Salvaguardia per altri 6.500 lavoratori esodati nel DL 102/2013

Un altro contingente di esodati viene salvato dalle nuove regole. Con l’art. 11 del Decreto Legge 102/2013 viene riconosciuta a 6500 soggetti la “salvaguardia”, in presenza di determinate condizioni e requisiti, rispetto alle regole pensionistiche introdotte dalle legge Monti – Fornero.

Di seguito il testo dell’art. 11 de sopraccitato DL:

Art. 11 (Modifiche all’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative)

1. Al comma 2-ter dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: “31 dicembre 2011,” sono inserite le seguenti: “in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo ovvero”. Restano in ogni caso ferme le seguenti condizioni per l’accesso al beneficio dell’anticipo del pensionamento da parte dei soggetti interessati che:

a) abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;

b) risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201/2011.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per l’anno 2014, di 164 milioni di euro per l’anno 2015, di 124 milioni di euro per l’anno 2016, di 85 milioni di euro per l’anno 2017, di 47 milioni di euro per l’anno 2018, di 12 milioni di euro per l’anno 2019. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, si applicano le procedure relative alla tipologia dei lavoratori di cui al comma 2-ter dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171, e successivamente integrate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183, con particolare riguardo alla circostanza che la data di cessazione debba risultare da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari e alla procedure di presentazione delle istanze alle competenti Direzioni territoriali del lavoro, di esame delle medesime e di trasmissione delle stesse all’INPS. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

3. I risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito dell’adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 18 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 confluiscono al Fondo di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinati al finanziamento di misure di salvaguardia per i lavoratori finalizzate all’applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201/2011, ancorché gli stessi abbiano maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. All’articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “e del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-ter dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14”;

b) le parole: “959 milioni di euro per l’anno 2014, a 1.765 milioni di euro per l’anno 2015, a 2.377 milioni di euro per l’anno 2016, a 2.256 milioni di euro per l’anno 2017, a 1.480 milioni di euro per l’anno 2018, a 583 milioni di euro per l’anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “1.110 milioni di euro per l’anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l’anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l’anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l’anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l’anno 2018, a 595 milioni di euro per l’anno 2019”.

Entrato in vigore nuovo DL 102/2013

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, recante “Disposizioni urgenti in materia di Imu, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici” entrano in vigore diverse importanti disposizioni riguardanti:
– DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMU, DI ALTRA FISCALITA’ IMMOBILIARE, DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE ABITATIVE E DI FINANZA LOCALE;
– DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
E DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI .

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-31&atto.codiceRedazionale=13G00145&elenco30giorni=false

Soggetto passivo tributario, reddito da lavoro dipendente e redditi assimilati

La nozione di soggetto passivo è complessa e assume diversi contenuti. In linea di massima soggetti passivi del rapporto d imposta sono tutti coloro sottoposti alla potestà tributaria della pubblica amministrazione e che quindi pagano il tributo o, in caso d’inadempimento, subiscono l’esecuzione forzata. In concreto possono essere soggetti passivi tutti quelli che appartengono allo Stato in qualità di cittadini ovvero che, anche se stranieri, si trovino in una particolare relazione con lo Stato, relazione di carattere sia economico che personale.

Dunque, sono soggetti passivi nel diritto tributario:

            – coloro sui quali è effettuato il prelievo tributario;

            – responsabili del pagamento del tributo;

            – coloro che devono subire l’esecuzione coatta in caso di mancato adempimento volontario.
Le tre situazioni, di solito, sono cumulate nel soggetto a cui fa capo il complesso di fatti che costituiscono il presupposto dell’imposta. In alcuni casi, però, tali situazioni si scindono e sono poste a carico di diversi soggetti, affinché il fisco possa conseguire più rapidamente e sicuramente il pagamento del tributo (tipico è il caso del sostituto d imposta).

Schematicamente possiamo riassumere che sono soggetti passivi del tributo:

            – le persone fisiche

            – le persone giuridiche

            – secondo parte della dottrina, pure le organizzazioni di persone o beni prive di      capacità giuridica ma considerate dalla legge in possesso di soggettività tributaria       (es.: le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non       appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto si          verifichi in modo unitario e autonomo. Testo unico delle imposte sul reddito).

La soggettività passiva comprende:

            – la vera soggezione ai poteri di controllo;

            – l’obbligo di adempiere al pagamento;

            l’onere di adempiere per esercitare un potere o una facoltà (pagare l’imposta di    bollo per poter ottenere copie legali di taluni documenti) l’interesse legittimo alla       corretta applicazione della norma impositiva il dovere di assolvere gli obblighi       prodromici (es. tenuta delle scritture contabili il diritto soggettivo di adire il giudice          per le controversie inerenti al rapporto d’imposta.

Complessivamente, tutti i suddetti obblighi, di fare e di dare, del contribuente sono finalizzati a realizzare l’interesse pubblico del creditore.

I redditi da lavoro dipendente sono quelli che derivano da rapporti di lavoro dipendente (vale a dire lavoro svolto alle dipendenze e sotto la direzione di altri), compreso il lavoro prestato a domicilio, quando è considerato lavoro dipendente dalla normativa sul lavoro. Il legislatore altresì ha individuato anche redditi assimilati ed equiparati ai redditi di lavoro dipendente (le pensioni e gli assegni equipollenti, compresi gli emolumenti per cessazione di attività diverse da quelle di lavoro dipendente). Tra questi solo alcuni compensi danno diritto a fruire delle detrazioni per la produzione del reddito (compensi a soci di cooperative; indennità a carico di terzi; borse di studio; collaborazioni; remunerazioni e congrue dei sacerdoti; compensi per lavori socialmente utili; prestazioni pensionistiche erogate da forme complementari):

Costituiscono, inoltre, redditi di lavoro dipendente altri importi collegati alla retribuzione previsti dai ccnl, nonché le indennità, le somme o i valori percepiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente (es. cassa integrazione, indennità di disoccupazione, ecc.), comprese quelle derivanti da transazioni per cause di lavoro e le liberalità (eccedenti il limite di esenzione) erogate in relazione al rapporto di lavoro.

Inpgi 2: entro settembre i versamenti minimi per il 2013

Il 30 settembre, come ogni anno, scade il termine previsto per il versamento dei contributi minimi per l’anno 2013, da versare alla Gestione Separata dell’Inpgi.
Al versamento del contributo minimo annuale sono tenuti tutti i giornalisti iscritti all’Inpgi 2 che nel corso dell’anno 2013 abbiano svolto attività giornalistica in forma autonoma, con ritenuta d’acconto, con partita Iva o con cessione di diritto d’autore, fatta eccezione per coloro i quali l’abbiano svolta esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente.
I giornalisti iscritti alla Gestione separata che – alla data del 30 settembre 2013 – non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine del 2013 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica, sono esentati (previa comunicazione scritta di cessata attività) dal versamento del contributo minimo. E’ importante, però, ricordare che questi ultimi, se interessati ad ottenere la copertura contributiva per l’anno 2012 – pur in assenza di svolgimento di prestazioni professionali – possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi.

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A tutti i Consulenti del Lavoro… Ricordati che il 16 settembre è l’ora dell’ENPACL

Gentile Consulente del Lavoro,

ti ricordiamo che entro lunedì 16 settembre occorre provvedere ai seguenti adempimenti :

DICHIARAZIONE ANNUALE
-ammontare dei compensi relativi all’anno 2012 (sui quali è calcolato il contributo integrativo 2013);
-reddito professionale relativo all’anno 2012 (sul quale è calcolato il contributo soggettivo 2013).

VERSAMENTO
-terza rata del contributo soggettivo minimo 2013;
-conguaglio contributo soggettivo 2013, ove dovuto, pagabile in unica soluzione o a rate;
-contributo integrativo, ove dovuto, pagabile in unica soluzione o a rate.
Riguardo le modalità di dichiarazione e di pagamento, l’Ente ha messo a tua disposizione una procedura automatizzata, presente all’interno dei Servizi Enpacl on line . Il software consente la compilazione guidata della dichiarazione obbligatoria. Inoltre, in sede di dichiarazione, potrai scegliere se pagare un tipo di contribuzione in forma rateale e l’altro in unica soluzione, entrambi in unica soluzione ovvero entrambi in forma rateale.

Al termine della dichiarazione occorre generare il M.Av. per il pagamento della contribuzione soggettiva e integrativa. Attenzione: l’Ente non invia più i M.Av. cartacei.

Per il pagamento è possibile utilizzare:

-la Enpacl Card, senza alcuna commissione. Puoi usare la Enpacl Card anche per ulteriori rateazioni;
-le carte di credito dei circuiti Visa/Mastercard o American Express, con commissioni a tuo carico;
-il servizio bancario telematico home banking del tuo istituto di credito, digitando nell’apposito campo il numero del M.Av. da pagare;
-la stampa del M.Av. da presentare direttamente presso gli sportelli bancari.
La funzione “Pagamenti” presente nel menu dei Servizi Enpacl on line consente, altresì, di conoscere lo stato dei pagamenti effettuati e stampare le relative ricevute.

Dobbiamo necessariamente informarti che il mancato rispetto della scadenza del 16 settembre 2013 comporta l’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 48 e 49 del Regolamento di previdenza e assistenza .

Per accedere alle funzioni on line e presentare subito la dichiarazione 2013 clicca qui .

Se hai domande da porre o desideri ulteriori informazioni clicca qui .

Cordiali saluti.

ENPACL
Ente Nazionale Previdenza Assistenza Consulenti del Lavoro
Viale del Caravaggio, 78
00147 Roma
email: comunicazioneistituzionale@enpacl.it

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Entro il 20 settembre oltre all’invio del mod. 770 possibilità del ravvedimento delle ritenute alla fonte

I sostituti di imposta che hanno effettuato omessi o insufficienti versamenti delle ritenute possono effettuare il pagamento dell’imposta non versata e della sanzione ridotta pari al 3,75% delle ritenute non versate, unitamente agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.
I codici tributo da utilizzare sono: 8906 (Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta) e 8911 (Sanzione pecuniaria altre violazioni tributarie relative ad imposte sui redditi, relative imposte sostitutive, IRAP ed IVA).

Rientro di “fuoco” negli studi…

Un rientro “di fuoco” dalla pausa estiva attende professionisti e contribuenti, tanti troppi gli adempimenti che si aggiungono alla normale attività:
– Modello 770. La dichiarazione dei sostituti di imposta per il 2013 deve essere predisposta ed inviata entro il 20 settembre attraverso il modello 770;
– Unico 2013. Entro il 30 settembre, invece, bisogna inviare alla Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi del 2012 attraverso la trasmissione del modello Unico 2013;
– Dichiarazione Iva. Stesso termine, il 30 settembre, per l’invio telematico della dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta 2012, che va fatta in forma autonoma, insieme al riepilogo delle liquidazioni periodiche effettuate dalle società interessate alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo;
– Imposta regionale attività produttive. Anche qui, 30 settembre è il giorno della scadenza per l’invio delle dichiarazioni riferite all’imposta regionale sulle attività produttive.

Dal prossimo 2 settembre recapito del DURC tramite PEC

INPS messaggio 23 agosto 2013, n. 13414

Tra gli interventi normativi in materia di semplificazione diretti a favorire la riduzione dei costi amministrativi per le imprese, particolare rilevanza hanno rivestito le disposizioni finalizzate a favorire l’utilizzo dei nuovi canali informatici, come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni, i cittadini, le imprese e i professionisti.
Ciò in attuazione della previsione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – che dispone che tutte le comunicazioni tra la Pubblica amministrazione e le imprese – relative a presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti – avvengano esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Le modalità di attuazione di tale disposto, sono state individuate dal D.P.C.M. 22 luglio 2011 che ha fissato, al 1° luglio 2013, il termine a partire dal quale le pubbliche amministrazioni non potranno più accettare o effettuare le comunicazioni in forma cartacea nei rapporti con le imprese. Peraltro, lo stesso provvedimento ha stabilito che, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, lo scambio di dati, informazioni e documenti, dovrà avvenire attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC). Tale trasmissione equivale alla notificazione per mezzo della posta.
Al riguardo, è stato definito che l’implementazione del canale esclusivo di comunicazione tra imprese e pubbliche amministrazioni dovesse avvenire in maniera graduale, mediante l’elaborazione di programmi di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese in cui siano fissati obiettivi intermedi a cadenza almeno semestrale.
Contestualmente il legislatore ha definito l’obbligo per le imprese di dotarsi di PEC, quale indirizzo pubblico informatico di riferimento per ciascuna di esse.
Con effetto dal 1° luglio 2013 il processo di adeguamento verso l’utilizzo generalizzato della PEC è giunto a completamento.
Infatti, da tale data, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del D.L. n. 172/2012 l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese, già in vigore dal 29 novembre 2011 per le società, è stato esteso anche alle imprese individuali.
Il quadro normativo fin qui tracciato, ha reso necessaria la revisione del sistema di trasmissione utilizzato per notificare i Documenti unici di regolarità contributiva (DURC) alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti e alle imprese richiedenti, nei residuali casi in cui la normativa vigente consente l’acquisizione diretta del Documento da parte di queste ultime.
Si è stabilito, pertanto, da una parte che la trasmissione dei DURC avviene esclusivamente tramite lo strumento della PEC, e dall’altra l’obbligatorietà, all’atto dell’inserimento della domanda, della valorizzazione del campo relativo all’indirizzo PEC al quale il Documento, sulla base dell’indicazione effettuata dal richiedente, verrà trasmesso.
In ragione della funzione che assolve il DURC nell’ambito dei rapporti contrattuali pubblici e privati, ferma restando la decorrenza fissata dalle norme citate, si è pervenuti, con INAIL e Casse edili, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla decisione di fissare al 2 settembre 2013 il termine ultimo a partire dal quale la trasmissione dei DURC verrà effettuata ai richiedenti esclusivamente tramite PEC. Ciò per consentire agli utenti dello “Sportello Unico Previdenziale”, attraverso una opportuna informativa, di disporre di una completa conoscenza in ordine agli effetti correlati all’assenza di valorizzazione del dato della PEC, ormai obbligatoria alla luce di quanto esposto.
In tal modo si è inteso escludere il possibile determinarsi di effetti pregiudizievoli per il sistema economico già gravato da una situazione di crisi strutturale.
In tal senso, in concomitanza con il 1° luglio 2013, sulla procedura Sportello unico previdenziale è stato inserito un messaggio informativo che comunica, nei termini sopra riportati, la decorrenza dell’obbligatorietà dell’indicazione dell’indirizzo PEC nella richiesta.
A decorrere dal 2 settembre 2013, pertanto, l’inoltro della richiesta di DURC sarà consentito solo se il sistema dello Sportello unico previdenziale rileva l’avvenuta registrazione, nell’apposito campo, dell’indirizzo PEC della stazione appaltante/amministrazione procedente, delle SOA e delle imprese.
Dalla stessa data, sia per le Pubbliche amministrazioni che per le imprese, i DURC saranno recapitati dall’INAIL, dalle Casse edili e dall’INPS, esclusivamente tramite PEC, agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta.
Le indicazioni da seguire nella fase di compilazione della richiesta, con riferimento a tale previsione, sono disponibili nei “Manuali per la compilazione di una richiesta di DURC da ricevere tramite PEC” pubblicati su http://www.sportellounicoprevidenziale.it.

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Calabria: abolito l’obbligo di vidimazione del registro infortuni, accolta la proposta di legge dell’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro

Dal 3 agosto 2013 è abolito l’obbligo di vidimazione del registro infortuni per tutti i datori di lavoro che operano sul territorio calabrese.
E’ questa la principale novità contenuta nella legge regionale approvata dall’assemblea legislativa a fine luglio che di fatto, recepisce la proposta di legge avanzata dall’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Reggio di Calabria.
Una proposta nata dall’esigenza di evitare inutili duplicazioni di adempimenti atteso che, oggi tutte le informazioni in esso riportate sono già in possesso degli organi preposti alla vigilanza sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, grazie alle necessarie comunicazioni obbligatorie già esistenti.
Il via libera – arrivato con l’approvazione della deliberazione lo scorso 25 luglio – rappresenta un importante passo avanti nel processo di semplificazione amministrativa e colloca la regione Calabria tra le prime in Italia a legiferare in tal senso.
La norma prevede inoltre che, ai fini della tenuta del registri degli infortuni, i datori di lavoro possono sostituire il registro cartaceo con uno di tipo informatico che contenga tutti i dati previsti dalla normativa vigente purché tali dati siano immediatamente disponibili a richiesta degli organi di vigilanza.
Viva soddisfazione è espressa dal presidente dell’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Reggio di Calabria, Pietro Latella, che ha così commentato la novità legislativa regionale: “Si tratta di un piccolo passo in avanti che riconosce ai consulenti del lavoro un piano di interlocuzione privilegiata con la pubblica amministrazione. In quest’ottica, già dal prossimo settembre, abbiamo intenzione di organizzare, insieme all’Ordine e all’ANCL, degli incontri di approfondimento per i nostri iscritti che coinvolgeranno direttamente le istituzioni che hanno fatto sì che una semplice proposta diventasse legge”.

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Rimborso 730 per soggetti privi di sostituto d’imposta – Redditi 2012

I lavoratori dipendenti che non hanno potuto usufruire dell’assistenza fiscale in assenza di un sostituto d’imposta che potesse effettuare il conguaglio, possono presentare, dal 2 al 30 settembre, la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730/2013 se dalla stessa risulta un esito contabile finale a credito.
Quest’anno è stata prevista questa possibilità per consente ai soggetti che, nell’attuale contesto di congiuntura economica, hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego, di ottenere in tempi rapidi il rimborso delle imposte, emergente dalla dichiarazione per l’anno 2012, senza attendere l’esito della liquidazione automatizzata della dichiarazione.
Considerando che il periodo in cui si svolge l’assistenza fiscale coincide con quello di effettuazione del secondo o unico acconto dell’Irpef e della cedolare secca, al fine di agevolare il contribuente negli adempimenti dovuti per la determinazione del credito, si tiene conto anche degli eventuali importi dovuti a detto titolo di secondo o unico acconto.
Per quanto riguarda le modalità operative, è prevista la tempistica necessaria per assicurare il rispetto dello svolgimento dell’attività di assistenza fiscale al fine di rendere possibile l’erogazione dei rimborsi da parte dell’amministrazione finanziaria anche prima dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui all’art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sulla base dei dati trasmessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale ferme restando le ordinarie attività di controllo automatizzato e formale sulle dichiarazioni.
Viene previsto, al fine di evitare il rimborso di importi di entità minima, mutuando quanto disposto dall’articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che non si erogano i rimborsi di importo non superiore a dodici euro; tuttavia il soggetto che presta l’assistenza fiscale potrà indicare tale credito nel quadro IMU, in modo da consentirne il riporto nella successiva dichiarazione.
Al riguardo va anche tenuto conto che la presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi del presente provvedimento è una facoltà per il contribuente, fermo restando per questi l’ordinario utilizzo del modello Unico.

Modalità di erogazione del credito
Le somme risultanti a credito dal prospetto di liquidazione, al netto degli importi dovuti a titolo di acconto nonché della parte di credito già utilizzata o che si intende utilizzare in compensazione per il pagamento di imposte non liquidate nella dichiarazione 730, sono rimborsate dall’Agenzia delle entrate. I rimborsi sono effettuati ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2000, sulla base dei dati trasmessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, ferme restando le successive ordinarie attività di controllo sulle dichiarazioni. Non si erogano i rimborsi di importo non superiore a dodici euro.

Adempimenti dei soggetti che prestano assistenza fiscale
a) Consegna al contribuente, entro il giorno 11 ottobre 2013, della copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
b) Trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 25 ottobre 2013, delle dichiarazioni predisposte unitamente al risultato finale.