Mod. 730/2013 integrativo

Tutti i lavoratori dipendenti o pensionati o redditi assimilati a lavoro dipendente che hanno presentato il Mod. 730/2013, mediante il sostituto d’imposta o il CAF/professionista abilitato, entro le scadenze ordinarie ed hanno riscontrato nella suddetta dichiarazione errori ed omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito possono presentare ad un CAF o ad un professionista abilitato il modello 730/2013 integrativo.

E’ possibile procedere con l’integrazione anche nei seguenti casi:

a)    integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta;

b)    integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata.

intervalli temporali fra due contratti a termine… 10 e 20 giorni… 20 e 30 giorni… 60 e 90 giorni?!?!

Sono pervenuti a questo Ministero una serie di quesiti in ordine ai profili interpretativi della disposizione di cui all’art. 7, comma 1, lett. c) del D.L. n. 76/2013 convertito dalla legge n. 99/2013 sostitutivo dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 368/2001 in materia di intervalli temporali fra due contratti a termine.

Più specificatamente si chiede se gli accordi stipulati da parte della contrattazione collettiva anche aziendale che avevano ridotto la durata degli intervalli a 20 e 30 giorni – in deroga alla precedente formulazione del predetto art. 5, comma 3 che prevedeva una durata “ordinaria” di 60 e 90 giorni dei citati intervalli – conservino ancora la loro efficacia o siano stati superati dal nuovo dettato normativo.

Al riguardo si precisa che i predetti accordi vanno necessariamente contestualizzati nel quadro normativo previgente, che aveva allungato notevolmente la durata degli intervalli fra due contratti a termine e sono intervenuti a “flessibilizzare” la disciplina al momento vigente entro i limiti legali consentiti e cioè di 20 e 30 giorni in relazione alla durata infrasemestrale o ultrasemestrale dei relativi contratti.

Appare però evidente che tale regolamentazione contrattuale, allora di miglior favore, appare oggi superata a seguito del più recente intervento normativo che ha ridotto “in via ordinaria” lo spazio temporale tra due contratti a 10 e 20 giorni, superando – e in qualche modo “vanificando” – gli interventi di flessibilizzazione già posti in essere ed inevitabilmente legati a minimi di durata legale dell’interruzione (20 e 30 giorni) superiori agli attuali periodi normativamente previsti.

Quanto invece agli accordi collettivi stipulati a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. n. 76/2013 convertito dalla legge n. 99/2013, questi ultimi potranno validamente prevedere una riduzione o addirittura un azzeramento dei predetti intervalli di 10 e 20 giorni nelle ipotesi definite dalla disciplina pattizia con effetti “normativi” nei confronti di tutti i soggetti rientranti nel campo di applicazione dei citati accordi.

Resta ovviamente fermo che la contrattazione collettiva, nell’ambito della sua autonomia, possa prevedere intervalli anche di maggior durata ma, stante la valenza della previsione normativa in esame, tali disposizioni non potrebbero che produrre effetti sul piano “obbligatorio” e quindi esclusivamente nei confronti delle parti stipulanti.

vedi nota n.5426 del Ministero del Lavoro del 4 ottobre 2013, n. 5426

INPS: Istruzioni operative per l’erogazione in unica soluzione dell’indennità ASpI e mini-ASpI per il lavoro autonomo

In data 8 giugno 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 133 il decreto n. 73380 del 29 marzo 2013 (Allegato 1) emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministero dell’economia e delle finanze.

Il decreto ministeriale attua le disposizioni di cui all’art. 2, comma 19 della legge 28 giugno 2012, n. 92 il quale – in via sperimentale e nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 – prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI possa richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi del relativo trattamento non ancora percepiti, al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.

Con la presente circolare si forniscono pertanto le istruzioni relative al decreto in argomento.

 

1. Ambito di applicazione

Ai sensi dell’articolo 1 del citato decreto 29 marzo 2013, n. 73380 sono destinatari dell’intervento i lavoratori beneficiari dell’indennità mensile ASpI o mini-ASpI che intendono:

– intraprendere un’attività di lavoro autonomo;

– avviare un’attività di auto impresa o di micro impresa;

– associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente;

– sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI;

– intraprendere attività di collaborazione a progetto ovvero di co.co.co. svolta con committente diverso dal datore di lavoro con cui è cessato il rapporto di lavoro – che ha determinato il diritto all’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI – ovvero diverso da eventuali società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del cod. civ.

Al fine di fornire chiarimenti in merito alle suddette attività che possono costituire presupposto per la richiesta di anticipazione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI, si forniscono alcune precisazioni.

Per attività di lavoro autonomo si intende l’esercizio di arti o professioni che comporti l’assoggettamento all’obbligo di iscrizione ad un regime assicurativo diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti.

Per l’attività di auto impresa o di micro impresa, si richiamano le disposizioni contenute rispettivamente nel D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 e nel decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 (Allegato 2).

Anche in questi casi il beneficiario deve essere assoggettato ad un regime assicurativo obbligatorio diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti.

Con particolare riferimento all’Associazione in cooperativa di lavoro, con la quale il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato, si precisa che il presente beneficio è alternativo a quello previsto dall’art. 2, comma 10-bis della legge n. 92/2012, introdotto dall’art. 7, comma 5, lett. b) del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 99 che ad ogni buon conto si riporta:

“Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative”.

 

2. Istruzioni operative, aspetti procedurali e contabili

La prestazione consiste nella liquidazione in unica soluzione dell’indennità ASpI o mini-ASpI spettante ma non ancora percepita.

 

2.1. Domanda

I lavoratori che intendono avvalersi della liquidazione in unica soluzione della prestazione di ASpI o mini-ASpI devono inoltrare all’INPS specifica domanda entro la fine del periodo di fruizione della prestazione ASpI o mini-ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o parasubordinata o dell’associazione in cooperativa.

Ai fini della presentazione della domanda di anticipazione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI, si richiama l’attenzione sul disposto di cui all’art. 2, comma 17 delle legge n. 92/2012 e sulle relative istruzioni fornite con la circolare INPS n. 142 del 18 dicembre 2012.

In particolare si ricorda che, ai sensi del sopra richiamato art. 2, comma 17, in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario della prestazione deve informare l’INPS – a pena di decadenza dall’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI – entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.

Posto quanto sopra, qualora l’attività autonoma, l’attività di auto impresa o di micro impresa o parasubordinata o l’associazione in cooperativa sia iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI, la domanda intesa ad ottenere l’anticipazione delle predette prestazioni deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI.

Il termine dei 60 giorni riconosciuto per la domanda di anticipazione della prestazione non esime dal rispetto del termine previsto a pena di decadenza dal sopra citato art. 2, comma 17, della legge n. 92/2012.

Per coloro che siano già beneficiari della indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI ed abbiano altresì – alla data di pubblicazione della presente circolare – già avviato una attività di lavoro autonomo, un’attività di auto impresa o di micro impresa o un’attività parasubordinata o si siano associati in cooperativa, il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di anticipazione decorrerà dalla data di pubblicazione della presente circolare.

Si precisa, altresì, che laddove il soggetto interessato sia divenuto beneficiario dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI in misura ridotta per un importo pari all’80% dei proventi preventivati per lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma di cui al comma 17 del richiamato art. 2, la prestazione verrà erogata in misura intera.

Per quanto concerne le modalità di presentazione della domanda di anticipazione delle predette prestazioni, si fa presente che detta domanda, recante la specificazione dell’attività da intraprendere o sviluppare, dovrà essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso una delle seguenti modalità:

– via WEB tramite sportello del cittadino accessibile dall’utente nei servizi on-line dell’Istituto;

– tramite Patronato/intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto;

– tramite Contact Center Multicanale INPS-INAIL telefonando gratuitamente al numero 803164 da rete fissa o al numero 06-164164 a pagamento da rete mobile secondo il proprio piano tariffario.

Nel corso della trasmissione della domanda di anticipazione:

– ai lavoratori che risultano già beneficiari di prestazione ASpI o mini-ASpI verranno richieste le sole informazioni necessarie alla definizione della domanda di anticipazione;

– ai lavoratori che non risultano ancora beneficiari di prestazione ASpI o mini-ASpI verrà richiesto in automatico di compilare domanda di indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI; effettuato l’invio della predetta domanda, sarà possibile compilare ed inoltrare la domanda di anticipazione della prestazione richiesta.

Come di consueto, all’istanza è attribuito un numero di protocollo informatico. Nel caso di specie esso si impone anche ai fini del rispetto del limite di spesa, citato in premessa, di cui all’ultimo periodo dell’art. 2 del decreto in argomento.

 

2.2. Documentazione

Secondo quanto disposto dall’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità per il 2012), nei rapporti con gli Organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del predetto decreto.

Posto quanto sopra, ai fini che qui interessano, l’istanza intesa ad ottenere l’anticipazione della prestazione di ASpI o mini-ASpI dovrà, pertanto, contenere quanto di seguito indicato.

Nei casi in cui, per l’esercizio dell’attività che dà titolo a richiedere l’anticipazione, sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione ad albi professionali o di categoria, dovrà essere dichiarato il rilascio dell’autorizzazione ovvero l’iscrizione agli albi medesimi unitamente alla indicazione degli estremi per la successiva verifica. Per quanto concerne l’attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere attestata l’avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di commercio unitamente alla indicazione degli estremi per la successiva verifica.

Più in particolare, in attuazione delle norme citate, per quanto concerne le attività maggiormente ricorrenti si riportano di seguito – a mero titolo esemplificativo – le modalità attraverso cui è possibile certificare l’avvio di attività lavorativa in forma autonoma:

– per le attività commerciali, è possibile fare riferimento agli estremi della Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.) o, laddove prevista per legge, alla richiesta di autorizzazione formulata al comune competente per territorio o agli estremi dell’autorizzazione già rilasciata;

– per gli agenti e rappresentanti di commercio e per i mediatori, è possibile fare riferimento oltre che agli estremi della Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.) all’iscrizione nel registro delle imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure all’iscrizione nel Repertorio economico amministrativo (R.E.A.).

– per l’attività artigiana, è possibile fare riferimento oltre che agli estremi della Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.) all’iscrizione nell’Albo imprese artigiane, tenuto dalle Commissioni provinciali per l’artigianato, che operano presso le Camere di commercio;

– per le attività professionali, è possibile fare riferimento all’iscrizione all’albo, comprovata da dichiarazione sostitutiva di certificazione;

– per l’attività di lavoro associato in cooperativa, è possibile produrre gli estremi dell’iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio, nonché dell’iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di commercio, lo stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata.

Per le attività per le quali non esista l’albo o non sia obbligatoria l’iscrizione, come pure nei casi di attività commerciali per le quali sia stata chiesta ma non ancora rilasciata la relativa autorizzazione, la domanda di anticipazione deve essere corredata dalla documentazione o da ogni altro elemento che attesti l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività che dà titolo a richiedere l’anticipazione (numero di partita IVA, contratto di affitto, utenze, ecc. iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 1, comma 26 della legge n. 335/1995) ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del decreto interministeriale n. 73380/2013.

Laddove per l’esercizio dell’attività denunciata sia prescritta autorizzazione amministrativa del comune o dell’Autorità di P.S., è possibile fare riferimento alla richiesta dell’autorizzazione o, se già conseguita, agli estremi dell’autorizzazione medesima.

 

2.3. Erogazione della prestazione

Ai fini dell’erogazione della prestazione le Strutture dell’Istituto dovranno accertare preventivamente la sussistenza in capo ai richiedenti di una indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI oppure del diritto a fruire dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI.

Accertata la sussistenza dell’indennità oppure riconosciuto il diritto all’indennità, le Strutture dovranno accertare – basandosi sull’idoneità degli elementi forniti nella domanda mediante dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 o sull’idoneità della documentazione prodotta – se i richiedenti abbiano titolo ad ottenere l’anticipazione. In caso positivo, in procedura informatica DSWeb verrà posta la corrispondente prestazione mensile di ASpI o mini-ASpI con il “codice di stato” “D” (Definita), con decadenza impostata al giorno di presentazione della domanda di anticipazione.

Le Strutture territoriali, quindi, dovranno procedere alla determinazione dell’importo da corrispondere a titolo di anticipazione erogando in un’unica soluzione i ratei spettanti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di anticipazione e il termine di spettanza dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI, detraendo i ratei già eventualmente pagati nello stesso periodo. La procedura DSWEB provvederà in automatico al calcolo dell’importo da mettere in pagamento, secondo le istruzioni riportate nel paragrafo 2.6 della presente circolare.

L’erogazione dell’anticipazione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI potrà avvenire:

– mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;

– mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.

Secondo le vigenti disposizioni di legge, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi i 1.000 euro.

Si sottolinea che per il periodo di trattamento anticipato non spettano le prestazioni accessorie e cioè ANF e contribuzione figurativa.

Si precisa, infine, che in tutte le ipotesi di fruizione dell’indennità ASpI o mini-ASpI, se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, un rapporto di lavoro subordinato, l’importo della prestazione anticipata compete alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.

 

2.4. Restituzione della prestazione anticipata in caso di rioccupazione

Nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata, l’indennità anticipata dovrà essere restituita. Al riguardo, stante le disposizioni di cui all’art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 76/2013 convertito in legge n. 99/2013, la struttura territoriale procederà ad effettuare i controlli, tramite UNILAV, sulla instaurazione di rapporti di lavoro subordinati.

 

2.5. Istruzioni contabili

Gli oneri derivanti dalle liquidazioni anticipate delle prestazioni in argomento, essendo posti a carico dello Stato, devono essere rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAU.

Pertanto, ai fini della rilevazione contabile degli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 2, comma 19 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono stati istituiti i seguenti conti:

– GAU30170 – per l’anticipata liquidazione della prestazione ASpI;

– GAU30171 – per l’anticipata liquidazione della prestazione mini-ASpI.

Il conto di debito, appositamente istituito, è GAU10171.

Eventuali riaccrediti devono essere rilevati al conto GPA10031 ed evidenziati, nell’ambito del relativo partitario, con il codice bilancio di nuova istituzione “03118 – Somme non riscosse dai beneficiari – anticipata liquidazione ASpI e mini-ASpI, art. 2, comma 19, L. n. 92/2012”.

Eventuali recuperi delle prestazioni in questione devono essere imputati al conto GAU24170 e GAU24171, di nuova istituzione e al conto GAU 00030, già esistente.

I recuperi imputati ai suddetti conti GAU24170 e GAU24171 sono evidenziati, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”. Le partite relative che al termine dell’esercizio risultino ancora da definire vengono imputate, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla stessa procedura, al conto esistente GAU00030.

A tal fine, le partite in questione sono contraddistinte dal codice di bilancio di nuova istituzione “01120 – Recupero indennità ASpI e mini-ASpI anticipate, art. 2, comma 19, L. n. 92/2012”.

Tale codice bilancio, con la denominazione di seguito riportata deve essere utilizzato anche per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili: “01120 – Indennità ASpI e mini-ASpI anticipate, art. 2, comma 19, L. n. 92/2012”.

Nell’Allegato 3 è riportata la variazione al Piano dei conti.

 

2.6. Procedura di liquidazione

La procedura DSWeb, è stata integrata con le seguenti funzioni finalizzate alla gestione delle domande di anticipazione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI:

– Ricezione delle domande pervenute via web:

– a questo fine sarà possibile visualizzare e acquisire in DsWeb, con le consuete modalità, le domande pervenute selezionando il link Domande Internet e successivamente Domande provenienti da Sportello virtuale – Domande – Domande ASpI, mini-ASpI e mini-ASpI 2012 da Sportello del Cittadino.

Le domande in questione saranno contrassegnate da Tipo Domanda “AntASPI” e “AntMiniASPI”; per facilitare la selezione di un data tipologia è stata aggiunta la possibilità di ordinare le liste di domande pervenute anche in funzione del Tipo domanda.

Sarà possibile acquisire in DsWeb le istanze per cui è presente la domanda di ASpI o mini-ASpI di riferimento e la stessa non presenta sospensioni a cavallo della data di avvio dell’attività autonoma.

– Variazione e istruttoria delle domande di Anticipazione ASpI e mini-ASpI: l’applicazione provvederà ad eseguire in automatico i controlli relativi ai termini di presentazione della domanda e allo stato della domanda di ASpI o mini-ASpI di riferimento. In caso di accoglimento dell’istanza verrà prospettato il periodo di prestazione spettante.

– Calcolo e pagamento dell’indennità anticipata:

– dal Menù Pagamenti dell’applicazione DsWeb, selezionando Pagamento Aspi-MiniAspi sarà possibile procedere prima alla simulazione di calcolo della prestazione spettante e quindi al pagamento effettivo della prestazione.

– Gestione degli eventuali casi di rioccupazione:

– in caso di rioccupazione del lavoratore che abbia già fruito dell’anticipazione, è possibile acquisire in DsWeb i dati relativi a tale evento; successivamente sarà possibile richiedere il calcolo degli importi dovuti dal lavoratore a titolo di restituzione.

 

3. Monitoraggio

L’art. 2, comma 19 della legge di riforma dispone che la corresponsione dell’anticipazione dell’indennità ASpI e mini-ASpI è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 24, comma 27 del D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011.

In proposito l’art. 5 del decreto interministeriale in esame prevede che l’INPS provveda al monitoraggio degli oneri derivanti dal riconoscimento dell’anticipazione suddetta ai soggetti beneficiari trasmettendo le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Vedi circolare INPS n.145 del 9 ottobre 2013

un solo codice ditta per un codice fiscale

Come noto l’art. 10 delle Modalità per l’applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi (1), stabilisce ai commi 1 e 3 che “Il datore di lavoro deve presentare, nei termini previsti dall’articolo 12, comma 1, del Testo unico, l’apposita denuncia contenente, per ogni singola sede di lavoro, tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richiesti con il modulo di denuncia predisposto dall’INAIL” e che “L’INAIL, istituito il rapporto assicurativo, comunica al datore di lavoro il codice ditta, …. nonché, per ogni singola sede di lavoro, il numero della posizione assicurativa territoriale”.

Al fine di mantenere l’unicità della situazione contributiva e contabile, nel caso in cui un soggetto identificato da un determinato codice fiscale cessi l’attività e successivamente inizi nuovamente un’attività soggetta all’obbligo assicurativo, l’Istituto mantiene fermo il codice ditta già assegnato in precedenza, procedendo alla “riattivazione” dello stesso, con istituzione di una nuova posizione assicurativa territoriale per ogni singola sede di lavoro indicata nella denuncia di esercizio.

Nell’ambito del programma di miglioramento dei servizi telematici, dal 30 settembre 2013 è stato modificato il servizio di iscrizione on-line, per cui dalla suddetta data in caso di codice fiscale già registrato in GRA Web e titolare di un codice ditta cessato, il sistema verifica se l’utente sta presentando una denuncia di variazione o di iscrizione e nel primo caso avverte correttamente che deve essere presentata una denuncia di iscrizione. L’inoltro della denuncia comporta la “riattivazione” del codice ditta preesistente, il cui numero è indicato nella ricevuta generata dal sistema.

Si ricorda che le denunce di iscrizione sono soggette al termine stabilito dall’art. 12, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 1124/1965 (2).

Si ricorda, inoltre, che le imprese di nuova costituzione che iniziano l’attività hanno l’obbligo di effettuare la denuncia di iscrizione tramite comunicazione unica al Registro delle imprese, che effettua gli stessi controlli ai fini della riattivazione del codice ditta preesistente.

vedi nota INAIL n.6262 del 14 ottobre 2013

Istruzioni operative per gli incentivi per la creazione di rapporti di lavoro stabili

INPS circolare 17 settembre 2013, n. 131

L’articolo 1 del decreto-legge n. 76/2013 prevede un incentivo economico, pari a un terzo della retribuzione – nella misura mensile massima di € 650, per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30, privi d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale; l’incentivo spetta per 18 mesi. In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, l’incentivo spetta per 12 mesi. L’incentivo può essere autorizzato fino all’esaurimento delle risorse specificamente stanziate.

Si forniscono le precisazioni normative e le indicazioni operative per l’ammissione all’incentivo e per la sua fruizione.

 

Premessa

Con l’articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 – convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 – (Allegato 1) è stato istituito in via sperimentale, nel limite di risorse determinate, un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, privi d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale.

Nella presente circolare le citazioni relative al decreto-legge n. 76/2013 si intendono riferite al testo modificato e integrato dalla legge di conversione.

 

1. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo

La locuzione legislativa “giovani fino a 29 anni di età” – contenuta nell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 76/2013 – comprende persone che, al momento dell’assunzione, abbiano compiuto 18 anni e non abbiano ancora compiuto 30 anni.

La locuzione legislativa “privo di impiego regolarmente retribuito” deve essere interpretata in conformità ai criteri di individuazione definiti con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 20 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013; si vedano al riguardo anche la circolare del Ministero del lavoro n. 34 del 25 luglio 2013 e il messaggio INPS n. 12212 del 29 luglio 2013.

 

2. Rapporti incentivati

 

Assunzione a tempo indeterminato

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.

L’incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge n. 142/2001.

L’incentivo non spetta per le assunzioni di lavoratori domestici.

L’incentivo spetta per l’assunzione degli apprendisti, in considerazione della circostanza che l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 definisce a tempo indeterminato il corrispondente contratto; l’incentivo spetta nei limiti indicati al paragrafo seguente.

In considerazione della circostanza che – come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 76/2013 e in conformità con l’articolo 40, paragrafo 5, del regolamento (CE) 800/2008, cui il decreto-legge rinvia – l’incentivo è finalizzato a promuovere occupazione stabile, l’incentivo non spetta per i rapporti di lavoro intermittente né ripartito.

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo indeterminato che determinato.

In considerazione della circostanza che l’incentivo è finalizzato a promuovere l’occupazione e che la sua misura (come è più ampiamente illustrato nel paragrafo seguente) è determinata in riferimento alla retribuzione del lavoratore, l’incentivo stesso non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non sia somministrato ad alcun utilizzatore. Infatti, in assenza di somministrazione, il lavoratore non può considerarsi occupato, almeno ai fini dell’incentivo previsto dall’articolo 1 del decreto-legge n. 76/2013; inoltre l’indennità di disponibilità, che il lavoratore percepisce, non costituisce retribuzione in senso proprio – perché non è corrispettiva di alcuna prestazione lavorativa – per cui manca la base di commisurazione dell’incentivo stesso. L’avvio di una nuova somministrazione dopo un periodo di disponibilità, consente all’agenzia di godere nuovamente del beneficio fino all’originaria sua scadenza (vedi esempio nel paragrafo successivo).

 

Trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine

L’incentivo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine.

In tal caso è necessario che il lavoratore sia maggiorenne e non abbia compiuto trent’anni al momento della decorrenza della trasformazione; se, alla scadenza originaria del rapporto a termine il lavoratore superasse il limite di età, la trasformazione può essere anticipata per garantire la spettanza del beneficio.

E’ possibile essere ammessi all’incentivo per la trasformazione di un rapporto instaurato con un lavoratore “privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. In tal caso, la condizione di assenza di “impiego regolarmente retribuito” deve sussistere al momento della trasformazione; ne consegue che, ai fini dell’ammissione al beneficio, la trasformazione deve iniziare entro sei mesi dalla decorrenza del rapporto da trasformare, eventualmente anche in anticipo rispetto l’originaria scadenza (es.: rapporto a termine per il periodo 1° luglio 2013-31 gennaio 2014: la trasformazione deve intervenire al più tardi entro il 31 dicembre 2013).

L’incentivo spetta per le trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo indeterminato che determinato; in assenza di somministrazione l’incentivo non spetta, neanche sull’indennità di disponibilità, analogamente a quanto illustrato sopra circa l’assunzione a tempo indeterminato.

 

3. Misura e durata dell’incentivo

L’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali; il valore mensile dell’incentivo non può comunque superare l’importo di seicentocinquanta euro per lavoratore.

In caso di assunzione a tempo indeterminato l’incentivo spetta per 18 mesi; in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine l’incentivo spetta per 12 mesi.

In caso di assunzione (ovvero trasformazione) a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’incentivo non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non è somministrato a nessun utilizzatore, né è commisurabile all’indennità di disponibilità; come detto al paragrafo precedente, tali eventuali periodi non determinano uno slittamento della scadenza del beneficio (es.: il 1° ottobre 2013 l’agenzia assume Tizio a tempo indeterminato e lo somministra per 12 mesi ad Alfa; durante ottobre 2014 l’agenzia non somministra il lavoratore a nessun utilizzatore; a novembre 2014 l’agenzia somministra il lavoratore per 12 mesi a Beta; non spetta il beneficio per ottobre 2014; spetta nuovamente il beneficio per novembre 2014, fino al 31 marzo 2015).

Nell’ipotesi in cui l’assunzione o la trasformazione non decorrano dal primo giorno del mese di calendario, i massimali del primo e dell’ultimo mese di vigenza dell’incentivo sono convenzionalmente ridotti ad una misura pari a tanti trentesimi di € 650 quanti sono i giorni del rapporto agevolato compresi nel mese di riferimento; in tali casi, qualora sia necessario rapportare l’incentivo ad una quota della retribuzione mensile, anche la base convenzionale di computo dell’incentivo è ridotta ed è rappresentata da tanti trentesimi della retribuzione mensile quanti sono i giorni del rapporto agevolato compresi nel mese di riferimento (es. assunzione a tempo indeterminato il 15 ottobre 2013; il beneficio spetta fino al 14 aprile 2015; per ottobre 2013 l’incentivo è pari a 1/3 della retribuzione di ottobre 2013, nei limiti di 17/30 di € 650; per aprile 2015 l’incentivo è pari a 1/3 di 14/30 della retribuzione di aprile 2015, nei limiti di 14/30 di € 650).

In considerazione della circostanza che per il rapporto di apprendistato l’ordinamento già prevede una disciplina di favore – caratterizzata da forme di contribuzione ridotta rispetto alla contribuzione ordinaria, altrimenti dovuta dal datore di lavoro -, l’incentivo previsto dall’articolo 1 del D.L. n. 76/2013 per l’assunzione di un apprendista non può mensilmente superare l’importo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il medesimo apprendista (es.: Alfa assume un apprendista per il quale deve una contribuzione pari all’11,61% della retribuzione; in questo caso l’incentivo previsto dall’art. 1, D.L. n. 76/2013 spetta nella misura mensile dell’11,61% della retribuzione imponibile previdenziale).

L’incentivo spetta nei limiti di risorse specificatamente stanziate per ogni regione o provincia autonoma ed è autorizzato dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze; allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse – prima di effettuare l’eventuale assunzione o trasformazione – il decreto-legge n. 76/2013 prevede un particolare procedimento per la presentazione dell’istanza, di seguito illustrato (cfr. par. 7).

Le risorse destinate al finanziamento dell’incentivo sono ripartite tra le regioni e le province autonome nelle misure individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cfr. prospetto di cui all’Allegato 2).

La regione di pertinenza è individuata dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.

 

4. Decorrenza delle assunzioni incentivabili

Per l’intero territorio nazionale, l’incentivo spetta per le assunzioni e trasformazioni effettuate a decorrere dal 7 agosto 2013, data in cui è stato adottato l’atto di riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 (cfr. decreto n. 48 del 7 agosto 2013 del Ministero dell’economia e delle finanze di “Rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 183/1987 per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione coesione, disposto con decreto n. 25/2013” – Allegato 3).

Non sarà più possibile essere ammessi all’incentivo dopo che saranno esaurite le risorse stanziate per ciascuna regione e provincia autonoma, né – comunque – per assunzioni o trasformazioni successive al 30 giugno 2015.

Sul sito Internet dell’INPS sarà possibile conoscere l’esaurimento delle risorse stanziate per ogni regione e provincia autonoma.

 

5. Condizioni di spettanza dell’incentivo

Gli incentivi sono subordinati:

– alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, inerente:

– l’adempimento degli obblighi contributivi;

– l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

– il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

– all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge n. 92/2012;

– alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione ovvero la trasformazione (art. 1, commi da 4 a 7, D.L. n. 76/2013);

– alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (circa l’articolo 40, vedi l’Allegato 4);

 

5.1. Le condizioni di regolarità previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 (rinvio)

Al riguardo si rinvia alle circolari ed ai messaggi già pubblicati; si veda, da ultimo, la circolare n. 137/2012, par. 1.6.

Si ribadisce che, in caso di somministrazione, la condizione di regolarità contributiva riguarda l’agenzia di somministrazione, in quanto l’agenzia è in via principale gravata degli obblighi contributivi (cfr. articolo 25, D.Lgs. n. 276/2003); invece la condizione di osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro riguarda sia l’agenzia di somministrazione che l’utilizzatore, in quanto su entrambi incombono obblighi di sicurezza nei confronti del lavoratore somministrato.

 

5.2. Le condizioni derivanti dai principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge n. 92/2012

Anche con riferimento all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge n. 92/2012, si rinvia alle circolari e messaggi già pubblicati.

Al riguardo si evidenzia che – tranne casi particolari (1) – non spetta l’incentivo, se la trasformazione interviene oltre i primi sei mesi del rapporto a termine, perché il lavoratore ha nel frattempo maturato un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 5, comma 4-quater, D.Lgs. n. 368/2001.

 

5.3. L’incremento netto dell’occupazione e il suo mantenimento

L’incentivo spetta a condizione che l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento netto dell’occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell’anno precedente l’assunzione stessa (ovvero nell’anno precedente la decorrenza della trasformazione a tempo indeterminato); è altresì necessario che tale incremento sia mantenuto (anche per un valore differenziale diverso dall’originario) per ogni mese di calendario di vigenza dell’incentivo.

Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale successivo ripristino dell’incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza (es.: ALFA assume in data 1° ottobre 2013; il beneficio scade il 31 marzo 2015; se non mantiene l’incremento per il 4° mese e lo ripristina per il 7° mese, non spetta il beneficio per i mesi dal 4° al 6°, mentre spetta nuovamente dal 7° e – se il nuovo incremento è mantenuto – per i mesi successivi fino al 31 marzo 2015; per maggiori dettagli vedi gli esempi nn. 6-bis e 6-ter dell’Allegato 5).

Ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (CE) 800/2008, l’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non sia realizzato o non venga mantenuto per:

– dimissioni volontarie del lavoratore, diverse dalle dimissioni per giusta causa;

– invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;

– pensionamento per raggiunti limiti di età;

– riduzione volontaria dell’orario di lavoro;

– licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

In forza dell’articolo 1, comma 7, del D.L. n. 76/2013, la realizzazione iniziale, il mantenimento mensile e l’eventuale ripristino dell’incremento devono essere valutati in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e delle eventuali società controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Per valutare l’incremento dell’occupazione è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio; devono essere considerati anche i lavoratori che sono utilizzati mediante somministrazione nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l’agenzia. Il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non si computa, in quanto si computa il lavoratore sostituito.

In caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (sia essa a tempo determinato che indeterminato), l’incremento occupazionale iniziale e il suo mantenimento devono essere valutati rispetto ai dipendenti dell’agenzia; nella base di computo della forza aziendale dell’agenzia devono essere considerati i lavoratori assunti a tempo indeterminato a scopo di somministrazione e gli altri dipendenti (rispetto a questi ultimi si computano sia i lavoratori a tempo determinato che indeterminato); l’incremento deve essere valutato rispetto all’intera organizzazione dell’agenzia e di eventuali società controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto; non devono essere considerati i lavoratori assunti a tempo determinato a scopo di somministrazione (come già detto, questi devono essere compresi nella forza aziendale dell’utilizzatore).

Ai fini della valutazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di lavoro annuo (ULA), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario; al riguardo si rinvia ai criteri già illustrati con la circolare n. 111/2013, al paragrafo 3.3.1 e all’Allegato 3, integrati con le indicazioni ulteriori relative al mantenimento mensile dell’incremento occupazionale, contenute in questo paragrafo e nella guida citata di seguito (pagg. 1-4 della guida).

In caso di assunzione a tempo indeterminato l’incremento netto dell’occupazione deve essere mantenuto per 18 mesi e verificato confrontando due valori medi convenzionali.

Il primo termine di confronto è sempre costituito dalla forza media occupata nei 12 mesi precedenti l’assunzione.

Il secondo termine di confronto è costituito, per i primi dodici mesi di vigenza del rapporto agevolato, dalla forza media relativa al primo anno successivo all’assunzione; per il terzo semestre di vigenza del rapporto agevolato, il secondo termine di confronto è invece costituito dalla forza media occupata nel secondo anno successivo all’assunzione.

(Es.: assunzione effettuata il 15 ottobre 2013; il beneficio scade il 14 aprile 2015; per i primi 12 mesi di vigenza del rapporto agevolato il confronto deve essere effettuato tra la forza media relativa al periodo 15 ottobre 2012-14 ottobre 2013 e la forza media relativa al periodo 15 ottobre 2013-14 ottobre 2014; per il terzo semestre di vigenza del rapporto agevolato il confronto deve essere effettuato tra la forza media relativa al periodo 15 ottobre 2012-14 ottobre 2013 e la forza media relativa al periodo 15 ottobre 2014-14 ottobre 2015).

In forza della speciale previsione contenuta nell’articolo 1, comma 5, del D.L. n. 76/2013, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, l’incremento netto dell’occupazione può essere realizzato alla data di decorrenza della trasformazione oppure – mediante un’assunzione compensativa successiva – entro un mese da tale data; in caso di assunzione compensativa successiva, il periodo di spettanza massima del benefico (12 mesi) decorre comunque dalla data della trasformazione.

Come espressamente enunciato nell’articolo 1, comma 5, ultimo periodo, in fine, l’assunzione compensativa (contestuale o differita rispetto al giorno di decorrenza della trasformazione a tempo indeterminato, per la quale si intende chiedere il beneficio) è prevista per garantire il rispetto della condizione dell’incremento occupazionale; pertanto tale assunzione compensativa deve ritenersi necessaria solo nelle ipotesi in cui, altrimenti, – considerando il valore in ULA del rapporto trasformato e degli altri rapporti in essere alla data di decorrenza della trasformazione – non si realizzerebbe l’incremento (es.: ALFA ha un solo dipendente a tempo determinato; dopo 5 mesi il rapporto è trasformato a tempo indeterminato; la forza media occupata da ALFA prima dell’assunzione è pari a 5/12 di ULA; la forza media occupata da ALFA per effetto della trasformazione è pari a 12/12 di ULA; 12/12 è maggiore di 5/12; la trasformazione realizza l’incremento netto dell’occupazione, senza necessità di effettuare alcuna assunzione ulteriore); per maggiori dettagli si vedano gli esempi nn. 11, 12 e 13 illustrati nella guida citata di seguito.

Alla presente circolare è allegata una guida che illustra i criteri per il calcolo – in ULA – dell’iniziale incremento dell’occupazione e i criteri per la verifica mensile del suo mantenimento; sono altresì illustrati alcuni casi esemplificativi riguardanti sia le assunzioni a tempo indeterminato che le trasformazioni di rapporti a termine (vedi Allegato 5).

Dubbi circa la realizzazione, il mantenimento e il ripristino dell’incremento occupazionale potranno essere segnalati – preferibilmente avvalendosi della funzionalità contatti del Cassetto previdenziale aziende – alle Sedi presso cui il datore di lavoro assolve agli obblighi contributivi; le Sedi potranno avvalersi della consulenza della Direzione centrale entrate inviando un quesito all’indirizzo di posta elettronica info.diresco@inps.it.

 

5.4. Le condizioni di compatibilità con il mercato interno

L’incentivo, già nella sua astratta disciplina legale, è conforme alle prescrizioni dei paragrafi 2, 3 e 5, dell’articolo 40 del regolamento comunitario n. 800/2008.

Gli incentivi sono altresì subordinati:

– alla circostanza che il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione europea (art. 1, par. 6, reg. (CE) n. 800/2008 e art. 46, legge 24 dicembre 2012, n. 234);

– alla circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà, come definita dall’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008 (art. 1, par. 6, reg. (CE) n. 800/2008).

Di tali condizioni viene fatta menzione nell’istanza di ammissione al beneficio.

 

6. Coordinamento con altri incentivi

Nell’eventualità in cui sussistano sia i presupposti di applicazione dell’incentivo previsto dall’articolo 1 del D.L. n. 76/2013 sia i presupposti di applicazione di incentivi previsti da altre disposizioni sotto forma di riduzione contributiva in senso stretto (esempio riduzioni ex art. 25, comma 9, L. n. 223/1991), l’incentivo previsto dall’articolo 1 del D.L. n. 76/2013 è applicabile mensilmente in misura non superiore alla contribuzione agevolata dovuta dal datore di lavoro per il medesimo lavoratore.

 

7. Indicazioni operative – Adempimenti dei datori di lavoro

Per l’ammissione all’incentivo deve essere svolto il procedimento di seguito sinteticamente descritto.

Il datore di lavoro inoltra all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando:

– il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine;

– la regione di esecuzione della prestazione lavorativa.

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente avvalendosi del modulo di istanza on-line “76-2013”, che verrà messo a breve a disposizione all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito Internet http://www.inps.it. Il modulo sarà accessibile seguendo il percorso “servizi on-line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”; il rilascio del modulo telematico sarà preventivamente annunciato mediante pubblicazione di specifico messaggio; all’istanza non deve essere allegata alcuna documentazione.

Entro tre giorni dall’invio dell’istanza, l’INPS – mediante i propri sistemi informativi centrali – verifica la disponibilità residua della risorsa in relazione alla regione di pertinenza e, in caso di disponibilità, comunica – esclusivamente in modalità telematica – che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo massimo dell’incentivo (per la durata di 18 o 12 mesi, rispettivamente per l’assunzione e la trasformazione) per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare.

La comunicazione dell’INPS è accessibile all’interno dell’applicazione “DiResCo”.

Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro – per accedere all’incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, stipulare il contratto di assunzione ovvero di trasformazione.

Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore; la comunicazione deve essere effettuata mediante l’apposita funzionalità che sarà resa disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo.”; l’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio. Nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, il datore di lavoro deve presentare la domanda definitiva entro lo stesso termine, anche se non è stato ancora realizzato l’incremento netto dell’occupazione; l’autorizzazione dell’INPS diviene efficace, qualora – nel termine indicato dall’articolo 1, comma 5, D.L. n. 76/2013 – venga realizzato l’incremento netto dell’occupazione; altrimenti il datore di lavoro dovrà astenersi dal fruire dell’incentivo.

L’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettua alcuni controlli circa i requisiti di spettanza dell’incentivo e attribuisce un esito positivo o negativo all’istanza definitiva di ammissione al beneficio; l’esito è visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale.

L’INPS effettuerà a posteriori, mediante l’unità organizzativa “Verifica amministrativa”, gli altri necessari controlli circa la sussistenza dei presupposti dell’incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con successive disposizioni interne.

 

Nota Bene

I termini previsti per la stipulazione del contratto e per la presentazione dell’istanza definitiva di conferma della prenotazione – con contestuale domanda di ammissione all’incentivo – sono perentori; la loro inosservanza determina l’inefficacia della precedente prenotazione di somme.

Dalla lettura coordinata del preambolo e dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 76/2013, si evince che l’incentivo è finalizzato a promuovere immediate opportunità di impiego stabile giovanile; inoltre, dalla lettura dell’articolo 1, comma 14, si desume che il legislatore ha inteso garantire l’efficacia del complessivo procedimento di concessione del beneficio – finalizzato a contemperare l’esigenza di certezza preventiva circa la sufficienza della risorsa, in favore di un singolo potenziale datore di lavoro, con l’esigenza di non lasciare inutilmente accantonate delle risorse – tra l’altro stabilendo che venga definitivamente meno la riserva di somme inutilmente operata, dopo 14 giorni lavorativi dalla loro prenotazione; per non frustrare l’efficacia del procedimento è pertanto necessario – ai fini dell’incentivo – che il contratto di lavoro stipulato preveda che il rapporto di lavoro inizi entro lo stesso termine perentorio di 14 giorni lavorativi – decorrenti dalla comunicazione INPS di prenotazione della risorsa – ovvero che entro lo stesso termine decorra la trasformazione a tempo indeterminato (eventualmente anche in anticipo rispetto all’originaria scadenza del rapporto a termine).

(Es.: il 1° ottobre 2013 Alfa chiede all’INPS la prenotazione della risorsa per la possibile assunzione di Tizio; il 4 ottobre 2013 l’INPS comunica l’avvenuta prenotazione; il 12 ottobre 2013 Alfa stipula con Tizio il contratto di lavoro, che prevede l’inizio del rapporto per il 21 ottobre 2013; Alfa può comunicare all’INPS l’avvenuta stipulazione del contratto nel periodo compreso tra il 12 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2013).

 

7.1. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens

 

Avvertenza per chi è sprovvisto di matricola aziendale

Al fine di inoltrare la domanda preliminare di ammissione all’incentivo è necessario essere titolari di posizione contributiva aziendale (cosiddetta matricola); nel caso in cui ne sia ancora sprovvisto, l’interessato dovrà farne richiesta in tempo utile alla sede INPS competente (determinata dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa) attraverso la presentazione della domanda d’iscrizione; qualora non avesse ancora alcun lavoratore alle proprie dipendenze, in deroga alla prassi consueta in tema d’iscrizione, l’interessato indicherà come inizio attività con dipendenti una data fittizia, corrispondente alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

Nella domanda di iscrizione è necessario specificare che si tratta di iscrizione richiesta ai fini delle agevolazioni di cui all’art. 1, D.L. n. 76/2013; pertanto, nel campo della denominazione sociale deve essere anteposta la dicitura “D.L. n. 76/2013” (esempio: invece di “ALFA S.r.l.”, occorrerà riportare “D.L. n. 76/2013 ALFA S.r.l.”); sarà cura delle Sedi individuare e monitorare giornalmente le domande pervenute e procedere alla immediata validazione delle stesse. Contestualmente, gli operatori di Sede dovranno sospendere dalla medesima data la matricola in questione.

All’atto dell’avvenuta assunzione del dipendente beneficiario degli incentivi, il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione alla Sede INPS per consentire che venga riattivata la posizione aziendale precedentemente sospesa e che venga modificata la data di inizio attività, la quale dovrà coincidere con quella dell’effettiva assunzione di cui sopra; contestualmente verrà tolta la dicitura “D.L. n. 76/2013” dal campo della denominazione dell’azienda.

Invece, nel caso in cui non avvenga l’assunzione del dipendente per il quale era stata presentata la domanda preliminare di ammissione all’incentivo, l’interessato deve richiedere la cessazione della matricola aziendale; tuttavia, quest’ultima viene mantenuta nel caso in cui, sebbene l’assunzione del dipendente non sia andata a buon fine, l’interessato abbia nel frattempo instaurato altri rapporti di lavoro subordinato.

Si invitano le Sedi a monitorare costantemente le matricole attribuite con le modalità sopra descritte.

 

Indicazioni per la fruizione dell’incentivo

I datori di lavoro autorizzati, per esporre nel flusso Uniemens le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all’interno di “DenunciaIndividuale” “DatiRetributivi”, elemento “Incentivo” i seguenti elementi:

– nell’elemento “TipoIncentivo” dovrà essere inserito il valore “DL76” avente il significato di “incentivo sperimentale per assunzione di under 30, ai sensi dell’art. 1, D.L. n. 76/2013”;

– nell’elemento “CodEnteFinanziatore” dovrà essere inserito sempre il valore “H00” (Stato);

– nell’elemento “ImportoCorrIncentivo” dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;

– nell’elemento “ImportoArrIncentivo” dovrà essere indicato l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi; tale elemento potrà essere valorizzato solo per mensilità anteriori all’autorizzazione del beneficio.

Sarà cura dei sistemi informativi centrali riferire l’incentivo alla regione di pertinenza, già indicata nel modulo di istanza n. 76/2013.

I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure con:

– il codice statistico “DL76” seguito dal numero dei lavoratori assunti con l’incentivo;

– il codice “L440” avente il significato di “conguaglio incentivo under 30, di cui all’art. 1, D.L. n. 76/2013”;

– il codice “L441” avente il significato di “conguaglio arretrato incentivo giovani under 30”.

I sistemi informativi centrali verificheranno mensilmente se per la matricola e il lavoratore interessati sia stato ammesso l’incentivo (e quindi se possa essere esposto l’elemento DL76 nell’Uniemens); innovando rispetto alla prassi finora seguita in materia di incentivi all’assunzione, tale verifica verrà effettuata senza la necessità che alla posizione contributiva sia preliminarmente attribuito uno specifico Codice autorizzazione.

Nel caso in cui debbano restituire incentivi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “AltreADebito”, i seguenti elementi:

– nell’elemento “CausaleADebito” dovrà essere inserito il codice causale “M300” avente il significato di “Restituzione incentivo under 30, di cui all’art. 1, D.L. n. 76/2013”;

– nell’elemento “ImportoADebito”, indicheranno l’importo da restituire.

 

7.2. Datori di lavoro agricoli

 

Avvertenza per chi è sprovvisto di CIDA

Al fine di inoltrare la domanda preliminare di ammissione all’incentivo è necessario essere titolari di posizione contributiva aziendale (CIDA); in mancanza, sarà cura dell’interessato farne richiesta in tempo utile alla sede INPS competente (determinata dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa) attraverso la presentazione della Denuncia aziendale (DA); qualora non avesse ancora alcun lavoratore alle proprie dipendenze, in deroga alla prassi consueta in tema d’iscrizione, l’interessato indicherà come inizio attività con dipendenti una data “fittizia”, corrispondente alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

Nella domanda d’iscrizione è necessario specificare che si tratta di iscrizione richiesta ai fini delle agevolazioni di cui all’art. 1, D.L. n. 76/2013; pertanto, nel campo riservato all’indirizzo deve essere anteposta la dicitura “D.L. n. 76/2013” (esempio: invece di “Via Roma 1”, occorrerà riportare “D.L. n. 76/2013 Via Roma 1.”); sarà cura delle Sedi individuare e monitorare giornalmente le domande pervenute e procedere alla immediata validazione delle stesse. Contestualmente, gli operatori di Sede dovranno sospendere dalla medesima data la D.A. questione.

All’atto dell’avvenuta assunzione del dipendente beneficiario degli incentivi, il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione alla Sede INPS per consentire che venga riattivata la posizione aziendale precedentemente sospesa e che venga modificata la data di inizio attività, la quale dovrà coincidere con quella dell’effettiva assunzione di cui sopra.

Invece, nel caso in cui non avvenga l’assunzione del dipendente per il quale era stata presentata la domanda preliminare di ammissione all’incentivo, l’interessato deve richiedere la cessazione della Denuncia aziendale; tuttavia, quest’ultima viene mantenuta nel caso in cui, sebbene l’assunzione del dipendente non sia andata a buon fine, l’interessato abbia nel frattempo instaurato altri rapporti di lavoro subordinato.

Si invitano le Sedi a monitorare costantemente le matricole attribuite con le modalità sopra descritte.

 

Indicazioni per la fruizione dell’incentivo

A seguito della formale approvazione del modulo di richiesta incentivo trasmesso, l’azienda potrà, a decorrere dall’esercizio III/2013 utilizzando l’apposito campo di nuova istituzione denominato CODAGIO (quadro F), procedere alla denuncia dei lavoratori per le cui assunzioni si è richiesto di accedere agli incentivi ex art. 1, legge n. 99/2013.

Per una corretta dichiarazione, in un dato mese, della fattispecie in argomento l’azienda dovrà, per il lavoratore agevolato, obbligatoriamente e congiuntamente indicare:

– il valore Y per il Tipo Retribuzione;

– nel campo CODAGIO, il valore:

– U1 per lavoratori OTI – ex art. 1, legge n. 99/2013;

– U2 per lavoratori OTD trasformati in OTI – ex art. 1, legge n. 99/2013;

– U3 per lavoratori OTI di azienda somministratrice – ex art. 1, legge n. 99/2013;

– nel campo della retribuzione, l’importo dell’incentivo spettante.

Allo scopo di verificare la congruità con i dati della richiesta datoriale dell’incentivo, le denunce Dmag, caratterizzate dalle informazioni di cui sopra, saranno sottoposte alla fase di validazione con le stesse modalità con cui è validato il codice CIDA (cfr. circolare INPS n. 46/2011). Pertanto, al momento della trasmissione telematica della denuncia Dmag la stessa sarà scartata nelle ipotesi di non congruità tra i dati contenuti nella denuncia Dmag e quelli della richiesta datoriale dell’incentivo.

L’importo dell’incentivo spettante, indicato nella denuncia Dmag nel campo della retribuzione (quadro F), sarà oggetto, in sede di tariffazione, di preventiva verifica.

L’importo indicato a titolo d’incentivo sarà detratto, in sede di tariffazione, dalla contribuzione dovuta complessivamente dall’azienda. Eventuali eccedenze derivanti dall’operazione suddetta potranno essere richieste a rimborso ovvero in compensazione su contributi anche futuri. In tal caso il datore di lavoro ammesso all’incentivo straordinario dovrà, pertanto, presentare istanza telematica di compensazione o rimborso specificando, nel campo note, che si tratta di “Incentivo giovani under 30”.

 

8. Istruzioni contabili

L’onere per l’incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30, di cui all’art. 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è a carico dello Stato.

Pertanto, ai fini della rilevazione contabile delle quote mensili da porre a conguaglio nel flusso Uniemens, è stato istituito il conto GAW32135, al quale, la procedura di ripartizione contabile DM, imputerà gli importi contraddistinti dal codice “L440” esposti nel quadro D del DM2013 VIRTUALE. Per le eventuali restituzioni di incentivi non spettanti, evidenziati dai datori di lavoro con il codice “M300”, è stato istituito il conto GAW24135.

Nell’Allegato 6 sono riportati i conti di nuova istituzione.

———-

(1) Ad esempio, non matura il diritto di precedenza il lavoratore assunto a tempo determinato dalle liste di mobilità (cfr. articolo 10, comma 1, lett. c-ter), del D.Lgs. n. 368/2001, nel testo modificato, da ultimo, dall’articolo 7, comma 1 lett. d), del D.L. n. 76/2013).

 

Allegato 1

 

– DECRETO LEGGE 28 giugno 2013, n. 76 –

Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (G.U. 28 giugno 2013, n. 150).

 

(Omissis)

 

Allegato 2

 

Ripartizione delle risorse destinate all’incentivo per le regioni previste dall’art. 1, comma 12, lett. a), del decreto-legge n. 76/2013:

 

 
  Regioni Annualità 2013
Annualità 2014
Annualità 2015
Annualità 2016
 
 
  Abruzzo 1.750.875,81 2.626.313,71 2.626.313,71 1.750.875,81  
  Molise 709.766,99 1.064.650,48 1.064.650,48 709.766,99  
  Sardegna 6.365.075,85 9.547.613,78 9.547.613,78 6.365.075,85  
  Basilicata 2.813.528,38 4.220.292,57 4.220.292,57 2.813.528,38  
  Calabria 12.629.299,86 18.943.949,79 18.943.949,79 12.629.299,86  
  Campania 26.126.959,96 39.190.439,94 39.190.439,94 26.126.959,96  
  Puglia 21.330.344,53 31.995.516,79 31.995.516,79 21.330.344,53  
  Sicilia 28.274.148,62 42.411.222,94 42.411.222,94 28.274.148,62  
 
  Totale 100.000.000 150.000.000 150.000.000 100.000.000  
 

 

Ripartizione delle risorse destinate all’incentivo per le regioni e le province autonome di cui dall’art. 1, comma 12, lett. b), del decreto-legge n. 76/2013:

 

 
  Regioni Annualità 2013
Annualità 2014
Annualità 2015
Annualità 2016
 
 
  Emilia-Romagna 4.113.610,78 8.398.622,01 8.398.622,01 4.285.011,23  
  Friuli-Venezia Giulia 1.886.131,83 3.850.852,48 3.850.852,48 1.964.720,65  
  Lazio 7.176.799,39 14.652.632,09 14.652.632,09 7.475.832,70  
  Liguria 3.063.251,82 6.254.139,14 6.254.139,14 3.190.887,32  
  Lombardia 5.324.961,25 10.871.795,88 10.871.795,88 5.546.834,63  
  Marche 2.177.510,98 4.445.751,59 4.445.751,59 2.268.240,61  
  PA Bolzano 841.733,54 1.718.539,31 1.718.539,31 876.805,77  
  PA Trento 780.793,95 1.594.120,98 1.594.120,98 813.327,03  
  Piemonte 7.987.886,67 16.308.601,94 16.308.601,94 8.320.715,28  
  Toscana 6.320.360,74 12.904.069,84 12.904.069,84 6.583.709,10  
  Umbria 2.415.176,55 4.930.985,46 4.930.985,46 2.515.808,91  
  Valle d’Aosta 508.682,92 1.038.560,96 1.038.560,96 529.878,04  
  Veneto 5.403.099,58 11.031.328,31 11.031.328,31 5.628.228,73  
 
  Totale 48.000.000 98.000.000 98.000.000 50.000.000  
 

 

Allegato 3

 

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 2013, n. 48

Rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 183/1987 per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione coesione, disposto con decreto n. 25/2013 (G.U. 21 agosto 2013, n. 195).

 

L’ISPETTORE GENERALE CAPO

per i rapporti finanziari con l’Unione europea

(I.G.R.U.E.)

 

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d’intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall’Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all’attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Visto il Piano di azione coesione varato il 15 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, definito d’intesa con la Commissione europea e condiviso con le regioni e le amministrazioni interessate, volto a determinare e attuare la revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, al fine di accelerarne l’attuazione e migliorarne l’efficacia;

Visto il proprio decreto n. 25/2013 del 23 aprile 2013, concernente il finanziamento degli interventi previsti dal suddetto Piano di azione coesione, con il quale sono state assegnate, in favore degli interventi medesimi, risorse pari a euro 5.902.238.277,00, derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, conseguente all’adesione al Piano di azione coesione dei programmi operativi dell’obiettivo Convergenza;

Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” il quale, agli articoli 1 e 3, pone a carico del Fondo di rotazione la parziale copertura delle misure ivi previste, mediante rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo già destinate agli interventi del Piano di azione coesione;

Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico n. 10139 del 1° agosto 2013 che, sulla base delle decisioni del gruppo di azione coesione, ridetermina in euro 5.580.238.277,00 le risorse da destinare ai programmi e linee di intervento del Piano di azione coesione, di cui al citato decreto n. 25/2013, oggetto di rimodulazione, e in euro 322.000.000,00 la restante parte delle risorse da destinare alla copertura degli interventi di cui agli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 2 agosto 2013;

 

Decreta:

 

1. Il finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore degli interventi del Piano di azione coesione, già disposto con il proprio decreto n. 25/2013 richiamato in premessa, pari complessivamente ad euro 5.902.238.277,00, è rideterminato come segue:

– euro 5.580.238.277,00 sono ripianificati in favore dei programmi e linee di intervento del Piano di azione coesione nei termini indicati nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto;

– euro 322.000.000,00 sono destinati alle finalità previste dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, citato in premessa.

2. Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate ai programmi e linee di intervento del Piano di azione coesione sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni titolari degli stessi, che hanno altresì la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta e regolare gestione, nonché sull’utilizzo delle risorse assegnate con il presente decreto. Per quanto riguarda le risorse destinate alle finalità del citato decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, il Fondo di rotazione provvede a renderle disponibili con le modalità previste dallo stesso decreto-legge.

3. Le predette amministrazioni titolari dei programmi e linee di intervento del Piano di azione coesione alimentano il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica.

4. Il presente decreto annulla e sostituisce il proprio decreto n. 25/2013 e viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato

 

Rideterminazione assegnazione risorse per attuazione Piano di azione coesione

 

 
  Importi in euro  
 
  Amministrazioni responsabili della gestione Interventi Importi attribuiti  
 
  Ministero delle infrastrutture Ferrovie   1.252.280.000,00  
    Calabria 80.000.000,00    
    Campania 500.000.000,00    
    Puglia 100.000.000,00    
    Sicilia 500.000.000,00    
    Sardegna 50.692.389,89    
    Interventi sulla viabilità stradale      
    CIS 55 Sassari-Olbia Lotto “0” 21.587.610,11    
    Adeguamento della 5.5. 597 1199      
 
  Regione Campania Acquisto materiale rotabile   100.000.000,00  
 
  Ministero dello sviluppo economico – DGIAI Autoimpiego e auto imprenditorialità   50.000.000,00  
 
  Ministero dello sviluppo economico – DGIAI Imprese 124.000.000,00 664.000.000,00  
    Promozione innovazione via domanda pubblica 50.000.000,00    
    Promozione sviluppo e innovazione imprese 490.000.000,00    
 
  Ministero della giustizia Giustizia civile   4.400.000,00  
 
  Ministero dell’interno Servizi di cura   730.000.000,00  
 
  Ministero dell’interno Sicurezza   103.000.000,00  
 
  Ministero dell’interno Interventi di legalità nelle aree ad elevata dispersione scolastica   67.000.000,00  
 
  Ministero dell’interno – Prefetto di Reggio Calabria Nuove azioni (Programma straordinario per la giustizia in Calabria)   10.000.000,00  
 
  Presidenza del Consiglio dei ministri Progetti promossi da giovani del privato sociale   37.600.000,00  
 
  Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale        
 
  Ministero beni culturali Valorizzazione aree di attrazione culturale   130.000.000,00  
 
  MIUR – Università Messaggeri 5.500.000,00 767.000.000,00  
    Ricerca e innovazione 106.500.000,00    
    Promozione innovazione via domanda pubblica 100.000.000,00    
    Ricerca 555.000.000,00    
 
  Ministero del lavoro Apprendistato 39.876.142,00 49.876.142,00  
    NEET 10.000.000,00    
 
  Regione siciliana Piano giovani Sicilia   452.000.000,00  
 
  Regione Sardegna Servizi di cura 35.050.000,00 268.055.883,00  
    Istruzione 82.640.000,00    
    Ferrovie 82.490.883,00    
    Porti 11.000.000,00    
    Grande viabilità stradale 56.875.000,00    
 
  Regione Puglia Misure anticicliche 93.000.000,00 645.724.954,00  
    Salvaguardia interventi 344.300.000,00    
    Nuove azioni 208.424.954,00    
 
  Regione Calabria Misure anticicliche 40.000.000,00 60.000.000,00  
    Salvaguardia interventi 20.000.000,00    
 
  Regione Valle d’Aosta Nuove azioni (Piano giovani)   16.455.772,00  
 
  Ministero delle infrastrutture Salvaguardia 77.993.854,00 172.845.526,00  
    Nuove azioni (Piano città) 94.851.672,00    
 
  Totale 5.580.238.277,00  
 

 

Allegato 4

 

CE regolamento Commissione 6 agosto 2008, n. 2008/800/CE

che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (G.U.U.E 9 agosto 2008, n. L 214).

 

(Omissis)

 

Art. 40

(Aiuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali)

 

1. I regimi di aiuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del Trattato e sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. L’intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all’assunzione.

Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all’assunzione.

4. Nei casi in cui l’assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell’impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore svantaggiato è garantita la continuità dell’impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.

Qualora il periodo d’occupazione sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24 mesi, l’aiuto sarà ridotto “pro-rata” di conseguenza.

Chiarimenti ministeriali: Semplificazioni in materia di Durc

MINISTERO LAVORO circolare 6 settembre 2013, n. 36

L’art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) ha apportato alcune modifiche alla disciplina in materia di Documento unico di regolarità contributiva (DURC) nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010, al fine di rendere più celere lo svolgimento dei rapporti contrattuali tra i privati e la pubblica amministrazione.
Con la presente circolare, d’intesa con gli Istituti, si forniscono i primi chiarimenti interpretativi della disciplina definita in sede di conversione dalla L. n. 98/2013, rinviando alle indicazioni degli Istituti previdenziali e delle Casse edili per quanto concerne la sua concreta applicazione.

* * *

Il D.L., anzitutto, ha eliminato dalla previsione di cui all’art. 13-bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 (conv. da L. n. 94/2012), il riferimento alla concessione dei “benefici normativi e contributivi”.
Per effetto dell’intervenuta modifica, l’applicazione della predetta norma, che prevede la possibilità di rilasciare il DURC “in presenza di una certificazione (…) che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”, è estesa a tutte le “tipologie” di DURC.
E’ stato poi previsto che “in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, non sussiste l’obbligo della richiesta del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli Istituti o agli Enti abilitati al rilascio”. Trattasi in realtà di una disposizione chiarificatoria sull’ambito applicativo del DURC, che lascia evidentemente inalterato l’obbligo di acquisizione del documento nelle diverse ipotesi di cui all’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 (v. ML circolare n. 12/2012).
I successivi commi 2 e 3 dell’art. 31 del D.L. n. 69/2013 provvedono:
– ad inserire, sia nell’art. 38, comma 3 che nell’art. 118, comma 6 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), l’obbligo di acquisizione d’ufficio del DURC da parte della stazione appaltante, già previsto dall’art. 16-bis, comma 10, D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009);
– a rimodulare, sulla base delle ipotesi regolate dai successivi commi 4 e 5 dello stesso articolo, la procedura di intervento sostitutivo per irregolarità nei versamenti contributivi, prevedendo l’obbligo di attivazione direttamente da parte dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del regolamento di attuazione del codice dei contratti (D.P.R. n. 207/2010).
In particolare, il comma 4, individua gli adempimenti per i quali deve essere verificata la regolarità contributiva nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, confermando, seppur con alcune modifiche, i principi enunciati nelle circolari n. 35/2010 di questo Ministero, n. 59/2011 dell’INPS e n. 22/2011 dell’INAIL.
Pertanto la nuova disciplina prevede che il DURC “in corso di validità” debba essere acquisito:
“a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale”.
L’art. 31, comma 5, del D.L. n. 69/2013, interviene sulla validità temporale del DURC stabilendo che il documento, acquisito per le ipotesi sopra elencate, è valido per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio. Trattasi di una disposizione introdotta, in sede di conversione del D.L. n. 69/2013, dalla L. n. 98/2013 – quest’ultima in vigore dal 21 agosto u.s. – e che pertanto risulta applicabile esclusivamente ai DURC rilasciati dopo tale data. I DURC rilasciati prima del 21 agosto u.s. – atteso peraltro la mancata conversione in legge della disposizione contenuta nel D.L. n. 69/2013, che prevedeva una validità pari a 180 giorni – godranno di una validità di 90 giorni, così come previsto dalla disciplina previgente.
Con l’art. 31, comma 5, il legislatore ha dunque operato tre “raggruppamenti” in relazione alle fasi del contratto e dei DURC che per esse devono essere richiesti.
Il primo raggruppa le fattispecie elencate alle lettere a), b) e c) del comma 4 e comprende i DURC richiesti fino alla stipula del contratto.
La validità quadrimestrale del documento riguarda in primo luogo il DURC relativo al comma 4, lett. a) espressamente considerato utile, se in corso di validità, anche per le ipotesi contemplate alle lettere b) e c). In pratica i soggetti di cui all’art. 3, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 207/2010, tenuti ad acquisire il DURC, devono utilizzare il medesimo documento – in corso di validità, ossia nell’ambito di 120 giorni dalla data del suo rilascio – ai fini della attestazione della regolarità contributiva anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) e quindi fino alla stipula del contratto.
Va tuttavia precisato che, con specifico riferimento al DURC acquisito ai fini di cui alla lett. a) (“per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”), la durata di 120 giorni di validità decorre, evidentemente, non dalla data del rilascio ma dalla data, indicata nel documento, di verifica della dichiarazione sostitutiva.
Peraltro, in sede di conversione del D.L. n. 69/2013, è stato altresì previsto che il DURC acquisito per le predette fattispecie, se in corso la validità, è utilizzato anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Ferma restando l’immediata operatività di tale disposizione in relazione all’utilizzo del DURC da parte della medesima stazione appaltante, maggiori potenzialità applicative della norma potranno realizzarsi a seguito di modifiche di carattere procedurale ed informatico attivabili dagli Istituti e dalle Casse edili.
Il secondo raggruppamento si riferisce alle fasi successive alla stipula del contratto, elencate alle lettere d) e e), ad esclusione, tuttavia, della fase correlata al pagamento del saldo finale.
La formulazione del comma 5 consente di ritenere che, dopo la stipula del contratto, il DURC vada acquisito non già a partire dal momento appena successivo alla conclusione del contratto ma solo al concreto verificarsi delle ipotesi di cui alle lettere d) ed e), con esclusione di quello previsto, come sopra detto, per il pagamento del saldo finale.
Pertanto, viene meno l’esigenza per le stazioni appaltanti di acquisire un numero di DURC pari al numero dei SAL o delle fatture relative ad ogni procedura contrattuale e per ciascuna delle attestazioni e certificati elencati nelle predette lettere d) ed e).
Unica eccezione, si ribadisce, è costituita dal DURC previsto per la fase del pagamento del saldo finale, ossia per ogni pagamento che definisce i rapporti tra appaltante e appaltatore (ultima fattura).
In caso di subappalto, invece, il comma 6 richiede l’acquisizione di un DURC in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché nei citati casi previsti dall’art. 31, comma 4 lettere d) ed e), del D.L. n. 69/2013.

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Il comma 8 dell’art. 31 conferma la disposizione già prevista dall’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007 in ordine al c.d. “preavviso di accertamento negativo” che impone agli Enti coinvolti nel rilascio del DURC, prima dell’emissione o dell’annullamento del documento, di invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione assegnando, a tal fine, un termine non superiore a 15 giorni.
Il predetto comma 8, tuttavia, al fine di favorire una più rapida ed efficace definizione di questa fase, ha espressamente previsto che l’invito all’interessato avvenga mediante posta elettronica certificata o, con lo stesso mezzo, per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 e che lo stesso debba sempre riportare l’indicazione analitica delle cause di irregolarità.
Stante la valenza della previsione, si sottolinea che la stessa, pur se inserita tra disposizioni tutte attinenti specificamente ai contratti pubblici, debba applicarsi ad ogni diversa tipologia di verifica operata dagli Enti previdenziali in sede di rilascio del DURC.
Per completezza si fa presente che il comma 7 riguarda l’allegazione del DURC anche nelle procedure di verifica interne all’amministrazione parte del rapporto contrattuale.

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In sede di conversione del D.L. n. 69/2013, la L. n. 98/2013 ha introdotto i commi da 8-bis a 8-sexies che prevedono ulteriori semplificazioni in relazione al rilascio del DURC per il godimento di sovvenzioni, benefici normativi e contributivi, ecc.
E’ anzitutto previsto che alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all’art. 1, comma 553, della L. n. 266/2005 (cioè i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti), da parte di pubbliche amministrazioni, per le quali è prevista l’acquisizione del DURC, si applicano, in quanto compatibili, le previsione del comma 3 dell’art. 31, concernenti la trattenuta dal certificato di pagamento dell’importo corrispondente all’inadempienza evidenziata dal documento.
Si prevede poi che, anche ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale, il DURC abbia una validità di 120 giorni dalla data del rilascio.
Si ribadisce inoltre il principio, già contenuto nel D.P.R. n. 445/2000, di acquisizione d’ufficio del DURC, in particolare precisando che:
– ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti, anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato, sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
– e che la concessione di tali agevolazioni è disposta in presenza di un DURC rilasciato in data non anteriore a 120 giorni.
Da ultimo va ricordato che, almeno sino al 31 dicembre 2014, il legislatore ha scelto di estendere la durata 120 giorni di validità del DURC anche ai lavori edili per i soggetti privati.

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PRESENTAZIONE DEL LIBRO DELLA GIOVANE REGGINA DE LUCA “BIANCO, DIECI MOTIVI PER COLORARE LA TUA VITA”

Si terrà a cura dei giovani Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria, mercoledì 11 settembre alle ore 19 presso il lido Pepy’s sul lungomare di Reggio Calabria, un incontro per presentare il libro “Bianco, dieci motivi per colorare la tua vita” della reggina Daniela De Luca.

Oltre alla giovane autrice porteranno le loro riflessioni Pietro Latella, Presidente dei Giovani Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria, Benedetta Cozzupoli, Vicepresidente Gruppo Giovani di Confindustria Reggio Calabria e Luigi Amato, Presidente della Giovane Italia di Reggio Calabria.

La presentazione – afferma Pietro Latella, presidente dei giovani CdL – di questa prima dell’autrice è per noi occasione per parlare in positivo della nostra terra e dei nostri giovani che con grande determinazione non si vogliono arrendere ad essere fanalino di coda di quasi tutte le classifiche. Lo facciamo– conclude Latella – anche e soprattutto assieme ad altre organizzazioni, come i giovani di Confindustria e della Giovane Italia, perché pensiamo che aldilà delle posizioni che ognuno può avere solo grazie ad un confronto consapevole si potrà avere un futuro in questa nostra amata terra.

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