Dal 3 agosto 2013 è abolito l’obbligo di vidimazione del registro infortuni per tutti i datori di lavoro che operano sul territorio calabrese.
E’ questa la principale novità contenuta nella legge regionale approvata dall’assemblea legislativa a fine luglio che di fatto, recepisce la proposta di legge avanzata dall’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Reggio di Calabria.
Una proposta nata dall’esigenza di evitare inutili duplicazioni di adempimenti atteso che, oggi tutte le informazioni in esso riportate sono già in possesso degli organi preposti alla vigilanza sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, grazie alle necessarie comunicazioni obbligatorie già esistenti.
Il via libera – arrivato con l’approvazione della deliberazione lo scorso 25 luglio – rappresenta un importante passo avanti nel processo di semplificazione amministrativa e colloca la regione Calabria tra le prime in Italia a legiferare in tal senso.
La norma prevede inoltre che, ai fini della tenuta del registri degli infortuni, i datori di lavoro possono sostituire il registro cartaceo con uno di tipo informatico che contenga tutti i dati previsti dalla normativa vigente purché tali dati siano immediatamente disponibili a richiesta degli organi di vigilanza.
Viva soddisfazione è espressa dal presidente dell’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Reggio di Calabria, Pietro Latella, che ha così commentato la novità legislativa regionale: “Si tratta di un piccolo passo in avanti che riconosce ai consulenti del lavoro un piano di interlocuzione privilegiata con la pubblica amministrazione. In quest’ottica, già dal prossimo settembre, abbiamo intenzione di organizzare, insieme all’Ordine e all’ANCL, degli incontri di approfondimento per i nostri iscritti che coinvolgeranno direttamente le istituzioni che hanno fatto sì che una semplice proposta diventasse legge”.
Rimborso 730 per soggetti privi di sostituto d’imposta – Redditi 2012
I lavoratori dipendenti che non hanno potuto usufruire dell’assistenza fiscale in assenza di un sostituto d’imposta che potesse effettuare il conguaglio, possono presentare, dal 2 al 30 settembre, la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730/2013 se dalla stessa risulta un esito contabile finale a credito.
Quest’anno è stata prevista questa possibilità per consente ai soggetti che, nell’attuale contesto di congiuntura economica, hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego, di ottenere in tempi rapidi il rimborso delle imposte, emergente dalla dichiarazione per l’anno 2012, senza attendere l’esito della liquidazione automatizzata della dichiarazione.
Considerando che il periodo in cui si svolge l’assistenza fiscale coincide con quello di effettuazione del secondo o unico acconto dell’Irpef e della cedolare secca, al fine di agevolare il contribuente negli adempimenti dovuti per la determinazione del credito, si tiene conto anche degli eventuali importi dovuti a detto titolo di secondo o unico acconto.
Per quanto riguarda le modalità operative, è prevista la tempistica necessaria per assicurare il rispetto dello svolgimento dell’attività di assistenza fiscale al fine di rendere possibile l’erogazione dei rimborsi da parte dell’amministrazione finanziaria anche prima dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui all’art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sulla base dei dati trasmessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale ferme restando le ordinarie attività di controllo automatizzato e formale sulle dichiarazioni.
Viene previsto, al fine di evitare il rimborso di importi di entità minima, mutuando quanto disposto dall’articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che non si erogano i rimborsi di importo non superiore a dodici euro; tuttavia il soggetto che presta l’assistenza fiscale potrà indicare tale credito nel quadro IMU, in modo da consentirne il riporto nella successiva dichiarazione.
Al riguardo va anche tenuto conto che la presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi del presente provvedimento è una facoltà per il contribuente, fermo restando per questi l’ordinario utilizzo del modello Unico.
Modalità di erogazione del credito
Le somme risultanti a credito dal prospetto di liquidazione, al netto degli importi dovuti a titolo di acconto nonché della parte di credito già utilizzata o che si intende utilizzare in compensazione per il pagamento di imposte non liquidate nella dichiarazione 730, sono rimborsate dall’Agenzia delle entrate. I rimborsi sono effettuati ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2000, sulla base dei dati trasmessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, ferme restando le successive ordinarie attività di controllo sulle dichiarazioni. Non si erogano i rimborsi di importo non superiore a dodici euro.
Adempimenti dei soggetti che prestano assistenza fiscale
a) Consegna al contribuente, entro il giorno 11 ottobre 2013, della copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
b) Trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 25 ottobre 2013, delle dichiarazioni predisposte unitamente al risultato finale.
Disoccupazione e prestazioni familiari per i cittadini croati
INPS messaggio 30 luglio 2013, n. 12242
Come precisato con circolare n. 109 del 18 luglio 2013, l’Italia ha ratificato, con legge n. 17 del 29 febbraio 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012, suppl. ord. n. 42), il Trattato di adesione della Croazia all’Unione europea.
Il Trattato, stipulato il 9 dicembre 2011 a Bruxelles e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 24 aprile 2012, n. L 112, è in vigore dal 1° luglio 2013. Pertanto, a decorrere dalla predetta data, i regolamenti comunitari n. 883/2004 e n. 987/2009, nonché il regolamento UE n. 1231/2010, si applicano anche alla Croazia e sostituiscono la Convenzione di sicurezza sociale tra l’Italia e la Croazia del 27 giugno 1997 e il relativo accordo amministrativo del 12 settembre 2002, in vigore dal 1° novembre 2003.
Conseguentemente, dal 1° luglio 2013, le decisioni e le raccomandazioni adottate dalla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come pure le disposizioni contenute nelle circolari e messaggi emanati dall’Istituto in relazione all’applicazione dei regolamenti sopracitati, sono applicabili anche nei rapporti con il predetto Stato.
Si precisa, inoltre, che la Croazia non ha attualmente aderito né all’accordo tra la Comunità europea, ciascuno dei suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, né all’accordo SEE. Pertanto, le disposizioni emanate dall’Istituto relative a tali accordi non risultano, ad oggi, applicabili al predetto Stato.
Nei paragrafi successivi, relativamente al settore delle prestazioni a sostegno del reddito, si forniscono istruzioni per la trattazione delle domande di prestazioni di disoccupazione e trattamenti di famiglia.
Prestazioni di disoccupazione
Erogazione della prestazione e totalizzazione dei periodi di assicurazione
In base alla Convenzione italo-croata, le prestazioni di disoccupazione erano a carico dell’assicurazione dello Stato nel quale il lavoratore era stato iscritto da ultimo, a condizione che risultassero soddisfatti i requisiti previsti dalla legislazione di questo Stato. Per l’accertamento dei requisiti si totalizzavano, se necessario, i periodi assicurativi italiani e croati. L’applicazione della predetta normativa era subordinata alla condizione che il lavoratore fosse stato soggetto da ultimo, per almeno sei mesi, alla legislazione in virtù della quale le prestazioni erano richieste (circolare n. 15 del 23 gennaio 2004).
Dal 1° luglio 2013, il diritto alle prestazioni di disoccupazione nei confronti dei cittadini croati che abbiano prestato attività lavorativa negli altri Stati comunitari o dei cittadini degli altri stati comunitari che abbiano lavorato in Croazia sarà determinato in applicazione dei regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009.
Pertanto, per l’erogazione della prestazione e la totalizzazione dei periodi di assicurazione non è più richiesto il periodo di assicurazione minimo di sei mesi nello Stato in cui viene richiesta la prestazione. Si richiama, in proposito, quanto precisato nella circolare n. 85 del 1° luglio 2010.
Esportabilità delle prestazioni di disoccupazione e rimborsi tra Istituzioni
La Convenzione italo-croata prevedeva la possibilità, per il disoccupato beneficiario dell’indennità di disoccupazione che si recava nell’altro Stato contraente, di esportare la prestazione di disoccupazione fino ad un massimo di sei mesi. Le prestazioni venivano corrisposte dall’Istituzione dello Stato in cui il lavoratore si era trasferito e rimborsate dall’Istituzione competente dell’altro Stato (circolare n. 15 del 23 gennaio 2004).
Dal 1° luglio 2013, in materia di esportabilità della prestazione di disoccupazione, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 64 del regolamento n. 883/2004. Pertanto, a differenza di quanto previsto dalla Convenzione italo-croata, in caso di esportabilità del diritto alla prestazione di disoccupazione, non è più previsto il pagamento per conto dello Stato in cui si è maturato il diritto alla prestazione. Infatti, in tale ipotesi, la suddetta prestazione è pagata direttamente dall’istituzione competente, di regola quella dello Stato di ultima occupazione, anche se l’interessato si reca in un altro Stato membro in cerca di lavoro.
Si conferma (vedi circolare n. 85 del 1° luglio 2010, Parte II, punti 3 e 5) che l’unica forma di rimborso, disciplinata dai nuovi regolamenti, riguarda esclusivamente le prestazioni erogate, ai sensi dell’articolo 65 del citato regolamento, in favore dei disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente (lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri).
Con riferimento a quanto sopra esposto, si precisa, infine, quanto segue:
– le domande di prestazioni di disoccupazione già definite in base alla Convenzione italo-croata non devono essere riesaminate dal 1° luglio 2013, data di applicazione dei regolamenti comunitari alla Croazia;
– le domande di prestazioni di disoccupazione in corso di definizione alla data del 1° luglio 2013, aventi decorrenza da data precedente, sono definite in base alla previgente disciplina e lo scambio di informazioni deve avvenire attraverso i formulari della serie I-HR 300;
– le domande di prestazioni aventi decorrenza dal 1° luglio 2013 sono esaminate in base alle disposizioni dei regolamenti comunitari. Per le modalità di scambio di informazioni relative alle domande da trattare in base alla normativa comunitaria, si richiamano le modalità indicate nelle circolari e messaggi già emanati sull’argomento.
Prestazioni familiari
In base alla Convenzione italo-croata i lavoratori, con esclusione dei disoccupati e dei pensionati, avevano diritto alle prestazioni familiari anche per i familiari residenti nell’altro Stato contraente.
Tuttavia, il diritto alle prestazioni familiari veniva sospeso nel caso in cui dette prestazioni fossero dovute anche in virtù della legislazione dello Stato di residenza dei familiari, in relazione ad altra attività lavorativa dello stesso lavoratore o di altro familiare (circolare n. 15 del 23 gennaio 2004, punto 14).
Dal 1° luglio 2013 trovano applicazione le disposizioni in materia di prestazioni familiari contenute nei regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009.
Pertanto, a differenza di quanto previsto dalla Convenzione bilaterale, a decorrere da tale data, anche i titolari di indennità di disoccupazione e i pensionati hanno diritto alle prestazioni per i familiari residenti all’estero.
Inoltre, per le prestazioni spettanti dal 1° luglio 2013, trovano applicazione le regole di priorità anticumulo previste dai regolamenti comunitari, in luogo di quelle che, nell’ambito della normativa bilaterale, in caso di concorso del diritto a prestazioni in entrambi gli Stati, addossavano l’onere in via esclusiva allo Stato di residenza dei familiari. Le Sedi dovranno acquisire le informazioni necessarie ad applicare tali regole di priorità anticumulo, utilizzando i formulari comunitari di rito (Paper Sed F/serie E 400).
Ne consegue che:
– per le prestazioni familiari spettanti fino al 30 giugno 2013, il diritto dovrà essere accertato in base alle disposizioni contenute nella citata Convenzione bilaterale;
– le prestazioni familiari spettanti dal 1° luglio 2013, invece, saranno concesse in base alle norme comunitarie, per la cui applicazione si rimanda a quanto indicato nelle circolari e messaggi già emanati sull’argomento. Le Sedi provvederanno a ricostituire, a domanda, le pensioni in carico nel caso in cui spettino prestazioni per familiari residenti in Croazia, indipendentemente dal regime di liquidazione (autonomo o “pro-rata”) e dal regime convenzionale applicato (regolamentazione comunitaria o Convenzione bilaterale).
Incentivi assunzione lavoratori svantaggiati – Istruzioni ed errata corrige
INPS messaggio 7 agosto 2013, n. 12850
Con la circolare n. 111 del 24 luglio 2013 e con il successivo messaggio n. 12212 del 29 luglio 2013 sono stati illustrati i contenuti e le modalità operative riguardanti il beneficio contributivo previsto dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, per l’assunzione di:
– uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;
– donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
– donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
– donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.
A completamento delle indicazioni fornite, si fa presente quanto segue.
Il codice “55” – con cui i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens, una volta ammessi all’incentivo, devono denunciare il lavoratore assunto – è unico e si riferisce a tutte le diverse tipologie di lavoratori agevolati, di cui ai commi da 8 a 11 della citata legge n. 92/2012.
Si ricorda che detto codice deve essere valorizzato nell’elemento individuale “TipoContribuzione”.
Riguardo ai periodi di spettanza dell’agevolazione compresi tra “gennaio e luglio 2013”, i datori di lavoro – unitamente al recupero della differenza tra la contribuzione intera e quella agevolata (codice L431), provvederanno alla restituzione della percentuale riferita alle misure compensative non più spettante in relazione alla minore contribuzione versata.
A tal fine, saranno utilizzati i consueti codici di restituzione “M120” – “M121” -“M123” e “M124”. L’importo da restituire dovrà essere valorizzato, secondo le modalità note, nell’elemento “CausaleMCADeb” presente all’interno di “Denuncia individuale”, “GestioneTFR”, “MeseTFR”, “MisureCompensative”, “MisCompADebito”.
Anche le suddette operazioni di restituzione dovranno essere effettuate entro tre mesi a decorrere dal periodo di paga di agosto 2013.
Errata-corrige relativa al paragrafo 3.2.1 della circolare n. 111/2013
Si segnala la seguente correzione.
Il secondo esempio del paragrafo 3.2.1 della circolare n. 111/2013 è così formulato:
“Alfa:
– assume Tizio a tempo determinato per 3 mesi;
– dopo due mesi lo riassume per 3 mesi;
– allo scadere del secondo rapporto effettua la trasformazione a tempo indeterminato.”
Esso va sostituito con:
“Alfa:
– assume Tizio a tempo determinato per 3 mesi;
– dopo due mesi lo riassume per 4 mesi.”.
Infatti il diritto di precedenza – che, nell’esempio formulato, esclude l’incentivo per la trasformazione a tempo indeterminato – presuppone che venga complessivamente svolto un periodo di lavoro a tempo determinato superiore (e non anche pari) a sei mesi.
Conversione in legge del decreto fare
E’ pubblicata sul S.O n. 63 alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 la legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”. Il provvedimento entra in vigore il 21 agosto 2013.
Le principali novità introdotte dalla legge in esame, con particolare riguardo alla materia del lavoro riguardano:
(art. 31) Semplificazioni in materia di DURC
(art. 32)Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro
(art. 34) Certificazioni di maternità
(art. 35) Semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata
(art. 42) Soppressione di certificazioni sanitarie
(art. 42-ter) Verifiche dell’Inps sull’accertamento dell’invalidità
(art. 42-quater) Amianto, determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico Abrogazione della responsabilità fiscale solidale negli appalti (art. 50)
(art. 51) Soppressione dell’obbligo di presentazione mensile del modello 770
(art. 51-bis) Estensione dell’assistenza fiscale
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Incentivi per la creazione di rapporti di lavoro stabili
INPS messaggio 7 agosto 2013, n. 12854
Incentivo straordinario per l’assunzione di giovani e donne
Con la circolare n. 122 del 17 ottobre 2012 è stato illustrato il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 ottobre 2012, che ha introdotto un incentivo straordinario per l’assunzione di giovani e donne.
Con il messaggio n. 8820/2013 è stata comunicata la formazione della graduatoria delle istanze ammesse all’incentivo, elaborata in base all’ordine cronologico di presentazione rispetto alla risorsa stanziata.
Con il presente messaggio si comunica che è disponibile sul sito Internet http://www.inps.it – all’interno della sezione deputata alla consultazione dei moduli “DON-GIOV” inviati – la graduatoria di tutte le istanze presentate, con i relativi esiti di accoglimento o respingimento.
La graduatoria è altresì disponibile in ambiente Intranet, all’interno del pannello iniziale dell’applicazione “Di.Res.Co”.
Si informa inoltre che è stata pubblicata, nelle medesime sezioni di Internet e Intranet, la nota con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che le assunzioni a tempo indeterminato part-time danno luogo ad un “bonus” inferiore ai 12.000 euro, riparametrato in base alla percentuale di orario di lavoro applicata.
Si comunica che è stata rilasciata una nuova funzionalità per la gestione – a cura degli operatori di sede – dei moduli telematici “DON-GIOV”, grazie alla quale è possibile modificarne gli esiti da “OK” a “KO”.
E’ inoltre possibile effettuare annotazioni sul modulo, sia in caso di cambio di esito, sia quando lo stesso rimanga immutato; ad esemplificazione di tale seconda evenienza, si pensi al caso in cui si annoti che l'”OK” attribuito ad una posizione contributiva si deve intendere trasferito su di un’altra, a seguito di accentramento contributivo o trasferimento di azienda.
Le stesse annotazioni sono rese automaticamente visibili per il datore di lavoro in ambiente Internet; nei casi in cui l’operatore di sede modifichi l’esito di un modulo o vi apporti delle annotazioni, deve comunque avvisare il datore di lavoro interessato con separata comunicazione.
Per quanto concerne le istanze già riesaminate dalle sedi, gli operatori avranno cura di aggiornare i moduli corrispondenti con l’esito del riesame (ad esempio, con un cambio stato – da “OK” a “KO” – o con una semplice annotazione già comunicata all’azienda).
Al fine di agevolare le operazioni di conguaglio con la contribuzione dovuta, si comunica infine che – in deroga a quanto stabilito con il messaggio n. 8820/2013 – su richiesta del datore di lavoro, le sedi possono attribuire il codice di autorizzazione 2T fino al mese di dicembre 2013.
A tal fine è stata aggiornata la procedura UniEmens, per consentire l’invio dei flussi con il codice corrispondente all’incentivo (M430) fino a dicembre 2013.
Al fine di consentire la fruizione dell’incentivo nei casi in cui la matricola sia sospesa o cessata al momento dell’autorizzazione, le sedi possono attribuire il codice di autorizzazione 2T anche ai mesi di maggio e/o aprile 2013.
A tal fine è stata aggiornata la procedura UniEmens, consentendo l’invio dei flussi relativi anche ai mesi di maggio e aprile 2013.
Incentivo per l’assunzione di giovani genitori
Si comunica infine che sono ora consultabili anche in ambiente Intranet – all’interno del fascicolo elettronico aziendale – i moduli “GIOV-GE” inviati dai datori di lavoro, per l’accesso all’incentivo all’assunzione di giovani genitori, di cui alla circolare n. 115/2011.
Indice ISTAT e rivalutazione Tfr Luglio 2013
Con comunicato del 9 Agosto 2013 l’ISTAT ha fornito l’indice dei prezzi al consumo per gli operai e gli impiegati valido per il mese di Luglio 2013 nella misura di 107,2.
Applicando l’indice in oggetto è stato determinato il coefficiente di rivalutazione per il trattamento di fine rapporto relativamente al periodo 15 luglio 2013 – 14 agosto 2013, nella misura di 1,367958.
Odg approvato in Consiglio comunale sulla Multiservizi S.p.A.
Il Consiglio comunale di Reggio Calabria
Premesso
che a seguito di richiesta formale dell’Amministrazione Comunale il 28 giugno 2012 il Sig. Prefetto di Reggio Calabria ha comunicato che risultano configurabili tentativi di infiltrazione mafiosa nell’ambito della Società G.S.T. s.r.l., socio di minoranza di Multiservizi S.p.A;
Preso atto
della suddetta certificazione antimafia che, alla luce delle disposizioni di legge vigenti, riveste carattere interdittivo al mantenimento di rapporti economici e commerciali tra Multiservizi S.p.A e la Società G.S.T. s.r.l.;
Visto
l’art. 3 dello Statuto della Multiservizi S.p.A. in cui è previsto che “La società ha durata fino al 31 dicembre 2100, salvo proroga o anticipato scioglimento a norma di legge e del presente Statuto. A norma e per gli effetti del disposto dell’art. 11 del DPR 252/98, le parti espressamente concordano che la Società s’intenderà senz’altro adempimento sciolta di diritto qualora siano accertati, anche successivamente alla stipula dell’atto societario e del contratto di servizio, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa in capo al socio privato ed ai suoi rappresentanti legali”;
Considerato
che per quanto sopra esposto risulta avverata la condizione di cui all’art. 3 dello Statuto della Multiservizi S.p.A. e che, pertanto, è intervenuto lo scioglimento di diritto della Società mista comunale, conformemente a quanto riportato nella presa d’atto assunta dalla Giunta comunale a mezzo della deliberazione n. 211 del 3 luglio 2012 che si richiama integralmente;
Alla luce di quanto sopra riportato il Consiglio comunale esprime viva preoccupazione per le conseguenze dello scioglimento societario in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali del personale dipendente di Multiservizi S.p.A.. Inoltre, appare indispensabile assicurare un adeguato livello di servizio alle attività svolte dalla società mista comunale sia in termini di qualità che di continuità delle attività di manutenzione del patrimonio comunale.
Tutto ciò premesso il Consiglio comunale di Reggio Calabria a mezzo del presente ordine del giorno detta i seguenti indirizzi al Sindaco e alla Giunta:
La Giunta comunale di Reggio Calabria dovrà individuare il percorso amministrativo più idoneo a far fronte all’emergenza determinata in seguito allo scioglimento della Multiservizi S.p.A., sia sul fronte del rischio occupazionale che su quello del mantenimento di un adeguato livello di servizio pubblico.
A tale fine, il Sindaco e la Giunta comunale:
La Giunta svolgerà una relazione al Consiglio comunale sull’ottemperanza ai sopra citati indirizzi nel termine di giorni 60 successivi all’approvazione del presente Ordine del Giorno e comunque non oltre il 30 settembre 2012.
politica: un accordo sul lavoro?
Se il governo Monti riuscirà a condurre in porto la riforma del mercato del lavoro, lo si dovrà in gran parte al ruolo decisivo e paziente di Angelino Alfano. E’ stato lui il primo a cogliere il senso di un’apertura in un’intervista di Pier Luigi Bersani a Repubblica di lunedì scorso, nella quale il segretario del Pd mostrava la volontà di emanciparsi dalla tutela della Cgil. E quindi è stato ad ascoltarlo, ovviamente puntualizzando che cosa, dal punto di vista del Pdl, poteva essere migliorato nel testo di legge governativo e che cosa non andava affatto toccato.
Ne è uscito l’accordo raggiunto in buona sostanza ieri sera nel vertice a tre fra Monti, Alfano, Bersani e Casini.
Si puntualizza meglio la questione dell’articolo 18, come desiderava Bersani (ed anche secondo buon senso) ma si eliminano alcune rigidità in entrata, che avrebbero di fatto eliminato molte forme di flessibilità ottenute negli anni scorsi con la legge Biagi, e che adesso sono utili ai giovani per trovare lavoro e alle piccole aziende per non doversi sobbarcare gli oneri e gli obblighi delle grandi imprese.
Soprattutto si sottrae la fase finale della riforma al vincolo-ricatto della Cgil, dei suoi scioperi e delle sue piazze; e questo anche per rispondere alle richieste dei sindacati che si sono sempre mostrati più accessibili al dialogo: Cisl, Uil e Ugl. Nel complesso è un’opera di raccordo e ricucitura nell’interesse di tutti, del Paese in primo luogo, che dimostra per l’ennesima volta quanto noi abbiamo a cuore il bene comune, e quanto noi siamo decisivi nelle situazioni più delicate.
Alfano ed il Pdl hanno messo a disposizione del governo, del mondo del lavoro e delle imprese tutta la loro capacità ed esperienza per una legge che dovrebbe contribuire a far ripartire l’economia ed a lenire la piaga della disoccupazione, che con l’attuale governo sta aumentando, come in tutta Europa. Ora toccherà a Monti tradurre in pratica questa opera politica ed a Bersani dar prova della sua buona fede: tenendo unite le varie anime del Pd, e mostrando di essere davvero in grado di rompere la cinghia di trasmissione con la Cgil e con la Fiom. (da il Mattinale 04-04-2012)



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