Inail: riduzione premi e contributi assistenziali 2018

L’Inail ha emanato la circolare n. 13 del 2 marzo 2018, con la quale fornisce le necessarie istruzioni per la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per l’anno 2018 (ai sensi dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147). La riduzione, fissata per l’anno 2018 nella misura pari al 15,81%. Destinatari della riduzione – si legge nella circolare – sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.

Per l’anno 2018 rientrano nella prima fattispecie le lavorazioni con data inizio precedente al 3 gennaio 2016 e nella seconda quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2016. La percentuale di riduzione si applica ai premi/contributi di competenza del 2018. Per i premi di autoliquidazione la percentuale di riduzione stabilita per quest’anno anno si applica quindi alla rata anticipata dovuta per il 2018 e alla regolazione o conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l’autoliquidazione nel 2019, salvo che nelle more intervenga la revisione tariffaria prevista dal citato art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Con riferimento alle lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, per i soggetti che hanno già presentato e per i quali è stata accettata nel corso del biennio di riferimento l’istanza ex art. 20 delle M.A.T.4, la riduzione sarà automaticamente applicata per l’anno 2018 nella misura del 15,81%, senza presentazione di una nuova istanza. Per quanto riguarda i criteri di applicazione e le modalità di calcolo della riduzione, l’Istitutituto fa integrale rinvio alle circolari Inail 7 maggio 2014, n. 25 e 25 gennaio 2017, n. 6, nonché, relativamente ai contributi agricoli, 1° luglio 2014, n. 32. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

Contratti collettivi, conseguenze su mancata applicazione

Quali conseguenze porta la mancata applicazione dei contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale? L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto con la circolare n.3/18 sulla materia, definendo le regole applicabili a diverse ipotesi e ricordando che tali aspetti sono stati già in parte affrontati dal Ministero del lavoro, con nota prot. n. 10599/16.

L’art. 51 del D.Lgs. n. 81/15 stabilisce che “salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.

Pertanto, a parere dell’INL, ogniqualvolta, all’interno del medesimo decreto, si rimette alla “contrattazione collettiva” il compito di integrare la disciplina delle tipologie contrattuali, gli interventi di contratti privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi non hanno alcuna efficacia. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

Nuovo calendario 2018 pagamenti pensioni

L’Inps con messaggio n. 20 del 4 gennaio 2018 comunica le variazioni al calendario pagamenti che, a partire dal 2018, interesseranno i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e le rendite vitalizie dell’INAIL.
La Legge di Bilancio 2018 ha modificato l’art. 1, comma 302 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 stabilendo un nuovo calendario mensile per il pagamento delle prestazioni previdenziali e pensionistiche erogate dall’Inps a partire dal nuovo anno in corso. Pertanto, da quest’anno i trattamenti pensionistici saranno effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale l’erogazione sarà ancora eseguita il secondo giorno bancabile. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

L’app per le “Dimissioni volontarie”

Disponibile da oggi l’app “Dimissioni Volontarie” messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. A partire dal 12 marzo 2016, infatti, a seguito delle riforme introdotte con il “Jobs Act”, le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere effettuate in modalità esclusivamente telematica.
L’app, realizzata per dispositivi Android ed Apple, consentirà ai cittadini e ai soggetti abilitati di accedere alla procedura del Ministero del Lavoro e di inviare il modello telematico al datore di lavoro. Per accedere, si legge sul sito del ministero, i cittadini dovranno essere in possesso di SPID mentre i soggetti abilitati potranno utilizzare le proprie credenziali di accesso al portale dei servizi del ministero. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

Dl fiscale: equo compenso previsto per tutti i professionisti

Conclusa, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, la conferenza stampa di presentazione della manifestazione “L’equo compenso è un diritto per tutti”, organizzata dal Comitato Unitario delle Professioni e dalla Rete delle Professioni Tecniche il 30 novembre al Teatro Brancaccio di Roma.

Al centro del dibattito il testo del decreto fiscale emendato dalla Commissione Bilancio del Senato contenente la previsione di un equo compenso per tutti i professionisti.

Con l’occasione il Comitato Unitario delle Professioni e la Rete delle Professioni Tecniche, guidati rispettivamente da Marina Calderone e Armando Zambrano, hanno ribadito la necessità di interloquire con la politica sul tema durante la manifestazione organizzata il 30 novembre a Roma presso il Teatro Brancaccio. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

TFR ai fondi pensione, le regole della COVIP

Possibile destinazione non integrale del TFR alle forme pensionistiche complementari. La Covip interviene con la circolare n. 5027/17.

Novità recate dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 – Chiarimenti applicativi e altri interventi

Con Circolare n. 5027 del 26 ottobre la Commissione ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione delle modifiche apportate dalla Legge n.124/2017 al Decreto lgs. n.252/2005.

Con Deliberazione del 25 ottobre la Commissione ha apportato le seguenti modifiche, alla luce delle novità recate dalla Legge n.124/2017 all’art. 8, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005, alla Deliberazione COVIP del 24 aprile 2008 avente ad oggetto le “Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro”:

Nel paragrafo “LAVORATORE RIASSUNTO CHE AVEVA CONFERITO IL TFR AD UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE E CHE, A SEGUITO DELLA PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE A TALE FORMA, NON HA RISCATTATO INTEGRALMENTE LA POSIZIONE” il terzo e il quarto capoverso sono sostituiti dai seguenti: “In ordine ai tempi di effettuazione di tale specifica scelta, si reputa che anche tali lavoratori possano disporre di un arco temporale di sei mesi dalla data di assunzione per esprimere la propria volontà, fermo restando che la scelta, in questo caso, non sarà tra la destinazione del TFR a previdenza complementare o il mantenimento di tale trattamento secondo le norme dell’articolo 2120 c.c., ma si limiterà alla individuazione della forma pensionistica complementare cui conferire il TFR maturando ed, eventualmente, alla percentuale  di TFR da destinare a previdenza complementare secondo quanto previsto dagli accordi ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 252/2005. Qualora gli accordi che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro nulla dispongano circa la percentuale minima di TFR da destinare a previdenza complementare, sarà devoluto l’intero TFR maturando, salvo che per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, per i quali sarà versata una quota di TFR non inferiore al 50 per cento, in coerenza con le previsioni dell’articolo 8, comma 7, lett. c), punto 2 del decreto legislativo n. 252/2005.”;

  1. b) Nel Modulo recante “COMUNICAZIONE IN ORDINE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE ALLA QUALE CONFERIRE IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO”, la nota 1 è sostituita dalla seguente nota: “1 Scelta consentita solo qualora gli accordi prevedano la devoluzione del TFR ai fondi di carattere collettivo in misura parziale. Qualora gli accordi che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro nulla dispongano circa la percentuale minima di TFR da destinare a previdenza complementare, sarà devoluto l’intero TFR maturando, salvo che per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, per i quali sarà versata una quota di TFR non inferiore al 50 per cento.”. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

Distacco del lavoratore estero fino a 18 mesi

Il distacco del lavoratore all’estero potrà durare fino ad un massimo di 12 mesi rispetto ai 24 attuali, prorogabili di altri 6 su richiesta dell’impresa e con il benestare del Paese di accoglienza del lavoratore distaccato. Mentre le aziende distaccatarie del settore trasporto continueranno ad utilizzare il vecchio limite temporale fino all’entrata in vigore di nuovo pacchetto di misure dedicato. Questo il compromesso raggiunto, secondo quanto si legge su Il Sole 24 Ore di oggi, dai 28 Ministri del Lavoro dell’Unione Europea, riuniti a Lussemburgo per cercare un accordo sulla direttiva UE del 1996 che disciplina il distacco dei lavoratori in un Paese membro dell’Unione.

Obiettivo della nuova riforma, che prevederà un periodo di transizione di 4 anni, avere e «stipendio uguale a lavoro uguale sullo stesso luogo di lavoro», secondo quanto affermato dal Presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker.

La trattativa stabilisce anche che la società che distacca deve versare al lavoratore tutti i bonus e le indennità, dalla 13^ al premio di anzianità, previsti dal Paese di destinazione. Il testo del 96 prevede, invece, solo il rispetto del salario minimo del Paese. Diverse le reazioni alle nuove norme: a votare contro Polonia, Lituania, Lettonia e Ungheria. Gran Bretagna, Irlanda e Croazia si sono astenute mentre gli altri 21 paesi
hanno votato a favore. Si attende ora il parere del Parlamento europeo.   (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

Meloni: “Serve ricalcolo contributivo sopra 5mila euro”

“Io ho proposto e continuo a proporre un ricalcolo col sistema contributivo delle pensioni in essere che eccedono una determinata soglia che per me sono 5mila euro. In pratica, fino a 5 mila euro non si tocca niente, per la quota che eccede si verifica se hanno pagato i contributi. La nostra proposta è stata bocciata da tutto l’arco costituzionale, che ora sta proponendo un’iniziativa simile sul tema dei vitalizi. Il tema dei vitalizi è giusto affrontarlo ma la nostra proposta riguardava tutte le pensioni d’oro e prevedeva il reimpiego delle risorse che si liberavano per aiutare le pensioni delle nuove generazioni”.

Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, in un video messaggio inviato al Festival del lavoro dei consulenti in corso a Torino. Secondo Meloni, “il tema delle pensioni è il più esplosivo perchè avere nell’Italia di oggi persone che prendono 10-20-30-40-90mila euro al mese per le quali non ha neanche lontanamente pagato i contributi necessari, a fronte di persone che non prenderanno la pensione prima dei 70 anni e che se andrà bene la percepiranno al 40% delle ultime retribuzioni, è una cosa che grida vendetta”. (Pal/Adnkronos)

Festival del Lavoro 2017: cerimonia d’apertura

Al via oggi dal Lingotto Fiere di Torino l’ottava edizione del Festival del Lavoro, la manifestazione organizzata dai Consulenti del Lavoro diventata centrale nel dibattito nazionale sui temi economici, lavoristici e fiscali.

Alla cerimonia di apertura nell’auditorium del Lingotto erano presenti la Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, il Sindaco di Torino, Chiara Appendino, il Presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca, il Presidente del Consiglio provinciale dell’Ordine di Torino, Luisella Fassino, il Presidente INAPP, Stefano Sacchi e il Presidente Consejo General dei Graduados Sociales de Espana, Javier San Martin Rodriguez.

Durante l’inaugurazione il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, ha molto apprezzato l’iniziativa promossa dai Consulenti del Lavoro, descrivendola come “un’occasione importante di dibattito e confronto” con la quale analizzare gli strumenti di innovazione e cambiamento che caratterizzano i processi produttivi di oggi, coglierne l’impatto sul lavoro e governarli responsabilmente.

Il Sindaco di Torino, Chiara Appendino, ha ringraziato i Consulenti del Lavoro per aver scelto la città sabauda come luogo in cui discutere del lavoro di domani. La città sabauda “ha vissuto più degli altri gli effetti della crisi economica e della delocalizzazione delle imprese”, ha precisato, ma è riuscita a rinnovarsi come aveva già fatto in passato. “La vocazione industriale e culturale di Torino può favorire la crescita di figure professionali specializzate in qesti settori”. Al tempo stesso, secondo il Sindaco, “ognuno di noi deve riuscire a trasformare le opportunità legate alla rivoluzione tecnologica e a governarne i rischi. Noi Istituzioni – ha ribadito – dobbiamo fare sistema affinché si possano creare professionalità pronte ad accogliere la sfida del lavoro e dell’industria 4.0”.

A prendere la parola lapresidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone per ribadire il ruolo della categoria nelle riforme sul lavoro: “Noi siamo impegnati affinché il lavoro diventi sempre più un diritto di tutti, specie per i più i giovani anche a fronte dei cambiamenti che il lavoro sta attraversando in questi ultimi tempi per via dell’introduzione delle nuove tecnologie”. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

Lavoro autonomo: le principali novità

Sono entrate in vigore le nuove norme a tutela del lavoro autonomo, introdotte con la Legge 81/2017. Una norma che per la prima volta si rivolge al comparto del lavoro autonomo, senza alcuna distinzione tra professioni ordinistiche e lavoratori autonomi in senso stretto, che sino ad oggi mancava di una legislazione organica che ne regolasse i diritti e i doveri del lavoratore e del cliente. “L’approccio della Legge 81/2017 è innovativo” – commenta ai microfoni della web tv Pasquale Staropoli, esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

“È una norma che dimostra per la prima volta la preoccupazione del legislatore sotto questi aspetti. Ma è una novità relativa poiché si rifà all’attuazione di principi costituzionali nello specifico all’articolo 35, che fissa il principio del lavoro dignitoso”. Nel video l’esperto si sofferma sui singoli articoli della Legge ed in particolare sugli articoli 2 e 3 sottolineando le principali novità inerenti la tutela dei pagamenti in una contrattazione che abbia ad oggetto una prestazione lavorativa. “Essi devono essere certi, con tempi ragionevoli e, in caso di mancato pagamento, scatta l’automaticità degli interessi moratori”, sottolinea l’esperto. Inoltre – riassume –  vi è il divieto di introduzione di clausole che aggirino i tempi di pagamento; allo stesso modo è tutelata la condizione economica e giuridica e il peso specifico contrattuale del professionista nell’ambito della pattuizione dell’incarico con il proprio cliente. Qualora una di queste clausole non sia rispettata, l’articolo 3 sanziona con la nullità tutte quelle clausole che consentono alla controparte del professionista di determinare unilateralmente le condizioni contrattuali.

“È una novità – evidenzia –  perché il professionista, che tradizionalmente era il contraltare del consumatore, tutelato dal codice del consumo, si vede riconosciuto tutele identiche, quindi una dignità pari a tutte le altre categorie professionali che sino ad oggi, soprattutto nell’ambito del lavoro subordinato hanno avuto garantite tutele di questo tipo” conclude l’esperto. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)