singolo mese, la quota di ripartizione mensile da esporre nella denuncia DMAG, secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.2.
In caso di insufficienza delle risorse, l’ordine di priorità nell’accesso al beneficio è rappresentato dalla data dell’assunzione, proroga o trasformazione a tempo indeterminato.
I datori di lavoro ammessi al beneficio ne potranno fruire mediante conguaglio o compensazione con i contributi dovuti.

Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens
Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi all’incentivo saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “4N” che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, assume il nuovo significato di “datore di lavoro ammesso al bonus previsto dai decreti direttoriali del Ministero del lavoro n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013”; il codice autorizzazione è attribuito automaticamente dai sistemi informativi centrali, contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo al modulo di istanza “LICE”.
I datori di lavoro autorizzati, per esporre nel flusso UniEmens le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all’interno di “DenunciaIndividuale” “DatiRetributivi”, elemento “Incentivo” i seguenti elementi:
– nell’elemento “TipoIncentivo” dovrà essere inserito il valore “LICE” avente il significato di “bonus per assunzione lavoratori licenziati – D.D. n. 264 del 19 aprile 2013”;
– nell’elemento “CodEnteFinanziatore” dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
– nell’elemento “ImportoCorrIncentivo” dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
– nell’elemento “ImportoArrIncentivo” sarà indicato l’importo del beneficio spettante per periodi pregressi.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
– con il codice “L432” avente il significato di “conguaglio bonus lavoratori licenziati – D.D. n. 264 del 19 aprile 2013” e con il codice “L433” avente il significato di “arretrati conguaglio bonus lavoratori licenziati – D.D. n. 264 del 19 aprile 2013”;
Nel caso in cui debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “AltreADebito”, i seguenti elementi:
– nell’ elemento “CausaleADebito” dovrà essere inserito il codice causale “M302” avente il significato di “Restituzione bonus lavoratori licenziati D.D. n. 264 del 19 aprile 2013;
– nell’elemento “ImportoADebito”, indicheranno l’importo da restituire.
Per i lavoratori non più in forza i datori di lavoro, potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per i lavoratori in forza e cioè:
– all’interno dell’elemento “TipoIncentivo” il valore “LICE”;
– nell’elemento “CodEnteFinanziatore” il valore “H00” (Stato);
– nell’elemento “ImportoArrIncentivo” l’importo del beneficio spettante per periodi pregressi.
Per tali lavoratori – non essendo più in forza – non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero.
Sarà invece valorizzato l’elemento “TipoLavStat” con il codice di nuova istituzione “NFOR”, che contraddistingue appunto i lavoratori non più in carico all’azienda.
I datori di lavoro che sono stati autorizzati al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Le cooperative e loro consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240 dovranno attenersi, per la fruizione del beneficio, alle istruzioni operative descritte nel presente paragrafo.

Datori di lavoro agricoli
Le seguenti istruzioni operative saranno disponibili con la denuncia DMAG relativa al primo trimestre 2014.
Allo scopo di poter usufruire del beneficio, il datore di lavoro – per un dato mese – dovrà, per il lavoratore agevolato per il quale sia stata approvata la propedeutica richiesta, obbligatoriamente indicare:
– nelle denunce principali (P) o sostitutive (S), oltre ai consueti dati retributivi per lo stesso mese:
– per il Tipo Retribuzione, il valore Y;
– nel campo CODAGIO, il valore A1;
– nel campo della retribuzione, l’importo dell’incentivo spettante
– nelle denunce di variazione ( V ), qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del lavoratore agevolato sia stata già denunciata con DMAG con competenza 2013:
– per il Tipo Retribuzione, il valore Y;
– nel campo CODAGIO, il valore A1;
– nel campo della retribuzione, l’importo dell’incentivo spettante.
Si evidenzia che l’incentivo spettante – il cui importo complessivo e la quota di ripartizione mensile per gli OTI verranno comunicati nel caso di accoglimento dell’istanza – per gli OTD dovrà essere, a cura del datore di lavoro, calcolato con le modalità già descritte in precedenza (par. 1 ” Precisazioni circa la durata e misura del beneficio”).
La denuncia DMAG contenente l’agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia stessa e quelli della richiesta datoriale dell’incentivo.
La modalità di validazione sarà la medesima di quella utilizzata per il codice CIDA (cfr. circolare INPS n. 46/2011) e pertanto l’eventuale scarto della denuncia sarà motivato con l’opportuno messaggio d’errore.

Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dell’incentivo ai datori di lavoro per il reimpiego di lavoratori licenziati, ai sensi dei decreti direttoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013, posto a carico dello Stato ed evidenziato nelle denunce con i codici “L432” e “L433”, si istituisce nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAW – Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive, il nuovo conto:
– GAW32137 – Incentivo ai datori di lavoro che, nel corso del 2013, assumono a tempo determinato o indeterminato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati nel dodici mesi precedenti l’assunzione, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, ai sensi dei decreti direttoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013.
Gli importi dei benefici eventualmente restituiti dai datori di lavoro, poiché indebitamente conguagliati ed evidenziati nel flusso UniEmens con il codice “M302”, dovranno essere imputati al conto GAW24137, anch’esso di nuova istituzione.
Il conto GAW32137 sopra citato dovrà essere utilizzato, altresì, per l’imputazione contabile del beneficio in questione spettante ai datori di lavoro agricoli.
I rapporti finanziari con lo Stato sono definiti direttamente dalla Direzione generale.

circolare INPS n. 32 del 13 marzo 2014