Il coefficiente di rivalutazione per il trattamento di fine rapporto relativamente al 15 febbraio 2014 – 14 marzo 2014 è stabilito nella misura di 0,320028.
INPS: Nuovo sistema di gestione del Durc interno

Come è noto, l’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, subordina i benefici normativi e contributivi, previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, – tra l’altro – al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Documento unico di regolarità contributiva (cosiddetto DURC).
L’articolo 3, comma 4, del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 ottobre 2007, prevede che l’INPS – per i benefici di propria competenza – verifica i presupposti per il rilascio del DURC, senza emettere il documento “formale” previsto dall’articolo 4 del decreto stesso; il DURC “formale” è sostituito da un sistema di segnalazione degli esiti della verifica (cosiddetti SEMAFORI) che danno luogo al cosiddetto “DURC interno” nell’ambito del “Cassetto previdenziale aziende”; il “semaforo verde” indica una situazione compatibile con il godimento dei benefici, mentre il “semaforo rosso” indica una situazione incompatibile con il godimento dei benefici.
L’articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale citato prevede altresì che – in mancanza dei requisiti di regolarità – l’INPS emetta un DURC negativo, solo dopo aver inutilmente invitato il datore di lavoro a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni.
Conformemente alle norme di legge e regolamentari citate, è stato innovato il processo di gestione del DURC interno; tale nuovo sistema, che sarà operativo a decorrere dal mese di aprile 2014, può essere così descritto.
La richiesta del DURC interno viene ora effettuata dall’Istituto, in qualità di ente tenuto a riconoscere i benefici di legge subordinati alla regolarità contributiva e non è più effettuata dal datore di lavoro attraverso la denuncia contributiva relativa al mese in cui sono richiesti i benefici stessi.
Con frequenza mensile (approssimativamente verso la metà di ogni mese di calendario e fatto salvo quanto viene detto più avanti circa la validità quadrimestrale del DURC interno positivo), i sistemi informativi centrali interrogano gli archivi elettronici dell’Istituto per rilevare eventuali situazioni di irregolarità incompatibili con i benefici.
Rilevazione immediata di regolarità
Nell’ipotesi in cui non siano rilevate situazioni di irregolarità, viene immediatamente attivata all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione positiva (Semaforo verde), che assume il significato di DURC interno positivo.
Ne consegue che il datore di lavoro può godere dei benefici che competerebbero – in base alle norme sostanziali che disciplinano i singoli benefici – per il mese in relazione al quale è attivato il Semaforo verde; in attuazione dell’articolo 31, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, con legge 9 agosto 2013, n. 98) il DURC interno positivo consente anche il godimento dei benefici che competerebbero per i tre mesi successivi, a prescindere se – nel frattempo – insorga una situazione di irregolarità; tale validità quadrimestrale del DURC interno positivo rispetto ai benefici è rappresentata dalla immediata contemporanea accensione del semaforo verde per quattro mesi consecutivi.
Rilevazione iniziale di irregolarità
Nell’ipotesi in cui vengano rilevate situazioni di irregolarità, si attiva all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione di allarme temporaneo (Semaforo giallo) e contemporaneamente viene inviata al datore di lavoro (e a chi lo rappresenta per gli adempimenti previdenziali) una comunicazione (detta “preavviso di DURC interno negativo”) – mediante posta elettronica certificata (PEC) -, recante:
– l’indicazione delle irregolarità riscontrate;
– l’invito a regolarizzarle entro 15 giorni;
– l’avvertenza che, decorso inutilmente il termine indicato, verrà generato un DURC interno negativo.
Qualora il datore di lavoro regolarizzi la propria posizione o sia accertata l’insussistenza delle irregolarità, i sistemi informativi centrali – con l’intervento, quando necessario, degli operatori di sede – attivano all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione positiva (Semaforo verde), che si sostituisce al precedente segnale di temporaneo allarme e assume il significato di DURC interno positivo.
Ne consegue che il datore di lavoro può godere dei benefici che competerebbero – in base alle norme sostanziali che disciplinano i singoli benefici – per il mese in relazione al quale è attivato il Semaforo verde; anche in questo caso il DURC interno positivo consente inoltre il godimento dei benefici che competerebbero nei tre mesi successivi, a prescindere se – nel frattempo – insorga una situazione di irregolarità; anche in questo caso la validità quadrimestrale del DURC interno positivo rispetto ai benefici è rappresentata dalla contemporanea accensione del semaforo verde per quattro mesi consecutivi.
Qualora, invece, il datore di lavoro non provveda a regolarizzare la propria posizione, i sistemi informativi centrali attivano all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione negativa (Semaforo rosso), che si sostituisce al precedente segnale di temporaneo allarme e assume il significato di DURC interno negativo.
Ne consegue che il datore di lavoro, per il mese in relazione al quale è attivato il Semaforo rosso, non può godere dei benefici che altrimenti gli competerebbero in base alle norme sostanziali che disciplinano i singoli benefici.
Tale esclusione riguarda solo il mese per cui è generato il Semaforo rosso, poiché per il mese successivo i sistemi informativi centrali innescano nuovamente la richiesta di DURC interno e la sequenza delle operazioni descritte.
Se l’irregolarità persiste ovvero ne insorgono di nuove, si attiva la segnalazione di allarme (Semaforo giallo) e viene nuovamente inviato – sempre tramite PEC – il preavviso di DURC interno negativo.
Se il datore di lavoro regolarizza, si genera un DURC interno positivo sul nuovo mese considerato; tale DURC consente il godimento dei benefici anche per i tre mesi successivi, mentre rimangono definitivamente preclusi i benefici relativi al mese per il quale si era precedentemente generato il DURC interno negativo.
Prima applicazione del nuovo sistema di gestione del DURC interno
Il nuovo sistema di gestione del DURC interno provvederà anche a confermare o definitivamente escludere i benefici pregressi, relativi ai mesi per i quali era stata sospesa la spedizione delle note di rettifica ex art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Come già chiarito, la prima richiesta di DURC interno verrà effettuata direttamente dall’Istituto alla metà del mese di aprile 2014, avviando la sequenza di operazioni illustrate nel paragrafo precedente.
Nei confronti dei datori di lavoro che – a quella data – risulteranno regolari, i sistemi informativi centrali accenderanno, all’interno del Cassetto previdenziale aziende, un semaforo verde sui mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2014; l’accensione del semaforo equivale a generazione di DURC interno positivo per i benefici che competeranno per i suddetti mesi.
Nei confronti dei datori di lavoro che – a quella data – presentano situazioni di irregolarità, accertate a partire da gennaio 2008 (data di entrata in vigore del “DURC interno”) e tuttora sussistenti, verrà acceso all’interno del Cassetto previdenziale aziende un semaforo giallo sul mese di aprile 2014 e contemporaneamente verrà inviata al datore di lavoro (e a chi lo rappresenta per gli adempimenti previdenziali) una comunicazione (detta “preavviso di DURC interno negativo”) – mediante posta elettronica certificata -, recante:
– l’indicazione delle irregolarità riscontrate, ancora sussistenti;
– l’invito a regolarizzarle entro 15 giorni;
– l’avvertenza che, decorso inutilmente il termine indicato, verrà generato un DURC interno negativo.
Nell’eventualità in cui il datore di lavoro non regolarizzi la propria posizione:
– si accenderà il semaforo rosso sul mese di aprile 2014 (equivalente a DURC interno negativo su aprile 2014); il datore di lavoro non potrà godere, per il mese aprile 2014, dei benefici che altrimenti gli competerebbero – in base alle norme sostanziali che disciplinano i singoli benefici -;
– si consolideranno i semafori rossi precedentemente accesi, con le logiche elaborative pregresse, sui mesi anteriori ad aprile 2014, per i quali non sono state spedite le note di rettifica recanti la causale “addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”; in relazione a tali mesi rimarrà definitivamente preclusa la possibilità di godere dei benefici.
Le situazioni di irregolarità incompatibili con il godimento dei benefici sono riepilogate all’interno del Cassetto previdenziale aziende, nella sezione “Regolarità contributiva”.
All’interno di tale sezione, le irregolarità sono così raggruppate:
(dicitura presente nel cassetto) (significato principale)
DM10 non trasmesso mancato invio del DM10 o dell’Uniemens;
F24 non presente omesso versamento della contribuzione dovuta
Importo minore del dovuto versamento di parte della contribuzione dovuta
Inadempienza aperta omissione contributiva registrata nell’archivio recupero crediti dell’INPS
Inadempienza iscritta a ruolo non notificata omissione contributiva registrata nell’archivio recupero crediti dell’INPS, iscritta a ruolo/ oggetto di avviso di addebito ma non ancora notificata
Cartella non riscossa omissione contributiva iscritta a ruolo/oggetto di avviso di addebito e notificata
A decorrere dai benefici che competerebbero per il mese di agosto 2013 (mese in cui è entrato in vigore l’articolo 31, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, con legge 9 agosto 2013, n. 98, citato nel paragrafo precedente) – viene attribuito al DURC interno positivo validità quadrimestrale.
Fino al periodo di competenza marzo 2014, le situazioni d’irregolarità rilevanti per la non spettanza dei benefici sono solo quelle afferenti la stessa posizione contributiva (matricola dell’area DM) sulla quale i benefici vengono esposti.
A partire dal mese di competenza aprile 2014, nell’ipotesi in cui a un datore di lavoro – univocamente individuato con il codice fiscale – siano associate più posizioni contributive (ovvero matricole dell'”area DM”), rileveranno tutte le situazioni d’irregolarità riferite a quel datore di lavoro, anche se afferenti una posizione contributiva (matricola dell'”area DM”) diversa da quella su cui viene esposto il beneficio.
Al fine di agevolare i datori di lavoro e chi li rappresenta negli adempimenti previdenziali, nell’individuazione delle irregolarità che – se non sanate – potranno determinare il disconoscimento dei benefici pregressi e correnti, è stata attivata una nuova sezione del Cassetto previdenziale aziende, denominata “Evidenze su posizioni”; all’interno di tale sezione sono state rilasciate alcune funzionalità che consentono di visualizzare le irregolarità pendenti, che sono incompatibili con i benefici.
Le singole situazioni di irregolarità sono aggregabili per codice fiscale del contribuente, per posizione contributiva, per tipo di irregolarità.
Le informazioni visualizzate corrispondono ai dati comunque visualizzabili in altre sezioni del Cassetto (“Regolarità contributiva”, “Crediti/inadempienze”, “Iscrizione a ruolo”, eccetera).
Emissione delle Note di rettifica con la nuova procedura di Gestione contributiva (DM2013)
Nella prima settimana del mese di marzo sarà rilasciata, nell’ambito del nuovo processo reingegnerizzato di gestione delle denunce contributive, anche la procedura di gestione delle note di rettifica.
Saranno contestualmente visualizzate all’interno del Cassetto previdenziale aziende le note di rettifica, la cui visualizzazione era stata sospesa dall’avvio delle operazioni di reingegnerizzazione.
L’arretrato accumulato rende necessario prevedere un tempo congruo, durante il quale le Sedi, i datori di lavoro e i loro eventuali intermediari si confrontino per risolvere le situazioni formali o sostanziali che hanno generato le suddette note di rettifica; è auspicabile il massimo sforzo finalizzato a evitare l’appesantimento dell’attività amministrativa – che seguirebbe all’invio di note di rettifica che poi dovrebbero essere annullate – ovvero i disagi conseguenti a notifica di addebiti insussistenti.
Le note di rettifica in esame saranno, quindi, spedite secondo il seguente calendario:
– le note di rettifiche relative alle denunce contributive con periodo di competenza fino a marzo 2013 saranno spedite il 15 maggio 2014;
– le note di rettifiche relative alle denunce contributive con periodo di competenza aprile-luglio 2013 saranno spedite il 16 giugno 2014;
– le note di rettifiche relative alle denunce contributive con periodo di competenza agosto 2013-maggio 2014 saranno spedite il 15 settembre 2014.
In relazione alla data di spedizione indicata saranno calcolate le sanzioni connesse agli addebiti contributivi contenuti nelle note di rettifica.
Le note di rettifica recanti – insieme all’eventuale altro – gli addebiti contributivi relativi agli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetta piccola mobilità) saranno spedite il 15 settembre 2014, a prescindere dal mese cui si riferiscono (si tratta per lo più di note di rettifica relative ai codici tipo contribuzione P5, P6, P7, S1, S2, S3); infatti l’Istituto – pur ritenendo, in via cautelare, non spettanti gli incentivi suddetti – ha disposto – in attesa dei definitivi chiarimenti ministeriali – la sospensione delle iniziative volte al recupero degli addebiti contributivi corrispondenti (cfr. circolare n. 150 del 25 ottobre 2013).
La visualizzazione delle note di rettifica relative al mese di dicembre 2013 avverrà nella prima settimana di marzo 2014; relativamente ai mesi successivi, le eventuali note di rettifica saranno visualizzabili all’interno del Cassetto, in corrispondenza con la conclusione delle fasi elaborative centrali di calcolo delle denunce contributive (usualmente una denuncia contributiva è sottoposta alla fase di elaborazione interna per il calcolo nella seconda decade del mese successivo al mese in cui scade il termine di invio della denuncia stessa; ad esempio, la denuncia contributiva relativa al mese di febbraio 2014 deve essere inviata entro il 31 marzo 2014 ed è presumibile che venga elaborata per il calcolo intorno al 10 del mese di aprile 2014).
La spedizione delle note di rettifica relative ai mesi da dicembre 2013 a maggio 2014 avverrà il 15 settembre 2014; le note di rettifica dal mese di giugno 2014 in poi saranno spedite secondo la prassi consueta (60 giorni dopo che siano state rese visibili all’interno del Cassetto previdenziale aziende).
Note di rettifica con la causale “addebito art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006” Nell’ambito del sistema pregresso di gestione del DURC interno, la nota di rettifica con la causale “addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” svolgeva una duplice funzione: da un lato avvisava il datore di lavoro che sussistevano delle irregolarità incompatibili con il godimento dei benefici normativi e contributivi, previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale; dall’altro quantificava l’addebito contributivo che si sarebbe dovuto pagare, per l’eventualità che le situazioni di irregolarità non venissero sanate.
Nel nuovo sistema di gestione del DURC interno le note di rettifica con la suddetta causale cessano di svolgere la prima funzione, mentre la seconda funzione (di contestazione dell’addebito) rimane ed è resa coerente con il mutato contesto operativo.
Il compito di avvisare che sussistono delle irregolarità incompatibili con il godimento dei benefici è affidato ad una distinta comunicazione, denominata “preavviso di DURC interno negativo” (cfr. il paragrafo 1 di questo messaggio).
Le nuove note di rettifica con la causale “addebito art. 1 …..” svolgeranno il compito di contestare al datore di lavoro che non spetta il beneficio, che il datore di lavoro abbia eventualmente esposto nella denuncia contributiva per il mese cui si riferiva il nuovo DURC interno negativo, pur non avendo sanato le irregolarità precedentemente segnalate con il “preavviso di DURC interno negativo”.
Pertanto, la nota di rettifica ex art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, che contesta la mancata spettanza dei benefici di legge non potrà più essere annullata, anche se nel frattempo il datore di lavoro abbia sanato l’originaria irregolarità.
La nuova configurazione riguarda sia le note di rettifica relative alle denunce di competenza aprile 2014 sia le note di rettifica relative a mesi precedenti.
Per il mese di aprile 2014 le eventuali rettifiche del nuovo tipo con “addebito art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006” saranno visibili (all’interno del Cassetto previdenziale aziende) nella seconda decade di giugno 2014 e saranno notificate il 15 settembre 2014.
Per i mesi anteriori ad aprile 2014 verranno rigenerate note di rettifica con “addebito art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006” del nuovo tipo; queste saranno calcolate e rese visibili nel Cassetto intorno al 15 maggio 2014; avranno come data di spedizione il 15 settembre 2014.
messaggio INPS n. 2889 del 27 febbraio 2014
Esiste ancora il posto fisso? Drastica riduzione dei concorsi pubblici in Italia nel 2013
Nel 2013 sono stati pubblicati 3892 Concorsi Pubblici sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.). Con una riduzione del 20% del rispetto al 2012 (4854). Si noti che questo è in controtendenza all’aumento del 7% registrato l’anno precedente (rispetto al 2011).
La riduzione nel 2013 deriva soprattutto dalla combinazione di due fattori: Riduzione del numero di Amministrazioni che hanno pubblicato concorsi pubblici (da 1508 nel 2012 a 1304 nel 2013) e riduzione del numero medio di Concorsi Pubblici pubblicati per Amministrazioni.
Vedi nel dettaglio lo studio effettuato da mappaconcorsi.it
dal 1 marzo è legge il c.d. milleproroghe
Nella Gazzetta Ufficiale del 28/02/2014 (n. 49) è stato pubblicato il provvedimento legislativo di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge c.d. Decreto Milleproroghe (n. 150/2013), recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”. Legge 27 febbraio 2014, n. 15.
rideterminati gli importi dei compensi per il lavoro accessorio
La c.d. riforma Fornero, modificando l’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, prevede che i compensi economici fissati per il prestatore quali limite annuo, siano “annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente”.
L’ISTAT ha comunicato, nella misura dell’1,10%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2012-dicembre 2012 ed il periodo gennaio 2013-dicembre 2013.
I nuovi importi economici da prendere a riferimento per l’anno 2014, anche al fine delle verifiche sul loro rispetto a cura dei committenti, come precisato nella circolare n. 176 del 18 dicembre 2013, sono così rideterminati:
– € 5.050 netti per la totalità dei committenti nel corso di un anno solare;
– € 2.020 netti in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti nel corso di un anno solare.
I corrispondenti importi lordi, riferiti all’anno solare, sono pari a:
– € 6.740 per la totalità dei committenti;
– € 2.690 in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti.
vedi circolare INPS del 26 febbraio 2014, n. 28
Iscritti alla Gestione separata INPS: aliquote contributive 2014 e modalità di versamento

Con la circolare 4 febbraio 2014, n. 18, l’Inps rende nota la misura delle aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2014 per gli iscritti alla Gestione separata:
– 27,72% (27,00% Ivs più 0,72% aliquota aggiuntiva), per i liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
– 22,00%, per i liberi professionisti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria;
– 28,72% (28,00% Ivs più 0,72% aliquota aggiuntiva), per i collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
– 22,00%, per i collaboratori titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
Le suddette aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata con un massimale di reddito previsto per l’anno 2014 pari ad euro 100.123,00 ed un minimale di reddito pari ad euro 15.516,00.
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane confermata nella misura, rispettivamente, di un terzo (1/3) e due terzi (2/3), salvo il caso di associazione in partecipazione per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari, rispettivamente, al 55% ed al 45% dell’onere totale.
Il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico per i titolari di partita IVA).
Inoltre, nel caso del professionista iscritto alla Gestione separata, l’onere contributivo è tutto a carico del soggetto stesso ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi. Per maggiori informazioni vedi la circolare Inps del 4 febbraio 2014, n. 18.
Riduzione del premio per il settore edile

L’INAIL conferma la riduzione contributiva per il settore edile dell’ 11,50% anche per il 2013.
La riduzione, a condizione che ci sia la regolarità nei confronti di Inail-Inps-Casse Edili, compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili.
La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza, pertanto gli interessati devono presentare l’apposito “modello autocertificazione sconto edile” riguardante l’assenza delle suddette condanne.
L’istituto ricorda che se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta, i datori di lavoro devono anche presentare alla Direzione territoriale del lavoro competente l’autocertificazione circa l’inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito.
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia già fruito in passato dell’agevolazione in parola ed abbia già presentato il modulo alla DTL, questo dovrà essere ripresentato solo se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato.
La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “1” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.
consultazione on line dal cassetto previdenziale ASpl e mini ASpl
Nell’ambito delle attività poste in essere dall’Istituto per migliorare la trasparenza e la fruibilità delle informazioni, l’applicazione “Cassetto previdenziale del cittadino” è stata integrata con una nuova funzionalità che consente la consultazione dei dati di dettaglio dei pagamenti dei trattamenti di disoccupazione (indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, indennità di disoccupazione agricola, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria, ecc.).
A tale funzionalità possono accedere sia i cittadini che gli operatori INPS, con le modalità di seguito rispettivamente indicate:
– il cittadino si collega al sito istituzionale “www.inps.it” e, previa identificazione tramite PIN, accede al proprio Cassetto previdenziale; dal Cassetto seleziona, sul menù a sinistra, la voce “Prestazioni” e poi la sottovoce “Pagamenti”;
– l’operatore INPS si collega al sito intranet dell’Istituto e seleziona, in successione, il menù “Processi”, la voce “Assicurato pensionato” e l’applicazione “Cassetto previdenziale del cittadino”; su tale applicazione effettua la ricerca per codice fiscale o per dati anagrafici dell’assicurato di interesse e, una volta apparsa la schermata contenente il “Dettaglio soggetto”, seleziona, sul menù a sinistra, la voce “Prestazioni” e poi la sottovoce “Pagamenti”.
In entrambi i casi, selezionata la sottovoce “Pagamenti” appare il “Riepilogo dei pagamenti eseguiti”, vale a dire la lista, divisa per anno, dei pagamenti eseguiti in favore dell’assicurato.
Dal “Riepilogo dei pagamenti eseguiti”, selezionando poi la categoria di prestazione desiderata (relativa ad un determinato anno) appaiono le “Prestazioni in pagamento per l’anno xxxx”, vale a dire i dati di riepilogo dei pagamenti delle prestazioni comprese nella categoria medesima, eseguiti nel corso di quell’anno.
Infine, dalla schermata recante le “Prestazioni in pagamento per l’anno xxxx”, cliccando sul contenuto della sezione “Note” del singolo pagamento appare il “Dettaglio pagamenti”, cioè un prospetto che indica le singole voci che compongono l’importo in pagamento, del quale si riporta di seguito lo schema:
Beneficiario: xxxxxx xxxxxx
Prestazione in pagamento: xxxxxx
Numero della domanda: xxxxxxxxxxxxx
Giorni erogati: xxx
Periodo di riferimento: xx/x/xxxx – xx/x/xxxx
Importo indennita’: + xxxxxx
Trattenute sindacali: – xxxxxx
Importo ANF: + xxxxxx
Tattenute IRPEF Anno Corrente: – xxxxxx
Netto Pagamento: + xxxxxx
messaggio INPS del 10/02/2014, n.2436
Comunicazioni relative ai R.L.S. (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)
Dall’8 gennaio 2013 la procedura on-line, relativa alla dichiarazione delle unità produttive, è stata scorporata da quella della comunicazione R.L.S. (circolare n. 43 del 25 agosto 2009); da tale data è quindi necessario provvedere all’inserimento dei dati della Unità produttiva prima di accedere alla procedura R.L.S. (circolare n. 69 del 21 dicembre 2012).
Dalla procedura “Comunicazione R.L.S.”, sono escluse le Ambasciate ed i Consolati italiani che operano all’estero per i quali la comunicazione va effettuata tramite PEC alla Sede INAIL di Roma-Centro al seguente indirizzo: romacentro@postacert.inail.it utilizzando lo specifico “modello” scaricabile dal sito INAIL (entrando nella sezione “Modulistica” scegliendo “Sicurezza sul lavoro”). vedi nota INAIL del 14 febbraio 2014
CUD 2014: consegna ai lavoratori dipendenti, pensionati e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
Il prossimo 28 febbraio scade il termine per la consegna del CUD 2014. Tutti datori di lavoro che hanno corrisposto nell’anno 2013 compensi e somme per prestazioni di lavoro dipendente e assimilati devono consegnare la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilato, unitamente alle istruzioni per la compilazione della stessa ed al modulo per l’opzione dell’otto e del cinque per mille.
La certificazione CUD 2014 deve essere consegnata in duplice copia al contribuente. È facoltà del sostituto d’imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato digitale/elettronico purché allo stesso sia garantita la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti.
A decorrere dall’anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica in modalità telematica; tuttavia, è facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea
Vedi il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2014.




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