Chiarimenti del Ministero per il lavoro all’estero

A seguito dell’interpello n. 13/2014 concernente il campo di applicazione della normativa in oggetto indicata, si ritiene opportuno fornire alcuni indirizzi operativi volti anche ad un più efficace utilizzo della procedura “Lavoro estero” per il rilascio telematico dell’autorizzazione allo svolgimento del lavoro all’estero, e delle necessarie interrelazioni con il sistema delle comunicazioni obbligatorie.

Fermo restando che, come tra l’altro chiarito dall’interpello, i datori di lavoro, così come individuati dalla legge e comunque espressamente elencati nell’interpello, devono sottoporre alla scrivente Direzione generale la richiesta per il rilascio dell’autorizzazione numerica per l’assunzione e/o il trasferimento di lavoratori italiani o comunitari all’estero, occorre precisare quando tali richieste devono essere accompagnate dalla comunicazione telematica di assunzione (o trasferimento), da effettuare secondo quanto previsto dal D.M. 30 ottobre 2007.

Qualora il rapporto di lavoro, a prescindere dal luogo d’instaurazione, è regolato dal diritto nazionale, il datore di lavoro è obbligato ad inviare il modello UNILAV e, preventivamente, a richiedere l’autorizzazione al lavoro all’estero.

Al contrario se il rapporto di lavoro si instaura all’estero ed è regolato dal diritto locale non è dovuta né la comunicazione obbligatoria né, tantomeno, la richiesta di autorizzazione.

E’ del tutto evidente che nei casi di trasferimento dall’Italia all’estero, è sempre dovuta sia la comunicazione obbligatoria sia la richiesta di autorizzazione.

Pertanto la locuzione dell’interpello “si ritiene irrilevante la circostanza per cui il lavoratore debba essere assunto presso il datore di lavoro localizzato in Paese extra UE …” è riferita non già al luogo fisico d’instaurazione del rapporto di lavoro ma a quello a cui si riferisce il diritto che regola il rapporto di lavoro.

MINISTERO LAVORO nota 5 agosto 2014, n. 10039

Certificazione per lavoro con minori: Lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile

Con il D.Lgs. n. 39/2014, – in vigore dal 6 aprile 2014 – in attuazione della direttiva 2011/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, sono state dettate disposizioni finalizzate alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Il suddetto decreto, in particolare, all’art. 2, modifica il D.P.R. n. 313/2002 introducendo l’art. 25-bis, in base al quale chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve chiedere il certificato penale del casellario giudiziale, per verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undieces del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Con il D.Lgs. n. 39/2014, – in vigore dal 6 aprile 2014 – in attuazione della direttiva 2011/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, sono state dettate disposizioni finalizzate alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Il suddetto decreto, in particolare, all’art. 2, modifica il D.P.R. n. 313/2002 introducendo l’art. 25-bis, in base al quale chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve chiedere il certificato penale del casellario giudiziale, per verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undieces del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il Ministero della giustizia, con apposita circolare del 24/07/2014, rende noto che sono state apportate le modifiche tecniche che consentono di produrre un certificato secondo le disposizioni contenute nell’art. 25-bis, D.P.R. n. 313/2002 (T.U. del Casellario).

Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile contattare il servizio di help desk del Ministero al numero telefonico 06 – 97996200.

Nuovo codice tributo lavoro sommerso ed irregolare

L’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, introduce disposizioni al fine di rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per consentire il versamento, tramite il modello F23, dei nuovi importi stabiliti è stato istituito il seguente codice tributo:

– “79AT”, denominato “Maggiorazioni delle sanzioni amministrative di cui all’art. 14, comma 1, lett. b) e c) – D.l. 23 dicembre 2013, n. 145”.

In sede di compilazione del modello di versamento F23:

– nel campo 6 “codice ufficio o ente”, è indicato il codice “VXX”, dove XX è sostituito dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’ufficio competente territorialmente, come indicato nella “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari”, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate http://www.agenziaentrate.gov.it.;

– nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento”, sono indicati gli estremi dell’atto con il quale si richiede il pagamento;

– nel campo 11 “codice tributo”, è indicato il codice tributo “79AT”.

Le somme riscosse con il codice tributo “79AT” sono riversate dagli agenti della riscossione al capitolo 2573 – articolo 13 del bilancio dello Stato.

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Obbligo dell’unicità della posizione contributiva aziendale

20140223-023743.jpgCon la circolare n. 172 del 31 dicembre 2010 l’Inps ha introdotto il principio dell’unicità della posizione contributiva. Tuttavia tale principio era stato sostanzialmente inattuato dai datori di lavoro in quanto non prevedeva conseguenze o sanzioni particolari in caso di mancato adeguamento.

L’Istituto di previdenza ritorna ora sull’argomento affermando la perentorietà del principio dell’unicità della posizione contributiva e dando ai datori di lavoro il termine del 31 dicembre 2014 per adeguarsi.

Pertanto, entro il 31 dicembre 2014, i datori di lavoro dovranno aprire le Unità operative nella procedura di Iscrizione Variazione on line e trasferire su esse i lavoratori attualmente gestiti con matricole separate. Decorso tale termine, le sedi Inps, dopo aver contattato i datori di lavoro interessati, chiuderanno d’ufficio le matricole. Durante il periodo transitorio, le sedi Inps non dovranno riattivare eventuali posizioni secondarie sospese, e non dovranno aprire nuove posizioni contributive aventi il medesimo inquadramento previdenziale della posizione principale già aperta.

Il principio dell’unicità della posizione contributiva, non fa venire meno le disposizioni che regolano l’apertura di distinte posizioni aziendali in relazione a obblighi contributivi differenziati in capo al medesimo datore di lavoro, come, ad esempio, è previsto per il personale inviato all’estero in paesi extracomunitari, sia convenzionato che non convenzionato, ovvero nel caso di svolgimento di attività multiple gestite in modo autonomo per le quali sono previsti distinti inquadramenti previdenziali.

tratto da Il Quotidiano Ipsoa, 19/07/2014

Disciplina del lavoro a termine per scuole private – religiose

Agidae con Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Snals Confsal, Sinasca con l’accordo del 10 giugno 2014 hanno modificato la disciplina del contratto a termine alla luce di quanto stabilito dalla L. n. 78/2014.

 

A tutto il personale è consentito stipulare contratti a termine, non superiori a 36 mesi, a prescindere dalle ragioni giustificatrici.

 

Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di 10 giorni dalla scadenza, per i contratti non superiori a 6 mesi e di 20 giorni dalla scadenza, per i contratti superiori a 6 mesi, il 2° contratto si considera a tempo indeterminato.

Autorizzazione preventiva: Lavoro all’estero

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito all’obbligo per le aziende straniere con sede legale e operativa in un territorio extra UE, facenti parte di un gruppo di imprese ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., di richiedere il rilascio dell’autorizzazione preventiva di cui all’art. 2 del D.L. n. 317/1987 qualora intendano assumere presso la propria sede estera un lavoratore italiano residente in Italia.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le politiche per i servizi per il lavoro, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si ritiene opportuno rappresentare che il D.L. n. 317/1987 (conv. da L. n. 398/1987) è stato parzialmente sostituito dal D.P.R. n. 346/1994 che, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 2, commi 7, 8 e 9 della L. n. 537/1993, ha disciplinato il procedimento di autorizzazione all’assunzione o al trasferimento in Paesi non aderenti all’Unione europea di lavoratori italiani.

La normativa di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 346/1994 dispone espressamente che alla presentazione di autorizzazione preventiva per l’assunzione o il trasferimento all’estero dei lavoratori italiani sono tenuti i datori di lavoro di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. n. 317/1987.

Nello specifico i datori di lavoro individuati dalla legge sono: a) i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale; b) le società costituite all’estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile; c) le società costituite all’estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale; d) i datori di lavoro stranieri.

Dal dettato della citata normativa (cfr. art. 2, D.P.R. n. 346/1994) può evincersi che sono soggetti alla richiesta dell’autorizzazione i datori di lavoro che intendono assumere o trasferire all’estero un lavoratore italiano, pertanto si ritiene irrilevante la circostanza per cui il lavoratore debba essere assunto presso il datore di lavoro localizzato in Paese extra UE e non debba, invece, essere assunto in Italia per prestare la propria attività all’estero, atteso anche che l’art. 2 precisa espressamente che sussiste la necessità dell’autorizzazione sia per l’assunzione all’estero del lavoratore italiano sia per il suo trasferimento.

Sotto il profilo operativo, le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione continuano ad essere regolate dal D.M. 16 agosto 1988, recante la Documentazione da produrre in allegato alle domande di autorizzazione al reclutamento ed all’espatrio di lavoratori italiani. Tale D.M., al quale si fa integrale rinvio, resta infatti in vigore, attesa la mancata emanazione, entro i termini previsti, del nuovo decreto richiesto dal D.P.R. n. 346/1994 per l’individuazione della documentazione da allegare alle domande di autorizzazione. (MINISTERO LAVORO interpello 26 giugno 2014, n. 13)