detassazione dei premi di produttività 2014

Con Decreto Presidente Consiglio Ministri del 19 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 98 del 29 aprile 2014, vengono individuate le modalità di attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014, previste dalla c.d. legge di stabilità 2013.

La “detassazione dei premi di produttività 2014” trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2013, ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2013 all’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013.

La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell’agevolazione di cui al comma 1, non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell’anno 2014, ad euro 3.000 lordi.

Entro il 30 giugno 2014 il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico effettuano un monitoraggio sull’andamento della speciale agevolazione di cui ai commi 1 e 2, anche al fine dell’eventuale adozione di specifiche proposte e iniziative di revisione.

Continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013.

Parte il 1º maggio 2014 il Piano nazionale Garanzia per i giovani

Euro per garantire a tutti i giovani tra i 15 ed i 29 anni, disoccupati o Neet (né occupati, né studenti, né coinvolti in attività di formazione) un’offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato, tirocinio, altra misura di formazione o inserimento nel servizio civile.

Sino al 31 dicembre 2015, i giovani interessati potranno aderire all’iniziativa attraverso il sito web nazionale http://www.garanziagiovani.gov.it o i siti attivati dalle regioni, comunque collegati in rete fra loro. Con l’adesione i giovani potranno scegliere la regione in cui vogliono lavorare (non necessariamente quella di residenza). La regione scelta “prenderà in carico” la persona attraverso i Servizi per l’impiego, o le Agenzie private accreditate, per effettuare la profilazione, la registrazione al programma (è necessario infatti verificare i requisiti di età e di condizione occupazionale) e le fasi successive di orientamento. In base al profilo e alle disponibilità territoriali, i giovani stipuleranno con gli operatori competenti un “Patto di servizio” e, entro i quattro mesi successivi, riceveranno una o più opportunità tra:

– Inserimento al lavoro;

– Apprendistato;

– Tirocinio;

– Istruzione e formazione;

– Autoimprenditorialità;

– Servizio civile.

L’allocazione delle risorse tra le diverse misure del Programma è stabilita dalle singole regioni, che definiscono anche le modalità organizzative e di attuazione degli interventi sul proprio territorio a partire da linee guida condivise a livello nazionale.

I costi sostenuti per i servizi per l’impiego e per le misure saranno riconosciuti in base ai risultati e ai percorsi attivati, non per le “prese in carico”.

Cosa è il Piano nazionale garanzia giovani

Il Piano nazionale garanzia giovani, approvato dal Governo italiano in attuazione della raccomandazione del Consiglio UE del 22 aprile 2013, ha una dotazione finanziaria complessiva di 1.513 milioni di Euro, dei quali 567 dalla Youth employment initiative, 567 dal Fondo sociale europeo e 379 di cofinanziamento nazionale. Utilizzando una facoltà prevista dal Programma europeo, il Governo italiano ha deciso di estendere la Garanzia ai giovani fino ai 29 anni. Il Piano, articolato su due annualità (2014 e 2015) riguarderà tutto il territorio nazionale, ad eccezione della provincia di Bolzano (l’unica che presenta un tasso di disoccupazione giovanile inferiore al 25%).

Il coinvolgimento attivo del sistema imprenditoriale; un piano di comunicazione per le imprese e per i giovani

E’ la prima volta che si attiva in Italia (e in Europa) un’azione sistematica per offrire ad una platea così ampia di giovani un ventaglio di opportunità che li aiuteranno a entrare nel mondo del lavoro.

Accanto alle azioni di comunicazione ed orientamento loro rivolte, è essenziale coinvolgere nel Programma il mondo delle imprese, sollecitandone la responsabilità verso una delle maggiori emergenze del momento, e attraendo anche il loro interesse per le misure che le regioni dispongono a favore di chi offre occupazione, apprendistato, tirocini, ecc.

Per questo è in preparazione una campagna di comunicazione sulle misure contenute nel Programma “Garanzia Giovani”, specificamente rivolta alle imprese, che partirà nelle prossime settimane. Più avanti verrà invece realizzata una campagna di comunicazione rivolta ai giovani. Inoltre, sul portale web è prevista una specifica area dove le imprese potranno “aderire” al Programma e “pubblicare” le opportunità che intendono offrire ai giovani.

Contemporaneamente, il Ministero del lavoro sta promuovendo specifici Protocolli di collaborazione con le principali Associazioni imprenditoriali, ed anche con alcune grandi imprese, finalizzati ad incrementare e rendere facilmente disponibili sulla piattaforma della “Garanzia Giovani” le offerte delle imprese.

Il primo è stato siglato il 26 marzo a Bari tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell’istruzione, università e ricerca, Confindustria e Finmeccanica. Il secondo è stato firmato il 22 aprile dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con CIA e AGIA. Altri, già in preparazione, saranno firmati nelle prossime settimane.

Comunicato 29 aprile 2014 – MINISTERO LAVORO

Interpello dell’Ordine dei CdL su regime sanzionatorio per la mancata vidimazione del registro infortuni

Il Ministero del lavoro con l’interpello 27 marzo 2014, n. 9, risponde ad un quesito avanzato dall’Ordine dei consulenti del lavoro in merito all’applicabilità del regime sanzionatorio per la mancata vidimazione del registro degli infortuni a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008.

Il Ministero preliminarmente premette che in base all’art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’art. 8, comma 4, del decreto medesimo restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

Pertanto, in attesa dell’emanazione del decreto interministeriale istitutivo del SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione) che disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni e che, pertanto, farà venir meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie, sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso.

Il registro deve essere conforme al modello approvato con D.M. 12 settembre 1958 (come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996), istitutivo dello stesso e tuttora in vigore, e prima di essere messo in uso deve essere vidimato presso l’ASL competente per territorio, salvo che nelle regioni che hanno abolito tale prassi, e conservato nel luogo di lavoro a disposizione dell’organo di vigilanza.

E’ applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 626/1994 in caso di mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni.

Scade il 30 aprile il termine per l’invio da parte delle aziende calabresi del rapporto sul personale all’Ufficio della consigliera regionale di parità

Le imprese con più di 100 dipendenti devono predisporre entro il 30 aprile 2014 il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile relativo al periodo 2012 – 2013 (D.Lgs. 198/2006).
Il Codice pari opportunità prevede questo strumento di rilevazione che obbliga le imprese con oltre cento dipendenti a dare conto di aspetti di rilievo circa la gestione del personale, quali le assunzioni, i licenziamenti, i passaggi di livello o di categoria, la formazione professionale e la retribuzione corrisposta a lavoratrici e lavoratori e altri ancora, tramite la compilazione di apposito modello da inviare all’Ufficio della Consigliere regionale di parità.
Sono destinatarie dell’obbligo di legge le aziende private; le aziende pubbliche, siano esse imprese a partecipazione statale, aziende autonome dello stato, aziende regionali e degli enti locali, aziende sanitarie locali; gli enti autonomi di gestione che amministrano le partecipazioni statali, enti pubblici economici.
In caso di mancata trasmissione del rapporto nei termini prescritti, su segnalazione delle Consigliere di parità regionali e/o delle rappresentanze sindacali, la direzione regionale del lavoro inviterà le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. Trascorso il termine e persistendo l’assenza della comunicazione potranno essere applicate sanzioni amministrative e, nei casi gravi, potrà essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.

Il rapporto deve essere trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU) ed alla Consigliera Regionale di Parità.

Scarica il modello rapporto situazione personale da inviare alla Consigliera Regionale di Parità della Regione Calabria all’indirizzo uff.cons.parita@regcal.it

Il riferimento normativo è l’art. 46 DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. 198

art. 46 D.Lgs. 198/2006
(Rapporto sulla situazione del personale)
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4)

1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
2. Il rapporto di cui al comma 1 è trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, che elaborano i relativi risultati trasmettendoli alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri (1).
3. Il rapporto è redatto in conformità alle indicazioni definite nell’ambito delle specificazioni di cui al comma 1 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto.
4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, la Direzione regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Nei casi più gravi può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.
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(1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. ff), D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5.

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Beneficio mensile di € 190 per sei mesi ai datori di lavoro che assumono

20140223-023743.jpgCon il decreto direttoriale n. 264 del 19 aprile 2013 (modificato dal decreto n. 390 del 3 giugno 2013) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha introdotto un beneficio, anche in considerazione della mancata proroga delle disposizioni concernenti l’iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dei lavoratori oggetto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e dei connessi benefici previsti dagli articoli 8 e 25 della medesima legge, in caso di assunzione.

La disciplina del beneficio
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2013 è stato pubblicato l’avviso concernente l’adozione dei decreti direttoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013.
Con i citati decreti è stata prevista – nel limite complessivo di 20.000.000 di euro – la concessione di un beneficio economico in favore dei datori di lavoro privati che nel 2013 hanno assunto lavoratori, i quali, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, siano stati licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
Ai fini dell’applicazione del beneficio, si precisa che al lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo è equiparato il lavoratore, il quale abbia accettato l’estinzione del rapporto, in sede di conciliazione successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 7, comma 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (novellato dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 92/2012 e successive modifiche e integrazioni; circa la suddetta equiparazione – ai fini dell’applicazione degli istituti di tutela del lavoratore – si veda il messaggio n. 20830/2012).
I decreti si applicano a decorrere dal primo gennaio 2013.
Il beneficio può essere riconosciuto anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato nel 2013 e già agevolabile ai sensi del decreto.
Il beneficio può altresì essere riconosciuto in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato – effettuata nel 2013 – di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta “piccola mobilità”, secondo quanto prevedeva l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni; l’ammissione al beneficio presuppone che il lavoratore sia stato oggetto di licenziamento nei 12 mesi precedenti l’originaria assunzione. In osservanza dell’art. 4, comma 12, lett. a), legge n. 92/2012, il beneficio non è ammesso quando la trasformazione soddisfa un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore; si evidenzia che il diritto di precedenza non è applicabile alle trasformazioni intervenute a decorrere dal 28 giugno 2013, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. c ter), del D.Lgs. n. 368/2001, nel testo modificato, da ultimo, dall’articolo 7, comma 1, lett. d), del D.L. n. 76/2013 (cfr. circolare n. 131/2013, nota 1).
Dopo una prima assunzione a termine, il lavoratore non perde i requisiti per essere nuovamente oggetto di un’altra assunzione agevolata, se – alla data della seconda o successiva assunzione – non sono ancora decorsi 12 mesi dal licenziamento (es.: Tizio è licenziato il 1° maggio 2012; Alfa assume Tizio a tempo determinato dal 1° febbraio 2013 al 31 marzo 2013; se Beta – o lo stesso Alfa – assume Tizio il 1° maggio 2013 per tre mesi, può spettare il beneficio per entrambi i rapporti; se invece Beta – o lo stesso Alfa – assume Tizio il 1° giugno 2013, il beneficio può spettare solo per il primo rapporto).
Con riferimento ai rapporti a tempo determinato, si precisa che il beneficio spetta anche per rapporti di durata inferiore a sei mesi.
In caso di assunzione e trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione spetta il beneficio per 12 mesi in favore dell’agenzia, eventualmente diminuito per evitare che il singolo utilizzatore ne fruisca per un periodo complessivo superiore a dodici mesi, in conseguenza di precedenti godimenti diretti o indiretti dell’incentivo.
In considerazione della circostanza che il beneficio – come indicato nel preambolo del decreto – è finalizzato a promuovere la ricollocazione di lavoratori per i quali – in passato – era previsto un altro incentivo, il beneficio non si applica qualora sia comunque applicabile un diverso incentivo, previsto dalla normativa statale o regionale.
Ai sensi dell’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, il beneficio è subordinato alle condizioni di regolarità contributiva, di rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro, di rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
I benefici sono subordinati anche all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge n. 92/2012.
Il decreto subordina i benefici al rispetto delle previsioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione e degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”).
I benefici sono altresì subordinati alla circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà (cfr. art. 1, par. 1, lett. h), reg. (CE) n. 1998/2006; circa la nozione di impresa in difficoltà cfr. art. 1, par. 7, reg. (CE) n. 800/2008).

Precisazioni circa la durata e misura del beneficio
In caso di rapporto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi il bonus spetta per una misura e durata proporzionalmente ridotte.
In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato ai sensi del decreto ministeriale, il bonus spetta per un periodo complessivo massimo rispettivamente di sei e dodici mesi.
In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta “piccola mobilità”, il limite massimo del bonus è calcolato a decorrere rispettivamente dalla data della proroga e della trasformazione (es.: Alfa assume a tempo determinato per 6 mesi dal 1° agosto 2012 al 31 gennaio 2013 Tizio, iscritto nelle liste della “piccola mobilità”; il 1° febbraio 2013 il rapporto è trasformato a tempo indeterminato: ad Alfa può spettare il bonus per 12 mesi a decorrere dal 1° febbraio 2013).
Per rapporti di durata inferiore al mese di calendario l’importo di € 190 deve essere ridotto; si applica il criterio per cui si moltiplica l’importo convenzionale di € 6,33 (un trentesimo di 190) per il numero di giorni complessivi del rapporto di lavoro. Per ogni mese di calendario interamente compreso nel rapporto di lavoro agevolato si riconosce l’importo di € 190; per gli eventuali mesi di calendario non interamente compresi nel rapporto agevolato si riconosce un importo pari a € 6,33 per ogni giorno compreso nel rapporto agevolato (es.: assunzione a tempo determinato dal 15 febbraio al 14 aprile: (6,33 x 14) + 190 + (6,33 x 14); assunzione dal 15 al 20 febbraio: 6,33 x 6).
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli (OTD) l’importo del beneficio mensile dovrà essere commisurato al numero di giornate effettivamente lavorate nel mese di riferimento; pertanto, per definire la misura del beneficio per ogni singolo mese si dovrà moltiplicare l’importo convenzionale di € 6,33 per il numero di giorni lavorati. Le modalità di denuncia dell’incentivo spettante per gli operai agricoli a tempo determinato, sono illustrate nel paragrafo 2.3
In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio è proporzionalmente ridotto.
Nelle ipotesi di aumento della percentuale oraria di lavoro – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno – il bonus mensile rimane fissato in proporzione alla percentuale dichiarata al momento dell’assunzione (il bonus mensile non può superare la misura originariamente autorizzata dall’INPS perché è intrinsecamente connesso alla graduatoria dei datori di lavoro ammessi al beneficio, formata in relazione alla complessiva risorsa disponibile); nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro – compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part time – il datore di lavoro è tenuto a ridurre proporzionalmente il bonus (es.: Tizio è assunto dal 1° febbraio 2013 al 30 aprile 2013 con orario pieno; a decorrere dal 1° marzo 2013 il rapporto è trasformato in part time al 50%; spetta il bonus di € 190 per febbraio, € 95 per marzo ed € 95 per aprile).

Precisazioni riguardanti l’apprendistato
Il beneficio previsto dal decreto non è applicabile ai rapporti di apprendistato, perchè a questi si applica un regime contributo agevolato previsto da altre disposizioni dell’ordinamento.
Per quanto concerne i rapporti di apprendistato instaurati nel 2013, ex art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 167/2011, con lavoratori precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo e comunque iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa quanto segue.
A prescindere dalla circostanza se – a seguito mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta piccola mobilità – tali rapporti possano essere qualificati come apprendistato,- d’intesa con il Ministero del lavoro e a parziale scioglimento della riserva formulata con la circolare n. 150/2013 – si chiarisce che non è possibile riconoscere il regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 223/1991, richiamato dall’articolo 7, comma 4, citato.
Pertanto, poiché il beneficio previsto dal decreto direttoriale è destinato a compensare parzialmente le conseguenze della mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta piccola mobilità, qualora ne ricorrono le condizioni, è possibile riconoscere il beneficio previsto dal decreto; il beneficio spetta per 12 mesi.

Domanda di ammissione ai benefici
Per accedere ai benefici è necessario inoltrare all’INPS specifica istanza; la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare.
La domanda di ammissione ai benefici potrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modulo “LICE”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale Aziende ovvero all’interno del Cassetto previdenziale Aziende agricole, presso il sito internet http://www.inps.it.
Per le cooperative e loro consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, la domanda di ammissione potrà essere presentata accedendo, esclusivamente, al Cassetto previdenziale Aziende e non anche tramite Cassetto previdenziale Aziende agricole.
In caso di proroga o trasformazione di un rapporto agevolato ai sensi del decreto deve essere presentata una nuova istanza.
Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare i sistemi informativi centrali dell’Istituto provvederanno a definire le istanze pervenute nei termini indicati.
Dell’avvenuta definizione verrà dato avviso mediante la pubblicazione di un apposito messaggio sul sito internet dell’Istituto; i singoli datori di lavoro riceveranno specifica comunicazione, con l’indicazione – in caso di accoglimento dell’istanza – dell’importo complessivo spettante e delle quote di ripartizione mensile; per i rapporti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli (OTD) sarà cura del datore di lavoro individuare, in base al numero di giornate effettivamente lavorate nel singolo mese, la quota di ripartizione mensile da esporre nella denuncia DMAG, secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.2.
In caso di insufficienza delle risorse, l’ordine di priorità nell’accesso al beneficio è rappresentato dalla data dell’assunzione, proroga o trasformazione a tempo indeterminato.
I datori di lavoro ammessi al beneficio ne potranno fruire mediante conguaglio o compensazione con i contributi dovuti.

Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens
Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi all’incentivo saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “4N” che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, assume il nuovo significato di “datore di lavoro ammesso al bonus previsto dai decreti direttoriali del Ministero del lavoro n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013”; il codice autorizzazione è attribuito automaticamente dai sistemi informativi centrali, contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo al modulo di istanza “LICE”.
I datori di lavoro autorizzati, per esporre nel flusso UniEmens le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all’interno di “DenunciaIndividuale” “DatiRetributivi”, elemento “Incentivo” i seguenti elementi:
– nell’elemento “TipoIncentivo” dovrà essere inserito il valore “LICE” avente il significato di “bonus per assunzione lavoratori licenziati – D.D. n. 264 del 19 aprile 2013”;
– nell’elemento “CodEnteFinanziatore” dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
– nell’elemento “ImportoCorrIncentivo” dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
– nell’elemento “ImportoArrIncentivo” sarà indicato l’importo del beneficio spettante per periodi pregressi.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
– con il codice “L432” avente il significato di “conguaglio bonus lavoratori licenziati – D.D. n. 264 del 19 aprile 2013” e con il codice “L433” avente il significato di “arretrati conguaglio bonus lavoratori licenziati – D.D. n. 264 del 19 aprile 2013”;
Nel caso in cui debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “AltreADebito”, i seguenti elementi:
– nell’ elemento “CausaleADebito” dovrà essere inserito il codice causale “M302” avente il significato di “Restituzione bonus lavoratori licenziati D.D. n. 264 del 19 aprile 2013;
– nell’elemento “ImportoADebito”, indicheranno l’importo da restituire.
Per i lavoratori non più in forza i datori di lavoro, potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per i lavoratori in forza e cioè:
– all’interno dell’elemento “TipoIncentivo” il valore “LICE”;
– nell’elemento “CodEnteFinanziatore” il valore “H00” (Stato);
– nell’elemento “ImportoArrIncentivo” l’importo del beneficio spettante per periodi pregressi.
Per tali lavoratori – non essendo più in forza – non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero.
Sarà invece valorizzato l’elemento “TipoLavStat” con il codice di nuova istituzione “NFOR”, che contraddistingue appunto i lavoratori non più in carico all’azienda.
I datori di lavoro che sono stati autorizzati al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Le cooperative e loro consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240 dovranno attenersi, per la fruizione del beneficio, alle istruzioni operative descritte nel presente paragrafo.

Datori di lavoro agricoli
Le seguenti istruzioni operative saranno disponibili con la denuncia DMAG relativa al primo trimestre 2014.
Allo scopo di poter usufruire del beneficio, il datore di lavoro – per un dato mese – dovrà, per il lavoratore agevolato per il quale sia stata approvata la propedeutica richiesta, obbligatoriamente indicare:
– nelle denunce principali (P) o sostitutive (S), oltre ai consueti dati retributivi per lo stesso mese:
– per il Tipo Retribuzione, il valore Y;
– nel campo CODAGIO, il valore A1;
– nel campo della retribuzione, l’importo dell’incentivo spettante
– nelle denunce di variazione ( V ), qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del lavoratore agevolato sia stata già denunciata con DMAG con competenza 2013:
– per il Tipo Retribuzione, il valore Y;
– nel campo CODAGIO, il valore A1;
– nel campo della retribuzione, l’importo dell’incentivo spettante.
Si evidenzia che l’incentivo spettante – il cui importo complessivo e la quota di ripartizione mensile per gli OTI verranno comunicati nel caso di accoglimento dell’istanza – per gli OTD dovrà essere, a cura del datore di lavoro, calcolato con le modalità già descritte in precedenza (par. 1 ” Precisazioni circa la durata e misura del beneficio”).
La denuncia DMAG contenente l’agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia stessa e quelli della richiesta datoriale dell’incentivo.
La modalità di validazione sarà la medesima di quella utilizzata per il codice CIDA (cfr. circolare INPS n. 46/2011) e pertanto l’eventuale scarto della denuncia sarà motivato con l’opportuno messaggio d’errore.

Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dell’incentivo ai datori di lavoro per il reimpiego di lavoratori licenziati, ai sensi dei decreti direttoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013, posto a carico dello Stato ed evidenziato nelle denunce con i codici “L432” e “L433”, si istituisce nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAW – Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive, il nuovo conto:
– GAW32137 – Incentivo ai datori di lavoro che, nel corso del 2013, assumono a tempo determinato o indeterminato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati nel dodici mesi precedenti l’assunzione, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, ai sensi dei decreti direttoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013.
Gli importi dei benefici eventualmente restituiti dai datori di lavoro, poiché indebitamente conguagliati ed evidenziati nel flusso UniEmens con il codice “M302”, dovranno essere imputati al conto GAW24137, anch’esso di nuova istituzione.
Il conto GAW32137 sopra citato dovrà essere utilizzato, altresì, per l’imputazione contabile del beneficio in questione spettante ai datori di lavoro agricoli.
I rapporti finanziari con lo Stato sono definiti direttamente dalla Direzione generale.

circolare INPS n. 32 del 13 marzo 2014

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INPS: Nuovo sistema di gestione del Durc interno

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Come è noto, l’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, subordina i benefici normativi e contributivi, previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, – tra l’altro – al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Documento unico di regolarità contributiva (cosiddetto DURC).
L’articolo 3, comma 4, del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 ottobre 2007, prevede che l’INPS – per i benefici di propria competenza – verifica i presupposti per il rilascio del DURC, senza emettere il documento “formale” previsto dall’articolo 4 del decreto stesso; il DURC “formale” è sostituito da un sistema di segnalazione degli esiti della verifica (cosiddetti SEMAFORI) che danno luogo al cosiddetto “DURC interno” nell’ambito del “Cassetto previdenziale aziende”; il “semaforo verde” indica una situazione compatibile con il godimento dei benefici, mentre il “semaforo rosso” indica una situazione incompatibile con il godimento dei benefici.
L’articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale citato prevede altresì che – in mancanza dei requisiti di regolarità – l’INPS emetta un DURC negativo, solo dopo aver inutilmente invitato il datore di lavoro a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni.
Conformemente alle norme di legge e regolamentari citate, è stato innovato il processo di gestione del DURC interno; tale nuovo sistema, che sarà operativo a decorrere dal mese di aprile 2014, può essere così descritto.
La richiesta del DURC interno viene ora effettuata dall’Istituto, in qualità di ente tenuto a riconoscere i benefici di legge subordinati alla regolarità contributiva e non è più effettuata dal datore di lavoro attraverso la denuncia contributiva relativa al mese in cui sono richiesti i benefici stessi.
Con frequenza mensile (approssimativamente verso la metà di ogni mese di calendario e fatto salvo quanto viene detto più avanti circa la validità quadrimestrale del DURC interno positivo), i sistemi informativi centrali interrogano gli archivi elettronici dell’Istituto per rilevare eventuali situazioni di irregolarità incompatibili con i benefici.

Rilevazione immediata di regolarità
Nell’ipotesi in cui non siano rilevate situazioni di irregolarità, viene immediatamente attivata all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione positiva (Semaforo verde), che assume il significato di DURC interno positivo.
Ne consegue che il datore di lavoro può godere dei benefici che competerebbero – in base alle norme sostanziali che disciplinano i singoli benefici – per il mese in relazione al quale è attivato il Semaforo verde; in attuazione dell’articolo 31, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, con legge 9 agosto 2013, n. 98) il DURC interno positivo consente anche il godimento dei benefici che competerebbero per i tre mesi successivi, a prescindere se – nel frattempo – insorga una situazione di irregolarità; tale validità quadrimestrale del DURC interno positivo rispetto ai benefici è rappresentata dalla immediata contemporanea accensione del semaforo verde per quattro mesi consecutivi.

Rilevazione iniziale di irregolarità
Nell’ipotesi in cui vengano rilevate situazioni di irregolarità, si attiva all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione di allarme temporaneo (Semaforo giallo) e contemporaneamente viene inviata al datore di lavoro (e a chi lo rappresenta per gli adempimenti previdenziali) una comunicazione (detta “preavviso di DURC interno negativo”) – mediante posta elettronica certificata (PEC) -, recante:
– l’indicazione delle irregolarità riscontrate;
– l’invito a regolarizzarle entro 15 giorni;
– l’avvertenza che, decorso inutilmente il termine indicato, verrà generato un DURC interno negativo.
Qualora il datore di lavoro regolarizzi la propria posizione o sia accertata l’insussistenza delle irregolarità, i sistemi informativi centrali – con l’intervento, quando necessario, degli operatori di sede – attivano all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione positiva (Semaforo verde), che si sostituisce al precedente segnale di temporaneo allarme e assume il significato di DURC interno positivo.
Ne consegue che il datore di lavoro può godere dei benefici che competerebbero – in base alle norme sostanziali che disciplinano i singoli benefici – per il mese in relazione al quale è attivato il Semaforo verde; anche in questo caso il DURC interno positivo consente inoltre il godimento dei benefici che competerebbero nei tre mesi successivi, a prescindere se – nel frattempo – insorga una situazione di irregolarità; anche in questo caso la validità quadrimestrale del DURC interno positivo rispetto ai benefici è rappresentata dalla contemporanea accensione del semaforo verde per quattro mesi consecutivi.
Qualora, invece, il datore di lavoro non provveda a regolarizzare la propria posizione, i sistemi informativi centrali attivano all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione negativa (Semaforo rosso), che si sostituisce al precedente segnale di temporaneo allarme e assume il significato di DURC interno negativo.
Ne consegue che il datore di lavoro, per il mese in relazione al quale è attivato il Semaforo rosso, non può godere dei benefici che altrimenti gli competerebbero in base alle norme sostanziali che disciplinano i singoli benefici.
Tale esclusione riguarda solo il mese per cui è generato il Semaforo rosso, poiché per il mese successivo i sistemi informativi centrali innescano nuovamente la richiesta di DURC interno e la sequenza delle operazioni descritte.
Se l’irregolarità persiste ovvero ne insorgono di nuove, si attiva la segnalazione di allarme (Semaforo giallo) e viene nuovamente inviato – sempre tramite PEC – il preavviso di DURC interno negativo.
Se il datore di lavoro regolarizza, si genera un DURC interno positivo sul nuovo mese considerato; tale DURC consente il godimento dei benefici anche per i tre mesi successivi, mentre rimangono definitivamente preclusi i benefici relativi al mese per il quale si era precedentemente generato il DURC interno negativo.

Prima applicazione del nuovo sistema di gestione del DURC interno
Il nuovo sistema di gestione del DURC interno provvederà anche a confermare o definitivamente escludere i benefici pregressi, relativi ai mesi per i quali era stata sospesa la spedizione delle note di rettifica ex art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Come già chiarito, la prima richiesta di DURC interno verrà effettuata direttamente dall’Istituto alla metà del mese di aprile 2014, avviando la sequenza di operazioni illustrate nel paragrafo precedente.
Nei confronti dei datori di lavoro che – a quella data – risulteranno regolari, i sistemi informativi centrali accenderanno, all’interno del Cassetto previdenziale aziende, un semaforo verde sui mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2014; l’accensione del semaforo equivale a generazione di DURC interno positivo per i benefici che competeranno per i suddetti mesi.
Nei confronti dei datori di lavoro che – a quella data – presentano situazioni di irregolarità, accertate a partire da gennaio 2008 (data di entrata in vigore del “DURC interno”) e tuttora sussistenti, verrà acceso all’interno del Cassetto previdenziale aziende un semaforo giallo sul mese di aprile 2014 e contemporaneamente verrà inviata al datore di lavoro (e a chi lo rappresenta per gli adempimenti previdenziali) una comunicazione (detta “preavviso di DURC interno negativo”) – mediante posta elettronica certificata -, recante:
– l’indicazione delle irregolarità riscontrate, ancora sussistenti;
– l’invito a regolarizzarle entro 15 giorni;
– l’avvertenza che, decorso inutilmente il termine indicato, verrà generato un DURC interno negativo.
Nell’eventualità in cui il datore di lavoro non regolarizzi la propria posizione:
– si accenderà il semaforo rosso sul mese di aprile 2014 (equivalente a DURC interno negativo su aprile 2014); il datore di lavoro non potrà godere, per il mese aprile 2014, dei benefici che altrimenti gli competerebbero – in base alle norme sostanziali che disciplinano i singoli benefici -;
– si consolideranno i semafori rossi precedentemente accesi, con le logiche elaborative pregresse, sui mesi anteriori ad aprile 2014, per i quali non sono state spedite le note di rettifica recanti la causale “addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”; in relazione a tali mesi rimarrà definitivamente preclusa la possibilità di godere dei benefici.
Le situazioni di irregolarità incompatibili con il godimento dei benefici sono riepilogate all’interno del Cassetto previdenziale aziende, nella sezione “Regolarità contributiva”.
All’interno di tale sezione, le irregolarità sono così raggruppate:

(dicitura presente nel cassetto) (significato principale)
DM10 non trasmesso mancato invio del DM10 o dell’Uniemens;
F24 non presente omesso versamento della contribuzione dovuta
Importo minore del dovuto versamento di parte della contribuzione dovuta
Inadempienza aperta omissione contributiva registrata nell’archivio recupero crediti dell’INPS
Inadempienza iscritta a ruolo non notificata omissione contributiva registrata nell’archivio recupero crediti dell’INPS, iscritta a ruolo/ oggetto di avviso di addebito ma non ancora notificata
Cartella non riscossa omissione contributiva iscritta a ruolo/oggetto di avviso di addebito e notificata

A decorrere dai benefici che competerebbero per il mese di agosto 2013 (mese in cui è entrato in vigore l’articolo 31, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, con legge 9 agosto 2013, n. 98, citato nel paragrafo precedente) – viene attribuito al DURC interno positivo validità quadrimestrale.
Fino al periodo di competenza marzo 2014, le situazioni d’irregolarità rilevanti per la non spettanza dei benefici sono solo quelle afferenti la stessa posizione contributiva (matricola dell’area DM) sulla quale i benefici vengono esposti.
A partire dal mese di competenza aprile 2014, nell’ipotesi in cui a un datore di lavoro – univocamente individuato con il codice fiscale – siano associate più posizioni contributive (ovvero matricole dell'”area DM”), rileveranno tutte le situazioni d’irregolarità riferite a quel datore di lavoro, anche se afferenti una posizione contributiva (matricola dell'”area DM”) diversa da quella su cui viene esposto il beneficio.
Al fine di agevolare i datori di lavoro e chi li rappresenta negli adempimenti previdenziali, nell’individuazione delle irregolarità che – se non sanate – potranno determinare il disconoscimento dei benefici pregressi e correnti, è stata attivata una nuova sezione del Cassetto previdenziale aziende, denominata “Evidenze su posizioni”; all’interno di tale sezione sono state rilasciate alcune funzionalità che consentono di visualizzare le irregolarità pendenti, che sono incompatibili con i benefici.
Le singole situazioni di irregolarità sono aggregabili per codice fiscale del contribuente, per posizione contributiva, per tipo di irregolarità.
Le informazioni visualizzate corrispondono ai dati comunque visualizzabili in altre sezioni del Cassetto (“Regolarità contributiva”, “Crediti/inadempienze”, “Iscrizione a ruolo”, eccetera).

Emissione delle Note di rettifica con la nuova procedura di Gestione contributiva (DM2013)
Nella prima settimana del mese di marzo sarà rilasciata, nell’ambito del nuovo processo reingegnerizzato di gestione delle denunce contributive, anche la procedura di gestione delle note di rettifica.
Saranno contestualmente visualizzate all’interno del Cassetto previdenziale aziende le note di rettifica, la cui visualizzazione era stata sospesa dall’avvio delle operazioni di reingegnerizzazione.
L’arretrato accumulato rende necessario prevedere un tempo congruo, durante il quale le Sedi, i datori di lavoro e i loro eventuali intermediari si confrontino per risolvere le situazioni formali o sostanziali che hanno generato le suddette note di rettifica; è auspicabile il massimo sforzo finalizzato a evitare l’appesantimento dell’attività amministrativa – che seguirebbe all’invio di note di rettifica che poi dovrebbero essere annullate – ovvero i disagi conseguenti a notifica di addebiti insussistenti.
Le note di rettifica in esame saranno, quindi, spedite secondo il seguente calendario:
– le note di rettifiche relative alle denunce contributive con periodo di competenza fino a marzo 2013 saranno spedite il 15 maggio 2014;
– le note di rettifiche relative alle denunce contributive con periodo di competenza aprile-luglio 2013 saranno spedite il 16 giugno 2014;
– le note di rettifiche relative alle denunce contributive con periodo di competenza agosto 2013-maggio 2014 saranno spedite il 15 settembre 2014.
In relazione alla data di spedizione indicata saranno calcolate le sanzioni connesse agli addebiti contributivi contenuti nelle note di rettifica.
Le note di rettifica recanti – insieme all’eventuale altro – gli addebiti contributivi relativi agli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetta piccola mobilità) saranno spedite il 15 settembre 2014, a prescindere dal mese cui si riferiscono (si tratta per lo più di note di rettifica relative ai codici tipo contribuzione P5, P6, P7, S1, S2, S3); infatti l’Istituto – pur ritenendo, in via cautelare, non spettanti gli incentivi suddetti – ha disposto – in attesa dei definitivi chiarimenti ministeriali – la sospensione delle iniziative volte al recupero degli addebiti contributivi corrispondenti (cfr. circolare n. 150 del 25 ottobre 2013).
La visualizzazione delle note di rettifica relative al mese di dicembre 2013 avverrà nella prima settimana di marzo 2014; relativamente ai mesi successivi, le eventuali note di rettifica saranno visualizzabili all’interno del Cassetto, in corrispondenza con la conclusione delle fasi elaborative centrali di calcolo delle denunce contributive (usualmente una denuncia contributiva è sottoposta alla fase di elaborazione interna per il calcolo nella seconda decade del mese successivo al mese in cui scade il termine di invio della denuncia stessa; ad esempio, la denuncia contributiva relativa al mese di febbraio 2014 deve essere inviata entro il 31 marzo 2014 ed è presumibile che venga elaborata per il calcolo intorno al 10 del mese di aprile 2014).
La spedizione delle note di rettifica relative ai mesi da dicembre 2013 a maggio 2014 avverrà il 15 settembre 2014; le note di rettifica dal mese di giugno 2014 in poi saranno spedite secondo la prassi consueta (60 giorni dopo che siano state rese visibili all’interno del Cassetto previdenziale aziende).
Note di rettifica con la causale “addebito art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006” Nell’ambito del sistema pregresso di gestione del DURC interno, la nota di rettifica con la causale “addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” svolgeva una duplice funzione: da un lato avvisava il datore di lavoro che sussistevano delle irregolarità incompatibili con il godimento dei benefici normativi e contributivi, previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale; dall’altro quantificava l’addebito contributivo che si sarebbe dovuto pagare, per l’eventualità che le situazioni di irregolarità non venissero sanate.
Nel nuovo sistema di gestione del DURC interno le note di rettifica con la suddetta causale cessano di svolgere la prima funzione, mentre la seconda funzione (di contestazione dell’addebito) rimane ed è resa coerente con il mutato contesto operativo.
Il compito di avvisare che sussistono delle irregolarità incompatibili con il godimento dei benefici è affidato ad una distinta comunicazione, denominata “preavviso di DURC interno negativo” (cfr. il paragrafo 1 di questo messaggio).
Le nuove note di rettifica con la causale “addebito art. 1 …..” svolgeranno il compito di contestare al datore di lavoro che non spetta il beneficio, che il datore di lavoro abbia eventualmente esposto nella denuncia contributiva per il mese cui si riferiva il nuovo DURC interno negativo, pur non avendo sanato le irregolarità precedentemente segnalate con il “preavviso di DURC interno negativo”.
Pertanto, la nota di rettifica ex art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, che contesta la mancata spettanza dei benefici di legge non potrà più essere annullata, anche se nel frattempo il datore di lavoro abbia sanato l’originaria irregolarità.
La nuova configurazione riguarda sia le note di rettifica relative alle denunce di competenza aprile 2014 sia le note di rettifica relative a mesi precedenti.
Per il mese di aprile 2014 le eventuali rettifiche del nuovo tipo con “addebito art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006” saranno visibili (all’interno del Cassetto previdenziale aziende) nella seconda decade di giugno 2014 e saranno notificate il 15 settembre 2014.
Per i mesi anteriori ad aprile 2014 verranno rigenerate note di rettifica con “addebito art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006” del nuovo tipo; queste saranno calcolate e rese visibili nel Cassetto intorno al 15 maggio 2014; avranno come data di spedizione il 15 settembre 2014.
messaggio INPS n. 2889 del 27 febbraio 2014

Esiste ancora il posto fisso? Drastica riduzione dei concorsi pubblici in Italia nel 2013

Nel 2013 sono stati pubblicati 3892 Concorsi Pubblici sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.). Con una riduzione del 20% del rispetto al 2012 (4854). Si noti che questo è in controtendenza all’aumento del 7% registrato l’anno precedente (rispetto al 2011).

La riduzione nel 2013 deriva soprattutto dalla combinazione di due fattori: Riduzione del numero di Amministrazioni che hanno pubblicato concorsi pubblici (da 1508 nel 2012 a 1304 nel 2013) e riduzione del numero medio di Concorsi Pubblici pubblicati per Amministrazioni.

Vedi nel dettaglio lo studio effettuato da mappaconcorsi.it

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rideterminati gli importi dei compensi per il lavoro accessorio

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La c.d. riforma Fornero, modificando l’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, prevede che i compensi economici fissati per il prestatore quali limite annuo, siano “annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente”.

L’ISTAT ha comunicato, nella misura dell’1,10%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2012-dicembre 2012 ed il periodo gennaio 2013-dicembre 2013.

I nuovi importi economici da prendere a riferimento per l’anno 2014, anche al fine delle verifiche sul loro rispetto a cura dei committenti, come precisato nella circolare n. 176 del 18 dicembre 2013, sono così rideterminati:

– € 5.050 netti per la totalità dei committenti nel corso di un anno solare;

– € 2.020 netti in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti nel corso di un anno solare.

I corrispondenti importi lordi, riferiti all’anno solare, sono pari a:

– € 6.740 per la totalità dei committenti;

– € 2.690 in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti.

vedi circolare INPS del 26 febbraio 2014, n. 28