Salario orario minimo da differenziare per contratto

“L’individuazione di un salario orario minimo anche ai fini del vaglio di costituzionalità dovrebbe tenere maggiormente conto anche del parametro qualitativo della retribuzione e dunque essere diversificato per professionalità, così come in un’accezione più moderna dovrebbe considerare anche una variabile legata alla produttività del lavoro”. È quanto precisato dal Consiglio nazionale dell’Ordine e dall’ANCL-SU nel documento sui Ddl A.S. n. 310/2018 “Istituzione del Salario minimo orario” e A. S. n. 658/2018 “Disposizioni per l’istituzione del Salario minimo orario”, presentato il 13 marzo 2019 in audizione presso la Commissione Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato. Desta infatti “perplessità la scelta di non tenere conto delle oggettive differenze – si legge nel documento – tra le diverse tipologie contrattuali” così come fra i diversi settori merceologici. Basti pensare al contratto di apprendistato “che ha avuto un certo sviluppo proprio grazie alla contrazione salariale che compensava l’impegno formativo del datore di lavoro” o alle peculiari dinamiche salariali del lavoro agricolo che potrebbero non armonizzarsi con un importo minimo unitario generalizzato su tutto il territorio nazionale.

Emergono criticità anche nei singoli progetti di legge. Nel Ddl A.S. n. 310 bisognerebbe chiarire la platea di lavoratori destinatari della norma e fornire precisazioni sull’irrogazione delle sanzioni. L’articolato inoltre attribuisce un ruolo secondario alle parti sociali nella determinazione degli importi minimi orari. Le organizzazioni sindacali e datoriali sono invece pienamente coinvolte nel Ddl n. 658 il quale, però, nel tentativo di definire quelle comparativamente più rappresentative a livello nazionale cui è demandata la fissazione del salario minimo in caso di pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili, ricorre ad elementi di difficile interpretazione o privi di rilievo giuridico. “A tal proposito – si sottolinea – sarebbe opportuno considerare anche criteri di natura qualitativa, come ad esempio il welfare contrattuale, e individuare un soggetto pubblico che certifichi inequivocabilmente i contratti collettivi caratterizzati dalla maggiore rappresentatività comparata, ciò al fine di dare quella certezza del diritto che in materia è sempre mancata”. Infine, resta da segnalare che tale provvedimento non ipotizza alcun tipo di sanzione in caso di inosservanza da parte del datore di lavoro delle previsioni concernenti il salario minimo. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

INPS interviene su variabili FERIE e ROL

INPS con il Msg n.456 del 31/01/2019 interviene sulle variabili retributive e sull’estensione del termine per le variabili “Ferie” e “Rol” con istruzioni operative per la gestione delle denunce contributive pregresse.

Con la circolare n. n. 106/2018, l’Istituto aveva già specificato che le variabili FERIE e ROL sono utilizzabili entro 12 mesi dal periodo cui i relativi eventi o elementi si riferiscono. Oltre detto termine, il datore di lavoro, per recuperare gli importi riferiti alle indennità di ferie non godute ovvero ROL già corrisposti, dovrà avvalersi della regolarizzazione.

Al fine di venire incontro alle esigenze rappresentate da alcune aziende, in considerazione del fatto che in taluni casi la fruizione delle ferie/festività è avvenuta oltre 12 mesi, solo per il 2019 le variabili FERIE e ROL saranno utilizzabili entro 18 mesi rispetto alla denuncia originaria in cui erano state assoggettate a contribuzione.

A decorrere da gennaio 2020, il termine sarà automaticamente ricondotto a 12 mesi, oltre i quali l’azienda potrà recuperare gli importi versati mediante flussi di regolarizzazione. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

Congedo per vittime di violenza di genere: domanda online

​ Le domande di congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere dovranno essere presentate online. A comunicare la novità è l’Inps con la circolare n. 3 del 25 gennaio 2019, nella quale ricorda che il congedo, introdotto dal D.Lgs. n. 80/2015 e disciplinato dall’Istituto con la circolare n.65/2016, può essere fruito esclusivamente dalle lavoratrici – dipendenti, autonome, stagionali, domestiche – inserite nei percorsi di protezione, previsti dalla legge, per un periodo massimo di 90 giornate lavorative, fruibili nell’arco temporale di tre anni.

La presentazione della domanda online, a carico della lavoratrice, può avvenire ricorrendo a tre canali alternativi: il servizio on-line dedicato del sito dell’Inps, accessibile al percorso: “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Indennità a titolo di congedo per lavoratrici vittime di violenza di genere” con PIN dispositivo, SPID almeno di Livello 2 o CNS; chiamando il Contact Center Multicanale; mediante i patronati. Dopo aver compilato la richiesta, il sistema produrrà la ricevuta contenente il numero di protocollo in entrata e il rispettivo modello precompilato con i dati inseriti. Fermo restando quanto disposto dalla circolare n. 65/2016 in merito alla certificazione medico/amministrativa, il sistema consente di allegare in formato elettronico ogni ulteriore necessaria documentazione. L’Istituto precisa comunque che sarà ancora possibile presentare domanda in formato cartaceo solo fino al 31 marzo. A decorrere dal 1° aprile, infatti, l’impiego del canale telematico diventerà esclusivo. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

Bonus nido: dal 28/01 servizio per invio domande

A partire da lunedì 28 gennaio, dalle ore 10:00, sarà attivo il servizio online per richiedere il bonus asilo nido per il 2019. Il contributo, fino a un importo massimo di 1.500 euro su base annua, può essere corrisposto, previa presentazione della domanda da parte del genitore, a beneficio di bambini nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2016 per contribuire al pagamento delle rette degli asili nido pubblici e privati autorizzati e in favore dei bambini di età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari.

A comunicarlo è l’Inps informando che per la presentazione della domanda il richiedente del bonus dovrà allegare la documentazione comprovante il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l’iscrizione.

Per i bambini di età inferiore ai tre anni impossibilitati a frequentare gli asili nido, il richiedente dovrà presentare la domanda allegando l’attestazione rilasciata dal pediatra che attesti l’impossibilità del bambino di frequentare l’asilo nido per l’intero anno solare di riferimento, a causa di una grave patologia cronica. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

A destra necessaria autocritica, si rifletta sul passato per guardare al futuro

Le cronache degli ultimi giorni hanno registrato la presa di posizione del Primo cittadino rispetto i comportamenti e le azioni della controparte politica, e, di rimando, accuse rispedite al mittente per quanto riguarda gli esponenti del centrodestra.

Nelle more di un dibattito, dai toni e dalle argomentazioni ovviamente contrapposti, non possono non scaturire alcune riflessioni che maturano al netto delle convinzioni che ognuno, pro domo sua, esterna.

Non ci vuole una profonda analisi per comprendere quale sia lo status quo attuale del gradimento di cui gode il nostro Sindaco tra la maggioranza dei reggini, i quali si trovano a dover quotidianamente assistere a degrado e disservizi e che non meritano polemiche fine a sé stesse e non certo propedeutiche a risolvere questioni che tanto ostacolano una decantata, ma mai attuata, normalità.

La cittadinanza, infatti, non chiede programmi straordinari, bensì ciò che, in altre realtà, risulta ordinario. Preso atto delle difficoltà oggettive che scandiscono l’agenda giornaliera di ogni reggino, ritengo che sia l’eventuale prospettiva di una soluzione ai disagi più evidenti ciò che possa interessare la comunità, e non un confronto aspro che mira a colpire, rispettivamente, l’avversario politico.

Di fatto, da un lato abbiamo ascoltato una conferenza stampa dai toni deboli sul fronte delle problematiche che un’amministrazione accorta avrebbe dovuto e potuto prevedere e, quindi, appianare dopo quasi cinque anni di governo, senza nascondersi dietro il solito alibi delle casse piangenti a causa delle iniziative passate, dalle quali, ricordiamo sono trascorsi 10 anni; dall’altro una difesa (legittima, ci mancherebbe!) che non contiene idee intese quali strumenti per avviare non solo delle critiche all’operato di una Giunta ed un Consiglio comunale (che navigano a vista e fanno finta non vi sia il mare in tempesta) bensì una seria riflessione che ancora sembra lontana dal poter nascere e svilupparsi.

Bisogna che quest’ultima parta dalla memoria: cioè dal passato che deve rappresentare la strada maestra affinché non si ripetano degli errori, e, soprattutto, affinché non si dimentichi il buono che la destra ha realizzato in riva allo Stretto.

Ciò non può essere possibile basandosi solo sul grande consenso che ha caratterizzato il centrodestra sino al 2011, ma deve andare oltre, ricordando i momenti esaltanti e le grandi progettualità mirate e non dimenticando i periodi bui, garantendo all’elettore la possibilità di poter esprimere una scelta che non avvenga sui demeriti altrui, per quanto consistenti essi siano, ma su un’alternativa profondamente ponderata e valida.

Ripartire per poter raggiungere un risultato, che si trasformi in benefici per la città ed i reggini, vuol dire anche ammettere gli errori, riconoscere che responsabilità sono state affidate con leggerezza; vuol dire prodursi in una concreta autocritica così da invogliare i reggini a scommettere, con una certa sicurezza, su una futura compagine amministrativa credibile per proposte, capace di innovarsi e rinnovarsi, in grado di riconoscere i propri limiti e tentare di superali gettando il cuore oltre l’ostacolo.

Non si può, infatti, correre una gara senza aver bene analizzato le tipicità del percorso, guardando indietro per controllare a che punto sia l’avversario, dimenticando che la meta è davanti a sé.

Spero venga presto il tempo della discussione, perché per vincere e convincere non è sufficiente la manifesta incapacità politico – amministrativa dell’Esecutivo e della maggioranza che occupano Palazzo San Giorgio: la legge dell’alternanza che viene fuori dalle urne, non deve fondarsi, appunto, sull’avvicendamento dei fallimenti di destra e sinistra o su slogan fumosi, ma su una squadra coesa, scevra da personalismi e su un programma strategico e lungimirante.

Riscatto laurea: risparmio del 55%

​ Con il nuovo riscatto “light” della laurea introdotto dal Decreto Legge su reddito di cittadinanza e quota 100, nel 2019 un lavoratore di 44 anni con una retribuzione lorda imponibile di 35.000 euro otterrà un risparmio del 55% rispetto al riscatto ordinario. È il calcolo elaborato della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sulla base delle misure del Decreto Legge reso noto dal governo.

L’esempio prende in considerazione un lavoratore nato nel 1975 con un primo contributo accreditato nel 1993 e laureatosi in giurisprudenza dal 1996 al 2000, senza aver versato contributi nei 4 anni di durata legale del corso. Secondo le disposizioni ordinarie, applicando l’aliquota IVS vigente del 33% per il reddito imponibile delle ultime 52 settimane, il lavoratore pagherebbe 11.550 euro per ogni anno di riscatto, con l’incremento sia dell’anzianità assicurativa e contributiva (salgono gli anni di contributi accantonati) che dell’assegno di pensione (aumenta il montante contributivo che genererà l’importo). Con il riscatto agevolato, invece, prendendo in considerazione l’aliquota IVS vigente (33%) per il reddito minimo di riferimento nella Gestione degli Artigiani e Commercianti pari a 15.710 euro nel 2018 (ma si attende il calcolo ufficiale per quest’anno), il costo per ogni anno di riscatto scende a 5.184 euro, ma ad aumentare sarà solo l’anzianità assicurativa e contributiva e non l’assegno pensionistico. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

Quale 2019 ci attende? A Reggio i conti non tornano?

E’ usuale, a inizio anno, tracciare dei bilanci di ciò che ha caratterizzato i 12 mesi appena trascorsi. Un’operazione che forse ai più potrebbe sembrare superflua o semplicemente inutile, ma che invece, a mio avviso, rappresenta un momento di riflessione, soprattutto se gli argomenti della valutazione coinvolgono la comunità. Anche nel corso del 2018 abbiamo ascoltato il solito refrain delle casse che languono, delle difficoltà dell’ente a reperire risorse, delle corse ad ostacoli per raggiungere una normalità, che dovrebbe essere il minimo garantito e che, invece, diventa uno ‘straordinario’ a favore di flash e condito da dichiarazioni trionfali. Sappiamo benissimo che ogni comune, nel nostro paese, soffre. Sappiamo che i fondi pubblici, destinati al Meridione, si sono dispersi in mille rivoli prendendo, a volte, altre strade.

Conosciamo i risultati di un concetto di “fallimentare” federalismo che ha portato a tentare di migliorare il proprio territorio, senza guardare oltre e rendersi conto che un paese deve crescere armonicamente perché i gap di un’area andranno, a lungo andare, a condizionare quella parte che determinate insufficienze non le soffre o le sopporta meglio.

Ma, per quanto ci riguarda più da vicino, sarebbe arrivato il momento di capire davvero come stanno le cose. O almeno pretendere chiarezza da parte di chi potrebbe fornirci tali delucidazioni. Non sto qui ad elencare occasioni perse, spoliazioni di varia natura, situazioni di degrado quotidiano e diffuso che le cronache ci hanno consegnato con cadenza quasi costante.

L’unica necessità che ritengo impellente è comprendere, al netto di una programmazione inesistente e di una navigazione a vista senza carte nautiche a disposizione, quali le reali condizioni dell’economia di comune e città metropolitana, perché l’occhio del cittadino, anche di quello meno attento, non può non scorgere delle evidenti incongruenze. Tra le ultime la nomina di Enzo Cuzzola (cui formulo i miei complimenti avendo lavorato con lui in commissione bilancio del Comune) scelto per la sua incontestabile esperienza, ma comunque ennesimo esempio della “dissociazione” tra ciò che si predica e si è predicato e ciò che succede, invece tra le mura dei palazzi a Piazza Italia.

Tornando indietro alle celebrazioni mariane, infatti, non possiamo non ricordare gli eventi di piazza che si sono svolti. Come? Volendo poi fornire altri esempi, senza dilungarsi troppo, non possiamo dimenticare tutti gli “eventi” collaterali “all’avvento” dell’acqua del Menta (qui ci sarebbe da aprire altro dibattitto in merito la reale presenza del prezioso liquido nelle case, ma passiamo oltre o/e l’opportunità di festeggiare qualcosa atteso per oltre quarant’anni…sic!) che sicuramente avranno avuto un costo. Restando, però, ai giorni nostri ecco una Reggio addobbata per le festività natalizie, con persino il momento musicale per la notte di San Silvestro. Nulla quaestio sull’atmosfera creata (magari gli spettacoli e un’ambientazione festosa non erano poi così nefasti!) ma anche qui paga Palazzo Alvaro, che, per amor di cronaca, avrebbe dovuto pensare alle decorazioni anche per gli altri 97 comuni della provincia (l’eventuale campanilismo in questi casi lo trovo, infatti, strumentale).

Mi chiedo dunque: la Città Metropolitana è il bancomat del comune quando si tratta di ‘mostrare’ a fini propagandistici ed elettorali? I fondi, quando interessa, perciò ci sono? Oppure si pensa, sic et simpliciter, di ‘illudere’ il cittadino con luci intermittenti e colori sgargianti sperando che possa, appunto, non accorgersi di ciò che, ogni giorno, lo circonda?

Attendiamo fiduciosi, restando in tema, che si faccia luce su determinate questioni…

Aziende in fallimento: esonero da TFR e Ticket licenziamento

Con la circolare n. 19 dell’11 dicembre 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce indicazioni operative sull’articolo 43 bis del “Decreto Genova”, D.L. n. 109/2018 convertito dalla Legge n. 130 del 2018. Le nuove norme prevedono due misure di riduzione del costo del lavoro: l’esonero dal pagamento delle quote di TFR relative alla retribuzione persa a seguito di riduzione oraria o sospensione dal lavoro e l’esclusione del versamento del ticket licenziamento per le società in fallimento o amministrazione straordinaria che fruiscono della Cigs negli anni 2019-2020 ai sensi dell’articolo 44 dello stesso Decreto. Per finanziare le due facilitazioni sono previsti 16 milioni di euro per ciascuno dei due anni interessati.

Accordo ministeriale e istanza di Cigs – spiega la circolare – saranno formulati sulla base dei dati forniti dai rappresentanti legali delle aziende coinvolte, le quali dovranno fornire anche una stima delle misure di esonero richieste. A tal fine, nella circolare sono indicati gli elementi utili ai fini del calcolo. L’ammissione agli esoneri sarà riportata nell’ambito del decreto di autorizzazione ministeriale al trattamento di Cigs adottato ai sensi dell’art. 44 del D.L. n. 109/2018. L’effettivo godimento dei benefici, invece, sarà disposto dall’Inps mediante apposita autorizzazione, da richiedere nel momento in cui si perfezionano tutti i requisiti per accedere agli esoneri.

Infine – si legge nella circolare – l’esonero delle quote di TFR collegate al trattamento Cigs fruito nell’anno 2019 potrà essere autorizzato dall’Inps nell’anno 2020, mentre per le quote di TFR relative all’anno 2020 nel 2021. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

Settore edile: riduzione contributi 2018

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto Direttoriale del 4 ottobre 2018, pubblicato lo scorso 26 novembre. Il decreto sancisce la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile, nella misura dell’11,50% per l’anno 2018, come stabilito già negli anni passati.

Il Ministero precisa che il decreto è stato registrato dalla Corte dei Conti il 31 ottobre 2018 e che la riduzione ha effetto sull’ammontare delle contribuzioni dovute all’Inps e all’Inail diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)

Lavoro intermittente: straordinari in busta paga

Nell’interpello n. 6 del 2018, il Ministero del Lavoro precisa che la stipula di un contratto di lavoro intermittente non esclude l’applicazione delle disposizioni in materia di lavoro straordinario e delle relative maggiorazioni retributive, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2003 e di quanto eventualmente previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

Ai sensi del D.Lgs. n. 66 – si ribadisce nell’interpello -, la disciplina sull’orario di lavoro si applica a tutte le forme di lavoro subordinato con riferimento ai tempi in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro, e fatte salve solo le eccezioni espressamente contemplate agli articoli 2 e 16 del medesimo decreto, fra le quali non figura il lavoro a chiamata. Quest’ultimo, infatti, è disciplinato dal D.Lgs. n. 81 del 2015 che, analogamente al previgente D.Lgs. n. 276 del 2003 e alla circolare del Ministero del Lavoro n. 4/2005, prevede che il trattamento economico del lavoratore intermittente sia regolato dal principio di proporzionalità in base alla prestazione effettivamente eseguita, e dal principio di non discriminazione per il trattamento economico e normativo. Il lavoratore intermittente ha dunque diritto all’applicazione “proporzionale” degli istituti tipici del rapporto subordinato, come quelli relativi a retribuzione, ferie, malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale. (fonte http://www.consulentidellavoro.it)